TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2446.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in [...]; Parte_1
ivi elettivamente domiciliata in via Paleocapa n. 18/5, presso e nello studio dell'avv. G. Amedeo Caratti che la rappresenta e difende, in forza di procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO=
contro
, residente in [...]; _1
ivi elettivamente domiciliata in piazza Mameli n. 6/6, presso e nello studio dell'avv. Paolo Brin che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA=
contro
1 in persona del Procuratore Luca Controparte_2 [...]
in forza di procura speciale del Notaio del 20.5.2020, Per_1 Per_2
con sede in Roma,
elettivamente domiciliata in Genova, via Porta degli Archi n. 3/19, presso e nello studio dell'avv. Marco Boggia del foro di Genova, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 25.9.2024; TERZA CHIAMATA IN CAUSA=
*******
CONCLUSIONI.
L'avv. G. Amedeo Caratti per parte ricorrente: “Verificata la sussistenza della responsabilità civile della signora accertata in sede _1
penale; a) accertata e dichiarata la responsabilità della signora _1
in proprio e nella qualità di titolare dello stabilimento balneare
[...]
Barbadoro di NA, in ordine alla causazione dell'evento occorso in data
22.5.2014, presso lo stabilimento balneare Barbadoro, sito in NA,
Corso Vittorio Veneto n. 29; b) condannare la signora , in _1
qualità di titolare dello stabilimento balneare Barbadoro, al risarcimento dei danni subiti dalla signora e ampiamente documentati, Parte_1
nella misura di € 13.407,00= (già dedotta la somma liquidata in sede penale a titolo di provvisionale) o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi di cui all'art. 1284 C.C. e rivalutazione monetaria dalla data del fatto 22.5.2014 o da quella meglio vista al saldo;
c) in ogni caso vinte tutte le spese legali del presente giudizio, le spese di C.T.U. e di
C.T.P, I.V.A. e C.P.A. di legge comprese, dove esposte in fattura”.
L'avv. Paolo Brin per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda, eccezione, deduzione e/o istanza avversaria e contraria, previa revoca dell'ordinanza del 15.11.2024 con conseguente ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte resistente signora
2 , così giudicare: 1) respingere, in quanto infondata, in fatto _1
e in diritto, ogni domanda proposta e proponenda dalla signora Pt_1
; 2) accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.
[...]
230/0488109 stipulata dalla signora con la compagnia _1 [...]
in relazione al sinistro occorso in data 22.5.2014; 3) Controparte_2
accertare e dichiarare che si è resa inadempiente Controparte_2
alle obbligazioni assunte con la predetta polizza violando altresì le norme di buona fede e lealtà nei confronti della signora;
4) per _1
l'effetto di quanto accertato, condannare a Controparte_2
rimborsare alla signora le somme tutte corrisposte in _1
relazione al sinistro avvenuto in data 22.5.2014 nella misura indicata o in quella differente, emergente in corso di causa e liquidata dal Tribunale adito anche facendo ricorso all'equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo nonché a tenere indenne la signora da ogni effetto pregiudizievole connesso _1
all'eventuale accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente;
5) con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. di legge, comprese quelle inerenti al procedimento di mediazione”.
L'avv. Marco Boggia per parte terza chiamata in causa: “Piaccia la
Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce meglio viste;
1) in via principale: a) rigettare tutte le domande proposte e proponende dalla signora perché infondate in fatto, in diritto e comunque non Parte_1
provate; b) richiamata la polizza versata in atti e ogni Controparte_2
sua condizione, limitazione, esclusione, scoperto, massimale e franchigia, in coerenza ad essa, respingere ogni e qualunque domanda ex adverso proposta nei confronti di stante comunque ed in ogni Controparte_2
caso la inoperatività della garanzia assicurativa;
2) in subordine, rispetto al punto 1), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
3 parziale, delle domande ex adverso proposte: valutare la congruità della somma risarcitoria già ricevuta dalla signora per il sinistro, Parte_1
rigettando ogni maggiore pretesa avversaria;
3) in ogni caso: con vittoria di competenze, rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. di legge dovute alla concludente per il presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso sommario datato 2.11.2023, conveniva in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di NA , nella sua qualità di _1
titolare dello stabilimento balneare “Bagni Barbadoro”, esponendo quanto segue;
in data 22.5.2014 si era recata con i propri figli presso lo stabilimento balneare Barbadoro di NA, ove aveva deciso di affittare cabina e ombrellone per l'intera stagione estiva (ciò su espresso invito della proprietaria che aveva riferito che l'allestimento della struttura era già stato completato); uno dei figli era salito sull'altalena ivi presente e le aveva chiesto di spingerlo;
si era, pertanto, posizionata in piedi dietro al seggiolino dell'altalena ed aveva impugnato le corde della stessa per tirarle verso sé in modo da far dondolare il figlio;
