Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 881/2024 R.G. promossa da: con sede in Nucetto, elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio Parte_1 dell'avv. C. Bologna, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, unitamente all'avv. M. D. Priamo
A T T R I C E
C O N T R O
con sede in Cervaro, elettivamente domiciliata in Sant'Ambrogio CP_1 Parte_2 sul Garigliano, presso lo studio dell'avv. G. Messore, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
C O N V E N U T A
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. C. Bologna e M. D. Priamo per l'attrice così concludono:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiarare inammissibile o comunque non opponibile ad il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di per il credito di Controparte_2 quest'ultima in quanto già ammesso al passivo del concordato semplificato di in Parte_1 data anteriore sia al deposito del ricorso e sia all'emissione del decreto;
- nel merito, previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, revocare e dichiara- re privo di ogni giuridico effetto R.G. 291/2023 n. 162/2024, emesso dal Tribunale di Cuneo il 27/2/2024 per il pagamento di euro 296.861,16 e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla essere dovuto da ad in forza del decreto di ingiunzione op- Parte_1 Controparte_2 posto per essere rimasta inadempiente alle obbligazioni contrattuali dalla stes- Controparte_3 sa assunte;
- in ogni caso, accertare e dichiarare non opponibili ad le spese legali liquidate Parte_1
1
Spese e competenze professionali integralmente rifuse.”
L'avv. G. Messore per la convenuta così conclude:
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza,
a) Concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 162/2024 - 291/2024 R.G.;
b) Rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 05.04.2024, proponeva opposizione av- Parte_1 verso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cuneo in data 25.02.2024 in favore della con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 296.861,16, Controparte_2 oltre interessi, rivalutazione e spese.
A sostegno dell'opposizione proposta, la società attrice assumeva l'inammissibilità del decre- to ingiuntivo per contrarietà alla normativa in materia di concordato semplificato ex art. 25, sesto comma, CCI, l'inopponibilità del decreto ingiuntivo ad in forza del principio Pt_1 della par condicio creditorum, nonché la carenza di interesse ad agire.
Nel merito, l'opponente non contestava di essere debitrice del quantum ingiunto, ma afferma- va la carenza delle condizioni contrattualmente previste per consentire alla subappaltatrice di poter chiedere il pagamento dei corrispettivi pattuiti. CP_2
Chiedeva pertanto l'attrice di dichiarare inammissibile e/o di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione proposta, chiedendone la reiezione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto in- giuntivo opposto.
Con ordinanza emessa in data 22.10.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di opposizione, la società attrice sostiene l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per contrarietà alla normativa in materia di concordato semplificato prevista dall'art. 25, sesto comma CCI, nonché l'inopponibilità del decreto ingiuntivo in forza del principio della par condicio creditorum e la carenza di interesse ad agire.
Il motivo è infondato.
Invero, non contesta il credito azionato monitoriamente dalla , ma dedu- Pt_1 CP_2 ce di avere depositato ricorso per l'omologazione di concordato semplificato con conseguente impossibilità della controparte di azionare esecutivamente il suo credito al di fuori della natu-
2 rale sede concorsuale.
Peraltro, alla data di proposizione della presente opposizione, il Tribunale di Torino aveva ri- gettato le misure protettive richieste dalla respingendo inoltre successivamente, con Pt_1 decreto emesso in data 18.04.2024, la domanda di omologa del concordato semplificato pro- posta dalla stessa.
Ne consegue l'evidente infondatezza delle doglianze sollevate dall'attrice in ordine all'asserita violazione della par condicio creditorum che, in ogni caso, il Tribunale di Torino avrebbe valutato di volta in volta nell'ambito della procedura concordataria, chiusasi negati- vamente.
D'altronde, l'opposta in questa sede ha il solo scopo di munirsi di un titolo da attivare in via esecutiva solo all'esito dell'eventuale chiusura negativa della procedura concordataria.
Allo stato, pertanto, le doglianze sollevate dalla con il presente motivo non hanno più Pt_1 ragione di essere atteso che il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di omologa del pia- no di concordato semplificato e quindi l'attrice non è assoggettata ad alcuna procedura tra quelle indicate nel codice della crisi di impresa, come risulta anche dalla visura camerale alle- gata.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostiene l'opponente, nella procedura concordataria, a differenza di quanto accade nella procedura di liquidazione giudiziale, il ricorso per decreto ingiuntivo è proponibile anche dopo la presentazione della domanda di concordato.
