Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 63. (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2003, n. 8786Provvedimento: […] È palese, pertanto, che se fosse vero l'assunto di parte ricorrente, verrebbe totalmente vanificato l'art. 63 della legge n. 203 del 1982, in forza del quale "la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".Leggi di più...
- criteri·
- decorrenza dell'annata agraria·
- individuazione·
- affitto a coltivatore diretto·
- affitto di fondi rustici·
- contratti agrari·
- durata·
- contratti in corso