TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 16.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4628/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 06/10/1966 in GIARRE (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. TORRISI GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“Diagnosi clinica conclusiva e patologie riscontrate: Cardiopatia cronica rivascolarizzata in II Classe NYHA, spondilogonartrosi a discreta incidenza funzionale.
La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S. 5.2.1992, pertanto: la patologia cardiaca - miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II Classe NYHA), è assimilabile al codice 6442 (range valutativo 41-50), valutabile nella misura del 50%; la patologia osteoarticolare -anchilosi rachide lombare, è assimilabile al codice 7010
(range valutativo 31-40), valutabile nella misura del 35%. Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale è del 68%. Giudizio medico legale in base al contenuto della domanda giudiziale: Da tutto quanto sopra, si può ritenere che il sig. sia portatore di condizioni patologiche che, nel Parte_1 complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 68% (sessantotto per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno”. Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione della pensione e/o assegno mensile e dei benefici dell'art. 3, comma 3 della Legge n°104/92, ingiustamente denegati”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “A) è affetto da Cardiopatia ischemica cronica Parte_1 rivascolarizzata (2023) in II classe NYHA in soggetto con BPCO in trattamento farmacologico, spondilogonartrosi a moderata incidenza funzionale, pregresse fratture funzionale, pregresse fratture arti inferiori. B) Invalido con percentuale dell'82%. C)
Portatore di handicap (comma 1 art 3 L 104/92). D) Decorrenza febbraio 2025”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di febbraio
2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 16/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 16.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4628/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 06/10/1966 in GIARRE (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. TORRISI GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“Diagnosi clinica conclusiva e patologie riscontrate: Cardiopatia cronica rivascolarizzata in II Classe NYHA, spondilogonartrosi a discreta incidenza funzionale.
La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S. 5.2.1992, pertanto: la patologia cardiaca - miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II Classe NYHA), è assimilabile al codice 6442 (range valutativo 41-50), valutabile nella misura del 50%; la patologia osteoarticolare -anchilosi rachide lombare, è assimilabile al codice 7010
(range valutativo 31-40), valutabile nella misura del 35%. Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale è del 68%. Giudizio medico legale in base al contenuto della domanda giudiziale: Da tutto quanto sopra, si può ritenere che il sig. sia portatore di condizioni patologiche che, nel Parte_1 complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 68% (sessantotto per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno”. Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione della pensione e/o assegno mensile e dei benefici dell'art. 3, comma 3 della Legge n°104/92, ingiustamente denegati”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “A) è affetto da Cardiopatia ischemica cronica Parte_1 rivascolarizzata (2023) in II classe NYHA in soggetto con BPCO in trattamento farmacologico, spondilogonartrosi a moderata incidenza funzionale, pregresse fratture funzionale, pregresse fratture arti inferiori. B) Invalido con percentuale dell'82%. C)
Portatore di handicap (comma 1 art 3 L 104/92). D) Decorrenza febbraio 2025”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di febbraio
2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 16/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2