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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 28 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di note, lette le memorie depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5201/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. elettivamente Parte_1 Parte_1 domiciliato in STRADA DI LINARI N. 16 FAX 0577 936383 BARBERINO VAL D'ELSA presso il difensore avv. Parte_1 PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. PETTINI Controparte_1 AN e dell'avv. PRATESI CRISTINA ( ) VIA LUCA LANDUCCI 17 C.F._1 50136 FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA L. LANDUCCI 17 50136 FIRENZE presso il difensore avv. PETTINI AN
PARTE CONVENUTA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.Mo Tribunale adito, accertata e ritenuta la competenza inderogabile per materia del tribunale in composizione Collegiale, ex art. 14, comma 2 D. lgs. 2011, n. 150 vigente ratione temporis al momento dell'instaurazione del giudizio e di presentazione
pagina 1 di 13 della domanda di pagamento degli onorari, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così procedere: in via preliminare: accertata e ritenuta l'inammissibilità e tardività delle eccezioni avversarie di cui alla comparsa di costituzione e risposta, e delle note in sostituzione d'udienza del
07.2.2025, disporre l'espunzione degli atti menzionati e dei documenti depositati, ad eccezione di: - motivo I.II, pag. 6,7,8,9,10,11; - motivo 1.4, pag. 25, fino a metà pag. 26 di cui alla comparsa non certo perché fondati ma unicamente perché processualmente eccepibili con lo stato della causa;
- ancora in via preliminare: accertata e ritenuta l'inammissibilità delle note del giugno e luglio 2024 di
Controparte che contengono la sottoscrizione dell'Avv. Pratesi e/o comunque di un difensore non munito di mandato e procura, dichiarare la nullità del relativo atto e ordinarne espunzione dal fascicolo;
Nel merito: A) In tesi: accertato e ritenuto il diritto di credito dell'Avv. Parte_1 nei confronti della , condannare quest'ultima in favore del Controparte_1 professionista oggi costituito, al pagamento della notula per €. 42.128,10 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o di ragione, oltre interessi di legge dal dì del dovuto fino al saldo. B) In denegata ipotesi, nella malaugurata ipotesi in cui venissero riconosciute delle somme a credito in danno della Parte Resistente si chiede che l'Ecc.Mo Tribunale adito voglia ordinarne la Parte_1 compensazione giudiziale con quelle riconosciute nella causa 10335/2021 RG Firenze. Il tutto con Parte vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con condanna della Ricorrente a rifondere le spese legali, in forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Parte convenuta ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE DI RITO: in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e comunque l'inefficacia della citazione in riassunzione effettuata da controparte;
comunque accertare e dichiarare l'inammissibilità delle note di trattazione scritta di controparte depositate in data 11.7.2024 e disporne l'espunzione; NEL MERITO: in via principale: il rigetto della domanda avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata nel merito per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in subordinata ipotesi: ridurre gli importi pretesi dall'Avv. ad Euro 5.682,00 o a quel diverso importo che dovesse risultare dal giudizio e/o ritenuto di Parte_1 giustizia. Con vittoria di spese, attività e compensi”.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che il presente provvedimento viene esteso senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione dei provvedimenti definitori, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare questi ultimi considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di pagina 2 di 13 costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Passando alla disamina della res controversa, preliminarmente deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. In particolare, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato.
Costituiscono, anzitutto, dati pacifici inter-partes i seguenti fatti: la vicenda processuale che ha visto coinvolta la e l'Avv. è iniziata con il giudizio ex art. 702 bis c.p.c. instaurato nel Parte_3 Parte_1
2021 dalla Cooperativa nei confronti del suo precedente legale per sentir accertare la responsabilità professionale di quest'ultimo e sentirlo condannare al pagamento dei danni che la stessa sosteneva di Parte aver subito. In particolare, la nel giudizio sommario di cognizione di cui sopra chiedeva che l'Avv. fosse condannato a pagare al posto della tutte le spese legali gravanti Parte_1 CP_1 sulla stessa per via del rigetto di un reclamo proposto dalla - con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Parte
- avverso un'ordinanza definitiva di un ATP. In poche parole, contestava al suo Parte_1 precedente legale di non averle rappresentato tutti i reali rischi connessi a tale iniziativa giudiziaria perché - se li avesse conosciuti - non avrebbe conferito mandato all'Avv. di impugnare Parte_1
l'ordinanza di rigetto dell'ATP e non sarebbe stata dunque, condannata a pagare oltre 26 mila euro di spese legali. Nell'ambito di tale giudizio sommario di cognizione, l'Avv. dopo la difesa in Parte_1 merito alle contestazioni mosse, formulava una domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento di dieci progetti di notula riguardanti altrettanti incarichi asseritamente ricevuti ed espletati nell'interesse della CP_1
Parte L'Istruttore del procedimento sommario disponeva la separazione dalla domanda principale della della domanda riconvenzionale dell'Avv. Veniva quindi fissata l'udienza dell'8.9.2023, sia Parte_1 per la causa relativa alla responsabilità professionale, sia per la causa separata d'ufficio dal Giudice avente ad oggetto il pagamento delle asserite competenze dell'avv. in occasione della quale Parte_1
pagina 3 di 13 il Giudice disponeva l'espletamento della negoziazione assistita. All'udienza del 28.3.2024, previo deposito del verbale negativo di negoziazione assistita, le parti chiedevano fissarsi udienza di discussione con termine per note.
Il Giudice rinviava all'udienza dell'11.7.2024 con termine per note finali autorizzate al 30.6.2024. Le parti depositavano note di trattazione scritta e il Giudice rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 7.2.2025 nelle forme della trattazione scritta con note fino al giorno dell'udienza stessa, poi depositate dalle parti. Dopo la rimessione della causa al Presidente questo Giudice – con ordinanza del 27.5.2025 – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ad esito della Camera di Consiglio, “(…) rilevato che la causa ha ad oggetto la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dall'avv. in relazione ad attività professionale Parte_1 dallo stesso svolta in ambito civile, sia giudiziale che stragiudiziale;
considerato che
allorché la domanda di liquidazione dei compensi sia cumulativa e cioè riguardi compensi per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, come nel caso di specie, ovvero civili e penali, la competenza appartiene al giudice monocratico e il rito da applicarsi è quello ordinario, non trovando applicazione il procedimento speciale ex art 14 d.lgs 150/2011; richiamata sul punto la recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, ordinanza n. 27063 del 9 ottobre 2025, la quale ha ribadito che, ove venga richiesto con un'unica domanda il compenso per prestazioni giudiziali civili, stragiudiziali o penali, si applica il rito ordinario;
ritenuto pertanto che, nel caso di specie, debba farsi applicazione del rito ordinario”, la causa veniva rimessa sul ruolo ed oggi perviene al sottoscritto giudice monocratico per i definitivi provvedimenti.
Ciò detto in fatto, in diritto è a dirsi che parte convenuta ha eccepito preliminarmente la tardività da cui sarebbe affetta la difesa dell'attrice rispetto alla domanda riconvenzionale dispiegata dalla stessa.
