Sentenza 19 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12134 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' - 12 1 34 /0 3 REPUBBLICA TALIA IN NOME DI POP LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 10467/00 P Consigliere Cron. 26016 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Ud.31/01/03 Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: EN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA | POSTUMIA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DI PASQUALE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ARNONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PSN BIOCHIMICI DITTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI, 22, presso lo studio MARESCA, che lo rappresenta e dell'avvocato ARTURO all'avvocato MARCELLO PEDRAZZOLI, difende unitamente 2003 giusta delega in atti;
643 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 99/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 10/05/99 R.G.N. 2568/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ARNONE;
udito l'Avvocato PEDRAZZOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha conclusoper il rigetto del ricorso. -2- EN MA
contro
PSN Biochimici s.r.l. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 16 settembre 1995 MA EN, affermando che il rapporto di lavoro intercorso dal 1978 al luglio 1995 tra la medesima e la società PSN Biochimici era qualificabile come rapporto di lavoro subordinato e che non sussisteva alcuna giusta causa o alcun giustificato motivo di sua risoluzione, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bologna la sopra indicata società chiedendo in via principale che quest'ultima, accertata la natura subordinata del rapporto intercorso, venisse condannata a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle il danno. In subordine chiedeva che venisse accertata la illegittimità della unilaterale risoluzione del rapporto di agenzia instaurato nello svolgimento delle mansioni di propagandista scientifica della società convenuta, della quale chiedeva il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1751 c.c. per la revoca del mandato senza giusta causa o giustificato motivo anche nell'ipotesi in cui venisse comunque accertata una natura autonoma del rapporto diversa da quella del rapporto di agenzia. La società convenuta si costituiva rilevando che la EN aveva con la stessa intrattenuto -un rapporto di collaborazione autonoma al pari di tutti gli altri informatori medico scientifici (IMS) e che essa stessa, non lavorando durante il concesso periodo dei sei mesi di preavviso, aveva dato causa al disposto recesso per giusta causa. Con sentenza in data 5 novembre 1997 / 11 febbraio 1998 il Pretore adito rigettava la domanda della EN. Con sentenza in data 24 febbraio 1999 il Tribunale di Bologna rigettava l'appello della lavoratrice osservando che la EN riceveva un compenso in cifra fissa senza che, tuttavia, ciò significasse che essa svolgeva un rapporto di lavoro subordinato, potendosi spiegare tale corresponsione con la previsione di un minimo garantito stabilita 1 eventualmente per rapporti autonomi come il rapporto di agenzia o il procacciamento di affari. Il Tribunale aggiungeva, altresì, che la EN avrebbe dovuto ricevere il compenso con provvigioni calcolate con riferimento alle vendite effettuate nella zona dalla società. Tuttavia essa mai nel corso del rapporto di lavoro aveva superato con il calcolo delle provvigioni la quota fissa del compenso. Sheri Il Tribunale aggiungeva che nella specie non era ravvisabile un rapporto di lavoro subordinato, perché nello svolgimento delle sue mansioni la EN godeva di ampia autonomia. Precisava, però, che nemmeno era ipotizzabile un rapporto di agenzia in quanto alla ricorrente non erano stati affidati compiti comportanti attività di vendita o di procacciamento di affari, ma di mera informazione scientifica sui prodotti farmaceutici venduti dalla società. Il giudice di merito concludeva affermando che nella specie era ipotizzabile un rapporto di lavoro autonomo, in relazione al quale la EN avrebbe potuto vantare soltanto una indennità di preavviso che, però, le era stata corrisposta, posto che la medesima aveva formulato richieste generiche di altri compensi, non specificati con il sollecito di una disponenda consulenza tecnica. MA EN ricorre per cassazione con cinque motivi. Resiste la società intimata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i dedotti cinque motivi, da esaminare congiuntamente a causa della loro logica connessione, MA EN si duole che il Tribunale di Bologna con omessa, ' insufficiente e contraddittoria motivazione, con violazione degli artt. 2094, 1703 e 1751 c.c. e con violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., abbia escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nonostante l'accertata corresponsione da parte della società 2 alla ricorrente medesima di un compenso fisso di importo superiore a quello che sarebbe alla medesima spettato con il calcolo delle provvigioni, pervenendo a tale risultato attraverso un omesso esame delle prove testimoniali e documentali;
