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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2070/2025 promosso da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SACCHETTONI PIERGIORGIO;
e
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. PIERSANTI Controparte_1
MIRCO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
1. le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio e a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
2. la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale unitamente alla madre Parte_1
, proprietaria, ed alle figlie e , mentre il Sig. trasferirà Parte_2 Per_1 Per_2 CP_1 altrove la propria residenza.
3. PIANO GENITORIALE AI SENSI DELL'ART. 473 BIS .12 ULTIMO COMMA La figlia minore
viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi e continuerà a risiedere nella casa Per_2
1 coniugale con la madre e la nonna materna e la sorella ora maggiorenne. Nelle settimane in cui la
Sig.ra svolgerà i turni notturno e mattutino, la figlia trascorrerà con il padre i giorni di Parte_1 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13,30 (uscita da scuola) alle ore 18,00; nelle settimane in cui la Sig.ra svolgerà il turno pomeridiano le figlie trascorreranno con il padre i giorni di Parte_1 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13,30 alle ore 19,00. I coniugi saranno coadiuvati nell'andare
a prendere la piccola dalle nonne paterne e materne ( e ), Per_2 Persona_3 Parte_2 nonché dallo zio Sig. Negli orari in cui il genitore di competenza non sarà a casa Persona_4 per motivi di lavoro la minore potrà essere lasciata alle nonne, mentre i fine settimana, la figlia li trascorrerà alternativamente con la madre e con il padre. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive nel periodo giugno – settembre, da concordarsi con la madre. Le vacanze invernali saranno così ripartite: periodo 24-30 dicembre e 31-7 gennaio ad anni alterni con il padre e con la madre. Le vacanze pasquali la figlia le trascorrerà con il genitore che non le ha avute con é durante il periodo natalizio.
4. DISPOSIZIONI DI NATURA ECONOMICA I coniugi essendo economicamente autosufficienti rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
il Sig.
, quale contributo al mantenimento delle figlie, verserà alla Sig.ra entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese l'importo di € 450,00 rivalutabile Istat;
per quanto riguarda le spese straordinarie, andranno ripartite al 50% come da protocollo del Tribunale di Ancona, eccezion fatta per le spese sanitarie di cui la Sig.ra potrà ottenere rimborso integrale da parte della propria Parte_1 assicurazione. L'assegno unico Inps sarà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_1
5. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarano di non volersi riconciliare”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 16.05.2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 20.06.2004.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 233 del 25.09.2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi davanti al giudice relatore
2 nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il
20.06.2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 86, parte 2, serie
A dell'anno 2004.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, , minorenne, e maggiorenne non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
ad Ancona il 20/06/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al
[...]
n. 86, parte 2, serie A dell'anno 2004; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2070/2025 promosso da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SACCHETTONI PIERGIORGIO;
e
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. PIERSANTI Controparte_1
MIRCO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
1. le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio e a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
2. la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale unitamente alla madre Parte_1
, proprietaria, ed alle figlie e , mentre il Sig. trasferirà Parte_2 Per_1 Per_2 CP_1 altrove la propria residenza.
3. PIANO GENITORIALE AI SENSI DELL'ART. 473 BIS .12 ULTIMO COMMA La figlia minore
viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi e continuerà a risiedere nella casa Per_2
1 coniugale con la madre e la nonna materna e la sorella ora maggiorenne. Nelle settimane in cui la
Sig.ra svolgerà i turni notturno e mattutino, la figlia trascorrerà con il padre i giorni di Parte_1 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13,30 (uscita da scuola) alle ore 18,00; nelle settimane in cui la Sig.ra svolgerà il turno pomeridiano le figlie trascorreranno con il padre i giorni di Parte_1 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13,30 alle ore 19,00. I coniugi saranno coadiuvati nell'andare
a prendere la piccola dalle nonne paterne e materne ( e ), Per_2 Persona_3 Parte_2 nonché dallo zio Sig. Negli orari in cui il genitore di competenza non sarà a casa Persona_4 per motivi di lavoro la minore potrà essere lasciata alle nonne, mentre i fine settimana, la figlia li trascorrerà alternativamente con la madre e con il padre. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive nel periodo giugno – settembre, da concordarsi con la madre. Le vacanze invernali saranno così ripartite: periodo 24-30 dicembre e 31-7 gennaio ad anni alterni con il padre e con la madre. Le vacanze pasquali la figlia le trascorrerà con il genitore che non le ha avute con é durante il periodo natalizio.
4. DISPOSIZIONI DI NATURA ECONOMICA I coniugi essendo economicamente autosufficienti rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
il Sig.
, quale contributo al mantenimento delle figlie, verserà alla Sig.ra entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese l'importo di € 450,00 rivalutabile Istat;
per quanto riguarda le spese straordinarie, andranno ripartite al 50% come da protocollo del Tribunale di Ancona, eccezion fatta per le spese sanitarie di cui la Sig.ra potrà ottenere rimborso integrale da parte della propria Parte_1 assicurazione. L'assegno unico Inps sarà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_1
5. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarano di non volersi riconciliare”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 16.05.2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 20.06.2004.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 233 del 25.09.2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi davanti al giudice relatore
2 nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il
20.06.2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 86, parte 2, serie
A dell'anno 2004.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, , minorenne, e maggiorenne non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
ad Ancona il 20/06/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al
[...]
n. 86, parte 2, serie A dell'anno 2004; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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