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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 836/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Consorzio Regionale Per Lo Sviluppo Delle Attivita' Produtti - 82006160798
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240014518238001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati Resistente/Appellato: Come in atti depositati
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro depositava atto di costituzione in giudizio con contestuale richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'Ufficio dava atto di aver proceduto, in data 08/05/2025, all'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione sotteso alla cartella impugnata (provvedimento di sgravio n.
2025S0315571), riconoscendo la spettanza del beneficio fiscale invocato dal contribuente in ragione della natura giuridica del CO.R.A.P..
L'intervento dell'Ufficio, che ha integralmente rimosso l'atto impugnato attraverso il provvedimento di sgravio della cartella n. 03020240014518238001, determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulla legittimità dell'atto stesso, configurando l'ipotesi tipica di estinzione del processo prevista dall'art. 46 del medesimo decreto legislativo.
In ordine alle spese di lite, la Corte ritiene di dover accogliere la richiesta di compensazione formulata dall'Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione 03, in composizione monocratica:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. n. 546/1992;
-dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, 28.01.2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 836/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Consorzio Regionale Per Lo Sviluppo Delle Attivita' Produtti - 82006160798
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240014518238001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati Resistente/Appellato: Come in atti depositati
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro depositava atto di costituzione in giudizio con contestuale richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'Ufficio dava atto di aver proceduto, in data 08/05/2025, all'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione sotteso alla cartella impugnata (provvedimento di sgravio n.
2025S0315571), riconoscendo la spettanza del beneficio fiscale invocato dal contribuente in ragione della natura giuridica del CO.R.A.P..
L'intervento dell'Ufficio, che ha integralmente rimosso l'atto impugnato attraverso il provvedimento di sgravio della cartella n. 03020240014518238001, determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulla legittimità dell'atto stesso, configurando l'ipotesi tipica di estinzione del processo prevista dall'art. 46 del medesimo decreto legislativo.
In ordine alle spese di lite, la Corte ritiene di dover accogliere la richiesta di compensazione formulata dall'Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione 03, in composizione monocratica:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. n. 546/1992;
-dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, 28.01.2026