Ebbene, in merito all'eccezione sollevata avente ad oggetto la contestazione dell'ammissibilità delle note di trattazione scritta depositate dall'avv. in data 11 luglio 2024, si ritiene opportuno Parte_1 precisare quanto segue. Va ricordato che il deposito delle suddette note era stato espressamente autorizzato dal Giudice all'udienza del 25 giugno 2024, con la concessione di un termine perentorio fino alle ore 9,00 del giorno dell'udienza fissata per l'11 luglio. Parte attrice risulta aver rispettato tale scadenza, procedendo al deposito nei termini stabiliti, e quindi l'atto risulta regolarmente ammesso nel procedimento. In secondo luogo, si evidenzia come tali note rappresentino la prima occasione utile per Parte l'attrice di rispondere alle eccezioni sollevate dalla nella sua comparsa di costituzione. Si tratta quindi di un intervento legittimo e finalizzato all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi del contraddittorio e della parità tra le parti. Quanto alla lunghezza dell'atto - altra contestazione pagina 4 di 13 sollevata dalla convenuta – va rilevato che prima della riforma Cartabia non esisteva alcuna norma che imponesse un limite rigido di pagine o battute alle note scritte, purché esse fossero pertinenti e rispettassero il perimetro dell'autorizzazione ricevuta. In questo caso, la complessità della vicenda, così Parte come l'ampiezza e articolazione degli scritti difensivi della , rendono giustificata l'estensione delle note depositate. Peraltro, risulta essere stata mantenuta un'esposizione ordinata, chiara e coerente, rispettando il principio di sinteticità nella sua accezione funzionale e non meramente quantitativa.
Quanto alla separazione dei giudizi, si ricorda la decisione assunta dal Giudice nel giudizio R.G.
10335/2021- di disporre, in via d'ufficio, la separazione della domanda riconvenzionale proposta dall'Avv. rispetto alla domanda principale avanzata dalla Come correttamente Parte_1 CP_1 rilevato dal precedente Istruttore, l'unico elemento di collegamento tra la domanda principale e quella riconvenzionale era rappresentato dalla coincidenza soggettiva delle parti in causa. Mancava invece ogni elemento di connessione oggettiva, dal momento che mentre la causa introdotta dalla Cooperativa verteva sulla valutazione della correttezza dell'operato professionale dell'Avv. in una Parte_1 singola e specifica occasione (la presentazione del reclamo), la riconvenzionale invece si fondava su un complesso rapporto professionale, esteso a numerose attività e controversie distinte, con richiesta di compensi riferiti a tutta l'assistenza prestata nel tempo. Tale disomogeneità oggettiva rendeva impropria la trattazione unitaria delle domande, non solo per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 36
c.p.c., ma anche per il rischio che la prosecuzione congiunta delle due domande - peraltro in un rito sommario che per sua natura richiede snellezza e concentrazione istruttoria - determinasse un grave rallentamento del processo e una dilatazione istruttoria incompatibile con i tempi e le modalità del procedimento ex art. 702-bis c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, anche in presenza della competenza del medesimo ufficio, la separazione delle domande è non solo possibile, ma addirittura opportuna, qualora vi sia carenza di connessione oggettiva e la trattazione unitaria possa compromettere l'economia processuale (Cass. n. 12299/2005).
Il provvedimento di separazione veniva, dunque, adottato dal precedente giudice in data 13 aprile 2023, con conseguente iscrizione autonoma della domanda riconvenzionale come nuovo procedimento. Si tratta della trasformazione della domanda riconvenzionale in procedimento autonomo, con proprio numero di ruolo, proprio calendario processuale e proprie difese. Pertanto, l'Avv. assumeva, Parte_1 nel nuovo giudizio, la veste sostanziale di attore mentre la Cooperativa era chiamata a costituirsi nella qualità di convenuta, nel rispetto dei termini ordinari previsti dal rito applicabile.
Anche sotto il profilo difensivo, va osservato che mai, prima della separazione, la aveva CP_1 avuto occasione di svolgere compiutamente il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, essendo pagina 5 di 13 la stessa del tutto estranea al perimetro fattuale e giuridico del ricorso introduttivo. A conferma di ciò, Parte già nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la aveva chiesto, in via preliminare e subordinata, la concessione di un termine a difesa per potersi adeguatamente confrontare con la mole della documentazione prodotta ex adverso e replicare in modo compiuto alla riconvenzionale proposta.
In conclusione, è lapalissiano che la separazione della domanda riconvenzionale ha dato origine a un giudizio autonomo, regolarmente pendente e pienamente valido;
dalla separazione in poi, la prima difesa utile per la Cooperativa rispetto alla domanda dell'avv. è stata la comparsa di Parte_1 costituzione e risposta nel presente giudizio. Da qui la tempestività delle difese dispiegate dalla
CP_1
Circa la sussistenza della responsabilità professionale e la riserva di azione
Riguardo alla presunta sussistenza della responsabilità professionale, in punto di diritto va rilevato che l'avvocato, come ogni altro professionista, accettando un incarico da parte di un cliente, conclude con quest'ultimo un contratto d'opera professionale (regolato in generale dagli artt. 2229 ss. c.c. e in particolare dai principi relativi alle obbligazioni contrattuali) che comporta per lo stesso l'assunzione di una serie di obblighi, principalmente quello di svolgere diligentemente l'attività legale affidatagli. La sua responsabilità, in caso di errori o omissioni nello svolgimento dell'incarico, è inquadrata come responsabilità contrattuale. I riferimenti normativi fondamentali sono: l'articolo 1218 del codice civile, che disciplina la responsabilità del debitore per inadempimento;
l'articolo 1176, comma 2, che specifica la misura della diligenza richiesta nei confronti del professionista.
L'articolo 1218 c.c. stabilisce infatti che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile”. Nel caso dell'avvocato, egli è il “debitore” dell'obbligazione assunta con il cliente. Dunque, se non adempie correttamente al mandato ricevuto, si configura un inadempimento ex art. 1176 c.c. comma 2 il quale stabilisce che: “nell'adempimento delle obbligazioni derivanti da un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Pertanto, l'avvocato non è tenuto solo alla diligenza "media" del buon padre di famiglia, come previsto per le obbligazioni ordinarie (1176, co. 1), ma deve agire con una diligenza qualificata, cioè quella che ci si aspetta da un professionista medio del suo settore, in possesso delle competenze tecniche adeguate. La prestazione dell'avvocato è generalmente considerata un'obbligazione di mezzi, non di risultato posto che lo stesso non garantisce la vittoria della causa ma solo che si impegnerà con diligenza, competenza e correttezza professionale per tutelare al meglio gli pagina 6 di 13 interessi del cliente. Nel regime di responsabilità contrattuale, l'onere della prova segue un criterio specifico. La giurisprudenza, consolidando l'interpretazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., stabilisce una ripartizione dell'onere probatorio tale per cui: il cliente deve provare l'esistenza del contratto (anche solo con l'affidamento dell'incarico); allegare che la prestazione non è stata eseguita correttamente.
L'avvocato deve dimostrare di aver adempiuto correttamente e diligentemente l'obbligazione assunta oppure dimostrare che l'inadempimento è stato causato da fattori a lui non imputabili (es. documenti mai consegnati dal cliente, ritardi della cancelleria, ecc.). Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità: “il cliente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare l'inadempimento del professionista, ma quest'ultimo, per andare esente da responsabilità, deve provare di avere adempiuto con diligenza l'obbligazione assunta.” (Cass. Civ. n. 26846/2011).
Non si può fare a meno di sottolineare come - nel caso di specie - le contestazioni sollevate dalla appaiano chiaramente strumentali, dal momento che emergono dopo oltre sette anni dalla CP_1 revoca del mandato e dopo più di nove anni dalla prestazione delle attività professionali da parte dell'Avv. In tutto questo arco di tempo, la non aveva mai manifestato alcuna Parte_1 CP_1 riserva, né formulato alcuna eccezione in merito alla qualità o alla correttezza delle prestazioni ricevute, né tantomeno sull'importo del compenso richiesto.
Anzi, va evidenziato che risulta agli atti come il progetto di notula era stato inviato regolarmente e mai contestato e che la ne aveva fatto uso a proprio vantaggio, presentandolo alla banca per CP_1 proprie esigenze, senza sollevare alcuna obiezione;
nulla eccepiva nemmeno al momento della revoca del mandato, né durante la fase della negoziazione assistita, pur avendo ricevuto richiesta formale di pagamento, nulla contestava nemmeno nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 2021.
