Art. 40.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, a ripartire con propri decreti, sui proposta, del Ministro per l'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 155 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, a ripartire con propri decreti, sui proposta, del Ministro per l'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 155 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .