TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6720
TAR
Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
>
TAR
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità e massima partecipazione in relazione alla durata di 24 ore del kit (lotto 1) e compatibilità con kit lotto 1 (lotto 5)

    Il Tribunale ha ritenuto che la scelta della durata di 24 ore del kit e la possibilità di utilizzare più molecole di contrasto con lo stesso kit siano scelte discrezionali dell'amministrazione, finalizzate a soddisfare l'interesse pubblico, e non risultano illogiche o irragionevoli. La durata di 24 ore ottimizza i tempi di lavoro e riduce sprechi, mentre la possibilità di usare più molecole è una necessità clinica. Inoltre, la società ricorrente fornisce kit compatibili con iniettori diversi da quelli oggetto di gara, e altri operatori sono in grado di fornire kit compatibili con gli iniettori oggetto di gara.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità e massima partecipazione in relazione alle caratteristiche essenziali e aggiuntive specifiche dei prodotti di un singolo operatore

    Il Tribunale ha ritenuto che le scelte operate dall'ASL non siano illogiche o irragionevoli, poiché mirano a soddisfare l'interesse pubblico attraverso un'organizzazione efficiente e la riduzione dei costi. Le caratteristiche richieste, come la durata di 24 ore e la possibilità di utilizzare più molecole di contrasto, sono giustificate da esigenze tecniche e cliniche, e non risultano destinate a favorire un particolare operatore.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di motivazione in relazione alla durata di 24 ore del kit

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione fornita dall'ASL sia adeguata, spiegando come la durata di 24 ore del kit sia necessaria per ottimizzare i tempi di lavoro, ridurre gli sprechi e garantire continuità nell'assistenza, soprattutto in contesti con carenza di personale.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità e massima partecipazione in relazione al carattere indivisibile dei lotti

    Il Tribunale ha respinto questo motivo, affermando che dagli atti di gara non emerge l'indivisibilità dei lotti. Ogni lotto costituisce una gara autonoma e l'assenza di requisiti per un lotto non si ripercuote sugli altri. Anche la partecipazione al lotto 5 non è preclusa a chi non fornisce il kit h24 per il lotto 1, potendo comunque offrire connettori compatibili.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di motivazione in relazione al carattere indivisibile dei lotti

    Il Tribunale ha chiarito che non vi è indivisibilità dei lotti, ma che ogni lotto è oggetto di una procedura di affidamento autonoma. Pertanto, la motivazione sull'indivisibilità non è necessaria in quanto tale indivisibilità non sussiste.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6720
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6720
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo