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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 217 RG degli Affari ONenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F: ), nata a [...] il 30 novembre Parte_1 C.F._1
1982 e residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Spera ( ) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio di questa in Roma alla Via Cola di Rienzo n. 180-
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RICORRENTE
E
(P.IVA: ) in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, attualmente dott. ( ), ONroparte_2 C.F._3 domiciliato per la carica in Roma, Viale Ventimiglia n. 21, 00148, con sede legale in Fiumicino
(Roma), Via di Porto Claudio 11 - 00054
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2020 la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello C3 del c.c.n.l.
1 Cooperative Sociali per l'intera durata del rapporto di lavoro intercorso con la resistente, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento di € 6.977,51 a titolo di differenze retributive oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- Di aver lavorato dal 2.2.2013 al mese di luglio 2019 per la cooperativa resistente in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato al livello B1 del c.c.n.l. Cooperative sociali con mansioni di “addetta all'area assistente domiciliare”.
- Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: titolo di studio (laurea) in “Scienze e
Tecniche Psicologiche della Valutazione e della Consulenza Clinica”, una laurea specialistica in “Psicologia Dinamica e Clinica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della
Famiglia” ed un diploma di specialista “Psicologia Clinica” con indirizzo “psicoterapia individuale e di gruppo”.
- Di aver lavorato presso due case-famiglia gestite dalla resistente, dove venivano ospitati tre pazienti con disabilità o patologie psichiatriche anche gravi.
- Di aver operato sempre in turno da sola.
- Di essere occupata sia della cura della persona, sia dell'aiuto dei degenti nell'acquisizione dell'autonomia nelle attività quotidiani quali la preparazione dei pasti, la prenotazione delle visite mediche, la cura della persona e l'igiene; di aver annotato se gli stessi prendessero i farmaci prescritti dal CSM presso cui erano in cura;
di dover gestire situazioni di emergenza clinica dei degenti dovendo in tal caso chiamare il CSM o il 118; di rispondere alla responsabile della casa famiglia in cui operava.
- Di effettuare un monitoraggio delle variazioni comportamentali e di umore dei degenti, annotandole su una tabella come facevano tutti gli operatori in servizio a fine turno, nonché a valutare lo stato di ogni degente anche in base alle annotazioni del collega che aveva svolto il turno precedente al suo.
- Di dover mutare atteggiamento e condotta con ogni degente in base alla patologia dalla quale lo stesso era affetto e agli sbalzi umorali che questa determinava, facendo ricorso alle proprie competenze professionali acquisite nel corso di studi.
- Di aver pertanto svolto mansioni riconducibili al livello C3 del CCNL Cooperative sociali in vigore nel 2013.
- Di non essere stata retribuita nelle ore di lavoro straordinario svolto e nelle ore di lavoro domenicale effettuato con le maggiorazioni previste dal suddetto CCNL.
Si è costituita parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente ha sempre svolto mansioni riconducibili all'inquadramento indicato nel contratto di lavoro,
2 non avendo mai contatti diretti con il CSM, né dovendo confrontarsi con degenti affetti da patologie psichiatriche gravi che esulavano dalla competenza della cooperativa (rispetto all'appalto vinto per la gestione della case famiglia oggetto di causa) e comunque non essendo mai chiamata a svolgere valutazioni o assistenza quale psicologa ai degenti.
All'udienza del 1.4.2021 la resistente ha consegna banco iudicis alla ricorrente l'assegno circolare pari ad euro 1.431,66 tratto su CC AN (Fiumicino) n. 4083607483-07 per il pagamento delle somme non contestate, relative alle differenze retributive richieste parametrate sul livello B1.
Parte ricorrente ha chiesto la parziale cessazione della materia del contendere, insistendo sulla domanda ex art. 2103 c.c.
All'esisto di un'istruttoria di natura documentale, nonché espletata mediante l'escussione di testimoni, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente deve evidenziarsi che parte resistente versando la somma relativa alle differenze retributive per festività e straordinario secondo le previsioni del CCNL applicabile, ha implicitamente riconosciuto di non aver fatto corretta applicazione delle norme collettive e pertanto, con riferimento alla parte della domanda relativa alla richiesta di corretta retribuzione dello straordinario e lavoro domenicale (nei limiti dell'inquadramento previsto da contratto), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle differenze retributive richieste ai sensi dell'art. 2103 c.c., per presunto svolgimento di mansioni superiori, la domanda non può trovare accoglimento.
Come noto, l'art. 2103 comma VI, dispone che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini dell'accertamento del diritto all'inquadramento superiore con conseguente diritto alla retribuzione ai sensi dell'art. 2103 c.c.c il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte (Cass. n.
37331/2022).
3 E' inoltre necessario accertare che l'assegnazione a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento del lavoratore venga ad essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo raffrontandole con quelle in concreto espletate dal dipendente interessato (Cass. Sez. L - , n. 21224 /2024).
Nel caso di specie l'art. 47 del CCNL Cooperative sociali, depositato in atti dal ricorrente e la cui applicabilità al rapporto di lavoro in essere non è contestata da parte resistente, disciplina così le qualifiche professionali rilevanti ai fini del decidere:
“Area/categoria B - Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socioassistenziale. Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite”.
“Area/categoria C - Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socio- assistenziale e socio-sanitario. Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.”
Il medesimo articolo 47 puntualizza che “Ogni categoria è composta da più posizioni economiche. L'inquadramento del personale nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte e non prevede automatismi di scorrimento tra le posizioni economiche”
La norma indica poi a titolo solo esemplificativo alcuni profili professionali riconducibili alle categorie economiche, per quanto qui di interesse
Per la categoria B1
N.1 posizione economica, con i seguenti profili:
4 B1) (ex 3° livello) Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o. per la categoria C3 (ex 5° livello) Capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente domiciliare
e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore
I profili professionali riconducibili alle categorie economiche in discussione sono praticamente sovrapponibili;
dall'esame delle declaratorie generali emerge che la differenza tra i due inquadramenti è individuabile nella necessità per i lavoratori del livello C3 di utilizzare capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, che possono essere alternativamente acquisiti o per il conseguimento di titoli professionali abilitanti o tramite l'esperienza professionale;
nonché il possesso di capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, circostanza confermata anche dal fatto che nell'elenco dei profili riconducibili al livello C3 appare anche il ruolo di “ coordinatrice ore”, laddove nel livello b1 non appare nessuna figura con poteri di coordinamento di altri lavoratori.
A fronte del testo contrattuale sopra riportato deve evidenziarsi che l'inquadramento nel livello C non deriva dal semplice possesso di un titolo professionale abilitante ad una professione ( che peraltro non è neanche indispensabile per l'acquisizione del livello), ma dalla concreta utilizzazione delle competenze acquisite nel percorso di formazione conclusosi con l'acquisizione del suddetto titolo (o con esperienza qualificata) nel lavoro concretamente espletato, in modo prevalente rispetto al complesso delle mansioni svolte, secondo quando costantemente affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Nel caso di specie, stando alle allegazioni di parte ricorrente le competenze da specialista in psicologia clinica, dalla stessa possedute in forza del percorso formativo universitario e post-universitario svolto, sarebbero state utilizzate per:
- Comportarsi in modo adeguato con degenti affetti da patologie psichiatriche gravi che determinano sbalzi d'umore;
- Monitorare e registrare su una tabella condivisa con tutti gli operatori della casa-famiglia i comportamenti e gli statu d'animo dei degenti durante il turno;
- Interloquire con il CSM curante, soprattutto in caso di “crisi “ dei degenti legati alle loro patologie.
5 A fronte di tali affermazioni i testimoni escussi hanno dichiarato di non poter riferire sulle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente perché la stessa svolgeva i turni da sola, e di non aver mai operato congiuntamente e hanno quindi rilasciato dichiarazioni riferite al lavoro di tutti gli operatori presso le case-famiglia della resistente.
Più precisamente, la teste di comune alle parti, escussa all'udienza Testimone_1
Per 8.6.2021, collega della ricorrente presso la cooperativa resistente, ha riferito in merito alle annotazioni giornaliere dei comportamenti dei degenti al fine della condivisione tra operatori precisando : “abbiamo un diario nel quale riportiamo il lavoro quotidiano che svolgiamo insieme ai pazienti. Detto diario è custodito dalla casa-famiglia; non incontrandoci avendo turni diversi serve a chi lavora il giorno dopo per seguire l'attività che è stata svolta. Il diario è una comunicazione tra OS” e quanto alle mansioni della ricorrente ha dichiarato “per quello che so io la sig.ra svolgeva il nostro stesso Pt_1 lavoro, con la medesima professionalità delle OS”.