Solo nel nuovo giudizio instaurato a seguito della separazione disposta dal giudice, per la prima volta la avanzava accuse e doglianze a cui prima non aveva mai nemmeno accennato nonostante le CP_1 numerose e concrete occasioni avute a disposizione. A fronte di tutto ciò, non si può che richiamare il principio di non contestazione, previsto dall'art. 115 del Codice di procedura civile, secondo cui: “i fatti allegati da una parte si considerano provati se la controparte, pur essendo costituita, non li contesta specificamente”. E nel caso di specie, la non ha mai contestato nulla. CP_1
Non si è trattato solo di un silenzio formale ma di un comportamento concludente che ha sempre dimostrato acquiescenza e consapevolezza dell'obbligazione di pagamento: dalla ricezione della notula, al suo utilizzo, fino alla mancata opposizione in tutte le sedi successive, compresi i procedimenti giudiziari. La legge e la giurisprudenza sono chiare nel ribadire che le contestazioni devono essere pagina 7 di 13 tempestive, puntuali e formulate nelle sedi opportune. Per tutte queste ragioni, le eccezioni sollevate da Parte
devono essere ritenute tardive e infondate, e il credito dell'Avv. deve ritenersi provato Parte_1
– quanto all'an - sulla base del principio di non contestazione e del comportamento complessivo tenuto dalla Cooperativa, che per anni ha sostanzialmente riconosciuto quanto in questa sede - invece - nega.
A ciò si aggiunga che l'idea che la Cooperativa potesse nutrire un “legittimo affidamento” sulla presunta rinuncia dell'Avv. al proprio compenso è del tutto inverosimile e priva di qualsiasi Parte_1 riscontro concreto. In realtà, non risulta provato che l'Avv. abbia quanto meno anche solo Parte_1 lasciato intendere di voler rinunciare al proprio diritto al pagamento per le attività professionali svolte.
In particolare, risulta dagli atti che l'avvocato ha emesso regolari notule professionali, ha sollecitato il pagamento anche in fase stragiudiziale, tramite la negoziazione assistita, e poi ha agito in giudizio.
Alla luce di tutto ciò, è evidente che non poteva sussistere alcun affidamento giuridicamente tutelabile in una rinuncia al compenso. Il comportamento dell'avvocato è stato, per tutta la durata del rapporto e nei successivi sviluppi processuali inequivoco nel rivendicare il proprio credito.
Quanto alla pretesa "tacita compensazione", è a dirsi che la compensazione o è legale o giudiziale ma non può mai dirsi “tacita” in senso assoluto: richiede, infatti, per poter operare validamente o una manifestazione di volontà esplicita delle parti (compensazione volontaria), oppure un provvedimento del giudice, in presenza di due crediti certi, liquidi ed esigibili, opposti tra loro. Nel caso di specie, nessuna delle due condizioni si è mai verificata posto che la non ha mai proposto una CP_1 domanda formale di compensazione né ha mai chiesto che il giudice dichiarasse l'estinzione per compensazione, né ha mai indicato, in modo specifico e tempestivo, un controcredito effettivo e certo da opporre a quello dell'Avvocato.
Tutto ciò posto, si può pertanto passare agevolmente all'analisi delle diverse vicende giudiziarie in merito alle quali l'avvocato rivendica il diritto al compenso. Parte_1
Parte
sostiene che l'avvocato avrebbe richiesto il pagamento della penale successivamente alla risoluzione del contratto con N.C.V., compromettendo così la posizione processuale della ex cliente, proposto un reclamo avverso un provvedimento inammissibile in rito, redatto un ricorso per ATP privo di chiara individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti. Parte attrice da parte sua deduce che le scelte difensive furono condivise con la cliente e successivamente confermate anche da altro Parte difensore, che l'esito negativo delle cause fu dovuto a fattori estranei alla propria condotta che non ha fornito la prova del danno, né ha dimostrato il nesso causale tra la condotta dell'avvocato e l'esito processuale sfavorevole.
pagina 8 di 13 La questione giuridica in esame consiste dunque nel comprendere se l'Avv. abbia Parte_1 adempiuto correttamente all'obbligazione professionale assunta e se l'opposta eccezione ex art. 1460
c.c. sia fondata e ostativa al riconoscimento del compenso richiesto.
Ebbene, la mera soccombenza processuale non integra di per sé inadempimento;
è onere del cliente allegare e dimostrare la specifica condotta omissiva o erronea del legale, il danno subito e il nesso eziologico tra la condotta e l'esito negativo. Nel caso di specie, pur in presenza di alcune contestazioni sulle strategie difensive adottate, la parte convenuta non ha fornito prova sufficiente a dimostrare che, in assenza della condotta attribuita all'avvocato, l'esito delle controversie sarebbe stato favorevole.
Né risulta che la condotta dell'attore abbia superato la soglia della colpa professionale rilevante: le scelte processuali adottate, pur se opinabili, rientrano nel margine discrezionale proprio dell'attività forense e furono, peraltro, condivise dal cliente e confermate da un successivo difensore. In mancanza di un accertato inadempimento professionale e in assenza di prova del danno, l'eccezione ex art. 1460
c.c. risulta infondata, e la domanda dell'attore deve essere accolta. Conclusivamente, spetta all'Avv. il pagamento del compenso richiesto, con interessi e rivalutazione monetaria dalla Parte_1 domanda, oltre al rimborso delle spese di lite, da porre a carico della parte convenuta soccombente.
In particolare, per quanto riguarda il caso “NCV”, la documentazione in atti e la condotta processuale delle parti dimostrano che le scelte difensive del professionista furono conosciute, approvate e mai Parte contestate da durante l'intera durata del rapporto, né successivamente alla revoca del mandato. La ha ratificato gli atti del difensore nella costituzione in giudizio a mezzo del nuovo legale, CP_1 ha presentato appello ribadendo integralmente le tesi difensive del primo grado, e ha partecipato a una lunga trattativa che si è conclusa nel 2021 con il pagamento, in favore di NCV, di un importo di gran lunga inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto. Tali elementi escludono la sussistenza di un danno imputabile alla condotta dell'Avv. confermando la piena consapevolezza e Parte_1 condivisione da parte della delle scelte processuali adottate all'epoca. La tesi per cui CP_1
l'esborso (pari a euro 55.000) sarebbe la conseguenza di un errore professionale è smentita dalla condotta pregressa della parte e comunque priva di adeguato supporto probatorio quanto a nesso causale e danno effettivo. Deve pertanto escludersi che la vicenda NCV possa giustificare un rifiuto dell'obbligazione di pagamento nei confronti del professionista.
Relativamente all'ATP, la contestazione mossa da parte attrice circa la responsabilità dell'Avv. per aver proposto reclamo avverso il provvedimento che rigettava il ricorso per ATP è già Parte_1 stata oggetto di separato giudizio, definito con sentenza n. 2488/2024 di questo Tribunale, la quale ha rigettato la domanda attorea, escludendo qualsiasi profilo di responsabilità professionale in capo pagina 9 di 13 all'avvocato. Come segnalato da parte convenuta, tale pronuncia risulta essere stata impugnata in appello (r.g.a. n. 1795/2024, udienza fissata al 3.2.2026), motivo per cui non può essere considerata definitiva, né le sue conclusioni possono essere utilizzate in via vincolante in questo giudizio. Ciò nonostante, anche a prescindere dal valore della sentenza oggi impugnata, si osserva come la proposizione del reclamo non risulta di per sé atto negligente, essendo in quanto tale consentita dalla legge, peraltro, la stessa ha successivamente riproposto le medesime azioni processuali, CP_1 ottenendo nuovamente un rigetto, con sentenza n. 3925/2023 di questo Tribunale.
