CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1765/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4424/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2020
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ALTRO 2019
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ALTRO 2020
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052123949501 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/07/2025 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l' delle Entrate Riscossione S.p.A e contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, nonché nei confronti della Società_1 Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 29384202500006225/001 (docc. 1 e 1.1) ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, a mezzo del quale l'delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Catania intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal terzo GN alla ricorrente a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità sino a concorrenza dell'importo pari a € 34.031,10, e alle cartelle di pagamento n. 29320230052123949501 (doc. 2) e n.
29320240009100819501 (doc. 3), da cui deriverebbe il credito sotteso al predetto atto di pignoramento.
Premetteva:
che di essere vedova del signor Nominativo_1 (doc. 4);
che il 21 marzo 2023, dichiarava al Notaio, dott. Nominativo_2, di rinunciare, come effettivamente rinunciava, “puramente e semplicemente e per ogni conseguente effetto”, all'eredità del coniuge
Nominativo_1, deceduto il 19 gennaio 2023 (doc. 5). L'atto di rinuncia all'eredità veniva registrato il 23.3.2023 al n. 10402/IT (cfr. doc. 5). Pertanto, stante la retroattività dell'atto di rinuncia, ai sensi dell'art. 521 c.c., la ricorrente è da considerare come se non fosse mai stata chiamata all'eredità del coniuge defunto;
che la superiore circostanza, in effetti, era già nota all'Amministrazione finanziaria: dal registro delle successioni telematiche della ricorrente;
che il 4 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava all'odierna ricorrente, erroneamente individuata quale erede del sig. Nominativo_1, le cartelle di pagamento n. 29320230052123949501 e n. 29320240009100819501 (cfr. docc. 2 e 3). Nello specifico: - con la cartella n. 29320230052123949501,
l'ADER intimava all'odierna ricorrente di provvedere al pagamento di € 9.424,37, a titolo di liquidazioni periodiche IVA per l'anno di imposta 2021, dovuti dal coniuge defunto (cfr. doc. 2); - con la cartella n.
29320240009100819501, l'ADER esigeva dalla stessa il pagamento di € 26.241,10, a titolo di IRPEF per gli anni di imposta 2019 e 2020, sempre dovuti dal de cuius (cfr. doc. 3);
che successivamente, il 30 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla signora
PO l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29384202500006225/001 (cfr. docc. 1 e 1.1), al fine di pignorare tutte le somme dovute e debende dal RZ GN (Società_1 Provinciale di Catania) alla signora PO a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità sino a concorrenza dell'importo pari a € 34.031,10: il presunto credito deriverebbe dalle succitate cartelle di pagamento n. 29320230052123949501 e n. 29320240009100819501. Le predette cartelle di pagamento, tuttavia, sono illegittime: come detto, infatti, la ricorrente difettava a monte della titolarità del debito, non essendo mai stata erede del defunto marito (cfr. doc. 5). Pertanto, l'illegittimità delle cartelle si riverbera a valle sull'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29384202500006225/001;
che nonostante il fatto che l'azione sia stata coltivata avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29384202500006225/001, la cognizione dell'odierna vicenda spetta a codesta onorevole Corte di
Giustizia Tributaria, in ragione di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 21624/2021 i Giudici di legittimità hanno tracciato i confini della giurisdizione tributaria laddove l'Amministrazione finanziaria esiga una pretesa derivante da crediti tributari con un atto esecutivo, statuendo quanto segue: “Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa” (Cassazione civile, SS. UU.,
28.7.2021, n. 21642).
Eccepiva:
che la ricorrente è priva di soggettività passiva d'imposta, avendo rinunciato all'eredità del debitore principale, ovvero del proprio coniuge. Invero, affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari non è sufficiente la sola apertura della successione (che non comporta l'acquisizione della qualità di erede), ma è necessario un atto di accettazione, anche tacita, da parte dei successibili ex lege o ex testamento. In assenza di accettazione dell'eredità, la responsabilità tributaria per i debiti del de cuius non sussiste. L'assunto vale a maggior ragione a fronte di un'espressa rinuncia all'eredità. La dichiarazione di rinunzia è disciplinata dall'articolo 519 c.c., per quel che concerne la forma, e dall'articolo
521 c.c., per quel che riguarda i suoi effetti. Il primo comma dell'articolo 519 del Codice civile dispone: “La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”. Dal suo canto,
l'articolo 521 c.c. depone per la retroattività della rinuncia sino al momento in cui si è aperta la successione. La norma, infatti, al primo comma prevede: “Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. Per tale ragione, il chiamato all'eredità, che vi abbia validamente rinunciato, non assume la qualità di erede neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la dichiarazione di rinuncia;
che la mancata assunzione della qualità di erede retroagisce sin all'apertura della successione.
Ciononostante, il 4 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla ricorrente
(erroneamente individuata come erede) le cartelle di pagamento n. 29320230052123949501 e n.
29320240009100819501 intimandola a provvedere al pagamento dei debiti tributari del marito, per un totale di € 34.031,10, a titolo di IVA (2021) e IRPEF (2019 e 2020). Successivamente, il 30 giugno 2025, l'delle Entrate Riscossione le notificava l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29384202500006225/001 (cfr. docc. 1 e 1.1). Come anticipato, ai sensi dell'articolo 65 d.P.R. 600/1973, uno dei presupposti per l'insorgenza della responsabilità tributaria dei debiti del de cuius è l'assunzione della qualità di erede da parte del chiamato all'eredità: questa – come noto – può avvenire solo tramite il compimento di un valido atto di accettazione, anche tacita, dell'eredità. Nel caso in esame, la ricorrente ha espressamente rinunciato all'eredità del defunto marito. Ella, quindi, non ha mai assunto la qualità di erede del de cuius. La mancata assunzione della qualità di erede da parte della ricorrente comporta la sua inidoneità ad essere titolare del debito tributario sorto tra il de cuius e l'Amministrazione finanziaria. L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, pertanto, risiede a monte nell'erronea individuazione della signora PO quale erede del sig. Nominativo_1. A sostegno della tesi difensiva citava giurisprudenza di legittimità
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, ricorrendo i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa. Salvo ogni altro diritto.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava:
1. Atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29384202500006225/001; 1.1. Prova di notifica del pignoramento;
2. Cartella di pagamento n. 29320230052123949501; 3. Cartella di pagamento n.
29320240009100819501; 4. Certificato di morte Nominativo_1; 5. Dichiarazione di rinuncia all'eredità;
6. Estratto del cassetto fiscale – successioni telematiche;
7. Sentenza n. 937 del 7.2.2025 della CGT di I grado di Catania;
8. Busta paga;
9. Contratto di mutuo;
10. Quietanze di pagamento del mutuo. Ai fini delle spese di Giustizia si dichiara che la presente domanda ha un valore pari a € 63.650,28 al netto di interessi e sanzioni, di cui € 6.865,47 per la cartella di pagamento n. 29320230052123949501,
€ 23.190,74 per la cartella n. 29320240009100819501 e € 33.594,07 per l'atto di pignoramento n.
29384202500006225/001, e che il contributo unificato corrispondentemente dovuto è pari a € 490,00, di cui € 120,00 cadauno per le cartelle di pagamento e € 250,00 per l'atto di pignoramento.
