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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1363/2022 depositato il 20/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 048202290011033 02 000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820060005981753 000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100002067690 000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110023768520 000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820120005050027 000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820130028533621 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150005518713 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150023917951 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 0482022900110330200, si recava agli sportelli dell'Agente della Riscossione di Genova al fine di richiedere copia (doc.2) dei seguenti documenti: *COPIA RELATA DI NOTIFICA DEI SEGUENTI ATTI: - CARTELLA N. 04820060005981753 000 - CARTELLA N. 04820100002067690 000 - AVVISO DI ADDEBITO N. 34820120004838138 000 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 04820149010534555 000 - PREAVVISO N.048762014000000086 000 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.04820229001103302 000 (per questa intimazione basta anche solo l'indicazione della data di consegna) **COPIA DEI SEGUENTI ATTI: - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 04820149010534555 000 - PREAVVISO N. 048762014000000086 000 ** COPIA E RELATA DI NOTIFICA DEI SEGUENTI ATTI: - ATTI INTERUTTIVI RELATIVI ALLA CARTELLA N. 04820060005981753 000 - ATTI INTERUTTIVI RELATIVI ALLA CARTELLA N. 04820100002067690 000 - ATTI INTERUTTIVI RELATIVI ALL'AVVISO DI ADDEBITO N. 34820120004838138 000 ➢ che L'Agente di Riscossione si rifiutava di fornire alla ricorrente la richiesta, protocollando la richiesta effettuata su modello RD1, e forniva soltanto oralmente la conferma della data del 22.07.2022 quale notifica dell'intimazione oggi impugnata. Si è costituita la riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio il contribuente presentava istanza di definizione agevolata, accolta da ADER, e provvedeva al pagamento della prima rata. La Corte, per verificare i pagamenti previsti dal piano rateale della definizione agevolata, rinviava più volte la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in considerazione del fatto che in data 02/08/2025 è entrata in vigore la Legge 31 luglio 2025, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale". Durante l'iter di conversione in legge è stato inserito l'articolo 12-bis, che reca una “Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata" di cui all'articolo 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d.
“rottamazione-quater"), che, al comma 1, dispone che “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata". Verificato che la ricorrente ha effettivamente versato la prima rata e che ha richiesto l'estinzione del giudizio, la Corte, in applicazione della normativa sopra citata deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Si compensano le spese di lite, in considerazione del fatto che l'estinzione del giudizio consegue a una definizione agevolata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1363/2022 depositato il 20/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 048202290011033 02 000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820060005981753 000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100002067690 000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110023768520 000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820120005050027 000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820130028533621 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150005518713 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150023917951 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 0482022900110330200, si recava agli sportelli dell'Agente della Riscossione di Genova al fine di richiedere copia (doc.2) dei seguenti documenti: *COPIA RELATA DI NOTIFICA DEI SEGUENTI ATTI: - CARTELLA N. 04820060005981753 000 - CARTELLA N. 04820100002067690 000 - AVVISO DI ADDEBITO N. 34820120004838138 000 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 04820149010534555 000 - PREAVVISO N.048762014000000086 000 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.04820229001103302 000 (per questa intimazione basta anche solo l'indicazione della data di consegna) **COPIA DEI SEGUENTI ATTI: - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 04820149010534555 000 - PREAVVISO N. 048762014000000086 000 ** COPIA E RELATA DI NOTIFICA DEI SEGUENTI ATTI: - ATTI INTERUTTIVI RELATIVI ALLA CARTELLA N. 04820060005981753 000 - ATTI INTERUTTIVI RELATIVI ALLA CARTELLA N. 04820100002067690 000 - ATTI INTERUTTIVI RELATIVI ALL'AVVISO DI ADDEBITO N. 34820120004838138 000 ➢ che L'Agente di Riscossione si rifiutava di fornire alla ricorrente la richiesta, protocollando la richiesta effettuata su modello RD1, e forniva soltanto oralmente la conferma della data del 22.07.2022 quale notifica dell'intimazione oggi impugnata. Si è costituita la riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio il contribuente presentava istanza di definizione agevolata, accolta da ADER, e provvedeva al pagamento della prima rata. La Corte, per verificare i pagamenti previsti dal piano rateale della definizione agevolata, rinviava più volte la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in considerazione del fatto che in data 02/08/2025 è entrata in vigore la Legge 31 luglio 2025, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale". Durante l'iter di conversione in legge è stato inserito l'articolo 12-bis, che reca una “Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata" di cui all'articolo 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d.
“rottamazione-quater"), che, al comma 1, dispone che “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata". Verificato che la ricorrente ha effettivamente versato la prima rata e che ha richiesto l'estinzione del giudizio, la Corte, in applicazione della normativa sopra citata deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Si compensano le spese di lite, in considerazione del fatto che l'estinzione del giudizio consegue a una definizione agevolata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.