in quel contesto temporale la struttura dell'altalena (fatta di pali di ferro immersi nella sabbia) si era sollevata dalla sabbia e le era caduta addosso e, segnatamente, il palo orizzontale che sorreggeva la struttura l'aveva colpita al volto così da farla cadere all'indietro; sul posto erano accorsi i due bagnini dello stabilimento che avevano rilevato immediatamente la gravità delle lesioni da lei riportate ed avevano chiamato il 118; era stata poi trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di NA, ove era stata sottoposta agli accertamenti e poi dimessa con diagnosi di frattura del setto nasale e delle ossa nasali, con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni;
peraltro in data 27.5.2014 era stata poi interessata da una copiosa epistassi dal naso che l'aveva costretta a richiedere nuovamente
4 l'intervento degli operatori del 118 per essere trasportata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Paolo;
tale episodio di epistassi si era poi ripetuto dopo alcune ore con nuovo accesso al Pronto Soccorso (tali fenomeni erano stati ritenuti quale conseguenza della frattura delle ossa nasali); aveva presentato, in data 21.8.2014, denuncia – querela nei confronti di nella sua qualità di titolare dei “Bagni _1
Barbadoro” e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di NA aveva disposto la citazione della stessa per rispondere del reato di cui all'art. 40 C.P. e 590 C.P. poiché per colpa e segnatamente per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla sicurezza, omettendo, in qualità di titolare dei Bagni Barbadoro, di ancorare saldamente al suolo la struttura dell'altalena sita nell'area adibita ai giochi per bambini, non impediva l'evento che aveva l'obbligo di impedire, ovverossia che la struttura al momento del suo utilizzo si sollevasse dalla sabbia e cadendo la colpisse violentemente al volto, cagionandole lesioni personali dalle quali ne derivava una malattia giudicata guaribile in 30 giorni;
con sentenza n. 260.2021, il Giudice di Pace di NA, aveva ritenuto la colpevole del reato a lei ascritto nel capo di _1
imputazione, e l'aveva condannata a risarcire il danno alla parte civile, liquidato in via provvisionale in € 5.000,00=, rimettendo le parti al Giudice civile per l'esatta quantificazione;
avverso la sentenza la aveva _1
proposto appello ed il Tribunale di NA, con sentenza n.
5.2021 del
26.11.2021, aveva confermato le statuizioni civili dalla sentenza civile (la decisione del Tribunale era poi passata in giudicato); a seguito dell'occorso aveva riportato danno per invalidità permanente quantificato nella misura del 7%, oltre ad inabilità temporanea;
sussisteva, come già accertato anche in sede penale, con conseguente efficacia della qualificazione del fatto storico anche in sede civile ex art. 651 C.P.C, responsabilità della
5 in relazione all'occorso ed aveva diritto al risarcimento dei danni _1
tutti subiti, quantificati (con personalizzazione del danno) in complessivi €
18.407,00= a cui andava detratta la somma di € 5.000,00=, già ricevuta a titolo di provvisionale a seguito della sentenza emessa in sede penale.
Concludeva, quindi, chiedendo condannarsi al risarcimento _1
di tutti i danni subiti quantificati nel residuo importo di € 13.407,00=.
Si costituiva in giudizio che non contestava la dinamica del _1
fatto come già accertato in sede penale e la sussistenza della propria responsabilità, ma la quantificazione del danno subito come indicato dalla evidenziando che la somma già ricevuta dalla ricorrente risultava Pt_1
satisfattiva; indicava, in ogni caso, di avere stipulato, in data 21.7.1998, polizza assicurativa rischi diversi n. 230/0488109, avente ad oggetto l'attività di gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni
Barbadoro”, con e che, ex art. 13 di detta polizza, Controparte_2
la compagnia la doveva tenere indenne dal pagamento delle somme che fosse stata condannata a corrispondere per il ristoro dei danni arrecati a terzi in relazione all'esercizio dello stabilimento balneare;
evidenziava di avere denunciato all'assicurazione il sinistro e che questa aveva ingiustificatamente rifiutato di procedere al pagamento del dovuto indicando che quello specifico sinistro non era coperto dalla polizza;
rilevava di avere provveduto già al pagamento della somma complessiva di €
9.000.00= tra provvisionale e spese liquidate al legale della parte civile costituitasi nel procedimento penale di cui chiedeva il rimborso aggiungendo che la compagnia la doveva tenere indenne anche delle spese di assistenza legale corrisposte al proprio legale nel corso del giudizio penale quantificate in € 2.500,00=.
6 Concludeva, quindi, previa l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, per la reiezione della domanda contro di lei proposta o, Controparte_2
in casi di sua condanna, chiedeva di essere manlevata e garantita da
[...]
. Controparte_2
Il Giudicante autorizzava la chiamata in causa di . Controparte_2
si costituiva in giudizio indicando quanto segue;
non Controparte_2
sussistevano i presupposti per la celebrazione del giudizio con il rito sommario;
il Tribunale di NA con sentenza n.