Infatti, il procedimento monitorio dà ingresso ad un'azione di cognizione ordinaria, e, durante la procedura di concordato preventivo, non sono precluse le azioni di cognizione promosse dall'imprenditore in concordato e contro l'imprenditore in concordato, come si desume anche dall'articolo 168 della vecchia Legge Fallimentare, che comminava, per il concordato preven- tivo, la sanzione dell'improcedibilità delle sole azioni esecutive.
Tuttavia, per dare sostanziale attuazione al principio della par condicio creditorum, il fatto che il credito si sia originato, nei confronti dell'imprenditore in concordato, con sentenza di con- danna pronunziata dopo il deposito della domanda di concordato, non impedisce che verso quel credito operi la falcidia concordataria, e ciò ogni qual volta le ragioni creditorie fatte va- lere traggano la loro origine da data antecedente la domanda (proposta) di concordato (v. Tri- bunale Bologna, Sez. IV, Ord. 21/05/2015).
Invero, sia nel caso in cui il credito sia già riconosciuto dal debitore, sia nel caso in cui non risulti ancora inserito nell'elenco concordatario, non potrà mai essere precluso al creditore il ricorso alla procedura monitoria, che risulta, dunque, ammissibile, anche dopo la pubblicazio- ne della domanda di concordato (Corte d'Appello di Napoli 04.11.2019, n. 5264).
Costituisce infatti principio della materia fallimentare che le sole azioni esecutive non possa- no essere iniziate o proseguite dopo la dichiarazione di fallimento o il deposito del ricorso per concordato preventivo, mentre è invece possibile che il creditore acquisisca, quanto meno, il diritto a veder consolidato il proprio credito (v. Tribunale Sondrio, sent. 180/2023).
A ciò aggiungasi che, nel caso di concordato semplificato, non vi è neanche la applicazione automatica delle misure cautelari previste dal Codice della crisi di impresa che dispongono il
3 divieto di azioni esecutive individuali da parte dei creditori.
Ed infatti, l'art. 54, 1° comma, CCI, nel disciplinare le misure cautelari protettive idonee ad evitare violazione della par condicio creditorum, ne prevede l'emissione da parte del Tribuna- le “nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione e del piano di ristruttu- razione soggetto a omologazione” senza menzionare il concordato semplificato.
Le norme in tema di concordato semplificato, artt. 25 sexies e septies CCI, non contengono alcuna previsione in ordine alla possibilità da parte del Tribunale di emettere misure protettive nell'ambito di tale procedimento e l'art. 25 sexies rinvia all'applicazione, in quanto compati- bili, di alcune specifiche norme relative al concordato preventivo, senza effettuare un rinvio all'intera disciplina.
La precisa elencazione dei procedimenti nell'ambito dei quali possono essere emesse le misu- re protettive, contenuta nell'art. 54, 1° comma, CCI, che si aggiunge all'ipotesi prevista dagli artt. 18 e 19 CCI per la composizione negoziata, e la loro peculiare disciplina, che comporta una rilevante compressione dei diritti dei creditori e le caratterizza come provvedimenti ecce- zionali, previsti per ipotesi particolari e specifiche, non consente di ritenere che le misure pro- tettive siano istituto generale, applicabile ad ogni percorso di ristrutturazione, anche al di fuori dei casi in cui sono espressamente previste.
In questo senso si è espresso il Tribunale di Torino proprio su istanza della con ordi- Pt_1 nanza in data 18.09.2023 (v. doc. n. 3 della convenuta), nell'ambito della procedura di con- cordato semplificato.
Con tale provvedimento il Tribunale ha precisato che “le misure protettive non possano nep- pure essere emesse in sede di concordato semplificato in virtù del richiamo dell'art. 54 CCI al procedimento di concordato preventivo considerato che le specificità del concordato semplifi- cato (tra cui, l'iter procedimentale, che non prevede una votazione dei creditori bensì la mera possibilità di opporsi e, dal punto di vista sostanziale, la sufficienza di apporto di un'utilità, di entità non predeterminata, a ciascun creditore) rendono tale istituto un unicum, con requisiti sostanziali e processuali eccezionali con la conseguenza che la mancata previsione legislativa non può essere colmata con applicazioni analogiche”.
Ne consegue, quindi, anche sotto tale profilo, la totale infondatezza del motivo di opposizio- ne.
L'attrice sostiene inoltre la carenza delle condizioni contrattualmente previste per consentire alla subappaltatrice di poter chiedere il pagamento dei corrispettivi pattuiti. CP_2
Con tale motivo, a distanza di oltre tre anni dall'emissione dei benestare e delle relative fattu- re elettroniche, senza nulla contestare in ordine alla corretta esecuzione dei lavori svolti dalla società opposta, l'attrice sostiene di aver sospeso i pagamenti deducendo, per la prima volta,
l'asserita mancanza del D.U.R.C., delle buste paga sottoscritte dai lavoratori e delle fatture elettroniche.
