Sentenza 8 aprile 2004
Massime • 1
La disposizione dell'art. 100 d.P.R. n.309 del 1990 ,la quale prevede la possibilità che i veicoli sequestrati in relazione alla commissione di reati in materia di stupefacenti siano affidati a corpi di polizia per i compiti istituzionali, non ha modificato il regime del trattamento del terzo avente diritto sulle cose,ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Questi, perciò, dando la prova della appartenenza del bene, ha diritto alla sua restituzione, una volta cessate le esigenze investigative. (Fattispecie nella quale la Corte ha deciso richiamando la analoga disciplina prevista nel T.U. delle leggi sulla immigrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2004, n. 23087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23087 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 08/04/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 836
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 28303/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M.;
contro
Tribunale di Torino;
nei confronti di:
Uvex Securizzo s.r.l.;
avverso l'ordinanza 24/1/03 G.I.P. Tribunale di Torino;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Letta la requisitoria scritta del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 24/1/03 il G.I.P. del Tribunale di Torino, accogliendo l'opposizione presentata da BO NO, legale rappresentante della Uvex Securizzo s.r.l. avverso il decreto con il quale il P.M. aveva rigettato l'istanza di restituzione della autovettura Volkswagen Bora, di proprietà dell'istante, ma in uso e condotta dall'indagato BO IA, già sottoposta a sequestro nel corso di una operazione di p.g. (che aveva portato al sequestro di gr. 800 di cocaina, occultati nel bagagliaio di detta autovettura), e affidata in giudiziale custodia al personale della Squadra Mobile al fine di impiego in attività di polizia antidroga ai sensi dell'art. 100 D.P.R. 309/90, siccome bene suscettibile di confisca, disponeva il dissequestro e la restituzione del mezzo alla legittima proprietaria Uvex Securizzo s.r.l..
Riteneva il G.I.P., nel qualificare il veicolo in sequestro come cosa pertinente al reato (addebitato al dipendente della società che lo aveva adoperato per trasportarvi droga) e non come corpo di reato, che si dovesse escludere nel caso in esame sia la persistenza di esigenze probatorie, sia la confiscabilità del mezzo. Avverso tale decisione ricorre il P.M. denunziando la violazione dell'art. 100 D.P.R. cit., ed osservando che tale disposizione, prevedendo la possibilità che i veicoli sequestrati in relazione alla commissione di reati in materia di stupefacenti siano affidati a corpi di polizia per compiti istituzionali, avrebbe introdotto nel nostro sistema una deroga al principio generale portato dall'art. 240 cp., tale da aver affievolito la tutela del terzo proprietario di un bene destinato alla confisca.
Replicava l'opponente con memoria ex art. 121 c.p.p. che le argomentazioni del P.M. non erano condivisibili, osservando che la citata norma non aveva affatto modificato il regime del trattamento del terzo proprietario, avente diritto sulle cose sequestrate, in uso ad altri, ed estraneo ai fatti di reato da questi commessi, ma era finalizzata a risolvere il problema dell'intestazione fittizia del veicolo a terzi, evitando che l'autore del reato potesse sottrarsi alla sanzione prevista in caso di commissione del reato con il mezzo di trasporto.
Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Ed invero le disposizioni contenute nella citata norma ex art. 100 non hanno minimamente modificato il regime del trattamento del terzo, avente diritto sulle cose che, essendo state usate quale mezzo per la commissione dei reati previsti in materia di stupefacenti, siano destinate perciò alla confisca.
Tale norma, come quella ex art. 12/4 del T.U. delle leggi sull'immigrazione, richiamata dal P.M. ricorrente, si limita a regolare il regime, cui sono sottoposte alcune delle cose durante il loro sequestro, ma nessuna incidenza può avere sulla regola generale dettata dall'art. 240/3 c.p.. La giurisprudenza allegata nel ricorso in materia di mezzi di trasporto utilizzati per il compimento dei reati in materia di immigrazione è contrastata da altra giurisprudenza maggioritaria di segno contrario, secondo la quale la confisca obbligatoria del menzionato mezzo di trasporto non può avere luogo, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 240 co. 3 e 4 c.p., qualora trattisi di mezzo appartenente a persona estranea al reato (Cass. Sez. 1^ 9/6/00 rv. 216425; 18/9/01 rv. 219753). Si ravvisa quindi legittima la decisione del G.I.P., che, applicando la disposizione dell'art. 253 c.p.p. in tema di sequestro di cose pertinenti a reato, ritenendo con adeguata motivazione non necessario il mantenimento del vincolo essendo venute meno le esigenze investigative, escludendo l'ipotesi della confisca obbligatoria e dando atto della prova dell'appartenenza al terzo del bene, ha disposto il dissequestro e la restituzione di esso all'avente diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004