e si duole, altresì, che, pur escludendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sempre con motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, abbia escluso anche la sussistenza del rapporto di agenzia che in apparenza le parti avevano stipulato, abbia omesso di attribuire le relative spettanze di natura compensatoria e risarcitoria addivenendo alla conclusione della sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo indefinito, non prospettato dalla società convenuta e, quindi, oltre i limiti della domanda della parte e, infine, abbia omesso, anche in relazione a tale rapporto, di accertare e liquidare, attraverso una disponendo consulenza tecnica, il chiesto risarcimento del danno. Il proposto ricorso è infondato. Qualora le parti nel disciplinare i loro rapporti abbiano dichiarato di volere escludere la natura subordinata di un rapporto di lavoro, è possibile addivenire a una diversa qualificazione se in concreto sia sussistente l'elemento della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e che si estrinseca nella specificazione della prestazione lavorativa eseguita in adempimento delle obbligazioni assunte dal Coss. prestatore medesimo. ( v. 22 novembre 1999 n. 12926). Al riguardo, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, qualunque sia il tenore delle pattuizioni intervenute tra le parti e anche se esuli da esse ogni intento fraudolento, è ineludibile la rilevanza del concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa con la necessità di verificare, alla stregua delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, l'esattezza della qualificazione operata dalle parti (Cass. 7 aprile 1998 n. 3603). 3 Tale verifica compete in via esclusiva al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non siano stati violati i principi previsti dagli artt. 2094 e 2222 c.c. in tema di distinzione tra lavoro autonomo o subordinato e a meno che il giudice non abbia fatto corretta applicazione di tali principi offrendo una motivazione non adeguata e non immune da vizi logici o a meno che il medesimo non abbia omesso di accertare in concreto le circostanze di fatto idonee a operare la distinzione tra lavoro autonomo o lavoro subordinato o gli elementi indizianti che, in difetto di precise circostanze di fatto, possono fare propendere per l'una o per l'altra soluzione.( v. Cass. Sez. Un. 30 giugno 1999 n. 379). Ne consegue che deve darsi rilievo in materia di rapporto di lavoro, al principio ▾ dell'effettività e cioè al principio secondo cui, a prescindere dal nomen iuris "utilizzato dalle parti per lo stipulato contratto di lavoro, occorre fare riferimento alle modalità con le quali il rapporto ha avuto esecuzione. Nel caso in esame il Tribunale di Bologna, senza violare i principi generali di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato previsti agli artt. 2094 e 2222 c.c. o l'art. 1742 c.c., con motivazione adeguata e con esauriente accertamento di circostanze rilevanti ai fini della decisione della causa ( risultanti dalle prove testimoniali e dai documenti prodotti), pur rilevando che la società datrice di lavoro durante tutto lo svolgimento del rapporto di lavoro aveva corrisposto alla EN una retribuzione fissa non corrispondente o addirittura superiore all'importo che sarebbe risultato dal calcolo delle provvigioni che alla medesima sarebbero spettate come propagandista scientifica nella zona nella quale operava, tuttavia ha correttamente evidenziato che non aveva avuto esecuzione tra le parti il mandato di agenzia che risultava essere stato stipulato dalle stesse, avuto riguardo alla peculiare attività svolta dai propagandisti di case farmaceutiche. La promozione della conclusione dei contratti o affari di cui al citato art. 1742 primo comma c.c. e di cui all'art. 1 della legge 3 maggio 1985 n. 204, ha osservato il Tribunale, 4 si esaurisce, infatti, per il propagandista scientifico nella fornitura agli operatori sanitari (medici o farmacisti) di tutte le notizie utili e idonee a renderli edotti sulla necessità o l'opportunità di prescrivere ai pazienti in relazione alle patologie accertate o da prevenire,i farmaci prodotti dalla società preponente. 'Il Tribunale di Bologna in base al principio dell'effettività, in contrasto con quanto pattuito dalle parti con il qualificato mandato di agenzia, ha correttamente ritenuto che la EN non era stata inquadrata nell'organizzazione aziendale della società con svolgimento di mansioni di lavoratrice subordinata, in quanto aveva espletato un' attività continuativa ma senza vincolo di orario e senza il continuativo controllo direttivo e gerarchico del funzionario o dei funzionari della società, che erano preposti soltanto a comunicare ai propagandistion scientifici notizie di aggiornamento o a sollecitare incontri informativi compatibili con la loro autonomia di azione. Da ciò il giudice di merito ha tratto, del pari correttamente, la conclusione che nella specie fosse ravvisabile un contratto di lavoro autonomo atipico, in relazione al quale non erano accoglibili le richieste risarcitorie o di liquidazione di indennità formulate dalla EN in via subordinata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di agenzia, e che nemmeno fossero accoglibili le altre richieste di risarcimento, formulate in modo generico e, quindi, senza l'offerta di elementi idonei a quantificarle a mezzo di consulenza tecnica oppure la richiesta di liquidazione dell'indennità di preavviso, essendo pacifico attraverso i documenti prodotti che alla stessa il recesso era stato intimato con preavviso. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in euro....30 . هم ..oltre euro 3000.00 ( tremila /00) per onorari. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Matale Capitenin Il Presidente место Міс ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 AGO 2003 ogor NICELLIZKE CAN 6