In data 16/10/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva:
che il ricorso è inammissibile , stante che, il pignoramento presso terzi , non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.LGS. 546/92, invero, esso può essere opposto solo per vizi propri, ovvero quando costituisca il primo atto notificato.). Giova comunque precisare che l'atto, di cui si dibatte,
è atto disposto direttamente dall'agente della riscossione per indurre il soggetto debitore appunto, all'adempimento prima ancora di passare alla fase della espropriazione. Tanto vero che il diritto di credito per la cui riscossione è stato incaricato l'agente della riscossione è già titolo esecutivo che, allo spirare del sessantesimo giorno dalla notificazione della cartella, legittima l'agente medesimo a procedere alla espropriazione forzata e dunque in piena fase dell'esecuzione che è attività peculiare dell'agente della riscossione. Invero, l'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, dopo l'elencazione degli atti impugnabili, dispone che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”;
che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi impugnato si fonda su due cartelle n
29320230052123949501 e la n. 29320240009100819501 notificate e divenute definitive. La ricorrente non contesta la notifica delle cartelle, bensì eccepisce la propria legittimazione passiva sostenendo di aver rinunciato all'eredità del debitore originario. Si precisa che la competenza in ordine alla formazione e alla notifica dell'atto di pignoramento spetta alla delle Entrate Riscossione (ADER), ente distinto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1 del D.L. 193/2016. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania, in qualità di ente creditore, non è responsabile dell'inserimento del nominativo della ricorrente quale obbligato nel ruolo o nell'atto di riscossione. La gestione e l'emissione dell'atto di pignoramento, così come l'inserimento della parte ricorrente quale soggetto obbligato nelle cartelle e nei successivi atti di riscossione, sono di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, ai sensi degli artt. 17 e 24 del D.Lgs. n. 112/1999. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania è priva di legittimazione passiva rispetto alle censure formulate dalla ricorrente, dovendosi riconoscere che la responsabilità dell'inserimento del nominativo della stessa quale obbligata nelle cartelle e nel pignoramento impugnato è interamente ascrivibile all'delle Entrate Riscossione;
che la rinuncia all'eredità è un atto unilaterale che produce effetti solo dal momento della sua regolare dichiarazione e trascrizione nei registri competenti. In mancanza di tale opponibilità, la ricorrente può essere legittimamente considerata erede e, dunque, potenzialmente obbligata ai sensi dell'art. 65 del D.P.
R. 600/1973. Le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato risultano ritualmente notificate e non impugnate, divenendo così definitive. L'atto di pignoramento è stato emesso dalla competente delle Entrate Riscossione, soggetto titolare del potere esecutivo. L'eventuale rinuncia all'eredità, se successiva o non opponibile, non può incidere sulla legittimità dell'azione intrapresa. L'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Catania, in qualità di ente creditore, non esegue gli atti di riscossione coattiva, attività di esclusiva competenza dell'delle Entrate Riscossione. Pertanto, essa non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori nell'individuazione dell'obbligato o nella fase esecutiva.
Concludeva chiedendo: il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese.
In data17/11/2025 la ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che il ricorso è ammissibile stante che la ricorrente ha rinunciato all'eredità del proprio coniuge;
che la mancata impugnazione da parte della ricorrente delle cartelle di pagamento prodromiche non le preclude la facoltà far valere la sua estraneità all'obbligazione tributaria, impugnando un atto successivo. Ciò perché, i titoli sulla base dei quali l'delle Entrate Riscossione ha emesso l'atto impugnato sono stati notificati alla sig.ra PO quando lei aveva già espressamente rinunciato all'eredità del de cuius, e dunque in difetto del presupposto impositivo, ovverosia di quel fatto la cui previa verificazione determina l'insorgenza degli obblighi tributari. In tale contesto, l'omessa impugnazione delle cartelle prodromiche non potrebbe determinarne il venire in essere del presupposto d'imposta in un momento successivo alla formazione di una pretesa impositiva, che ne era sprovvista ab origine. Tale circostanza, pertanto, ha impedito alle cartelle di pagamento sia di assumere definitività in ordine alla riferibilità soggettiva dei debiti tributari del sig. Nominativo_3 alla ricorrente, sia di costituire un titolo esecutivo opponibile nei suoi confronti. Citava giurisprudenza di legittimità;
che L'azione esecutiva avviata nei confronti della ricorrente con l'impugnato atto di pignoramento presso terzi è, pertanto, illegittima” , citava giurisprudenza di legittimità;
Concludeva insistendo nella richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di causa.
In data 24/11/2025 l'Agenzia delle Entrate presentava istanza dell'odierno giudizio con quello incardinato davanti alla CGT I grado CT RGR. 005794/2025 – sezione 06, da Nominativo_3. In data 26/11/2025 la ricorrente depositava ulteriori memorie difensive con le quali eccepiva, richiamava giurisprudenza di merito ed insisteva in ogni eccezione formulata con i propri scritti difensivi, ribadendo che l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento prodromiche non preclude alla ricorrente la facoltà far valere la sua estraneità all'obbligazione tributaria, impugnando un atto successivo.
L'delle Entrate Riscossione e la Società_1 Provinciale di Catania, non si costituivano.
All'udienza del 6/02/2026 sono presenti i difensori delle parti costituite, i quali si riportano alle proprie difese ed insistono nelle rispettive domande.
La controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva:
che va disattesa la richiesta di riunione con altro giudizio, formulata dall'Agenzia delle Entrate, in quanto, tale eccezione è totalmente inconducente e priva di ogni rilievo giuridico in relazione all'odierno giudizio;
che l'atto impugnato si basa su due cartelle n 29320230052123949501 e la n. 29320240009100819501 entrambe ritualmente notificate e divenute definitive;
che la rituale notifica delle cartelle di pagamento inibisce la giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice dell'esecuzione, invero, l'opposizione all'atto di pignoramento va presentata al Giudice tributario solo nel caso in cui si contesti l'omessa notifica dell'atto sottostante , in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza del 05/06/2017 N. 13913, orbene, così come già evidenziato, la rituale notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e non impugnate, determina il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Nello stesso sensi si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, la quale ha stabilito che l'atto di pignoramento avente ad oggetto crediti tributari può essere oggetto di opposizione ex articolo 615 del Codice di procedura civile, senza i limiti di cui all'articolo 57 del D.P.R. n. 602/73, laddove la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva per ragioni sopravvenute alla formazione del titolo, per cui sulla base della citata sentenza, il contribuente potrebbe:
proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, per contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva in ragione di cause sopravvenute alla formazione del titolo o per contestare la pignorabilità dei beni;
proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica, dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, nei limiti di cui all'articolo 57 del D.P.R. n. 602/73 ossia in tutti quei casi che non riguardino la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo;
proporre ricorso in Commissione tributaria quando viene contestata l'omessa/invalida notifica della cartella. Ciò in quanto l'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/92 prevede espressamente che la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (quale ad esempio la cartella) ne consente l'impugnazione unitamente all'ultimo atto notificato, ovvero l'atto di pignoramento presso terzi.
Per l'effetto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dichiara l'incompetenza giurisdizionale del giudice tributario a favore del giudice ordinario. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio. Fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dichiara l'incompetenza giurisdizionale del giudice tributario a favore del giudice ordinario. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario. Così deciso in
Catania lì 6 febbraio 2026 Il giudice estensore Santo Lopes Il Presidente Liborio Fazzi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4424/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2020
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ALTRO 2019
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IRPEF-ALTRO 2020
- PIGNOR. C/TERZI n. 29384202500006225001 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009100819501 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052123949501 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/07/2025 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l' delle Entrate Riscossione S.p.A e contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, nonché nei confronti della Società_1 Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 29384202500006225/001 (docc. 1 e 1.1) ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, a mezzo del quale l'delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Catania intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal terzo GN alla ricorrente a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità sino a concorrenza dell'importo pari a € 34.031,10, e alle cartelle di pagamento n. 29320230052123949501 (doc. 2) e n.
29320240009100819501 (doc. 3), da cui deriverebbe il credito sotteso al predetto atto di pignoramento.
Premetteva:
che di essere vedova del signor Nominativo_1 (doc. 4);
che il 21 marzo 2023, dichiarava al Notaio, dott. Nominativo_2, di rinunciare, come effettivamente rinunciava, “puramente e semplicemente e per ogni conseguente effetto”, all'eredità del coniuge
Nominativo_1, deceduto il 19 gennaio 2023 (doc. 5). L'atto di rinuncia all'eredità veniva registrato il 23.3.2023 al n. 10402/IT (cfr. doc. 5). Pertanto, stante la retroattività dell'atto di rinuncia, ai sensi dell'art. 521 c.c., la ricorrente è da considerare come se non fosse mai stata chiamata all'eredità del coniuge defunto;
che la superiore circostanza, in effetti, era già nota all'Amministrazione finanziaria: dal registro delle successioni telematiche della ricorrente;
che il 4 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava all'odierna ricorrente, erroneamente individuata quale erede del sig. Nominativo_1, le cartelle di pagamento n. 29320230052123949501 e n. 29320240009100819501 (cfr. docc. 2 e 3). Nello specifico: - con la cartella n. 29320230052123949501,
l'ADER intimava all'odierna ricorrente di provvedere al pagamento di € 9.424,37, a titolo di liquidazioni periodiche IVA per l'anno di imposta 2021, dovuti dal coniuge defunto (cfr. doc. 2); - con la cartella n.
