Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6650
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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L'indennità di avviamento ex art. 34 della legge n. 392/1978 non è dovuta quando il conduttore abbia cessato l'esercizio della sua impresa non in conseguenza della cessazione del rapporto locativo, bensì per effetto del fallimento, che comporta la cessazione dell'attività d'impresa e l'acquisizione alla massa dell'azienda; ne' rileva a tal fine che il curatore abbia, per realizzare le ragioni del fallimento, continuato nell'immobile locato, fino alla naturale scadenza del contratto, l'attività di vendita precedentemente svolta dal conduttore fallito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6650
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6650
    Data del deposito : 9 maggio 2002

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