Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2016, n. 38048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38048 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
38 048/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.2172/2016- Massimo Vecchio Angela Tardio - Relatore - CC- 22/06/2016 Luigi Fabrizio Mancuso R.G.N. 6870/2015 Gaetano Di Giuro Antonio Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL IG nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 18/11/2014 del Tribunale di sorveglianza di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 novembre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Brescia, decidendo nel procedimento relativo alla declaratoria di estinzione della pena ex art. 47, comma 12, Ord. pen. nei confronti di IG AL, ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale con propria ordinanza del 27 marzo 2012, ha dichiarato estinta la pena detentiva fino al 31 marzo 2013 e non estinta, per esito parzialmente negativo della prova, quella successiva compresa tra l'1 aprile 2013 e il 20 dicembre 2013. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che: - gli atti erano pervenuti dal Magistrato di sorveglianza con parere parzialmente negativo circa l'esito della prova, sulla base della relazione conclusiva trasmessa il 9 giugno 2014 dall'UEPE di Brescia;
- il quadro emerso da detta relazione non era positivo, essendo risultato che l'affidato già nel dicembre 2012 era stato invitato dal Magistrato di sorveglianza a essere puntuale con l'UEPE e con gli incontri con la figlia minore e la psicologa, senza risultati concreti tanto da essere segnalato lo stato di abbandono della minore;
anche l'ulteriore formale diffida del 31 marzo 2013 non aveva migliorato la gestione della misura;
alla riammissione dell'istante al beneficio disposta il 3 dicembre 2013, in virtù di una nuova possibilità lavorativa e della breve durata della pena residua, era seguito un comportamento censurabile del medesimo, che, dopo la scarcerazione, non aveva ripreso i contatti con l'assistente sociale dell'UEPE; tali emergenze, alla luce dei richiamati principi di diritto, giustificavano il riconoscimento parziale della chiesta estinzione della pena fino al 31 marzo 2013, risalendo a tale data la interruzione dei rapporti dell'istante con la figlia e l'inizio dei comportamenti contrastanti con la natura rieducativa della misura alternativa.
2. Avverso detta ordinanza l'interessato AL ha proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto da esso stesso e dal suo difensore avv. Giovanni Calvosa, chiedendone l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione di legge, difetto e/o apparenza della motivazione basata su un atto di formale diffida all'osservanza di prescrizioni, mai comunicato/notificato e non conosciuto, e contraddittorietà della motivazione sotto plurimi enunciati profili. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 12/13 maggio 2015, per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per la sua manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
2. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, recante "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tra l'altro, che "il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari", procede "a norma dell'articolo 667 comma 4". Il richiamato articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.
2.1. Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza, reso nella materia attinente alla valutazione dell'esito, favorevole o meno, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale anche in casi particolari, è esperibile da parte dell'interessato opposizione allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione.
2.2. Tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li ha enunciati in plurime decisioni, rimarcandone l'applicazione anche quando il giudice dell'esecuzione (ovvero il magistrato o il tribunale di sorveglianza) abbia irritualmente provveduto nelle forme della udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione (ovvero del magistrato o del tribunale di sorveglianza), che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame 3 tutte le questioni che il ricorrente -sostanzialmente privato di un grado di giudizio in materie per le quali il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità- non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le plurime sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle quali è espressamente richiamata in executivis la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, La Torre, Rv. 263975; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Vilela Serrano, Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv. 257006; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, Prysmian spa, Rv. 256144; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbi, Rv. 254812; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, Filomena, Rv. 252572; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248633. Tra le altre sentenze emesse, in applicazione dello stesso nuovo testo dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., in materia di riabilitazione, Sez. 1, n. 34528 del 09/07/2015, Piazza, n.m.; Sez. 1 n. 34527 del 09/07/2015, Adamo, n.m.; Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370; Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, Rv. 262251; e in materia di remissione del debito, Sez. 1, n. 13994 del 25/11/2015, Copelli, n.m.).
3. Nella specie, il ricorrente, che ha chiesto la declaratoria di estinzione della pena ex art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, contenente "norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", riconducibile alla materia pertinente alla "valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale", avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma proporre opposizione dinanzi allo stesso Tribunale, sì come previsto dalla medesima norma.
4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge. Infatti, conformemente all'indirizzo consolidato di questa Corte (espresso anche dalle sentenze suindicate), la qualificazione da parte del giudice dell'atto d'impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici.
5. L'impugnazione deve essere, quindi, riqualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.
P.Q.M.
✓ qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così deciso il 22/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Massimo Vecchio vans Vecchio Ingde Pardie DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5