Articolo 7 della Legge 13 maggio 1940, n. 690
Articolo 6Articolo 8
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17 luglio 1940
Art. 7.

I rimorchiatori in esercizio nei porti devono essere provveduti delle sistemazioni antincendi che, in relazione alle caratteristiche dei rimorchiatori stessi, saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni, Marina mercantile, sentito il Ministero dell'interno.

I comandanti di porto possono fare obbligo ai concessionari dei servizi di rimorchio previsti dall'art. 190 Codice per la marina mercantile, di mantenere uno o piu' rimorchiatori in servizio di guardia, anche permanente.


Entrata in vigore il 17 luglio 1940
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