Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6720 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9825 del 2025, proposto da
Bayer Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7771CFCC0, B7771D0D93, B7771D1E66, B7771D2F39, B7771D3011, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Travi, Elena Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
della deliberazione del direttore generale dell’ASL Roma 5 del 6 giugno 2025, n. 996, di indizione di una procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di consumabili iniettori TAC e RM per le esigenze della ASL Roma 5 per un periodo di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, con importo complessivo a base d’asta di Euro 341.100,00 iva esclusa (Euro 454.800,00, iva esclusa, comprendendo anche l’eventuale rinnovo), nonché dei relativi allegati, in particolare del capitolato e del relativo all.to n. 1 e del disciplinare di gara, con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1 luglio 2025, nonché dei relativi atti preparatori e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 5;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. AC AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso (notificato il 31.07.2025 e depositato il 03.09.2025) Bayer S.p.A. impugnava la deliberazione del direttore generale dell’ASL Roma 5 del 6 giugno 2025, n. 996, di indizione di una procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di consumabili iniettori TAC e RM per le esigenze della ASL Roma 5 per un periodo di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, con importo complessivo a base d’asta di Euro 341.100,00 (iva esclusa), e i relativi allegati. La procedura prevedeva l’indivisibilità dei 5 lotti messi a bando per l’acquisto di prodotti consumabili compatibili con le tipologie di iniettori in dotazione nei presidi dell’ASL Roma 5.
2. In pendenza dei termini previsti per la scadenza delle offerte, fissate per il giorno 04.08.2025, la ricorrente, l’11/07/2025, inviava istanza di annullamento in autotutela ex art. 21- nonies della legge 241/1990, a seguito della quale il RUP, lo stesso giorno, pubblicava la sospensione finalizzata alla verifica della fondatezza delle rimostranze formulate secondo le quali solo un operatore poteva offrire le caratteristiche indicate nella lex specialis , con inevitabile effetto escludente per tutte le altre imprese interessate.
3. Il ricorrente si affidava ai seguenti motivi di diritto:
I) ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA, DI IMPARZIALITÀ, DI NON DISCRIMINAZIONE, DI PROPORZIONALITÀ, SANCITI DALL’ART. 3 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, E DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE, SANCITO DALL’ART. 10, PRIMO COMMA, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE, COME CARATTERISTICA ESSENZIALE PER IL LOTTO N. 1, CHE IL KIT OFFERTO SIA “APPROVATO PER UTILIZZO FINO A 24 ORE CONSECUTIVE”, E IN VIA CONSEQUENZIALE, IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE, COME CARATTERISTICA ESSENZIALE PER IL LOTTO N. 5, CHE I CONNETTORI OFFERTI SIANO “SPECIFICAMENTE AUTORIZZAT(I) E COMPATIBIL(I)” CON I KIT DEL LOTTO 1; ILLEGITTIMITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE poiché la lex specialis richiedendo che i kit per iniettori TAC e RM abbiano una durata di 24h, capacità assicurata esclusivamente da un unico operatore nel mercato, escluderebbe la possibilità del ricorrente, dotato solo di supporti di durata di 12h, di aggiudicarsi l’appalto;
II) ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA, DI IMPARZIALITÀ, DI NON DISCRIMINAZIONE, DI PROPORZIONALITÀ, SANCITI DALL’ART. 3 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, E DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE, SANCITO DALL’ART. 10, PRIMO COMMA, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DI ‘CARATTERISTICHE ESSENZIALI’ E DI ‘CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE’ SPECIFICHE DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA DA UN SINGOLO OPERATORE in quanto la gara sarebbe modellata sulle caratteristiche dei kit offerti esclusivamente da un operatore sia per quanto riguarda le caratteristiche “essenziali” che per quanto concerne le caratteristiche “aggiuntive” (non richieste cioè a pena di esclusione ma solo per ottenere un punteggio più elevato). In particolare il ricorrente si riferisce alla “ possibilità di utilizzo dei kit con due o più molecole di contrasto anche differenti ”, che oggi è dichiarata dall’unico operatore che dispone dei kit approvati per un utilizzo fino a 24 ore successive e che figura come caratteristica ‘aggiuntiva’ per i lotti n. 1, 2, 3 e 4, nonché alla utilizzabilità dei connettori “ fino a cinque giorni sullo stesso paziente ”, che figura come caratteristica aggiuntiva per i connettori oggetto del lotto n. 5;
III) ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA, DI IMPARZIALITÀ, DI NON DISCRIMINAZIONE, DI PROPORZIONALITÀ, SANCITI DALL’ART. 3 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, E DEL PRINCIPIO di MASSIMA PARTECIPAZIONE, SANCITO DALL’ART. 10, PRIMO COMMA, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DEL CARATTERE ‘INDIVISIBILE’ DEI LOTTI; ILLEGITTIMITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE poiché l’indivisibilità dei lotti precluderebbe, a chi non è in possesso dei requisiti per presentare valide offerte per il lotto n. 1, di aggiudicarsi l’appalto, essendo quindi quest’ultimo destinato all’unico operatore in grado di presentare un’offerta per il primo lotto.