5.2021 Reg. App, datata
26.11.2021, aveva dichiarato non luogo a procedersi nei confronti della per estinzione del reato per intervenuta prescrizione ed aveva _1
confermato le statuizioni civili già previste dalla sentenza di primo grado;
la doveva dimostrare l'entità dei danni subiti;
anche i fatti che Pt_1
avevano determinato il danno erano contestati;
circa la polizza assicurativa rischi diversi n. 230/0488109 stipulata con la nel _1
1998 avente ad oggetto l'attività di gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni Barbadoro”, essa era riferita al solo rischio connesso al servizio di bar e ristorazione e a quello di noleggio di due pedalò, con conseguente intervenuta limitazione del rischio assicurato a tali attività; sottolineava in tal senso che: l'art. 21 (Stabilimenti balneari) delle condizioni speciali di polizza prevedeva che: “(…) L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar (…)” così rimanendo esclusi i rischi relativi all'esercizio e/o all'utilizzo di altri elementi dello stabilimento balneare quali a titolo esemplificativo: palestre, campi sportivi e, pertanto, anche i campi giochi per bambini;
la lettera B) delle
Condizioni aggiuntive indicava essere escluse dal rischio coperto dalla polizza le “(…) attrezzature sportive e per giochi (...)”; l'art. 17 lett. h) delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi
7 diversi precisava che la polizza non comprendeva i danni cagionati “(…) da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori (…)” e che l'altalena era stata già stata installata e, quindi, resa disponibile per la clientela dello stabilimento quando si era verificato il sinistro;
contestava, in ogni caso, la quantificazione del danno subito dalla Pt_1
Concludeva, quindi, per la reiezione della domanda di manleva.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 281 duodecies C.P.C, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 7.5.2024, il Giudicante disponeva procedersi a C.T.U. medico legale sulla persona della e nominava perito il dr. Pt_1 Persona_3
All'esito della C.T.U, all'udienza del 15.11.2024, il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, all'udienza del
31.1.2025 tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va osservato che in relazione alla presente vertenza risultava certamente utilizzabile il rito sommario risultando il fatto storico e la dinamica del sinistro già essere stati accertati in sede penale con conseguente necessità di quantificare esclusivamente, dal punto di vista istruttorio, il danno alla salute subito dalla ricorrente . Parte_1
In tal senso va osservato che ex art. 651 C.P.P, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile poi celebrato per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e che l'autorità del giudicato,
8 anche penale, copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite, esplicitamente, dalla decisione
(c.d. giudicato esplicito), ma anche le questioni che, sebbene non investite, esplicitamente, dalla decisione, costituiscano tuttavia presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (c.d. giudicato implicito), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato.
Naturalmente tale principio opere anche nell'ipotesi in cui, come nel presente caso, sia poi intervenuta nei confronti dell'imputato, una sentenza di non doversi procedere solo per motivi processuali (estinzione del reato per prescrizione) situazione che non incide in alcun modo in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Ciò premesso in base alla già accertata (e neppure da lei contestata) responsabilità della per responsabilità omissiva in relazione al _1
reato a lei ascritto, il presente giudizio ha avuto ad oggetto la quantificazione del danno subito dalla a seguito della condotta Pt_1
della convenuta, per il quale quest'ultima era già stata condannata in sede penale a versare una provvisionale di € 5.000,00= (somma poi effettivamente corrisposta).
All'esito della C.T.U. medico legale, redatta dal dr. le Persona_3
cui valutazioni e conclusioni non possono che essere integralmente richiamate e condivise dal Giudicante, è emerso quanto segue: a seguito del fatto oggetto di causa ha riportato trauma cranio- Parte_1
facciale con ferita lacero-contusa del dorso del naso e frattura
9 pluriframmentata, scomposta e lievemente angolata delle ossa nasali proprie, con esiti da deficit del flusso aereo della narice di sinistra e da tali lesioni è derivato alla stessa danno da invalidità permanente nella misura del 4,5% ed inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75%, di 20 giorni al 50% e di ulteriori 20 giorni al 25%; ancora il C.T.U. ha ritenuto che non sussista invalidità specifica e che non sono state sostenute dalla ricorrente spese mediche correlabili al fatto dannoso.
In forza di quanto sopra esposto ed in applicazione delle tabelle 2024 utilizzate dal Tribunale di Milano (fatte proprie anche da questo Ufficio ed alle quale ormai anche la Suprema Corte, con sentenza n. 12408.2011, ha aderito, evidenziando che l'equità va intesa anche come parità di trattamento e, conseguentemente, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica, presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano), il danno derivato ad Parte_1
deve essere così quantificato:
€ 5.670,50= (somma ottenuto effettuando la media di quanto sarebbe dovuto applicando la tabella in relazione a danno del 4% e del 5%) per invalidità permanente (4,5 punti di invalidità permanente per persona di 53 anni al momento del fatto);
€ 3.450,00= per danno da invalidità temporanea (€ 1.725,00= per n. 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.150,00= per n. 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e € 575,00= per n. 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%,); il danno da invalidità permanente e da inabilità totale temporanea ammonta quindi a € 9.120,50=, importo dal quale va detratta la somma di €
5.000,00= già ricevuta dalla a titolo di provvisionale, in base a Pt_1
10 quanto statuito in sede penale, con un residuo credito di € 4.120,50=, importo sul quale dovranno poi essere computati gli interessi legali decorrenti dalla data del fatto illecito (22.5.2014) fino al saldo effettivo.
