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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 581/2022 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Controparte_1
Avv. DI GIACINTO PIETRO parte ricorrente
CP_2
Avv. GAMBINO ARMANDO parte resistente
Le conclusioni delle parti
CP_ I. Parte ricorrente: annullare l'avviso di addebito per omessa contribuzione, prot. n.3800.13.02.2018/18.00165.04, per un importo complessivo di € 31.181,35, di cui € 19.361,34 a titolo di contributi ed € 11.820,01 a titolo di somme aggiuntive, ex Legge n.388/2000, elevato ad opera dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro de L'Aquila nei confronti dell'odierna ricorrente e, conseguentemente, annullare l'addebito contributivo, nonché le relative sanzioni, così come riportate nell'invito a regolarizzare del 24.11.2022. II. Parte resistente chiede di respingere il ricorso.
Le ragioni della decisione
I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Il 13.02.2018, come allegato dalla stessa, parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'avviso di CP_ addebito per omessa contribuzione, prot. n.3800.13.02.2018/18.00165.04, per un importo complessivo di € 31.181,35, di cui € 19.361,34 a titolo di contributi ed € 11.820,01 a titolo di somme aggiuntive, ex Legge n.. 388/2000. 2 Il 24.11.2022, a seguito di richiesta di certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), parte resistente ha intimato a parte ricorrente a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.
II. La questione controversa riguarda l'accertamento negativo del credito preteso dall' con CP_2
l'avviso di addebito n.3 800.13.02.2018/18.00165.04 in quanto parte ricorrente contesta la sussistenza del proprio debito contributivo affermando che “in considerazione del fatto che l'addebito verso il quale si ricorre si fonda proprio su una sentenza, per analogia non può essere consentito, a codesto Istituto di previdenza, di far leva sulla predetta sentenza e richiedendo, d'imperio, il pagamento dei contributi asseritamente evasi”
III. Il ricorso è inammissibile.
IV. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica. Così dispone attualmente l'art. 131 Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e così disponeva, al momento della pacifica notifca dell'avviso di addebito avvenuta il 13.02.2018, l'art. 24 26 febbraio 1999, n. 46
V. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Dichiara inammissibile il ricorso.
II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.906 euro, oltre accessori dovuti per legge
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 581/2022 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Controparte_1
Avv. DI GIACINTO PIETRO parte ricorrente
CP_2
Avv. GAMBINO ARMANDO parte resistente
Le conclusioni delle parti
CP_ I. Parte ricorrente: annullare l'avviso di addebito per omessa contribuzione, prot. n.3800.13.02.2018/18.00165.04, per un importo complessivo di € 31.181,35, di cui € 19.361,34 a titolo di contributi ed € 11.820,01 a titolo di somme aggiuntive, ex Legge n.388/2000, elevato ad opera dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro de L'Aquila nei confronti dell'odierna ricorrente e, conseguentemente, annullare l'addebito contributivo, nonché le relative sanzioni, così come riportate nell'invito a regolarizzare del 24.11.2022. II. Parte resistente chiede di respingere il ricorso.
Le ragioni della decisione
I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Il 13.02.2018, come allegato dalla stessa, parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'avviso di CP_ addebito per omessa contribuzione, prot. n.3800.13.02.2018/18.00165.04, per un importo complessivo di € 31.181,35, di cui € 19.361,34 a titolo di contributi ed € 11.820,01 a titolo di somme aggiuntive, ex Legge n.. 388/2000. 2 Il 24.11.2022, a seguito di richiesta di certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), parte resistente ha intimato a parte ricorrente a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.
II. La questione controversa riguarda l'accertamento negativo del credito preteso dall' con CP_2
l'avviso di addebito n.3 800.13.02.2018/18.00165.04 in quanto parte ricorrente contesta la sussistenza del proprio debito contributivo affermando che “in considerazione del fatto che l'addebito verso il quale si ricorre si fonda proprio su una sentenza, per analogia non può essere consentito, a codesto Istituto di previdenza, di far leva sulla predetta sentenza e richiedendo, d'imperio, il pagamento dei contributi asseritamente evasi”
III. Il ricorso è inammissibile.
IV. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica. Così dispone attualmente l'art. 131 Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e così disponeva, al momento della pacifica notifca dell'avviso di addebito avvenuta il 13.02.2018, l'art. 24 26 febbraio 1999, n. 46
V. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Dichiara inammissibile il ricorso.
II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.906 euro, oltre accessori dovuti per legge
Giudice del lavoro Riccardo Ionta