4. Il 5.09.2025 si costituiva l’ASL Roma 5 la quale, con memoria del 15.09.2025, contestava, in via preliminare, l’interesse a ricorrere della Bayer non essendo possibile qualificare escludenti le clausole impugnate e, nel merito, la fondatezza dei motivi di ricorso.
5. In ottemperanza all’ordinanza istruttoria del 02.12.2025, la Asl Roma 5 depositava la relazione riguardante:
- l’indagine di mercato sulle ditte fornitrici di kit monouso per TAC approvati per l’utilizzo fino a 24 ore consecutive;
- le caratteristiche dei Kit commercializzati da Bayer sia per l’iniettore “ST ” che per quello “ Centargo ”, nonché le eventuali caratteristiche equivalenti rispetto ai prodotti commercializzati da Elimed.
6. Le parti con memorie conclusive insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
7. All’udienza pubblica del 10.03.2026, il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle questioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’amministrazione resistente per passare direttamente al merito delle eccezioni formulate nell’atto introduttivo. Le questioni preliminari si concentravano, essenzialmente, sulla inammissibilità del ricorso ( i ) per mancata presentazione dell’offerta da parte della ricorrente e ( ii ) per insussistenza di immediata lesività da parte del bando idonea a consentire la diretta impugnabilità dello stesso. Vale, solo sinteticamente, precisare che per quanto riguarda la questione sub i ), l’amministrazione ha sospeso con atto dell’11.07.2025 a firma del RUP la possibilità per gli operatori di presentare offerte (originariamente consentita fino al 04.08.2025) per la procedura de quo , alla luce delle diverse richieste di intervento in autotutela pervenute e “ sino allo scioglimento della riserva in ordine all’accoglimento delle rimostranze e la verifica dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alle stesse ”. Tale atto ha, da un lato, precluso alla ricorrente, ancora in termini per farlo, di presentare una valida ed efficace offerta e dall’altro, giusta anche la notifica del ricorso (del 31.07.2025) inevitabilmente dilatato i tempi di definizione della procedura, ancora in attesa di riprendere il suo corso. Per quanto riguarda, invece, la questione preliminare sub ii ) di insussistenza di una clausola immediatamente lesiva, prescindendo dal merito sull’equivalenza del prodotto offerto dalla ricorrente, giudizio che esporrebbe il Collegio a sindacare poteri non ancora esercitati in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. visto che mai è stato oggetto di valutazione amministrativa, il Tribunale ritiene che la clausola possa essere considerata in concreto escludente alla luce della prospettazione secondo la quale il prodotto richiesto sarebbe offerto esclusivamente da un unico operatore di mercato. Tale situazione, in disparte ogni valutazione prognostica sull’affidamento della gara, inciderebbe direttamente sull’interesse dell’impresa ricorrente, in quanto verrebbe precluso a qualsiasi altro operatore economico sprovvisto di un prodotto con quelle caratteristiche “essenziali” di partecipare utilmente alla procedura concorsuale.
9. Venendo ora al merito delle questioni sollevate, il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente data la loro connessione sostanziale. Essi sono infondati.
9.1. La scelta della stazione appaltante di richiedere la durata di 24h del kit oggetto del primo lotto e di utilizzo del kit con 2 o più molecole di contrasto anche differenti, senza necessità di utilizzare altro dispositivo, sia ai fini delle caratteristiche “essenziali” che di quelle “aggiuntive”, risulta conforme alle prerogative dell’amministrazione orientate a soddisfare l’interesse pubblico. Difatti, l’individuazione dei fabbisogni e la conseguente predisposizione della legge di gara costituiscono oggetto delle scelte discrezionali della stazione appaltante. Tale scelta è sindacabile dall’autorità giudiziaria solo laddove risulti manifestamente illogica o irragionevole, ovvero nelle ipotesi in cui la scelta gestionale adottata dall’amministrazione determini un’ingiustificata restrizione della concorrenza, non sorretta da reali motivazioni di natura tecnica.
9.2. Le scelte operate dalla resistente, alla luce degli atti contenuti nel fascicolo, non si rivelano illogiche, né irragionevoli.