Dalle dichiarazioni della teste non emerge che alla ricorrente fosse richiesta un'osservazione specifica dei degenti, utilizzando le proprie competenze specialistiche quale psicologa in modo diverso dalle altre operatrici, ma che la stessa fosse tenuta solo a riportare l'attività svolta al fine di consentire un lavoro coordinato con gli altri operatori che si susseguivano dell'assistenza ai degenti.
In merito alla gestione delle emergenze sanitarie dei degenti la teste ha riferito: Tes_1
“Quando si verificavano situazioni di gravità, che rendevano necessario il ricovero, chi era in turno si confrontava con la responsabile che all'epoca era la e, se accadeva CP_2
ON durante la settimana da lunedì al sabato, avvertivamo il altrimenti, di domenica (a me una volta è successo) seguivamo le indicazioni dell'operatore del 118”. La stessa ha ON precisato che “tutti i pazienti che stavano nella casa-famiglia erano in cura presso il ”
Tali affermazioni sono state confermate e ulteriormente precisate dalla teste Tes_2 di parte ricorrente, escussa all'udienza del giorno 11 gennaio 2023, che lavora alla
[...] cooperativa e ha conosciuto la ricorrente in una riunione”. La teste, riferendosi CP_1 genericamente a tutti gli operatori della case-famiglia gestite dalla resistente ha dichiarato:
“ se c'è uno scompenso di un paziente viene chiamato il CSM o il 118, avvisiamo anche la referente degli appartamenti e nell'attesa rimaniamo vicini al paziente;
non sono frequenti gli scompensi avendo i pazienti una terapia impostata dal CSM”.
Dall'istruttoria è, pertanto emerso, che sotto il profilo medico psichiatrico tutti i pazienti erano in cura al CSM e che le OS si limitavano ad avvisare la struttura curante o il 118 ,
6 ove l'emergenza si presentasse di domenica, previo confronto con la responsabile della struttura.
Non emerge in tale attività l'utilizzo di una competenza specifica legata alla qualifica di psicologa della ricorrente, in quanto allertare i servizi competenti in caso di emergenza fa parte di un dovere di ogni cittadino o lavoratore che si trova a contatto con soggetti cd.
Fragili o comunque versanti in una situazione di pericolo. Nel caso di specie, peraltro la ricorrente prima di chiamare soccorsi si confrontava con la responsabile della casa- famiglia e non prendeva , pertanto, iniziative in autonomia.
Nessun'altra mansione tra quelle allegate e non contestate o comunque tra quelle emerse nell'istruttoria, denotano il necessario utilizzo da parte della ricorrente di competenze acquisite con il conseguimento dei titoli di studio indicati nel ricorso.
Si evidenzia, peraltro, che né dalle allegazioni di parte ricorrente, né dalle dichiarazioni testimoniali o dai documenti versati in atti emerge alcun ruolo di coordinamento svolto dalla ricorrente nei confronti dei suoi colleghi, rispetto ai quali opera in totale parità, sotto l'esercizio di un potere organizzativo espletato dalla referente della casa-famiglia.
Alla luce delle considerazioni svolte appare corretto l'inquadramento contrattuale nel livello economico B1 riconosciuto dalla resistente, in quanto la ricorrente nell'attività di assistenza nella vita quotidiana a pazienti con disabilità o patologie psichiche/ psichiatriche non svolgeva alcuna mansione che rendesse necessario l'utilizzo di competenze acquisite mediante il percorso di studi effettuato, né aveva ruoli di coordinamento di altri lavoratori..
Le spese di lite possono essere compensate le spese di lite tra le parti, considerato il parziale riconoscimento delle pretese economiche avanzate nel ricorso da parte resistente, che determina la soccombenza virtuale della stessa, con riferimento a parte della domanda.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della domanda relativa alle differenze retributive per inesatto pagamento di straordinari e festività.
RIGETTA la domanda volta al riconoscimento ad un inquadramento superiore ex art
2103 c.c.
SPESE compensate
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Civitavecchia li 18.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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