Sulle “ “ Controparte_2
Denuncia querela
Va affrontata la questione relativa alla richiesta di pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. con riferimento alla redazione e predisposizione della denuncia-querela Parte_1 sottoscritta dal geom. Contrariamente a quanto eccepito dalla parte convenuta, Controparte_3
l'attività in questione non può ritenersi insuscettibile di autonoma valorizzazione, né può escludersi la debenza del compenso in assenza di una prova analitica delle singole attività materiali svolte. L'atto oggetto di causa – la denuncia – risulta redatto con chiare connotazioni tecniche e difensive riconducibili all'attività professionale forense e reca, in allegato, la procura speciale e la nomina dell'avv. circostanza che costituisce sufficiente prova dell'avvenuto conferimento Parte_1 dell'incarico. Il fatto poi che la denuncia sia stata formalmente firmata e depositata dal geom. CP_3 non è elemento idoneo ad escludere la paternità professionale dell'elaborato, né a dimostrare che l'avv. non abbia prestato la propria opera, circostanze non provate. Né può condividersi Parte_1
l'argomentazione secondo cui l'attività andrebbe considerata “strumentale” o “accessoria” rispetto alla vertenza più ampia contro l'impresa N.C.V., dal momento che, anche a volerla ricondurre nell'ambito di una strategia difensiva complessiva, essa costituisce una prestazione effettiva, documentata e autonoma, suscettibile di separata valorizzazione economica.
La richiesta della parte attrice trova quindi fondamento giuridico nell'art. 2233 c.c. e nei parametri di cui al D.M. 55/2014, che prevedono la liquidazione del compenso anche per attività extragiudiziali, quali la redazione di querele o altri atti a contenuto tecnico-giuridico. Le contestazioni della parte convenuta devono, pertanto, essere rigettate.
Pratica stragiudiziale e Per_1 Per_2
Per quanto concerne invece la restante attività stragiudiziale (pratica stragiudiziale e ) Per_1 Per_2
l'Avv. ha richiesto il pagamento di un compenso per attività asseritamente svolte in ambito Parte_1 pagina 10 di 13 stragiudiziale, consistenti in colloqui, telefonate, corrispondenza elettronica e redazione di appunti.
Tuttavia, l'attività dedotta non è stata adeguatamente provata secondo il criterio dell'onere della prova, che incombe sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.. La documentazione prodotta (tra cui appunti, manoscritti, e-mail non contestualizzate) è priva di elementi certi circa la data, la controfirma o il riconoscimento da parte della convenuta. La parte convenuta ha formalmente disconosciuto detti documenti che non possono dunque assumere valore probatorio. Inoltre, la convenuta ha CP_1 eccepito, con argomentazione condivisibile, la duplicazione non giustificata delle attività indicate, le quali risultano strettamente connesse a quelle già oggetto di mandato e non dimostrano una propria autonomia funzionale. L'attività indicata dall'attore appare dunque già ricompresa nelle prestazioni principali svolte nel corso del rapporto. Non risulta provata l'effettiva esecuzione dell'attività stragiudiziale oggetto di pretesa, né la sua autonomia rispetto al mandato originario, né la congruità del compenso richiesto.
Per tali ragioni, la richiesta di compenso in ordine alle attività stragiudiziali (fatta eccezione per la denuncia querela) deve essere rigettata.
Sulla pretesa di compenso per la partecipazione dell'avvocato alle assemblee
Parte attrice ha richiesto inoltre un compenso professionale autonomo per la propria partecipazione ad alcune assemblee societarie della Cooperativa, sostenendo che tali attività devono essere retribuite separatamente rispetto all'incarico giudiziale. Tuttavia, la domanda non può trovare accoglimento. In primo luogo, l'attore non ha fornito prova dell'esistenza di un incarico specifico, formalmente conferito o almeno concordato, per la partecipazione a tali riunioni, né ha allegato alcuna richiesta di compenso formulata anteriormente all'instaurazione del presente giudizio. I verbali delle assemblee, su cui l'attore fonda in parte la propria pretesa, sono stati prodotti dalla parte convenuta, unicamente al fine di contestare la fondatezza e la quantificazione del credito, e non costituiscono riconoscimento della prestazione come attività autonomamente retribuitile. Inoltre, le assemblee in questione riguardano tematiche già oggetto dell'assistenza professionale dell'avvocato nell'ambito delle principali controversie seguite, e la sua presenza non si traduce in una consulenza straordinaria, ma in una attività meramente accessoria e strumentale a quella già in corso. In assenza di prova della autonomia funzionale e contenutistica della prestazione, e mancando un accordo sul compenso, la partecipazione alle assemblee non può essere retribuita separatamente, rientrando tra le attività ordinarie connesse al mandato principale.
Per tali ragioni, anche sotto questo profilo, la domanda deve essere respinta.
pagina 11 di 13 Sulla relazione destinata alla Banca
Parte attrice ha chiesto poi il pagamento di un compenso professionale per la redazione di una relazione destinata alla Banca, sostenendo che tale documento, per complessità e contenuto, giustificherebbe un compenso autonomo e separato dalle restanti attività difensive. La convenuta ha contestato la richiesta, evidenziando che né la né il Commissario Ministeriale avevano richiesto una relazione con quel Pt_4 grado di approfondimento, ritenendo invece sufficiente un resoconto sintetico e operativo. Ha inoltre evidenziato come non vi fosse stato alcun incarico formale né un accordo economico in merito, e che la complessità del documento fosse frutto di una scelta unilaterale del professionista, priva di riscontro nella volontà del cliente. Tali eccezioni risultano fondate. In primo luogo, infatti dagli atti di causa non emerge alcuna richiesta espressa o implicita della cliente in ordine alla redazione della relazione nei termini in cui è stata sviluppata, né risulta che la Banca o il Commissario abbiano sollecitato un simile contributo tecnico. In secondo luogo, non è stata fornita prova dell'utilità concreta della relazione redatta, né della necessità del suo contenuto ai fini della tutela degli interessi della cliente. La sola trasmissione del documento alla da parte della cliente stessa, non è sufficiente a integrare un Pt_4 riconoscimento del debito, né può considerarsi prova dell'effettiva commissione dell'incarico. Infine, non è stata prodotta alcuna pattuizione scritta o verbale in ordine al compenso richiesto, né risulta che la prestazione sia stata considerata separata o autonoma rispetto all'assistenza professionale già fornita per le vicende giudiziarie principali. Alla luce di quanto sopra, la richiesta dell'attore non può trovare accoglimento. La domanda di pagamento relativa alla suddetta relazione deve pertanto essere rigettata per mancanza di incarico e di utilità provata.
Sul quantum
Conclusivamente la domanda dell'avv. è parzialmente fondata. Parte_1
A fronte della richiesta di Euro 42.128,10, alla luce di tutto quanto sopra detto si ritiene congruo corrispondere allo stesso la somma di Euro 25.589,00 oltre accessori di legge, come di seguito specificata:
Ricorso per decreto ingiuntivo Impresa NCV Fase unica – applicazione minimi Euro 5.441,00
Opposizione a decreto ingiuntivo applicazione minimi Euro 10.409,00
ATP Importo liquidato dal Giudice: Euro 2.218,00
Reclamo (come liquidato in sentenza) Euro 2.800,00
pagina 12 di 13 Ricorso per reintegra applicazione minimi Euro 4.221,00
Euro 500,00 Pt_5
Altre attività stragiudiziali: nulla è dovuto per le motivazioni sopra esplicate.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
In ordine alle spese di lite data la reciproca parziale soccombenza si ritiene opportuno operare una Parte compensazione nella misura di un terzo ponendo i residui due terzi a carico di , con liquidazione come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e con applicazione dei valori medi tenuto conto dell'assenza di istruttoria in causa di natura documentale.
PQM
il Tribunale di Firenze, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore Parte_3 dell'avv. della somma di Euro 25.589,00 oltre accessori di legge;
Parte_1
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che – già compensate - si Parte_3 liquidano in Euro 3.330,00 per compenso oltre esborsi documentati del presente giudizio ed oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memorie.
