TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 219/2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
Controparte_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Salvatore CO per parte ricorrente e l'Avv. Luca Benedetto
INZERILLO, in sostituzione e l'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Costa si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' in sede di costituzione e chiede la liquidazione delle spese a carico dell'RA. CP_1
L'Avv. Inzerillo si riporta alla memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 219 R.G. L 2025, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AL CO, giusta procura a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Piazza CP_1 Il Cancelliere
Vittorio Emanuele Orlando 6;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta delega richiamata in memoria di
costituzione ed elettivamente domiciliato presso la Sede
Provinciale dell'Ente, in , Via Laurana 59; CP_1
Resistente
OGGETTO: INDENNITÀ NASPI.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 9/10/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone a carico dell'RA le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 9/01/2025, aveva convenuto Parte_1
innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza
l' per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione CP_1
seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Casa di CP_3
Riposo Società Speciale S.A.S di AN EL;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo di aver CP_1
riconosciuto la prestazione ed i correlativi arretrati a decorrere da Aprile 2025,
precisando che “la prestazione per cui oggi è causa è stata concessa con provvedimento datato
8 aprile 2025, che si allega. Il provvedimento è stato adottato in accoglimento del ricorso
amministrativo depositato l'8 gennaio 2025 e, dunque, entro il termine procedimentale per la
decisione”
Considerato che la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese a carico dell'RA e anche la difesa dell'Istituto ha insistito in memoria;
Rilevato che il riconoscimento della prestazione ed i relativi pagamenti sono successivi alla proposizione del ricorso giudiziario risalente al 9/01/2025, ma
3 praticamente coincidente con la proposizione del ricorso amministrativo, il cui esito è
stato ritualmente comunicato nei termini di legge, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'RA le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 9 Ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
/
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 219/2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
Controparte_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Salvatore CO per parte ricorrente e l'Avv. Luca Benedetto
INZERILLO, in sostituzione e l'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Costa si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' in sede di costituzione e chiede la liquidazione delle spese a carico dell'RA. CP_1
L'Avv. Inzerillo si riporta alla memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 219 R.G. L 2025, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AL CO, giusta procura a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Piazza CP_1 Il Cancelliere
Vittorio Emanuele Orlando 6;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta delega richiamata in memoria di
costituzione ed elettivamente domiciliato presso la Sede
Provinciale dell'Ente, in , Via Laurana 59; CP_1
Resistente
OGGETTO: INDENNITÀ NASPI.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 9/10/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone a carico dell'RA le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 9/01/2025, aveva convenuto Parte_1
innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza
l' per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione CP_1
seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Casa di CP_3
Riposo Società Speciale S.A.S di AN EL;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo di aver CP_1
riconosciuto la prestazione ed i correlativi arretrati a decorrere da Aprile 2025,
precisando che “la prestazione per cui oggi è causa è stata concessa con provvedimento datato
8 aprile 2025, che si allega. Il provvedimento è stato adottato in accoglimento del ricorso
amministrativo depositato l'8 gennaio 2025 e, dunque, entro il termine procedimentale per la
decisione”
Considerato che la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese a carico dell'RA e anche la difesa dell'Istituto ha insistito in memoria;
Rilevato che il riconoscimento della prestazione ed i relativi pagamenti sono successivi alla proposizione del ricorso giudiziario risalente al 9/01/2025, ma
3 praticamente coincidente con la proposizione del ricorso amministrativo, il cui esito è
stato ritualmente comunicato nei termini di legge, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'RA le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 9 Ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
/
4