Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15483 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale REPUBBLICA ITALIANA : 54 83/0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 16742/00 Dott. Giovanni Losavio Plenteda Consigliere Dott. Donato Dott. Francesco M. Fioretti Consigliere 31525 Cron. Dott. Luigi Macioce Consigliere Rep. Ud. 20/03/03 Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: srl ET XE, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 114 presso l'avv. Franco Pascucci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Augusto De Beni;
- ricorrente
contro
Provincia di Verona;
.-intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 579/99 del 9-15/7/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/3/2003 dal Relatore Cons. Francesco : 7ss 1 2003 Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
La Corte, osserva quanto segue. Con ricorso notificato il 17/8/2000, la srl ET XE esponeva che con ordinanza notificata il 19/9/1994, il Presidente della Provincia di Verona le aveva ingiunto di pagare la somma di £. 201.200.000 per pretese violazioni della normativa regionale in materia di attività estrattiva. Dal canto proprio, aveva proposto opposizione, ma il Tribunale di Verona l'aveva rigettata con una sentenza che andava senz'altro cassata perché viziata da violazione di legge e difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. L'intimata non si difendeva e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 20/3/2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva innanzitutto il Collegio che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 19/9/1994, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in 2 cancelleria soltanto in data 17/11/1994 e, quindi, dopo il decorso del termine di trenta giorni stabilito dall'art 22 della legge n. 689/1981. Dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che la ET XE aveva ammessO la circostanza, sostenendo però di non essere incappata in nessuna decadenza perché il provvedimento sanzionatorio era stato irritualmente consegnato a persona non abilitata а riceverlo e, cioè, alla signora CC che non lavorava alle sue dipendenze, ma per conto di un'altra società con sede nel medesimo stabile di Peschiera del Garda. Il giudice a quo si è dato carico dell'obiezione, sottolineando in proposito che per la validità della notificazione non era necessaria l'esistenza そ di un vero e proprio rapporto di subordinazione, in quanto bastava anche il semplice conferimento del mero incarico di ritirare la corrispondenza. Tenuto conto di quanto sopra e considerato che pur essendo gravata del relativo onere, la ET XE non aveva dato alcuna prova dell'inesistenza di un giudicante ha quindi mandato in tal senso, il dell' eccezione, ma concluso per 1'infondatezza anziché limitarsi dichiarazione ad una opposizione, è passato d'inammissibilità della 3 all'esame degli altri motivi del ricorso, che ha poi disatteso con una pronuncia di rigetto nel merito. La ET XE l'ha impugnata per cinque motivi, l'ultimo dei quali va scrutinato per primo perché all'ammissibilità dell'opposizionededicato e, dunque, ad una questione che ove risolta in senso sfavorevole alla ricorrente, imporrebbe il rigetto dell'impugnazione senza necessità di soffermarsi sulle restanti censure in essa sviluppate. Tanto precisato, devesi rilevare che la ET XE non ha contestato l'esattezza delle argomentazioni svolte sul punto dal giudice а quo, ma si è lamentata unicamente del fatto che quest'ultimo non aveva minimamente affrontato l' ulteriore problema sottopostogli nella comparsa conclusionale, nel corpo della quale aveva evidenziato che non sarebbe stato possibile parlare di preclusioni perché nell'ordinanza-ingiunzione non era stata inserita l'indicazione del termine e dell'autorità cui proporre opposizione. Tale essendo la doglianza della ricorrente, conviene preliminarmente rammentare che con disposizione applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi (Corte cost. 1994/00311 e C.Cass. 1995/07331), l'art. 3 della legge n. 241/1990 ha I effettivamente stabilito che ogni atto amministrativo deve contenere le indicazioni sopra ricordate al fine di aiutare il destinatario ad } individuare gli strumenti apprestati a sua difesa dall'ordinamento. Il silenzio serbato dalla legge sulle conseguenze della predetta disposizione, hadell'inosservanza dato vita a due diverse interpretazioni, una delle quali a favore della ininfluenza dell'omissione e l'altra nel senso dell'idoneità della stessa ad impedire il formarsi di qualunque preclusione.
Considerato che
la prima tesi si risolveva in una sostanziale vanificazione del dettato legislativo, mentre la seconda ammetteva la possibilità di un'impugnazione senza limiti, finendo così con lo ingenerare una situazione d'inaccettabile incertezza sulla sorte dei rapporti coinvolti, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno ripiegato sulla soluzione intermedia secondo la quale la mancanza delle predette indicazioni non è né irrilevante né automaticamente liberatoria da laogni obbligo, ma può se del caso comportare scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato (C.Cass. SS.UU. 2000/00362 cui, 5 adde, Cons. Stato Ad. Plen. 2001/00002). Trattasi, dunque, di una irregolarità capace di dare vita ad una inefficacia relativa, da riscontrare di volta in volta sulla base di un accertamento di fatto che il giudice non può compiere di ufficio, ma solo dietro eccezione della parte che alleghi di non essere stata in grado di rispettare i tempi e le competenze previste dalla legge proprio a causa della violazione della predetta disposizione. Tanto precisato, rimane unicamente da aggiungere che in base alle comuni regole processuali, tale eccezione non può essere formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale che, com' noto, ha l'unico scopo d'illustrare le posizioni assunte in precedenza. Proprio questo è, invece, quello che per sua stessa ammissione ha fatto la ricorrente che, di conseguenza, non può adesso dolersi del mancato esame della questione da parte del Tribunale 0, peggio ancora, pretendere di proporla ex novo in questa sede. Il ricorso di cui si discute va pertanto respinto, previa correzione dell'impugnata sentenza nel senso l'opposizione della ET XE andavache 6 1 inammissibile in rito e non rigettata dichiarata nel merito. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso. Roma, il 20/3/2003 ៥+ Panieres fuelt ST. C. Colavid IL PRESIDENTE CORTE SUPREMA INCASSAZIONE Prima Secious Civile Depostalo Cancelleria IL CANCELLIERE il 16 OTT. 2003 Luisa Passing ре IL CANCELLIERE 7