Firenze, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 28 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di note, lette le memorie depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5201/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. elettivamente Parte_1 Parte_1 domiciliato in STRADA DI LINARI N. 16 FAX 0577 936383 BARBERINO VAL D'ELSA presso il difensore avv. Parte_1 PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. PETTINI Controparte_1 AN e dell'avv. PRATESI CRISTINA ( ) VIA LUCA LANDUCCI 17 C.F._1 50136 FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA L. LANDUCCI 17 50136 FIRENZE presso il difensore avv. PETTINI AN
PARTE CONVENUTA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.Mo Tribunale adito, accertata e ritenuta la competenza inderogabile per materia del tribunale in composizione Collegiale, ex art. 14, comma 2 D. lgs. 2011, n. 150 vigente ratione temporis al momento dell'instaurazione del giudizio e di presentazione
pagina 1 di 13 della domanda di pagamento degli onorari, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così procedere: in via preliminare: accertata e ritenuta l'inammissibilità e tardività delle eccezioni avversarie di cui alla comparsa di costituzione e risposta, e delle note in sostituzione d'udienza del
07.2.2025, disporre l'espunzione degli atti menzionati e dei documenti depositati, ad eccezione di: - motivo I.II, pag. 6,7,8,9,10,11; - motivo 1.4, pag. 25, fino a metà pag. 26 di cui alla comparsa non certo perché fondati ma unicamente perché processualmente eccepibili con lo stato della causa;
- ancora in via preliminare: accertata e ritenuta l'inammissibilità delle note del giugno e luglio 2024 di
Controparte che contengono la sottoscrizione dell'Avv. Pratesi e/o comunque di un difensore non munito di mandato e procura, dichiarare la nullità del relativo atto e ordinarne espunzione dal fascicolo;
Nel merito: A) In tesi: accertato e ritenuto il diritto di credito dell'Avv. Parte_1 nei confronti della , condannare quest'ultima in favore del Controparte_1 professionista oggi costituito, al pagamento della notula per €. 42.128,10 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o di ragione, oltre interessi di legge dal dì del dovuto fino al saldo. B) In denegata ipotesi, nella malaugurata ipotesi in cui venissero riconosciute delle somme a credito in danno della Parte Resistente si chiede che l'Ecc.Mo Tribunale adito voglia ordinarne la Parte_1 compensazione giudiziale con quelle riconosciute nella causa 10335/2021 RG Firenze. Il tutto con Parte vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con condanna della Ricorrente a rifondere le spese legali, in forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Parte convenuta ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE DI RITO: in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e comunque l'inefficacia della citazione in riassunzione effettuata da controparte;
comunque accertare e dichiarare l'inammissibilità delle note di trattazione scritta di controparte depositate in data 11.7.2024 e disporne l'espunzione; NEL MERITO: in via principale: il rigetto della domanda avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata nel merito per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in subordinata ipotesi: ridurre gli importi pretesi dall'Avv. ad Euro 5.682,00 o a quel diverso importo che dovesse risultare dal giudizio e/o ritenuto di Parte_1 giustizia. Con vittoria di spese, attività e compensi”.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che il presente provvedimento viene esteso senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione dei provvedimenti definitori, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare questi ultimi considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di pagina 2 di 13 costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Passando alla disamina della res controversa, preliminarmente deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. In particolare, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato.
Costituiscono, anzitutto, dati pacifici inter-partes i seguenti fatti: la vicenda processuale che ha visto coinvolta la e l'Avv. è iniziata con il giudizio ex art. 702 bis c.p.c. instaurato nel Parte_3 Parte_1
2021 dalla Cooperativa nei confronti del suo precedente legale per sentir accertare la responsabilità professionale di quest'ultimo e sentirlo condannare al pagamento dei danni che la stessa sosteneva di Parte aver subito. In particolare, la nel giudizio sommario di cognizione di cui sopra chiedeva che l'Avv. fosse condannato a pagare al posto della tutte le spese legali gravanti Parte_1 CP_1 sulla stessa per via del rigetto di un reclamo proposto dalla - con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Parte
- avverso un'ordinanza definitiva di un ATP. In poche parole, contestava al suo Parte_1 precedente legale di non averle rappresentato tutti i reali rischi connessi a tale iniziativa giudiziaria perché - se li avesse conosciuti - non avrebbe conferito mandato all'Avv. di impugnare Parte_1
l'ordinanza di rigetto dell'ATP e non sarebbe stata dunque, condannata a pagare oltre 26 mila euro di spese legali. Nell'ambito di tale giudizio sommario di cognizione, l'Avv. dopo la difesa in Parte_1 merito alle contestazioni mosse, formulava una domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento di dieci progetti di notula riguardanti altrettanti incarichi asseritamente ricevuti ed espletati nell'interesse della CP_1
Parte L'Istruttore del procedimento sommario disponeva la separazione dalla domanda principale della della domanda riconvenzionale dell'Avv. Veniva quindi fissata l'udienza dell'8.9.2023, sia Parte_1 per la causa relativa alla responsabilità professionale, sia per la causa separata d'ufficio dal Giudice avente ad oggetto il pagamento delle asserite competenze dell'avv. in occasione della quale Parte_1
pagina 3 di 13 il Giudice disponeva l'espletamento della negoziazione assistita. All'udienza del 28.3.2024, previo deposito del verbale negativo di negoziazione assistita, le parti chiedevano fissarsi udienza di discussione con termine per note.
Il Giudice rinviava all'udienza dell'11.7.2024 con termine per note finali autorizzate al 30.6.2024. Le parti depositavano note di trattazione scritta e il Giudice rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 7.2.2025 nelle forme della trattazione scritta con note fino al giorno dell'udienza stessa, poi depositate dalle parti. Dopo la rimessione della causa al Presidente questo Giudice – con ordinanza del 27.5.2025 – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ad esito della Camera di Consiglio, “(…) rilevato che la causa ha ad oggetto la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dall'avv. in relazione ad attività professionale Parte_1 dallo stesso svolta in ambito civile, sia giudiziale che stragiudiziale;
considerato che
allorché la domanda di liquidazione dei compensi sia cumulativa e cioè riguardi compensi per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, come nel caso di specie, ovvero civili e penali, la competenza appartiene al giudice monocratico e il rito da applicarsi è quello ordinario, non trovando applicazione il procedimento speciale ex art 14 d.lgs 150/2011; richiamata sul punto la recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, ordinanza n. 27063 del 9 ottobre 2025, la quale ha ribadito che, ove venga richiesto con un'unica domanda il compenso per prestazioni giudiziali civili, stragiudiziali o penali, si applica il rito ordinario;
ritenuto pertanto che, nel caso di specie, debba farsi applicazione del rito ordinario”, la causa veniva rimessa sul ruolo ed oggi perviene al sottoscritto giudice monocratico per i definitivi provvedimenti.
Ciò detto in fatto, in diritto è a dirsi che parte convenuta ha eccepito preliminarmente la tardività da cui sarebbe affetta la difesa dell'attrice rispetto alla domanda riconvenzionale dispiegata dalla stessa.