Circa poi la richiesta effettuata dalla di ristoro del danno morale Pt_1
(e o personalizzazione del danno da invalidità specifica), va evidenziato come esso debba essere ricollegato alla nozione di sofferenza emotiva, sussistente a prescindere da una base organica, pregiudizio che non risulta legalmente obiettivabile dal punto di vista medico e l'accertamento del quale, così come la sua valutazione, esula dalle competenze del medico legale: tra i pregiudizi rientranti nella nozione di danno morale vanno ricondotti, ad esempio, lo spavento provocato dalle modalità di inflizione della lesione, l'ansia e la preoccupazione causate dalle proprie condizioni di salute (le quali a loro volta comprendono il timore per la propria sorte, il timore per l'andamento dei propri affari, il dispiacere provato per l'ansietà suscitata nei propri cari), la perduta stima, la vergogna, considerazione o compiacimento di sé, la tristezza ed il rimpianto per il perduto benessere
(Cass. n. 901.2018; Cass. n. 7513.2018; Cass. n. 25164.2020) e al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, esso deve essere concretamente provato (sia pure anche mediante l'utilizzo di tutti i mezzi di prova normativamente previsti, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni) ed oltrepassare, per la sua risarcibilità, una soglia minima di apprezzabilità: ciò premesso in atti non esiste alcun elemento in relazione al caso concreto per potere affermare che la subito un danno morale, nel senso Pt_1
supra delineato, e/o che a seguito dell'occorso siano state stravolte le sue precedenti abitudini di vita quotidiana (alcunchè è stato dedotto dal punto di vista istruttorio), così da giustificare un risarcimento aggiuntivo anche a titolo di personalizzazione del danno.
11 A tale proposito, anche in relazione al c.d. danno esistenziale, appare ormai principio del tutto consolidato quello per il quale esso non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 C.C., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, con la conseguenza che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (ex pluribus Cass. n. 21060.2016; Cass. n. 2056.2018; Cass. n.
23469.2018; Cass. n. 28742.2018): nel presente caso, come detto, non è avvenuta alcuna adeguata allegazione a sostegno della liquidazione di detta posta risarcitoria.
Va ora esaminata la domanda di manleva e/o garanzia formulata da _1
nei confronti di .
[...] Controparte_2
Risulta per tabulas che in data 21.7.1998, la abbia contratto con _1
, polizza assicurativa rischi diversi n. 230/0488109 Controparte_2
(anche relativa ai danni da responsabilità civile verso terzi), poi rinnovata nel corso degli anni, avente ad oggetto l'attività di gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni Barbadoro”, con previsione della copertura al pagamento delle somme che fosse stata condannata a corrispondere per il ristoro dei danni arrecati a terzi in relazione all'esercizio dello “stabilimento balneare (…) con n. 80 cabine, servizio di bar e ristorazione, servizio di noleggio di n. 2 pedalò”.
Peraltro l'art. 21 delle condizioni speciali di polizza integranti le norme regolanti il contratto di assicurazione in ordine agli specifici rischi ad essa correlati, riferito alla tipologia “stabilimento balneare”, indica che
“l'assicurazione comprende tutti i rischi relativi al servizio bar;
salvo patto
12 speciale sono esclusi i rischi relativi a palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi” e la lettera B) delle condizioni aggiuntive di polizza rubricato
“proprietà di fabbricati descritti in polizza” che sono esclusi dal rischio coperto dalla polizza tra l'altro “(…) le attrezzature sportive e per giochi
(...)”.
In forza del contenuto della polizza assicurativa e delle clausole da ultimo richiamate, in assenza di patti aggiuntivi intervenuti tra le parti, riferiti anche al danno derivante dall'utilizzo di attrezzature sportive e giochi, ritiene il Giudicante che nel caso concreto l'assicurazione non comprendesse i danni verificatisi a causa dell'evento oggetto di causa e, di conseguenza la domanda di manleva deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno poste a carico della _1
(tanto in relazione al rapporto processuale con la tanto in Pt_1
relazione al rapporto processuale con , essendo Controparte_2
risultata infondata la domanda di manleva) e liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore da € 1.100,00= a €
5.200,00= (tenuto conto del valore effettivo della vertenza), valore medio di tabelle per tutte le fasi processuali (il tutto tenuto conto dell'avvenuta ammissione della al patrocinio a spese dello Stato). Pt_1
Da ultimo vanno integralmente accollate a le spese di _1
C.T.U. come già liquidate in corso di causa ed altresì le spese sostenute dalla per il proprio C.T.P come documentate in atti. _1
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
13 CONDANNA
al risarcimento a favore di dell'importo _1 Parte_1
residuo di € 4.120,50=, oltre agli interessi legali decorrenti dal
22.5.2014 fino al saldo effettivo;
RESPINGE la domanda di manleva formulata da nei confronti di _1
; Controparte_2
CONDANNA
al pagamento a favore di (ammessa al _1 Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato) delle spese processuali, che liquida, già decurtate nella misura del 50%, in € 1.226,00= per compensi e in €
366,00= per esborsi per C.T.P, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115.2002;
CONDANNA
al pagamento a favore di delle _1 Controparte_2
spese processuali, che liquida in € 2.552,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;
PONE A CARICO di il pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate _1
in corso di causa.