29320240009100819501, l'ADER esigeva dalla stessa il pagamento di € 26.241,10, a titolo di IRPEF per gli anni di imposta 2019 e 2020, sempre dovuti dal de cuius (cfr. doc. 3);
che successivamente, il 30 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla signora
PO l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29384202500006225/001 (cfr. docc. 1 e 1.1), al fine di pignorare tutte le somme dovute e debende dal RZ GN (Società_1 Provinciale di Catania) alla signora PO a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità sino a concorrenza dell'importo pari a € 34.031,10: il presunto credito deriverebbe dalle succitate cartelle di pagamento n. 29320230052123949501 e n. 29320240009100819501. Le predette cartelle di pagamento, tuttavia, sono illegittime: come detto, infatti, la ricorrente difettava a monte della titolarità del debito, non essendo mai stata erede del defunto marito (cfr. doc. 5). Pertanto, l'illegittimità delle cartelle si riverbera a valle sull'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29384202500006225/001;
che nonostante il fatto che l'azione sia stata coltivata avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29384202500006225/001, la cognizione dell'odierna vicenda spetta a codesta onorevole Corte di
Giustizia Tributaria, in ragione di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 21624/2021 i Giudici di legittimità hanno tracciato i confini della giurisdizione tributaria laddove l'Amministrazione finanziaria esiga una pretesa derivante da crediti tributari con un atto esecutivo, statuendo quanto segue: “Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa” (Cassazione civile, SS. UU.,
28.7.2021, n. 21642).
Eccepiva:
che la ricorrente è priva di soggettività passiva d'imposta, avendo rinunciato all'eredità del debitore principale, ovvero del proprio coniuge. Invero, affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari non è sufficiente la sola apertura della successione (che non comporta l'acquisizione della qualità di erede), ma è necessario un atto di accettazione, anche tacita, da parte dei successibili ex lege o ex testamento. In assenza di accettazione dell'eredità, la responsabilità tributaria per i debiti del de cuius non sussiste. L'assunto vale a maggior ragione a fronte di un'espressa rinuncia all'eredità. La dichiarazione di rinunzia è disciplinata dall'articolo 519 c.c., per quel che concerne la forma, e dall'articolo
521 c.c., per quel che riguarda i suoi effetti. Il primo comma dell'articolo 519 del Codice civile dispone: “La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”. Dal suo canto,
l'articolo 521 c.c. depone per la retroattività della rinuncia sino al momento in cui si è aperta la successione. La norma, infatti, al primo comma prevede: “Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. Per tale ragione, il chiamato all'eredità, che vi abbia validamente rinunciato, non assume la qualità di erede neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la dichiarazione di rinuncia;
che la mancata assunzione della qualità di erede retroagisce sin all'apertura della successione.
Ciononostante, il 4 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla ricorrente
(erroneamente individuata come erede) le cartelle di pagamento n. 29320230052123949501 e n.
29320240009100819501 intimandola a provvedere al pagamento dei debiti tributari del marito, per un totale di € 34.031,10, a titolo di IVA (2021) e IRPEF (2019 e 2020). Successivamente, il 30 giugno 2025, l'delle Entrate Riscossione le notificava l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29384202500006225/001 (cfr. docc. 1 e 1.1). Come anticipato, ai sensi dell'articolo 65 d.P.R. 600/1973, uno dei presupposti per l'insorgenza della responsabilità tributaria dei debiti del de cuius è l'assunzione della qualità di erede da parte del chiamato all'eredità: questa – come noto – può avvenire solo tramite il compimento di un valido atto di accettazione, anche tacita, dell'eredità. Nel caso in esame, la ricorrente ha espressamente rinunciato all'eredità del defunto marito. Ella, quindi, non ha mai assunto la qualità di erede del de cuius. La mancata assunzione della qualità di erede da parte della ricorrente comporta la sua inidoneità ad essere titolare del debito tributario sorto tra il de cuius e l'Amministrazione finanziaria. L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, pertanto, risiede a monte nell'erronea individuazione della signora PO quale erede del sig. Nominativo_1. A sostegno della tesi difensiva citava giurisprudenza di legittimità
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, ricorrendo i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa. Salvo ogni altro diritto.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava:
1. Atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 29384202500006225/001; 1.1. Prova di notifica del pignoramento;