Ebbene, in merito all'eccezione sollevata avente ad oggetto la contestazione dell'ammissibilità delle note di trattazione scritta depositate dall'avv. in data 11 luglio 2024, si ritiene opportuno Parte_1 precisare quanto segue. Va ricordato che il deposito delle suddette note era stato espressamente autorizzato dal Giudice all'udienza del 25 giugno 2024, con la concessione di un termine perentorio fino alle ore 9,00 del giorno dell'udienza fissata per l'11 luglio. Parte attrice risulta aver rispettato tale scadenza, procedendo al deposito nei termini stabiliti, e quindi l'atto risulta regolarmente ammesso nel procedimento. In secondo luogo, si evidenzia come tali note rappresentino la prima occasione utile per Parte l'attrice di rispondere alle eccezioni sollevate dalla nella sua comparsa di costituzione. Si tratta quindi di un intervento legittimo e finalizzato all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi del contraddittorio e della parità tra le parti. Quanto alla lunghezza dell'atto - altra contestazione pagina 4 di 13 sollevata dalla convenuta – va rilevato che prima della riforma Cartabia non esisteva alcuna norma che imponesse un limite rigido di pagine o battute alle note scritte, purché esse fossero pertinenti e rispettassero il perimetro dell'autorizzazione ricevuta. In questo caso, la complessità della vicenda, così Parte come l'ampiezza e articolazione degli scritti difensivi della , rendono giustificata l'estensione delle note depositate. Peraltro, risulta essere stata mantenuta un'esposizione ordinata, chiara e coerente, rispettando il principio di sinteticità nella sua accezione funzionale e non meramente quantitativa.
Quanto alla separazione dei giudizi, si ricorda la decisione assunta dal Giudice nel giudizio R.G.
10335/2021- di disporre, in via d'ufficio, la separazione della domanda riconvenzionale proposta dall'Avv. rispetto alla domanda principale avanzata dalla Come correttamente Parte_1 CP_1 rilevato dal precedente Istruttore, l'unico elemento di collegamento tra la domanda principale e quella riconvenzionale era rappresentato dalla coincidenza soggettiva delle parti in causa. Mancava invece ogni elemento di connessione oggettiva, dal momento che mentre la causa introdotta dalla Cooperativa verteva sulla valutazione della correttezza dell'operato professionale dell'Avv. in una Parte_1 singola e specifica occasione (la presentazione del reclamo), la riconvenzionale invece si fondava su un complesso rapporto professionale, esteso a numerose attività e controversie distinte, con richiesta di compensi riferiti a tutta l'assistenza prestata nel tempo. Tale disomogeneità oggettiva rendeva impropria la trattazione unitaria delle domande, non solo per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 36
c.p.c., ma anche per il rischio che la prosecuzione congiunta delle due domande - peraltro in un rito sommario che per sua natura richiede snellezza e concentrazione istruttoria - determinasse un grave rallentamento del processo e una dilatazione istruttoria incompatibile con i tempi e le modalità del procedimento ex art. 702-bis c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, anche in presenza della competenza del medesimo ufficio, la separazione delle domande è non solo possibile, ma addirittura opportuna, qualora vi sia carenza di connessione oggettiva e la trattazione unitaria possa compromettere l'economia processuale (Cass. n. 12299/2005).
Il provvedimento di separazione veniva, dunque, adottato dal precedente giudice in data 13 aprile 2023, con conseguente iscrizione autonoma della domanda riconvenzionale come nuovo procedimento. Si tratta della trasformazione della domanda riconvenzionale in procedimento autonomo, con proprio numero di ruolo, proprio calendario processuale e proprie difese. Pertanto, l'Avv. assumeva, Parte_1 nel nuovo giudizio, la veste sostanziale di attore mentre la Cooperativa era chiamata a costituirsi nella qualità di convenuta, nel rispetto dei termini ordinari previsti dal rito applicabile.
Anche sotto il profilo difensivo, va osservato che mai, prima della separazione, la aveva CP_1 avuto occasione di svolgere compiutamente il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, essendo pagina 5 di 13 la stessa del tutto estranea al perimetro fattuale e giuridico del ricorso introduttivo. A conferma di ciò, Parte già nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la aveva chiesto, in via preliminare e subordinata, la concessione di un termine a difesa per potersi adeguatamente confrontare con la mole della documentazione prodotta ex adverso e replicare in modo compiuto alla riconvenzionale proposta.
In conclusione, è lapalissiano che la separazione della domanda riconvenzionale ha dato origine a un giudizio autonomo, regolarmente pendente e pienamente valido;
dalla separazione in poi, la prima difesa utile per la Cooperativa rispetto alla domanda dell'avv. è stata la comparsa di Parte_1 costituzione e risposta nel presente giudizio. Da qui la tempestività delle difese dispiegate dalla
CP_1
Circa la sussistenza della responsabilità professionale e la riserva di azione
Riguardo alla presunta sussistenza della responsabilità professionale, in punto di diritto va rilevato che l'avvocato, come ogni altro professionista, accettando un incarico da parte di un cliente, conclude con quest'ultimo un contratto d'opera professionale (regolato in generale dagli artt. 2229 ss. c.c. e in particolare dai principi relativi alle obbligazioni contrattuali) che comporta per lo stesso l'assunzione di una serie di obblighi, principalmente quello di svolgere diligentemente l'attività legale affidatagli. La sua responsabilità, in caso di errori o omissioni nello svolgimento dell'incarico, è inquadrata come responsabilità contrattuale. I riferimenti normativi fondamentali sono: l'articolo 1218 del codice civile, che disciplina la responsabilità del debitore per inadempimento;
l'articolo 1176, comma 2, che specifica la misura della diligenza richiesta nei confronti del professionista.
L'articolo 1218 c.c. stabilisce infatti che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile”. Nel caso dell'avvocato, egli è il “debitore” dell'obbligazione assunta con il cliente. Dunque, se non adempie correttamente al mandato ricevuto, si configura un inadempimento ex art. 1176 c.c. comma 2 il quale stabilisce che: “nell'adempimento delle obbligazioni derivanti da un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Pertanto, l'avvocato non è tenuto solo alla diligenza "media" del buon padre di famiglia, come previsto per le obbligazioni ordinarie (1176, co. 1), ma deve agire con una diligenza qualificata, cioè quella che ci si aspetta da un professionista medio del suo settore, in possesso delle competenze tecniche adeguate. La prestazione dell'avvocato è generalmente considerata un'obbligazione di mezzi, non di risultato posto che lo stesso non garantisce la vittoria della causa ma solo che si impegnerà con diligenza, competenza e correttezza professionale per tutelare al meglio gli pagina 6 di 13 interessi del cliente. Nel regime di responsabilità contrattuale, l'onere della prova segue un criterio specifico. La giurisprudenza, consolidando l'interpretazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., stabilisce una ripartizione dell'onere probatorio tale per cui: il cliente deve provare l'esistenza del contratto (anche solo con l'affidamento dell'incarico); allegare che la prestazione non è stata eseguita correttamente.
L'avvocato deve dimostrare di aver adempiuto correttamente e diligentemente l'obbligazione assunta oppure dimostrare che l'inadempimento è stato causato da fattori a lui non imputabili (es. documenti mai consegnati dal cliente, ritardi della cancelleria, ecc.). Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità: “il cliente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare l'inadempimento del professionista, ma quest'ultimo, per andare esente da responsabilità, deve provare di avere adempiuto con diligenza l'obbligazione assunta.” (Cass. Civ. n. 26846/2011).
Non si può fare a meno di sottolineare come - nel caso di specie - le contestazioni sollevate dalla appaiano chiaramente strumentali, dal momento che emergono dopo oltre sette anni dalla CP_1 revoca del mandato e dopo più di nove anni dalla prestazione delle attività professionali da parte dell'Avv. In tutto questo arco di tempo, la non aveva mai manifestato alcuna Parte_1 CP_1 riserva, né formulato alcuna eccezione in merito alla qualità o alla correttezza delle prestazioni ricevute, né tantomeno sull'importo del compenso richiesto.
Anzi, va evidenziato che risulta agli atti come il progetto di notula era stato inviato regolarmente e mai contestato e che la ne aveva fatto uso a proprio vantaggio, presentandolo alla banca per CP_1 proprie esigenze, senza sollevare alcuna obiezione;
nulla eccepiva nemmeno al momento della revoca del mandato, né durante la fase della negoziazione assistita, pur avendo ricevuto richiesta formale di pagamento, nulla contestava nemmeno nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 2021.
