Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.r.l. CO.GE.FRA., con sede in Catanzaro, in persona del liquidatore Abramo Paolo, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Tibullo n. 13 presso l'avv. Claudio LARUSSA che la difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE (già denominato MINISTERO delle FINANZE), in persona del Ministro pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 416/98 depositata il 23 luglio 1998 dalla Corte di Appello di Catanzaro. - udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2003 dal Cons. Dr. Michele D'ALONZO;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MATERA Marcello, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso "promosso" il primo marzo 1995 la s.r.l. CO.GE.FRA. chiedeva al Presidente del Tribunale di Catanzaro (che pronunciava il relativo decreto in data 10 aprile 1995) di ingiungere all'Amministrazione Finanziaria dello Stato la restituzione, con gli interessi, di complessive L. 14.000.000 corrisposte a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società per gli anni dal 1988 al 1991, atteso il contrasto delle norme nazionali prevedenti tale tassa con la direttiva CEE del 17 luglio 1969.
Il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'Amministrazione ingiunta, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'Amministrazione stessa al pagamento in favore della società opposta della somma di L. 14.000.000, oltre interessi e spese processuali.
La Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento di uno dei motivi del gravame proposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, con sentenza n. 416/98 depositata il 23 luglio 1998, revocava il decreto ingiuntivo e condannava detta Amministrazione al pagamento in favore della società opposta della somma di L. 11.000.000, oltre interessi nella misura del 3% semestrale, dichiarava assorbito il "motivo di gravame proposto con l'appello incidentale" della contribuente e compensava parzialmente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio condannando il Ministero delle Finanze al pagamento della parte non compensata in favore della s.r.l. CO.GE.FRA..
Questa, con ricorso notificato al MINISTERO delle FINANZE il 23 luglio 1999 (depositato il 5 agosto 1999), vinte le spese processuali, in base ad un unico motivo chiedeva di cassare la predetta sentenza n. 416/98 della Corte di Appello di Catanzaro e, in conseguenza, di (1) dichiarare che il termine triennale di decadenza ex art. 13, secondo comma, DPR 641/72 andava computato dalla data di spedizione delle istanze di rimborso e non da quella di ricezione delle istanze stesse, (2) dichiarare dovuto il rimborso della tassa di concessione governativa dell'anno 1988 con condanna del Ministero delle Finanze al pagamento dell'importo residuo di L.
3.500.000 oltre interessi di legge, (3) "accogliere ... l'appello incidentale" relativo alla "revoca del decreto ingiunto" operata dal tribunale, con conferma dello stesso "in ogni sua parte", e (4) "condannare il Ministero delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di secondo grado per l'intero, revocando la compensazione parziale".
Il Ministero intimato non si costituiva ne' svolgeva attività difensiva
Il 12 giugno 2003 la società ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto fondata l'"eccezione di decadenza" ex art. 13, secondo comma, DPR 641/72 per la richiesta di rimborso della tassa relativa all'anno 1988 ("corrisposta in data 29 giugno 1988") perché "alla data di ricezione della raccomandata 1 luglio 1991 era già decorso il termine triennale" previsto dall'articolo detto.
Lo stesso giudice, quindi, ha ritenuto assorbita nella sua decisione di parziale accoglimento dell'appello proposto dal Ministero la doglianza avanzata dalla contribuente con l'appello incidentale "in merito all'erroneità della statuizione di revoca del decreto ingiuntivo sull'erroneo presupposto della modifica della decorrenza degli interessi legali, in realtà posta, nello stesso decreto, dalla data della domanda giudiziale".
2. La ricorrente censura tale decisione lamentando "erroneità ed illogicità della motivazione" nonché "violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione della legge" in merito (1) "alla data di decorrenza del termine di decadenza", (2) "alla compensazione parziale delle spese" e (3) "al rigetto dell'appello incidentale" adducendo (a) che la "decorrerza" del termine suddetto vada fissata al 28 giugno 1991, data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la richiesta di rimborso, e non già dalla data in cui la raccomandata stessa è stata ricevuta dall'Ufficio, essendo tale richiesta un "mero atto amministrativo e non atto giudiziario" e non potendo andare "a discapito della parte adempiente" i tempi del recapito "imputabili al disservizio postale" e (b) che "la fondatezza del rimborso" importa quella "dell'appello incidentale" e la "condanna per l'intero" dell'Amministrazione Finanziaria "inadempiente" alla rifusione delle spese e delle competenze dei giudizi.
3. Il ricorso deve essere accolto per quanto di seguito precisato. A. In diritto, invero, costituisce principio ormai pacifico, reiteratamente affermato da questa Corte (Cass., trib., 6 settembre 2001 n. 11463; id., 4 settembre 2001 n. 11362; id., trib., 27 novembre 2000, n. 15259; id., trib., 29 agosto 2000 n. 11316; id., 5^, 22 marzo 2000 n. 3422; id., 1^, 15 febbraio 2000 n. 1691; id., 1^, 25 ottobre 1999 n. 11973, in Foro Ital. 1999, 1^, 3494; id.,1^, 9 luglio 1999 n. 7176) quello per il quale in relazione alla richiesta, oggetto della presente controversia, di rimborso della tassa di concessione governativa sulle società per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese corrisposta in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario, l'atto impeditivo della decadenza di cui all'art. 13, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, che prevede il termine di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento, non ha carattere ricettizio, identificandosi - come espressamente confermato dall'art. 11, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 - con la presentazione della relativa istanza perché la presentazione, assumendo rilievo per le conseguenze che determinano a carico del titolare del diritto da esercitarsi entro un dato termine e senza incidere in alcun modo sul destinatario, costituisce atto idoneo a impedire il verificarsi della decadenza, sempre che, comunque, il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione dovendosi escludere che le esigenze (pubblicistiche) di certezza del rapporto tributario possano restare affidate ad una presunzione semplice di ricezione dell'istanza.
B. La decisione della Corte di merito impugnata, siccome contrastante con il principio di diritto surrichiamato, deve essere, quindi, cassata con rinvio della causa ad altra sezione della medesima Corte di Appello di Catanzaro (1) perché faccia applicazione del principio medesimo e si pronunci, in conseguenza, anche sull'appello incidentale proposto dalla società e (2) perché provveda anche per le spese processuali relative al giudizio di legittimità. C. Le ulteriori doglianze proposte dalla contribuente - afferenti alla "compensazione parziale delle spese" ed al "rigetto dell'appello incidentale" fondato sull'assunta "erroneità della revoca del decreto ingiuntivo", operati dalla Corte di merito - debbono considerarsi assorbite dall'obbligo del giudice di rinvio di provvedere sulla regolamentazione delle spese processuali in base all'esito finale della lite (cfr., Cass., 2^, 17 aprile 2002 n. 5497;
id., 3^, 25 marzo 2002 n. 4201; id., 2^, 23 aprile 2001 n. 5988; id., 1^, 14 dicembre 2000 n. 15787, tra le recenti) quale determinato dall'applicazione del suddetto principio di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004