2. Cartella di pagamento n. 29320230052123949501; 3. Cartella di pagamento n.
29320240009100819501; 4. Certificato di morte Nominativo_1; 5. Dichiarazione di rinuncia all'eredità;
6. Estratto del cassetto fiscale – successioni telematiche;
7. Sentenza n. 937 del 7.2.2025 della CGT di I grado di Catania;
8. Busta paga;
9. Contratto di mutuo;
10. Quietanze di pagamento del mutuo. Ai fini delle spese di Giustizia si dichiara che la presente domanda ha un valore pari a € 63.650,28 al netto di interessi e sanzioni, di cui € 6.865,47 per la cartella di pagamento n. 29320230052123949501,
€ 23.190,74 per la cartella n. 29320240009100819501 e € 33.594,07 per l'atto di pignoramento n.
29384202500006225/001, e che il contributo unificato corrispondentemente dovuto è pari a € 490,00, di cui € 120,00 cadauno per le cartelle di pagamento e € 250,00 per l'atto di pignoramento.
In data 16/10/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva:
che il ricorso è inammissibile , stante che, il pignoramento presso terzi , non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.LGS. 546/92, invero, esso può essere opposto solo per vizi propri, ovvero quando costituisca il primo atto notificato.). Giova comunque precisare che l'atto, di cui si dibatte,
è atto disposto direttamente dall'agente della riscossione per indurre il soggetto debitore appunto, all'adempimento prima ancora di passare alla fase della espropriazione. Tanto vero che il diritto di credito per la cui riscossione è stato incaricato l'agente della riscossione è già titolo esecutivo che, allo spirare del sessantesimo giorno dalla notificazione della cartella, legittima l'agente medesimo a procedere alla espropriazione forzata e dunque in piena fase dell'esecuzione che è attività peculiare dell'agente della riscossione. Invero, l'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, dopo l'elencazione degli atti impugnabili, dispone che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”;
che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi impugnato si fonda su due cartelle n
29320230052123949501 e la n. 29320240009100819501 notificate e divenute definitive. La ricorrente non contesta la notifica delle cartelle, bensì eccepisce la propria legittimazione passiva sostenendo di aver rinunciato all'eredità del debitore originario. Si precisa che la competenza in ordine alla formazione e alla notifica dell'atto di pignoramento spetta alla delle Entrate Riscossione (ADER), ente distinto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1 del D.L. 193/2016. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania, in qualità di ente creditore, non è responsabile dell'inserimento del nominativo della ricorrente quale obbligato nel ruolo o nell'atto di riscossione. La gestione e l'emissione dell'atto di pignoramento, così come l'inserimento della parte ricorrente quale soggetto obbligato nelle cartelle e nei successivi atti di riscossione, sono di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, ai sensi degli artt. 17 e 24 del D.Lgs. n. 112/1999. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania è priva di legittimazione passiva rispetto alle censure formulate dalla ricorrente, dovendosi riconoscere che la responsabilità dell'inserimento del nominativo della stessa quale obbligata nelle cartelle e nel pignoramento impugnato è interamente ascrivibile all'delle Entrate Riscossione;
che la rinuncia all'eredità è un atto unilaterale che produce effetti solo dal momento della sua regolare dichiarazione e trascrizione nei registri competenti. In mancanza di tale opponibilità, la ricorrente può essere legittimamente considerata erede e, dunque, potenzialmente obbligata ai sensi dell'art. 65 del D.P.
R. 600/1973. Le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato risultano ritualmente notificate e non impugnate, divenendo così definitive. L'atto di pignoramento è stato emesso dalla competente delle Entrate Riscossione, soggetto titolare del potere esecutivo. L'eventuale rinuncia all'eredità, se successiva o non opponibile, non può incidere sulla legittimità dell'azione intrapresa. L'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Catania, in qualità di ente creditore, non esegue gli atti di riscossione coattiva, attività di esclusiva competenza dell'delle Entrate Riscossione. Pertanto, essa non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori nell'individuazione dell'obbligato o nella fase esecutiva.
Concludeva chiedendo: il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese.