Sentenza esecutiva
Così deciso in NA il 19.2.2025
Il GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2446.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in [...]; Parte_1
ivi elettivamente domiciliata in via Paleocapa n. 18/5, presso e nello studio dell'avv. G. Amedeo Caratti che la rappresenta e difende, in forza di procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO=
contro
, residente in [...]; _1
ivi elettivamente domiciliata in piazza Mameli n. 6/6, presso e nello studio dell'avv. Paolo Brin che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA=
contro
1 in persona del Procuratore Luca Controparte_2 [...]
in forza di procura speciale del Notaio del 20.5.2020, Per_1 Per_2
con sede in Roma,
elettivamente domiciliata in Genova, via Porta degli Archi n. 3/19, presso e nello studio dell'avv. Marco Boggia del foro di Genova, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 25.9.2024; TERZA CHIAMATA IN CAUSA=
*******
CONCLUSIONI.
L'avv. G. Amedeo Caratti per parte ricorrente: “Verificata la sussistenza della responsabilità civile della signora accertata in sede _1
penale; a) accertata e dichiarata la responsabilità della signora _1
in proprio e nella qualità di titolare dello stabilimento balneare
[...]
Barbadoro di NA, in ordine alla causazione dell'evento occorso in data
22.5.2014, presso lo stabilimento balneare Barbadoro, sito in NA,
Corso Vittorio Veneto n. 29; b) condannare la signora , in _1
qualità di titolare dello stabilimento balneare Barbadoro, al risarcimento dei danni subiti dalla signora e ampiamente documentati, Parte_1
nella misura di € 13.407,00= (già dedotta la somma liquidata in sede penale a titolo di provvisionale) o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi di cui all'art. 1284 C.C. e rivalutazione monetaria dalla data del fatto 22.5.2014 o da quella meglio vista al saldo;
c) in ogni caso vinte tutte le spese legali del presente giudizio, le spese di C.T.U. e di
C.T.P, I.V.A. e C.P.A. di legge comprese, dove esposte in fattura”.
L'avv. Paolo Brin per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda, eccezione, deduzione e/o istanza avversaria e contraria, previa revoca dell'ordinanza del 15.11.2024 con conseguente ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte resistente signora
2 , così giudicare: 1) respingere, in quanto infondata, in fatto _1
e in diritto, ogni domanda proposta e proponenda dalla signora Pt_1
; 2) accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.
[...]
230/0488109 stipulata dalla signora con la compagnia _1 [...]
in relazione al sinistro occorso in data 22.5.2014; 3) Controparte_2
accertare e dichiarare che si è resa inadempiente Controparte_2
alle obbligazioni assunte con la predetta polizza violando altresì le norme di buona fede e lealtà nei confronti della signora;
4) per _1
l'effetto di quanto accertato, condannare a Controparte_2
rimborsare alla signora le somme tutte corrisposte in _1
relazione al sinistro avvenuto in data 22.5.2014 nella misura indicata o in quella differente, emergente in corso di causa e liquidata dal Tribunale adito anche facendo ricorso all'equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo nonché a tenere indenne la signora da ogni effetto pregiudizievole connesso _1
all'eventuale accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente;
5) con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. di legge, comprese quelle inerenti al procedimento di mediazione”.
L'avv. Marco Boggia per parte terza chiamata in causa: “Piaccia la
Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce meglio viste;
1) in via principale: a) rigettare tutte le domande proposte e proponende dalla signora perché infondate in fatto, in diritto e comunque non Parte_1
provate; b) richiamata la polizza versata in atti e ogni Controparte_2
sua condizione, limitazione, esclusione, scoperto, massimale e franchigia, in coerenza ad essa, respingere ogni e qualunque domanda ex adverso proposta nei confronti di stante comunque ed in ogni Controparte_2
caso la inoperatività della garanzia assicurativa;
2) in subordine, rispetto al punto 1), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
3 parziale, delle domande ex adverso proposte: valutare la congruità della somma risarcitoria già ricevuta dalla signora per il sinistro, Parte_1
rigettando ogni maggiore pretesa avversaria;
3) in ogni caso: con vittoria di competenze, rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. di legge dovute alla concludente per il presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso sommario datato 2.11.2023, conveniva in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di NA , nella sua qualità di _1
titolare dello stabilimento balneare “Bagni Barbadoro”, esponendo quanto segue;
in data 22.5.2014 si era recata con i propri figli presso lo stabilimento balneare Barbadoro di NA, ove aveva deciso di affittare cabina e ombrellone per l'intera stagione estiva (ciò su espresso invito della proprietaria che aveva riferito che l'allestimento della struttura era già stato completato); uno dei figli era salito sull'altalena ivi presente e le aveva chiesto di spingerlo;