9.2.1. Andando ad analizzare gli atti di gara, nel Capitolato per gara di acquisito dei consumabili TC e RM , si precisa quanto segue:
“Premessa” :
L’estensione territoriale e le relative distanze intercorrenti fra i presidi ospedalieri, rendono l’assistenza all’utenza che deve eseguire esami TC e RM particolarmente complessa, anche in relazione alla tipologia di attività dei due presidi minori Subiaco e Monterotondo, dove le Radiologie sono prevalentemente operative di giorno, mentre la notte gli esami con mezzo di contrasto vengono trasferiti presso il DEA di Tivoli. Ne consegue che l’organizzazione del lavoro deve prevedere una soluzione a tali criticità non solo attraverso un’equa distribuzione delle risorse umane e tecnologiche, ma anche una operatività che sia quanto più omogenea possibile per rendere il lavoro maggiormente efficiente e cercare di comprimere i costi che inevitabilmente sono particolarmente elevati a causa della conformazione territoriale. A tal proposito, avendo apparecchiature ed iniettori con caratteristiche tecniche simili nei 5 presidi è possibile unificare i protocolli d’indagine e modulare l’organizzazione rispetto alla tipologia di attività, con conseguente calcolo del materiale di ricambio sia rispetto ai volumi di lavoro (stimabili sullo storico), sia rispetto alle fasce di lavoro diurna e/o notturna (elezione/urgenza) svolte nei diversi presidi, al fine di ridurre gli sprechi del consumo. Appare pertanto estremamente utile omogeneizzare le forniture acquisendo il medesimo materiale di consumo da destinare ad ogni sezione di alta diagnostica nei diversi P.O., centralizzando gli acquisti al fine di ridurre le spese e il rischio di errore sugli ordini, che determinerebbe il trasferimento dell’utenza da un presidio all’altro, con incremento del rischio clinico e dei costi aziendali .
“Capitolato con caratteristiche tecniche per richiesta di acquisto” :
Per tali premesse, di seguito si riportano le caratteristiche tecniche dei Kit di somministrazione multipaziente per iniettori RM e TAC che devono essere possedute dai materiali di consumo, necessarie per una gara di acquisto centralizzato finalizzata alla fornitura di tutti i P.O. aziendali, adattabili sulle tipologie di iniettori in dotazione alla ASL Roma 5 (Accutron e ST), utilizzati per esami TC, RM e CESM:
- Durata fino a 24 ore consecutive
- Devono consentire l’utilizzo pluripaziente e pluriesame
- Devono essere dotati di sistema per il recupero integrale del farmaco residuo in siringa, da riutilizzare entro le 24 ore successive. Il kit deve essere un circuito chiuso, dotato di pressione positiva 30 KPA al fine di permettere, senza l’uso di altro dispositivo, il recupero del mdc senza contaminazioni e cristallizzazioni.
- Possibilità di utilizzare il kit con due o più molecole di contrasto anche differenti senza la necessità di utilizzare altro dispositivo.
- Somministrazione di due flaconi di mdc contemporaneamente.
- I kit devono essere dotati di un tubo a spirale da 250 cm con doppia valvola antireflusso, una per ogni canale di somministrazione
- Il tubo spirale deve inoltre essere dotato di dispositivo anti-gocciolamento
- I kit devono includere il sistema di collegamento siringhe/flacone per consentire l’aspirazione del farmaco, dotato di un sistema di valvole che impedisca la risalita quando si procede con la somministrazione.
- Connettore paziente unico e intercambiabile tra i kit TAC ed RM, riutilizzabile per terapie aggiuntive sullo stesso paziente fino a 5 giorni consecutivi.
- I Kit pluri-paziente e pluri-flacone per iniettore devono essere offerti in un unico dispositivo, secondo le indicazioni previste dal ministero della salute con un unico RDM, in ottemperanza alle norme in vigore sui DM.
9.2.2. Inoltre nel prospetto riepilogativo dei fabbisogni dei consumabili iniettori si riconosce che il kit 24h: - garantisce il recupero integrale del MDC non utilizzato; - consente il recupero completo del mezzo di contrasto residuo nella siringa, garantendo significativi risparmi economici, nonché il cambio molecole con lo stesso kit, il tutto grazie alla pressione positiva (40 kPa), - consente di cambiare il tipo mezzo di contrasto (ad es., passare da un MDC epatospecifico a un altro) senza sostituire il dispositivo già collegato all’iniettore, l’esecuzione di esami contrasto-grafici per 24H consecutive, Multipaziente senza rischi di infezioni incrociate; La pressione inoltre superiore a 35 kPa garantisce il recupero completo del MDC nel suo flacone originale permettendone il riutilizzo entro le 24h senza rischio di contaminazione e/o cristallizzazione .
9.3. Già questa Sezione ha sul punto osservato che “ le Amministrazioni, pur dovendo favorire la massima partecipazione alle procedure di gara in materia di appalti pubblici, non sono ovviamente in condizione di conoscere le dotazioni strumentali dei diversi operatori economici presenti sul mercato, con la conseguenza che sono questi ultimi, attraverso lungimiranti politiche di investimento nel patrimonio aziendale, a dover ottimizzare e diversificare l’offerta di prestazioni, al fine di venire incontro alle legittime esigenze delle stazioni appaltanti. Di contro non appare ravvisabile in capo alla Amministrazione resistente un obbligo giuridico di ridurre, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, l’oggetto della fornitura, al fine di consentire alla ricorrente, in relazione alle sue dotazioni strumentali, di partecipare alla procedura di gara de qua ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III- quater , 11 maggio 2020, n. 4934).
9.3.1. A questo ordine di ragioni si aggiunge, poi, che la società ricorrente risulta aggiudicataria di forniture per consumabili iniettori h24 compatibili non con iniettori “ST” (oggetto di gara) ma con quelli “Centargo”. La stessa relazione tecnica richiesta da questa Sezione (con ordinanza n. 22287/2025) precisa che questi due iniettori per caratteristiche strutturali non sono sovrapponibili, mentre per l’iniettore oggetto di gara, almeno tre operatori (Elimed, Alpatris e AntMed) sono in grado di offrire kit compatibili per “ST” con certificazione h24. Da ciò si può ragionevolmente desumere che la limitazione della Bayer a offrire kit compatibili con iniettori “ST” limitati a 12h sia frutto di una scelta imprenditoriale che può evidentemente risultare recessiva rispetto alle particolari caratteristiche richieste dalla stazione appaltante.
9.3.2. Questa stessa Sezione, nella pronuncia sopra richiamata, ha precisato che le ragioni esposte dalla Stazione appaltante in ordine alla specificità richiesta possono sostanzialmente giustificare le particolarità di una procedura finalizzata ad acquisire i mezzi necessari per svolgere il servizio in un contesto caratterizzato da evidenti particolarità; il tutto nella logica della giurisprudenza che ha escluso che la potestà della Stazione appaltante di richiedere i mezzi o le forniture (anche inusuali o molto specifici) più adeguati ai propri bisogni possa essere considerata, in qualche modo, recessiva rispetto all’interesse di un determinato concorrente a partecipare alla gara: “ non appare ravvisabile in capo alla Amministrazione resistente un obbligo giuridico di ridurre, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, l’oggetto della fornitura, al fine di consentire alla ricorrente, in relazione alle sue dotazioni strumentali, di partecipare alla procedura di gara de qua ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III- quater , 11 maggio 2020, n. 4934).
9.4. La scelta e le garanzie connesse ai kit h24 non appaiono pertanto illogiche o destinate a favorire un particolare operatore di mercato. Ogni diversa prospettazione, alla luce degli atti depositati, non trova un substrato probatorio efficace e in grado di scalfire la scelta oggetto di discrezionalità tecnica operata dall’amministrazione resistente e così sintetizzabile:
A. Somministrazione continuativa fino a 24 ore con un solo kit: in tal modo la carenza cronica di personale nelle strutture sanitarie consente l’ottimizzazione dei tempi di lavoro, evita sostituzioni inopportune, con gradi benefici per i tempi di esecuzione di ogni esame, riduce il rischio di utilizzo oltre il termine consentito in caso di emergenza, per non corretto passaggio di consegne tra gli operatori dei turni, ovvero un kit giornaliero consente un solo inserimento e un solo passaggio di consegne: lo stesso operatore lo monta al mattino per poi sostituirlo il giorno successivo.
B. Recupero del farmaco non utilizzato con grande risparmio per l’azienda: tutto il farmaco residuo dopo una seduta di esami con il sistema a 24H non deve più essere smaltito insieme al kit, come invece accade con la precedente tecnologia, con la quale lo spreco risulta rilevante.
C. La somministrazione di più molecole di contrasto con un unico kit rappresenta una necessità clinica riconosciuta. Con la vecchia tecnologia, l’utilizzo di diversi tipi di mezzi di contrasto richiede la sostituzione dell’intero consumabile, per ciascuno di essi, come nel caso delle soluzioni Bayer e di altri produttori. L’ASL Roma 5 necessita di una tecnologia alternativa che consenta l’utilizzo di più mezzi di contrasto con un unico kit giornaliero, eliminando gli sprechi di consumabili e la necessità di programmare le sedute settimanali in base alle patologie e ai mezzi di contrasto.