Solo nel nuovo giudizio instaurato a seguito della separazione disposta dal giudice, per la prima volta la avanzava accuse e doglianze a cui prima non aveva mai nemmeno accennato nonostante le CP_1 numerose e concrete occasioni avute a disposizione. A fronte di tutto ciò, non si può che richiamare il principio di non contestazione, previsto dall'art. 115 del Codice di procedura civile, secondo cui: “i fatti allegati da una parte si considerano provati se la controparte, pur essendo costituita, non li contesta specificamente”. E nel caso di specie, la non ha mai contestato nulla. CP_1
Non si è trattato solo di un silenzio formale ma di un comportamento concludente che ha sempre dimostrato acquiescenza e consapevolezza dell'obbligazione di pagamento: dalla ricezione della notula, al suo utilizzo, fino alla mancata opposizione in tutte le sedi successive, compresi i procedimenti giudiziari. La legge e la giurisprudenza sono chiare nel ribadire che le contestazioni devono essere pagina 7 di 13 tempestive, puntuali e formulate nelle sedi opportune. Per tutte queste ragioni, le eccezioni sollevate da Parte
devono essere ritenute tardive e infondate, e il credito dell'Avv. deve ritenersi provato Parte_1
– quanto all'an - sulla base del principio di non contestazione e del comportamento complessivo tenuto dalla Cooperativa, che per anni ha sostanzialmente riconosciuto quanto in questa sede - invece - nega.
A ciò si aggiunga che l'idea che la Cooperativa potesse nutrire un “legittimo affidamento” sulla presunta rinuncia dell'Avv. al proprio compenso è del tutto inverosimile e priva di qualsiasi Parte_1 riscontro concreto. In realtà, non risulta provato che l'Avv. abbia quanto meno anche solo Parte_1 lasciato intendere di voler rinunciare al proprio diritto al pagamento per le attività professionali svolte.
In particolare, risulta dagli atti che l'avvocato ha emesso regolari notule professionali, ha sollecitato il pagamento anche in fase stragiudiziale, tramite la negoziazione assistita, e poi ha agito in giudizio.
Alla luce di tutto ciò, è evidente che non poteva sussistere alcun affidamento giuridicamente tutelabile in una rinuncia al compenso. Il comportamento dell'avvocato è stato, per tutta la durata del rapporto e nei successivi sviluppi processuali inequivoco nel rivendicare il proprio credito.
Quanto alla pretesa "tacita compensazione", è a dirsi che la compensazione o è legale o giudiziale ma non può mai dirsi “tacita” in senso assoluto: richiede, infatti, per poter operare validamente o una manifestazione di volontà esplicita delle parti (compensazione volontaria), oppure un provvedimento del giudice, in presenza di due crediti certi, liquidi ed esigibili, opposti tra loro. Nel caso di specie, nessuna delle due condizioni si è mai verificata posto che la non ha mai proposto una CP_1 domanda formale di compensazione né ha mai chiesto che il giudice dichiarasse l'estinzione per compensazione, né ha mai indicato, in modo specifico e tempestivo, un controcredito effettivo e certo da opporre a quello dell'Avvocato.
Tutto ciò posto, si può pertanto passare agevolmente all'analisi delle diverse vicende giudiziarie in merito alle quali l'avvocato rivendica il diritto al compenso. Parte_1
Parte
sostiene che l'avvocato avrebbe richiesto il pagamento della penale successivamente alla risoluzione del contratto con N.C.V., compromettendo così la posizione processuale della ex cliente, proposto un reclamo avverso un provvedimento inammissibile in rito, redatto un ricorso per ATP privo di chiara individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti. Parte attrice da parte sua deduce che le scelte difensive furono condivise con la cliente e successivamente confermate anche da altro Parte difensore, che l'esito negativo delle cause fu dovuto a fattori estranei alla propria condotta che non ha fornito la prova del danno, né ha dimostrato il nesso causale tra la condotta dell'avvocato e l'esito processuale sfavorevole.
pagina 8 di 13 La questione giuridica in esame consiste dunque nel comprendere se l'Avv. abbia Parte_1 adempiuto correttamente all'obbligazione professionale assunta e se l'opposta eccezione ex art. 1460
c.c. sia fondata e ostativa al riconoscimento del compenso richiesto.
Ebbene, la mera soccombenza processuale non integra di per sé inadempimento;
è onere del cliente allegare e dimostrare la specifica condotta omissiva o erronea del legale, il danno subito e il nesso eziologico tra la condotta e l'esito negativo. Nel caso di specie, pur in presenza di alcune contestazioni sulle strategie difensive adottate, la parte convenuta non ha fornito prova sufficiente a dimostrare che, in assenza della condotta attribuita all'avvocato, l'esito delle controversie sarebbe stato favorevole.
Né risulta che la condotta dell'attore abbia superato la soglia della colpa professionale rilevante: le scelte processuali adottate, pur se opinabili, rientrano nel margine discrezionale proprio dell'attività forense e furono, peraltro, condivise dal cliente e confermate da un successivo difensore. In mancanza di un accertato inadempimento professionale e in assenza di prova del danno, l'eccezione ex art. 1460
c.c. risulta infondata, e la domanda dell'attore deve essere accolta. Conclusivamente, spetta all'Avv. il pagamento del compenso richiesto, con interessi e rivalutazione monetaria dalla Parte_1 domanda, oltre al rimborso delle spese di lite, da porre a carico della parte convenuta soccombente.
In particolare, per quanto riguarda il caso “NCV”, la documentazione in atti e la condotta processuale delle parti dimostrano che le scelte difensive del professionista furono conosciute, approvate e mai Parte contestate da durante l'intera durata del rapporto, né successivamente alla revoca del mandato. La ha ratificato gli atti del difensore nella costituzione in giudizio a mezzo del nuovo legale, CP_1 ha presentato appello ribadendo integralmente le tesi difensive del primo grado, e ha partecipato a una lunga trattativa che si è conclusa nel 2021 con il pagamento, in favore di NCV, di un importo di gran lunga inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto. Tali elementi escludono la sussistenza di un danno imputabile alla condotta dell'Avv. confermando la piena consapevolezza e Parte_1 condivisione da parte della delle scelte processuali adottate all'epoca. La tesi per cui CP_1
l'esborso (pari a euro 55.000) sarebbe la conseguenza di un errore professionale è smentita dalla condotta pregressa della parte e comunque priva di adeguato supporto probatorio quanto a nesso causale e danno effettivo. Deve pertanto escludersi che la vicenda NCV possa giustificare un rifiuto dell'obbligazione di pagamento nei confronti del professionista.
Relativamente all'ATP, la contestazione mossa da parte attrice circa la responsabilità dell'Avv. per aver proposto reclamo avverso il provvedimento che rigettava il ricorso per ATP è già Parte_1 stata oggetto di separato giudizio, definito con sentenza n. 2488/2024 di questo Tribunale, la quale ha rigettato la domanda attorea, escludendo qualsiasi profilo di responsabilità professionale in capo pagina 9 di 13 all'avvocato. Come segnalato da parte convenuta, tale pronuncia risulta essere stata impugnata in appello (r.g.a. n. 1795/2024, udienza fissata al 3.2.2026), motivo per cui non può essere considerata definitiva, né le sue conclusioni possono essere utilizzate in via vincolante in questo giudizio. Ciò nonostante, anche a prescindere dal valore della sentenza oggi impugnata, si osserva come la proposizione del reclamo non risulta di per sé atto negligente, essendo in quanto tale consentita dalla legge, peraltro, la stessa ha successivamente riproposto le medesime azioni processuali, CP_1 ottenendo nuovamente un rigetto, con sentenza n. 3925/2023 di questo Tribunale.