si era, pertanto, posizionata in piedi dietro al seggiolino dell'altalena ed aveva impugnato le corde della stessa per tirarle verso sé in modo da far dondolare il figlio;
in quel contesto temporale la struttura dell'altalena (fatta di pali di ferro immersi nella sabbia) si era sollevata dalla sabbia e le era caduta addosso e, segnatamente, il palo orizzontale che sorreggeva la struttura l'aveva colpita al volto così da farla cadere all'indietro; sul posto erano accorsi i due bagnini dello stabilimento che avevano rilevato immediatamente la gravità delle lesioni da lei riportate ed avevano chiamato il 118; era stata poi trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di NA, ove era stata sottoposta agli accertamenti e poi dimessa con diagnosi di frattura del setto nasale e delle ossa nasali, con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni;
peraltro in data 27.5.2014 era stata poi interessata da una copiosa epistassi dal naso che l'aveva costretta a richiedere nuovamente
4 l'intervento degli operatori del 118 per essere trasportata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Paolo;
tale episodio di epistassi si era poi ripetuto dopo alcune ore con nuovo accesso al Pronto Soccorso (tali fenomeni erano stati ritenuti quale conseguenza della frattura delle ossa nasali); aveva presentato, in data 21.8.2014, denuncia – querela nei confronti di nella sua qualità di titolare dei “Bagni _1
Barbadoro” e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di NA aveva disposto la citazione della stessa per rispondere del reato di cui all'art. 40 C.P. e 590 C.P. poiché per colpa e segnatamente per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla sicurezza, omettendo, in qualità di titolare dei Bagni Barbadoro, di ancorare saldamente al suolo la struttura dell'altalena sita nell'area adibita ai giochi per bambini, non impediva l'evento che aveva l'obbligo di impedire, ovverossia che la struttura al momento del suo utilizzo si sollevasse dalla sabbia e cadendo la colpisse violentemente al volto, cagionandole lesioni personali dalle quali ne derivava una malattia giudicata guaribile in 30 giorni;
con sentenza n. 260.2021, il Giudice di Pace di NA, aveva ritenuto la colpevole del reato a lei ascritto nel capo di _1
imputazione, e l'aveva condannata a risarcire il danno alla parte civile, liquidato in via provvisionale in € 5.000,00=, rimettendo le parti al Giudice civile per l'esatta quantificazione;
avverso la sentenza la aveva _1
proposto appello ed il Tribunale di NA, con sentenza n.
5.2021 del
26.11.2021, aveva confermato le statuizioni civili dalla sentenza civile (la decisione del Tribunale era poi passata in giudicato); a seguito dell'occorso aveva riportato danno per invalidità permanente quantificato nella misura del 7%, oltre ad inabilità temporanea;
sussisteva, come già accertato anche in sede penale, con conseguente efficacia della qualificazione del fatto storico anche in sede civile ex art. 651 C.P.C, responsabilità della
5 in relazione all'occorso ed aveva diritto al risarcimento dei danni _1
tutti subiti, quantificati (con personalizzazione del danno) in complessivi €
18.407,00= a cui andava detratta la somma di € 5.000,00=, già ricevuta a titolo di provvisionale a seguito della sentenza emessa in sede penale.
Concludeva, quindi, chiedendo condannarsi al risarcimento _1
di tutti i danni subiti quantificati nel residuo importo di € 13.407,00=.
Si costituiva in giudizio che non contestava la dinamica del _1
fatto come già accertato in sede penale e la sussistenza della propria responsabilità, ma la quantificazione del danno subito come indicato dalla evidenziando che la somma già ricevuta dalla ricorrente risultava Pt_1
satisfattiva; indicava, in ogni caso, di avere stipulato, in data 21.7.1998, polizza assicurativa rischi diversi n. 230/0488109, avente ad oggetto l'attività di gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni
Barbadoro”, con e che, ex art. 13 di detta polizza, Controparte_2
la compagnia la doveva tenere indenne dal pagamento delle somme che fosse stata condannata a corrispondere per il ristoro dei danni arrecati a terzi in relazione all'esercizio dello stabilimento balneare;
evidenziava di avere denunciato all'assicurazione il sinistro e che questa aveva ingiustificatamente rifiutato di procedere al pagamento del dovuto indicando che quello specifico sinistro non era coperto dalla polizza;
rilevava di avere provveduto già al pagamento della somma complessiva di €
9.000.00= tra provvisionale e spese liquidate al legale della parte civile costituitasi nel procedimento penale di cui chiedeva il rimborso aggiungendo che la compagnia la doveva tenere indenne anche delle spese di assistenza legale corrisposte al proprio legale nel corso del giudizio penale quantificate in € 2.500,00=.
6 Concludeva, quindi, previa l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, per la reiezione della domanda contro di lei proposta o, Controparte_2
in casi di sua condanna, chiedeva di essere manlevata e garantita da
[...]
. Controparte_2
Il Giudicante autorizzava la chiamata in causa di . Controparte_2
si costituiva in giudizio indicando quanto segue;
non Controparte_2
sussistevano i presupposti per la celebrazione del giudizio con il rito sommario;
il Tribunale di NA con sentenza n.
