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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1128/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRANATA URANIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7121/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Società_1 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificat - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240033125231000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 14.11.2024, ritualmente notificato sia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che alla Regione Calabria, Nominativo_1, quale legale rappresentante della Società_1 S.r.l.s., ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificatagli a mezzo pec in data 23.7.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto della Regione Calabria, intimava il pagamento della somma complessiva di € 3.071,25 per omesso versamento della tassa automobilistica riferita a più motoveicoli in relazione all'anno di imposta 2021.
Parte ricorrente, premesso di essere una società concessionaria autorizzata alla vendita di autovetture, ha preliminarmente eccepito la nullità derivata dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti;
ha comunque dedotto di avere diritto alla esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati per la rivendita, avendo osservato la procedura prevista dalla Regione Calabria per l'inserimento nei relativi elenchi attraverso un software fruibile via internet all'indirizzo http://bolloauto.regcal. it/sosta.
Regione Calabria e Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi, hanno resistito alla opposizione.
In particolare, Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva;
Regione Calabria ha invece eccepito l'inammissibilità delle questioni di merito prospettate in relazione a quella parte della cartella avente ad oggetto le tasse automobilistiche richieste in relazione all'anno di imposta
2021 avuto riguardo alla mancata impugnazione dell'atto di accertamento presupposto ed alla conseguente cristallizzazione della pretesa creditoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito spiegate.
La disamina degli atti non riscontra quanto dedotto ed eccepito dalla Regione Calabria circa la regolare notifica al contribuente dell'atto di accertamento presupposto, ciò perché la cartella è stata emessa e notificata sulla base dell'art. 6 della L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023 ai sensi del quale “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Ciò significa che le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, dunque senza previa notifica dell'atto di accertamento.
Trattasi di una procedura semplificata pienamente legittima che consente l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione.
Tale principio si fonda, infatti, su una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n. 472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un preventivo avviso di accertamento. Parimenti da disattendere l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla efficacia interruttiva della notifica della cartella di pagamento, entro il entro il terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento della tassa.
Detto ciò, deve essere disatteso il primo motivo di opposizione formulato dal contribuente.
La disamina della documentazione allegata al ricorso introduttivo è invece idonea a fondare l'accoglimento del secondo motivo di opposizione, dovendo a tal proposito evidenziare che la dedotta circostanza del regolare espletamento della procedura di inserimento dei predetti autoveicoli negli elenchi predisposti dalla
Regione in cui vengono inseriti i veicoli che beneficiano della sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche è rimasta comunque incontestata
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Regione Calabria e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.p.
Devono invece essere compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto alla decisione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
- condanna Regione Calabria al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 575,00, rimborso forfettario,
Iva e Cpa come per legge, nonché spese vive nella misura di ero 60,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1; spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Urania Granata
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRANATA URANIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7121/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Società_1 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificat - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240033125231000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 14.11.2024, ritualmente notificato sia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che alla Regione Calabria, Nominativo_1, quale legale rappresentante della Società_1 S.r.l.s., ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificatagli a mezzo pec in data 23.7.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto della Regione Calabria, intimava il pagamento della somma complessiva di € 3.071,25 per omesso versamento della tassa automobilistica riferita a più motoveicoli in relazione all'anno di imposta 2021.
Parte ricorrente, premesso di essere una società concessionaria autorizzata alla vendita di autovetture, ha preliminarmente eccepito la nullità derivata dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti;
ha comunque dedotto di avere diritto alla esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati per la rivendita, avendo osservato la procedura prevista dalla Regione Calabria per l'inserimento nei relativi elenchi attraverso un software fruibile via internet all'indirizzo http://bolloauto.regcal. it/sosta.
Regione Calabria e Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi, hanno resistito alla opposizione.
In particolare, Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva;
Regione Calabria ha invece eccepito l'inammissibilità delle questioni di merito prospettate in relazione a quella parte della cartella avente ad oggetto le tasse automobilistiche richieste in relazione all'anno di imposta
2021 avuto riguardo alla mancata impugnazione dell'atto di accertamento presupposto ed alla conseguente cristallizzazione della pretesa creditoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito spiegate.
La disamina degli atti non riscontra quanto dedotto ed eccepito dalla Regione Calabria circa la regolare notifica al contribuente dell'atto di accertamento presupposto, ciò perché la cartella è stata emessa e notificata sulla base dell'art. 6 della L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023 ai sensi del quale “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Ciò significa che le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, dunque senza previa notifica dell'atto di accertamento.
Trattasi di una procedura semplificata pienamente legittima che consente l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione.
Tale principio si fonda, infatti, su una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n. 472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un preventivo avviso di accertamento. Parimenti da disattendere l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla efficacia interruttiva della notifica della cartella di pagamento, entro il entro il terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento della tassa.
Detto ciò, deve essere disatteso il primo motivo di opposizione formulato dal contribuente.
La disamina della documentazione allegata al ricorso introduttivo è invece idonea a fondare l'accoglimento del secondo motivo di opposizione, dovendo a tal proposito evidenziare che la dedotta circostanza del regolare espletamento della procedura di inserimento dei predetti autoveicoli negli elenchi predisposti dalla
Regione in cui vengono inseriti i veicoli che beneficiano della sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche è rimasta comunque incontestata
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Regione Calabria e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.p.
Devono invece essere compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto alla decisione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
- condanna Regione Calabria al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 575,00, rimborso forfettario,
Iva e Cpa come per legge, nonché spese vive nella misura di ero 60,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1; spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Urania Granata