Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
L'indennità di avviamento ex art. 34 della legge n. 392/1978 non è dovuta quando il conduttore abbia cessato l'esercizio della sua impresa non in conseguenza della cessazione del rapporto locativo, bensì per effetto del fallimento, che comporta la cessazione dell'attività d'impresa e l'acquisizione alla massa dell'azienda; ne' rileva a tal fine che il curatore abbia, per realizzare le ragioni del fallimento, continuato nell'immobile locato, fino alla naturale scadenza del contratto, l'attività di vendita precedentemente svolta dal conduttore fallito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6650 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 6 6 5 0 /0 2 0665 IN NOME DEL POPOLO ITALIA) LA CORTE Oggetto beziom - SELIONE TERZA CIVILE aNiemento Coun Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8787/99 Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Ernesto LUPO Consigliere 18938 Cron. Dott. Michele VARRONE Consigliere - .1441 Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere CORTE SUP ADICASSAZIONE Dott. Italo PURCARO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORF dal Sig. S EN TEN ZA per diritti € il 200 sul ricorso proposto da: CORTE SUBREMAIN CREAZIONE UFFICIO COPIE FALLIMENTO MOLTENI PAOLO IN PERSONA DEL CURATORE CARMEN Richiesta copia (studio dal Sig. GOCINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO per diritti € ASS 19 MAG. 2002 SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IL CANCELLIERE NAPOLETANO, che lo difende anche disgiuntamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE all'avvocato ERMENEGILDO BORGHI, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. € S contro perdiritti il 2002 IL CANCELLIER CHIESA PARROCCHIALE SAN FRANCESCO DA PAOLA in Milano, in persona del Parroco pro tempore Monsignor Cecilio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIERizzi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL MAGGIA gopia studio 2001 26, Richiestapresso lo studio dell'avvocato MICHELE GIANNASIO, dal Sig. 755 2013 difesa dall'avvocato RENATO PAGANUZZI, giusta de lega per diritti il 9 IL CANCELLIERDMAD 2002 1 atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2819/98 del Tribunale di MILANO, Sezione 10 Civile, emessa il 20/01/98 e depositata il 16/03/98 (R.G. 8766/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 26/11/01 dal LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Chiesa Parrocchiale San Francesco da Paola, pro- prietaria di un immobile condotto in locazione in regi- me transitorio da LT OL ad uso commerciale, ot- tenne dal Tribunale di Milano sentenza dichiarativa della cessazione del rapporto locativo per scadenza del termine di legge ed, essendo nel frattempo fallito il LT, agì esecutivamente nei confronti del fallimen- to per il rilascio dell'immobile. Il fallimento propose 615 cod. proc. civ., deducendo che opposizione ex art. l'esecuzione non poteva aver corso perché non gli era ai sensi dell'art. 69 della legge stata corrisposta, 27.7.1978 n. 392, la indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Con sentenza del 17.2.1997 2 il Pretore di Milano rigettò la opposizione. Su appello del fallimento LT il Tribunale di Milano, con sen- tenza del 16.3.1998, ha confermato la decisione del Pretore sul rilievo che l'indennità non competeva al conduttore perché egli aveva cessato di esercitare la propria attività commerciale prima della scadenza del rapporto locativo. Ricorre il fallimento LT OL con due motivi. Resiste la Chiesa Parrocchiale di San Francesco da Paola con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi della impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il fallimento ricorrente denunzia violazione degli artt. 34 e 69 del- la legge n. 392 del 1978. Deduce che l'attività commer- ciale già esercitata dal conduttore fu proseguita dal fallimento e che il rapporto locativo non ebbe ulterio- re corso perché la Chiesa locatrice non intese rinno- varlo. Sostiene, quindi, che erroneamente il Tribunale avrebbe confermato la sentenza con cui il Pretore aveva denegato al fallimento l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. La censura non ha fonda- mento. La indennità di che trattasi, prevista dagli artt. 35 e 69 della legge n. 392 del 1978, assolvendo alle finalità di ristorare il conduttore del pregiudizio su- 3 bito per la cessazione del rapporto locativo e di porre un deterrente per evitare la cessazione dei rapporti locativi concernenti le imprese (Cass. 14.4.1986 n. 2617), compete soltanto al conduttore che, in diretta conseguenza della cessazione ○ della mancata rinnova- zione del rapporto locativo per volontà del locatore, non possa più esercitare la sua impresa nell'immobile locatogli. Nella specie i presupposti di fatto del di- ritto alla indennità non si sono verificati, giacchè il conduttore ha cessato l'esercizio della sua impresa non già in conseguenza della cessazione del rapporto loca- tivo, che è invece proseguito col fallimento (ai sensi dell'art. 80 Legge fallimentare) fino alla sua naturale scadenza, bensì per effetto del fallimento, che ha ne- cessariamente comportato la cessazione dell'intera at- tività dell'impresa e l'acquisizione alla massa della totalità dell'azienda (Cass. 16.3.1981 n. 1473), a nul- la rilevando, per quanto qui interessa, che nel caso in esame il curatore abbia, ad altro fine e cioè per rea- lizzare le ragioni del fallimento, continuato la atti- vità di vendita precedentemente svolta dal conduttore fallito. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
4 La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 26.11.2001. A IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE встали Шайы A Dev ote in Cancelleria Oggi, 9.05.02 IL CANCELLIERE01 Dott.ssa Mana Aiello 103T 129,11 2066 .14977 5