5.2021 Reg. App, datata
26.11.2021, aveva dichiarato non luogo a procedersi nei confronti della per estinzione del reato per intervenuta prescrizione ed aveva _1
confermato le statuizioni civili già previste dalla sentenza di primo grado;
la doveva dimostrare l'entità dei danni subiti;
anche i fatti che Pt_1
avevano determinato il danno erano contestati;
circa la polizza assicurativa rischi diversi n. 230/0488109 stipulata con la nel _1
1998 avente ad oggetto l'attività di gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni Barbadoro”, essa era riferita al solo rischio connesso al servizio di bar e ristorazione e a quello di noleggio di due pedalò, con conseguente intervenuta limitazione del rischio assicurato a tali attività; sottolineava in tal senso che: l'art. 21 (Stabilimenti balneari) delle condizioni speciali di polizza prevedeva che: “(…) L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar (…)” così rimanendo esclusi i rischi relativi all'esercizio e/o all'utilizzo di altri elementi dello stabilimento balneare quali a titolo esemplificativo: palestre, campi sportivi e, pertanto, anche i campi giochi per bambini;
la lettera B) delle
Condizioni aggiuntive indicava essere escluse dal rischio coperto dalla polizza le “(…) attrezzature sportive e per giochi (...)”; l'art. 17 lett. h) delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi
7 diversi precisava che la polizza non comprendeva i danni cagionati “(…) da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori (…)” e che l'altalena era stata già stata installata e, quindi, resa disponibile per la clientela dello stabilimento quando si era verificato il sinistro;
contestava, in ogni caso, la quantificazione del danno subito dalla Pt_1
Concludeva, quindi, per la reiezione della domanda di manleva.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 281 duodecies C.P.C, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 7.5.2024, il Giudicante disponeva procedersi a C.T.U. medico legale sulla persona della e nominava perito il dr. Pt_1 Persona_3
All'esito della C.T.U, all'udienza del 15.11.2024, il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, all'udienza del
31.1.2025 tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va osservato che in relazione alla presente vertenza risultava certamente utilizzabile il rito sommario risultando il fatto storico e la dinamica del sinistro già essere stati accertati in sede penale con conseguente necessità di quantificare esclusivamente, dal punto di vista istruttorio, il danno alla salute subito dalla ricorrente . Parte_1
In tal senso va osservato che ex art. 651 C.P.P, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile poi celebrato per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e che l'autorità del giudicato,
8 anche penale, copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite, esplicitamente, dalla decisione
(c.d. giudicato esplicito), ma anche le questioni che, sebbene non investite, esplicitamente, dalla decisione, costituiscano tuttavia presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (c.d. giudicato implicito), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato.
Naturalmente tale principio opere anche nell'ipotesi in cui, come nel presente caso, sia poi intervenuta nei confronti dell'imputato, una sentenza di non doversi procedere solo per motivi processuali (estinzione del reato per prescrizione) situazione che non incide in alcun modo in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Ciò premesso in base alla già accertata (e neppure da lei contestata) responsabilità della per responsabilità omissiva in relazione al _1
reato a lei ascritto, il presente giudizio ha avuto ad oggetto la quantificazione del danno subito dalla a seguito della condotta Pt_1
della convenuta, per il quale quest'ultima era già stata condannata in sede penale a versare una provvisionale di € 5.000,00= (somma poi effettivamente corrisposta).
All'esito della C.T.U. medico legale, redatta dal dr. le Persona_3
cui valutazioni e conclusioni non possono che essere integralmente richiamate e condivise dal Giudicante, è emerso quanto segue: a seguito del fatto oggetto di causa ha riportato trauma cranio- Parte_1
facciale con ferita lacero-contusa del dorso del naso e frattura
9 pluriframmentata, scomposta e lievemente angolata delle ossa nasali proprie, con esiti da deficit del flusso aereo della narice di sinistra e da tali lesioni è derivato alla stessa danno da invalidità permanente nella misura del 4,5% ed inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75%, di 20 giorni al 50% e di ulteriori 20 giorni al 25%; ancora il C.T.U. ha ritenuto che non sussista invalidità specifica e che non sono state sostenute dalla ricorrente spese mediche correlabili al fatto dannoso.
In forza di quanto sopra esposto ed in applicazione delle tabelle 2024 utilizzate dal Tribunale di Milano (fatte proprie anche da questo Ufficio ed alle quale ormai anche la Suprema Corte, con sentenza n. 12408.2011, ha aderito, evidenziando che l'equità va intesa anche come parità di trattamento e, conseguentemente, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica, presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano), il danno derivato ad Parte_1
deve essere così quantificato:
€ 5.670,50= (somma ottenuto effettuando la media di quanto sarebbe dovuto applicando la tabella in relazione a danno del 4% e del 5%) per invalidità permanente (4,5 punti di invalidità permanente per persona di 53 anni al momento del fatto);
€ 3.450,00= per danno da invalidità temporanea (€ 1.725,00= per n. 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.150,00= per n. 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e € 575,00= per n. 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%,); il danno da invalidità permanente e da inabilità totale temporanea ammonta quindi a € 9.120,50=, importo dal quale va detratta la somma di €
5.000,00= già ricevuta dalla a titolo di provvisionale, in base a Pt_1
10 quanto statuito in sede penale, con un residuo credito di € 4.120,50=, importo sul quale dovranno poi essere computati gli interessi legali decorrenti dalla data del fatto illecito (22.5.2014) fino al saldo effettivo.