D. L’utilizzo di un connettore paziente universale rappresenta un’altra esigenza innovativa per riduzione di complicanze infettive conseguenti a contaminazioni. Con il precedente sistema, ogni produttore di iniettori in dotazione Pag. 4 a 21 all’ASL Roma 5 consente il collegamento dei propri consumabili dedicati e infungibili a un unico tipo di connettore paziente, anch’esso proprietario. Questo dispositivo, che si collega al paziente per l’iniezione del mezzo di contrasto, è anch’esso un dispositivo medico infungibile. La conformazione tecnica di tali connettori ne impone lo smaltimento dopo ogni esame contrastografico, con la conseguenza che i pazienti devono subire nuovi accessi venosi per la somministrazione di altri farmaci. L’ASL Roma 5 necessita di una tecnologia di connettore che elimini l’infungibilità tra gli iniettori, consentendo l’utilizzo di un unico connettore per tutti i consumabili dedicati agli iniettori di proprietà.
Inoltre, il connettore dedicato dovrebbe consentire il riutilizzo sullo stesso paziente che ha subito l’esame contrastografico in reparto per successive somministrazioni, fino a 5 giorni. Questa soluzione offrirebbe notevoli sinergie e risparmi, oltre a un notevole aumento del comfort dei pazienti, in particolare anziani e oncologici che presentano fragilità venosa.
Si precisa che entrambi i kit possono essere utilizzati sullo stesso connettore, garantendo l’omogeneità dell’utilizzo su tutti gli iniettori aziendali, ma i due kit non possono essere ritenuti sovrapponibili in termini di risultati, in quanto rispondenti ad esigenze ed obiettivi differenti sotto il profilo prestazionale.
10. Il terzo e ultimo motivo di ricorso è infondato.
10.1. Sostiene il ricorrente che “ nel disciplinare (ns. doc.to n,. 3) e nei relativi allegati (all.to n. 1 = “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative” – ns. doc.to n. 4; all.to n. 2 = “Informazioni e dichiarazione d’offerta economica” – ns. doc.to n. 5; ecc.) – è stabilito che i cinque lotti in questione siano “indivisibili”. Ciò significa che essi dovranno essere aggiudicati a un unico operatore e perciò, se solo un operatore è in grado di formulare un’offerta per un certo lotto, egli è in grado di conseguire con certezza l’aggiudicazione di tutti i cinque lotti”. Dagli atti di gara non si evince che i lotti siano tra loro indivisibili. Ciò significa che l’assenza dei requisiti per ottenere l’aggiudicazione per il primo lotto non si riverbera certamente sull’identificazione dell’operatore aggiudicatario dei restanti lotti.
10.2. In linea generale, il bando di una procedura di gara suddivisa in lotti costituisce un “atto ad oggetto plurimo” e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione, sicché per ogni lotto si procederà ad una singola procedura di affidamento. Nel caso di specie, per ciascun lotto si prevede l’attribuzione in sede di gara di un punteggio di 70 punti per la componente tecnica. Il Disciplinare di Gara, poi, fa costantemente riferimento alla possibilità di presentare l’offerta per ciascun lotto (ad es. l’art. 9 “Garanzia provvisoria”: L’offerta, “per ciascun lotto”, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del lotto; In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente: - prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare” ) . Anche la resistente nella sua memoria chiarisce che l’indivisibilità va riferita al singolo lotto e che non è precluso a ciascun operatore di formulare un’offerta, avendone la disponibilità, in relazione a ciascun lotto messo a gara.
10.2.1. Sostiene, poi, la ricorrente “ rispetto al lotto 5 viene richiesto che ogni connettore debba essere “specificamente autorizzato e compatibile” con i kit di cui ai lotti 1-2-3 ”. Posta la legittimità del bando almeno in relazione ai profili sottesi ai primi due motivi di ricorso, la partecipazione al lotto n. 5 (“Connettore paziente”) non è preclusa all’operatore non in grado di fornire un kit h24 come richiesto dal lotto n. 1. Non può essere escluso, infatti, che la società che non commercializza kit monouso h24 per iniettori RA ST (oggetto del primo lotto) sia in grado di offrire connettori compatibili con quelli richiesti anche nel lotto n. 1.
11. Per concludere, in virtù delle considerazioni di merito svolte, il ricorso deve essere respinto.
12. Le spese di giudizio in virtù della materia trattata e delle questioni affrontate possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IN OT, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
AC AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC AP | IA IN OT |
IL SEGRETARIO