In data17/11/2025 la ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che il ricorso è ammissibile stante che la ricorrente ha rinunciato all'eredità del proprio coniuge;
che la mancata impugnazione da parte della ricorrente delle cartelle di pagamento prodromiche non le preclude la facoltà far valere la sua estraneità all'obbligazione tributaria, impugnando un atto successivo. Ciò perché, i titoli sulla base dei quali l'delle Entrate Riscossione ha emesso l'atto impugnato sono stati notificati alla sig.ra PO quando lei aveva già espressamente rinunciato all'eredità del de cuius, e dunque in difetto del presupposto impositivo, ovverosia di quel fatto la cui previa verificazione determina l'insorgenza degli obblighi tributari. In tale contesto, l'omessa impugnazione delle cartelle prodromiche non potrebbe determinarne il venire in essere del presupposto d'imposta in un momento successivo alla formazione di una pretesa impositiva, che ne era sprovvista ab origine. Tale circostanza, pertanto, ha impedito alle cartelle di pagamento sia di assumere definitività in ordine alla riferibilità soggettiva dei debiti tributari del sig. Nominativo_3 alla ricorrente, sia di costituire un titolo esecutivo opponibile nei suoi confronti. Citava giurisprudenza di legittimità;
che L'azione esecutiva avviata nei confronti della ricorrente con l'impugnato atto di pignoramento presso terzi è, pertanto, illegittima” , citava giurisprudenza di legittimità;
Concludeva insistendo nella richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di causa.
In data 24/11/2025 l'Agenzia delle Entrate presentava istanza dell'odierno giudizio con quello incardinato davanti alla CGT I grado CT RGR. 005794/2025 – sezione 06, da Nominativo_3. In data 26/11/2025 la ricorrente depositava ulteriori memorie difensive con le quali eccepiva, richiamava giurisprudenza di merito ed insisteva in ogni eccezione formulata con i propri scritti difensivi, ribadendo che l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento prodromiche non preclude alla ricorrente la facoltà far valere la sua estraneità all'obbligazione tributaria, impugnando un atto successivo.
L'delle Entrate Riscossione e la Società_1 Provinciale di Catania, non si costituivano.
All'udienza del 6/02/2026 sono presenti i difensori delle parti costituite, i quali si riportano alle proprie difese ed insistono nelle rispettive domande.
La controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva:
che va disattesa la richiesta di riunione con altro giudizio, formulata dall'Agenzia delle Entrate, in quanto, tale eccezione è totalmente inconducente e priva di ogni rilievo giuridico in relazione all'odierno giudizio;
che l'atto impugnato si basa su due cartelle n 29320230052123949501 e la n. 29320240009100819501 entrambe ritualmente notificate e divenute definitive;
che la rituale notifica delle cartelle di pagamento inibisce la giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice dell'esecuzione, invero, l'opposizione all'atto di pignoramento va presentata al Giudice tributario solo nel caso in cui si contesti l'omessa notifica dell'atto sottostante , in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza del 05/06/2017 N. 13913, orbene, così come già evidenziato, la rituale notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e non impugnate, determina il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Nello stesso sensi si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, la quale ha stabilito che l'atto di pignoramento avente ad oggetto crediti tributari può essere oggetto di opposizione ex articolo 615 del Codice di procedura civile, senza i limiti di cui all'articolo 57 del D.P.R. n. 602/73, laddove la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva per ragioni sopravvenute alla formazione del titolo, per cui sulla base della citata sentenza, il contribuente potrebbe:
proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, per contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva in ragione di cause sopravvenute alla formazione del titolo o per contestare la pignorabilità dei beni;
proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica, dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, nei limiti di cui all'articolo 57 del D.P.R. n. 602/73 ossia in tutti quei casi che non riguardino la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo;
proporre ricorso in Commissione tributaria quando viene contestata l'omessa/invalida notifica della cartella. Ciò in quanto l'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/92 prevede espressamente che la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (quale ad esempio la cartella) ne consente l'impugnazione unitamente all'ultimo atto notificato, ovvero l'atto di pignoramento presso terzi.
Per l'effetto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dichiara l'incompetenza giurisdizionale del giudice tributario a favore del giudice ordinario. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio. Fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dichiara l'incompetenza giurisdizionale del giudice tributario a favore del giudice ordinario. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario. Così deciso in
Catania lì 6 febbraio 2026 Il giudice estensore Santo Lopes Il Presidente Liborio Fazzi