Circa poi la richiesta effettuata dalla di ristoro del danno morale Pt_1
(e o personalizzazione del danno da invalidità specifica), va evidenziato come esso debba essere ricollegato alla nozione di sofferenza emotiva, sussistente a prescindere da una base organica, pregiudizio che non risulta legalmente obiettivabile dal punto di vista medico e l'accertamento del quale, così come la sua valutazione, esula dalle competenze del medico legale: tra i pregiudizi rientranti nella nozione di danno morale vanno ricondotti, ad esempio, lo spavento provocato dalle modalità di inflizione della lesione, l'ansia e la preoccupazione causate dalle proprie condizioni di salute (le quali a loro volta comprendono il timore per la propria sorte, il timore per l'andamento dei propri affari, il dispiacere provato per l'ansietà suscitata nei propri cari), la perduta stima, la vergogna, considerazione o compiacimento di sé, la tristezza ed il rimpianto per il perduto benessere
(Cass. n. 901.2018; Cass. n. 7513.2018; Cass. n. 25164.2020) e al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, esso deve essere concretamente provato (sia pure anche mediante l'utilizzo di tutti i mezzi di prova normativamente previsti, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni) ed oltrepassare, per la sua risarcibilità, una soglia minima di apprezzabilità: ciò premesso in atti non esiste alcun elemento in relazione al caso concreto per potere affermare che la subito un danno morale, nel senso Pt_1
supra delineato, e/o che a seguito dell'occorso siano state stravolte le sue precedenti abitudini di vita quotidiana (alcunchè è stato dedotto dal punto di vista istruttorio), così da giustificare un risarcimento aggiuntivo anche a titolo di personalizzazione del danno.
11 A tale proposito, anche in relazione al c.d. danno esistenziale, appare ormai principio del tutto consolidato quello per il quale esso non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 C.C., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, con la conseguenza che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (ex pluribus Cass. n. 21060.2016; Cass. n. 2056.2018; Cass. n.
23469.2018; Cass. n. 28742.2018): nel presente caso, come detto, non è avvenuta alcuna adeguata allegazione a sostegno della liquidazione di detta posta risarcitoria.
Va ora esaminata la domanda di manleva e/o garanzia formulata da _1
nei confronti di .
[...] Controparte_2
Risulta per tabulas che in data 21.7.1998, la abbia contratto con _1
, polizza assicurativa rischi diversi n. 230/0488109 Controparte_2
(anche relativa ai danni da responsabilità civile verso terzi), poi rinnovata nel corso degli anni, avente ad oggetto l'attività di gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni Barbadoro”, con previsione della copertura al pagamento delle somme che fosse stata condannata a corrispondere per il ristoro dei danni arrecati a terzi in relazione all'esercizio dello “stabilimento balneare (…) con n. 80 cabine, servizio di bar e ristorazione, servizio di noleggio di n. 2 pedalò”.
Peraltro l'art. 21 delle condizioni speciali di polizza integranti le norme regolanti il contratto di assicurazione in ordine agli specifici rischi ad essa correlati, riferito alla tipologia “stabilimento balneare”, indica che
“l'assicurazione comprende tutti i rischi relativi al servizio bar;
salvo patto
12 speciale sono esclusi i rischi relativi a palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi” e la lettera B) delle condizioni aggiuntive di polizza rubricato
“proprietà di fabbricati descritti in polizza” che sono esclusi dal rischio coperto dalla polizza tra l'altro “(…) le attrezzature sportive e per giochi
(...)”.
In forza del contenuto della polizza assicurativa e delle clausole da ultimo richiamate, in assenza di patti aggiuntivi intervenuti tra le parti, riferiti anche al danno derivante dall'utilizzo di attrezzature sportive e giochi, ritiene il Giudicante che nel caso concreto l'assicurazione non comprendesse i danni verificatisi a causa dell'evento oggetto di causa e, di conseguenza la domanda di manleva deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno poste a carico della _1
(tanto in relazione al rapporto processuale con la tanto in Pt_1
relazione al rapporto processuale con , essendo Controparte_2
risultata infondata la domanda di manleva) e liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore da € 1.100,00= a €
5.200,00= (tenuto conto del valore effettivo della vertenza), valore medio di tabelle per tutte le fasi processuali (il tutto tenuto conto dell'avvenuta ammissione della al patrocinio a spese dello Stato). Pt_1
Da ultimo vanno integralmente accollate a le spese di _1
C.T.U. come già liquidate in corso di causa ed altresì le spese sostenute dalla per il proprio C.T.P come documentate in atti. _1
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
13 CONDANNA
al risarcimento a favore di dell'importo _1 Parte_1
residuo di € 4.120,50=, oltre agli interessi legali decorrenti dal
22.5.2014 fino al saldo effettivo;
RESPINGE la domanda di manleva formulata da nei confronti di _1
; Controparte_2
CONDANNA
al pagamento a favore di (ammessa al _1 Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato) delle spese processuali, che liquida, già decurtate nella misura del 50%, in € 1.226,00= per compensi e in €
366,00= per esborsi per C.T.P, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115.2002;
CONDANNA
al pagamento a favore di delle _1 Controparte_2
spese processuali, che liquida in € 2.552,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;
PONE A CARICO di il pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate _1
in corso di causa.
Sentenza esecutiva
Così deciso in NA il 19.2.2025
Il GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
14