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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 241 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Jacopo Baldi e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Nomentana n. 63 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Raffaella Piergentili e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1074/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/01/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto dall' in data Parte_1 CP_1
19/05/2023 comunicazione di indebito relativa alla prestazione di assegno sociale, per un importo contestato pari ad € 4.514,00, ha agito in giudizio contro l' CP_2
1
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza CP_ dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall in data CP_ 19.05.23, in quanto, illegittima e infondata. Conseguentemente CONDANNARE l alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute e più precisamente la pensione categoria A.S. 04175252 maggiorata cosi come previsto dall'art.38 dell'art. 38 della Legge n. 448/01 dal 01/01/2023 al 31/05/2023 per un totale di € 3600,00…”.
1.2. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “… dichiara CP_1 CP_ l'irripetibilità del preteso indebito richiesto dall a con Parte_1 CP_ nota del 19/5/2023. Condanna l alla restituzione delle somme a tale titolo CP_ eventualmente nelle more trattenute. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella sola parte in cui ha
[...] determinato l'ammontare delle spese di lite del grado, omettendo di motivare adeguatamente la quantificazione degli importi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e, quindi, la liquidazione dell'importo finale di € 886,00, definito completamente incongruo rispetto ai riferimenti tabellari previsti dalla legge.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che sono coperte da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, le statuizioni di merito di declaratoria di irripetibilità dell'indebito e di condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale CP_1 titolo.
4. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2014. 4.1. Ebbene, il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1). 4.2. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale, essendosi sostanziata quest'ultima, successivamente al deposito del ricorso e della notifica all' nel solo deposito CP_1 delle note di trattazione scritta per l'udienza del 29/01/2024.
2 4.3. Deve, inoltre, aggiungersi che nulla compete per la fase istruttoria e/o di trattazione, in difetto di alcuna attività in tal senso, che neppure viene dedotta da parte appellante.
4.4. Alla luce delle esposte considerazioni consegue, pertanto, che la liquidazione operata dal Tribunale non risulta affatto inferiore ai limiti tariffari di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono esattamente: per la Fase di studio della controversia € 213,00, per la Fase introduttiva del giudizio € 213,00, e per la Fase decisionale € 460,00, per un totale di € 886,00, corrispondente a quanto liquidato dal giudice di prime cure.
4.5. Essendo, pertanto, la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado del tutto congrua rispetto ai parametri di legge, il gravame si appalesa infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
5. , soccombente in grado di appello, va esonerato dal Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti e della dichiarazione resa con il ricorso. Pertanto, le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
6. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite,
“l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, Pt_2
- l'obbligo del pagamento «sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione
… In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del
3 presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
5.1. Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 241 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Jacopo Baldi e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Nomentana n. 63 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Raffaella Piergentili e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1074/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/01/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto dall' in data Parte_1 CP_1
19/05/2023 comunicazione di indebito relativa alla prestazione di assegno sociale, per un importo contestato pari ad € 4.514,00, ha agito in giudizio contro l' CP_2
1
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza CP_ dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall in data CP_ 19.05.23, in quanto, illegittima e infondata. Conseguentemente CONDANNARE l alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute e più precisamente la pensione categoria A.S. 04175252 maggiorata cosi come previsto dall'art.38 dell'art. 38 della Legge n. 448/01 dal 01/01/2023 al 31/05/2023 per un totale di € 3600,00…”.
1.2. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “… dichiara CP_1 CP_ l'irripetibilità del preteso indebito richiesto dall a con Parte_1 CP_ nota del 19/5/2023. Condanna l alla restituzione delle somme a tale titolo CP_ eventualmente nelle more trattenute. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella sola parte in cui ha
[...] determinato l'ammontare delle spese di lite del grado, omettendo di motivare adeguatamente la quantificazione degli importi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e, quindi, la liquidazione dell'importo finale di € 886,00, definito completamente incongruo rispetto ai riferimenti tabellari previsti dalla legge.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che sono coperte da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, le statuizioni di merito di declaratoria di irripetibilità dell'indebito e di condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale CP_1 titolo.
4. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2014. 4.1. Ebbene, il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1). 4.2. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale, essendosi sostanziata quest'ultima, successivamente al deposito del ricorso e della notifica all' nel solo deposito CP_1 delle note di trattazione scritta per l'udienza del 29/01/2024.
2 4.3. Deve, inoltre, aggiungersi che nulla compete per la fase istruttoria e/o di trattazione, in difetto di alcuna attività in tal senso, che neppure viene dedotta da parte appellante.
4.4. Alla luce delle esposte considerazioni consegue, pertanto, che la liquidazione operata dal Tribunale non risulta affatto inferiore ai limiti tariffari di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono esattamente: per la Fase di studio della controversia € 213,00, per la Fase introduttiva del giudizio € 213,00, e per la Fase decisionale € 460,00, per un totale di € 886,00, corrispondente a quanto liquidato dal giudice di prime cure.
4.5. Essendo, pertanto, la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado del tutto congrua rispetto ai parametri di legge, il gravame si appalesa infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
5. , soccombente in grado di appello, va esonerato dal Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti e della dichiarazione resa con il ricorso. Pertanto, le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
6. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite,
“l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, Pt_2
- l'obbligo del pagamento «sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione
… In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del
3 presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
5.1. Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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