Sulle “ “ Controparte_2
Denuncia querela
Va affrontata la questione relativa alla richiesta di pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. con riferimento alla redazione e predisposizione della denuncia-querela Parte_1 sottoscritta dal geom. Contrariamente a quanto eccepito dalla parte convenuta, Controparte_3
l'attività in questione non può ritenersi insuscettibile di autonoma valorizzazione, né può escludersi la debenza del compenso in assenza di una prova analitica delle singole attività materiali svolte. L'atto oggetto di causa – la denuncia – risulta redatto con chiare connotazioni tecniche e difensive riconducibili all'attività professionale forense e reca, in allegato, la procura speciale e la nomina dell'avv. circostanza che costituisce sufficiente prova dell'avvenuto conferimento Parte_1 dell'incarico. Il fatto poi che la denuncia sia stata formalmente firmata e depositata dal geom. CP_3 non è elemento idoneo ad escludere la paternità professionale dell'elaborato, né a dimostrare che l'avv. non abbia prestato la propria opera, circostanze non provate. Né può condividersi Parte_1
l'argomentazione secondo cui l'attività andrebbe considerata “strumentale” o “accessoria” rispetto alla vertenza più ampia contro l'impresa N.C.V., dal momento che, anche a volerla ricondurre nell'ambito di una strategia difensiva complessiva, essa costituisce una prestazione effettiva, documentata e autonoma, suscettibile di separata valorizzazione economica.
La richiesta della parte attrice trova quindi fondamento giuridico nell'art. 2233 c.c. e nei parametri di cui al D.M. 55/2014, che prevedono la liquidazione del compenso anche per attività extragiudiziali, quali la redazione di querele o altri atti a contenuto tecnico-giuridico. Le contestazioni della parte convenuta devono, pertanto, essere rigettate.
Pratica stragiudiziale e Per_1 Per_2
Per quanto concerne invece la restante attività stragiudiziale (pratica stragiudiziale e ) Per_1 Per_2
l'Avv. ha richiesto il pagamento di un compenso per attività asseritamente svolte in ambito Parte_1 pagina 10 di 13 stragiudiziale, consistenti in colloqui, telefonate, corrispondenza elettronica e redazione di appunti.
Tuttavia, l'attività dedotta non è stata adeguatamente provata secondo il criterio dell'onere della prova, che incombe sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.. La documentazione prodotta (tra cui appunti, manoscritti, e-mail non contestualizzate) è priva di elementi certi circa la data, la controfirma o il riconoscimento da parte della convenuta. La parte convenuta ha formalmente disconosciuto detti documenti che non possono dunque assumere valore probatorio. Inoltre, la convenuta ha CP_1 eccepito, con argomentazione condivisibile, la duplicazione non giustificata delle attività indicate, le quali risultano strettamente connesse a quelle già oggetto di mandato e non dimostrano una propria autonomia funzionale. L'attività indicata dall'attore appare dunque già ricompresa nelle prestazioni principali svolte nel corso del rapporto. Non risulta provata l'effettiva esecuzione dell'attività stragiudiziale oggetto di pretesa, né la sua autonomia rispetto al mandato originario, né la congruità del compenso richiesto.
Per tali ragioni, la richiesta di compenso in ordine alle attività stragiudiziali (fatta eccezione per la denuncia querela) deve essere rigettata.
Sulla pretesa di compenso per la partecipazione dell'avvocato alle assemblee
Parte attrice ha richiesto inoltre un compenso professionale autonomo per la propria partecipazione ad alcune assemblee societarie della Cooperativa, sostenendo che tali attività devono essere retribuite separatamente rispetto all'incarico giudiziale. Tuttavia, la domanda non può trovare accoglimento. In primo luogo, l'attore non ha fornito prova dell'esistenza di un incarico specifico, formalmente conferito o almeno concordato, per la partecipazione a tali riunioni, né ha allegato alcuna richiesta di compenso formulata anteriormente all'instaurazione del presente giudizio. I verbali delle assemblee, su cui l'attore fonda in parte la propria pretesa, sono stati prodotti dalla parte convenuta, unicamente al fine di contestare la fondatezza e la quantificazione del credito, e non costituiscono riconoscimento della prestazione come attività autonomamente retribuitile. Inoltre, le assemblee in questione riguardano tematiche già oggetto dell'assistenza professionale dell'avvocato nell'ambito delle principali controversie seguite, e la sua presenza non si traduce in una consulenza straordinaria, ma in una attività meramente accessoria e strumentale a quella già in corso. In assenza di prova della autonomia funzionale e contenutistica della prestazione, e mancando un accordo sul compenso, la partecipazione alle assemblee non può essere retribuita separatamente, rientrando tra le attività ordinarie connesse al mandato principale.
Per tali ragioni, anche sotto questo profilo, la domanda deve essere respinta.
pagina 11 di 13 Sulla relazione destinata alla Banca
Parte attrice ha chiesto poi il pagamento di un compenso professionale per la redazione di una relazione destinata alla Banca, sostenendo che tale documento, per complessità e contenuto, giustificherebbe un compenso autonomo e separato dalle restanti attività difensive. La convenuta ha contestato la richiesta, evidenziando che né la né il Commissario Ministeriale avevano richiesto una relazione con quel Pt_4 grado di approfondimento, ritenendo invece sufficiente un resoconto sintetico e operativo. Ha inoltre evidenziato come non vi fosse stato alcun incarico formale né un accordo economico in merito, e che la complessità del documento fosse frutto di una scelta unilaterale del professionista, priva di riscontro nella volontà del cliente. Tali eccezioni risultano fondate. In primo luogo, infatti dagli atti di causa non emerge alcuna richiesta espressa o implicita della cliente in ordine alla redazione della relazione nei termini in cui è stata sviluppata, né risulta che la Banca o il Commissario abbiano sollecitato un simile contributo tecnico. In secondo luogo, non è stata fornita prova dell'utilità concreta della relazione redatta, né della necessità del suo contenuto ai fini della tutela degli interessi della cliente. La sola trasmissione del documento alla da parte della cliente stessa, non è sufficiente a integrare un Pt_4 riconoscimento del debito, né può considerarsi prova dell'effettiva commissione dell'incarico. Infine, non è stata prodotta alcuna pattuizione scritta o verbale in ordine al compenso richiesto, né risulta che la prestazione sia stata considerata separata o autonoma rispetto all'assistenza professionale già fornita per le vicende giudiziarie principali. Alla luce di quanto sopra, la richiesta dell'attore non può trovare accoglimento. La domanda di pagamento relativa alla suddetta relazione deve pertanto essere rigettata per mancanza di incarico e di utilità provata.
Sul quantum
Conclusivamente la domanda dell'avv. è parzialmente fondata. Parte_1
A fronte della richiesta di Euro 42.128,10, alla luce di tutto quanto sopra detto si ritiene congruo corrispondere allo stesso la somma di Euro 25.589,00 oltre accessori di legge, come di seguito specificata:
Ricorso per decreto ingiuntivo Impresa NCV Fase unica – applicazione minimi Euro 5.441,00
Opposizione a decreto ingiuntivo applicazione minimi Euro 10.409,00
ATP Importo liquidato dal Giudice: Euro 2.218,00
Reclamo (come liquidato in sentenza) Euro 2.800,00
pagina 12 di 13 Ricorso per reintegra applicazione minimi Euro 4.221,00
Euro 500,00 Pt_5
Altre attività stragiudiziali: nulla è dovuto per le motivazioni sopra esplicate.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
In ordine alle spese di lite data la reciproca parziale soccombenza si ritiene opportuno operare una Parte compensazione nella misura di un terzo ponendo i residui due terzi a carico di , con liquidazione come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e con applicazione dei valori medi tenuto conto dell'assenza di istruttoria in causa di natura documentale.
PQM
il Tribunale di Firenze, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore Parte_3 dell'avv. della somma di Euro 25.589,00 oltre accessori di legge;
Parte_1
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che – già compensate - si Parte_3 liquidano in Euro 3.330,00 per compenso oltre esborsi documentati del presente giudizio ed oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memorie.
Firenze, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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