Peraltro, dalla schermata del portale fornitori allegata dalla convenuta (v. doc. n. 5 della con- venuta), non risulta che abbia sospeso alcun pagamento, in quanto dal portale fornitori Pt_1
4 non risulta apposto alcun blocco sulle fatture de quibus, tanto che prima dell'emissione del decreto ingiuntivo l'odierna opponente aveva parzialmente pagato alcune di esse.
La stessa riconosce espressamente di essere debitrice dell'odierna opposta per € Pt_1
308.775,00, un credito anche superiore a quello ingiunto, ed afferma che detto credito è stato inserito nel piano di concordato poi rigettato dal Tribunale.
Ai fini dell'inserimento nel piano, la ha indicato proprio le fatture oggetto del ricor- CP_2 so monitorio e mai nessuna contestazione ha ricevuto sul punto.
Peraltro, risulta che tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto ed emesse dal
31.01.2021 sino al 28.02.2022 siano state parzialmente pagate, per complessivi € 466.198,58, dalla già all'atto dell'emissione della fattura;
infatti, in sede monitoria la ha Pt_1 CP_2 chiesto ingiungersi il pagamento del saldo residuo.
L'avvenuto pagamento parziale delle fatture conferma il puntuale adempimento della CP_4 anche rispetto alle condizioni previste dall'art.
7.7 dei contratti firmati, atteso che tale
[...] clausola prevede che “prima del pagamento di ciascun acconto e della rata di saldo, l'impresa subappaltatrice dovrà trasmettere all'impresa subappaltante, con riferimento a ciascun lavora- tore occupato nell'esecuzione del contratto, copia delle buste paga sottoscritte per quietanza dal lavoratore relative al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso il cantiere e/o altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuto adempimento degli oneri retributivi pertinen- ti e il D.U.R.C.”
L'avvenuto parziale pagamento delle fatture testimonia, quindi, il corretto adempimento dei predetti obblighi, nonché l'effettiva trasmissione elettronica delle medesime fatture.
Inoltre, tutte le fatture successive a quelle indicate nel ricorso monitorio sono state regolar- mente saldate dalla senza addurre alcuna eccezione e ciò a conferma della regolarità Pt_1 del DURC, delle buste paga e della trasmissione elettronica delle fatture.
Diversamente, l'opponente avrebbe dovuto sospendere tali pagamenti.
Risultano altresì dal portale tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto e ciò a te- stimonianza della avvenuta trasmissione elettronica delle stesse che, diversamente, non appa- rirebbero.
In ogni singola fattura è indicato testualmente che “L'originale è disponibile all'indirizzo te- lematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate”.
La presenza degli estremi e degli importi di ciascuna fattura che risulta dal portale (v. Pt_1 schermata, doc. n. 5 cit.) conferma l'avvenuta trasmissione elettronica delle stesse e, comun- que, la convenuta ha allegato le ricevute di notifica in formato xml di avvenuta trasmissione delle fatture tramite il sistema di interscambio SDI.
Infine, dal portale dei fornitori di mai è stata rilevata alcuna doglianza circa la validità Pt_1 del DURC, che, comunque, non viene firmato digitalmente dall' o dall' , ma viene CP_5 CP_6 automaticamente rilasciato da questi ultimi in modalità telematica e in tempo reale, in formato
PDF non modificabile, semplicemente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare.
La sua validità, infatti, è garantita dal numero identificativo di protocollo ivi riportato (Circo- lare 126/2015 ). CP_5
5 Anche in ordine alle buste paga sottoscritte dai lavoratori, dal portale dei fornitori non Pt_1 risulta alcuna comunicazione o blocco e ciò a conferma della idoneità dei documenti deposita- ti.
In ogni caso, a prescindere dalla regolarità retributiva e contributiva documentata dalla credi- trice in questa sede, nessun valore giuridico potrebbe avere l'avvenuta sottoscrizione della bu- sta paga da parte del lavoratore, se non quella della mera consegna del documento (v. in tal senso, v. Cass. 06.09.2018, n. 21699).
Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione proposta dev'essere pertanto respinta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione da eu- ro 260.000,01 ad euro 520.000,00 ed i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, co- me modificato dal D.M. 147/2022.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da Parte_1 questo Tribunale in data 25.02.2024;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 Controparte_2 nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 22.450,00 per compenso pro-
[...] fessionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 30/05/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
6