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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 460 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
Parte_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Maurizio Tafuro, giusta procura generale alle liti, in atti,
elettivamente domiciliato in Taranto a via Plinio angolo via Salinella, presso l'Avvocatura dell'Istituto
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Avetrana alla via Pirandello n. 1, presso lo studio dell'avv. Valentina
Scarciglia, dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Maria Anna
Grilletti, giusta mandato in atti
- APPELLATO -
E
, in persona del suo legale TR
rappresentante pro tempore,
- APPELLATA –
1 Oggetto: accertamento negativo del credito rinveniente da estratto di ruolo
All'udienza dell'8.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1204/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1
e avverso l'estratto di ruolo del 9.11.2017, Pt_1 Controparte_3
che produceva – di cui era venuto a conoscenza a seguito di verifiche presso la sede di – con debiti a suo carico, nei confronti dell' TR Pt_1
per premi anni 1998 e 1999 e regolarizzazione premi anni 2002 e 2004, Pt_1 Pt_1
portati da n. 4 cartelle di pagamento, n. 10620000032464875 di €. 3.829,25, n.
10620010051576661 di €. 1.095,19, n. 10620030006197071 di €. 3.094,20 e n.
10620040019120620 di €. 424,51, di cui chiedeva l'annullamento per intervenuta prescrizione, inutilmente formulato con istanza di sgravio in autotutela all'ente creditore e all' , a mezzo p.e.c. del 5.2.2018. Controparte_4
Per l'effetto, il Tribunale dichiarava non dovute le somme di cui alle predette cartelle di pagamento e condannava l' al pagamento della somma di €. 1.300,00 per Pt_1
spese processuali in favore dei difensori dell'opponente.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità Pt_1
limitatamente alla sua condanna alle spese processuali, formulando la richiesta di relativa condanna eventualmente di o, in subordine, TR
di compensazione di spese.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'appello con conferma in Controparte_1
toto della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Non si costituiva , né l'appellante dava prova TR
dell'avvenuta notifica.
La Corte, pertanto, disponeva l'integrazione del contraddittorio, concedendo a tal fine termine per la notifica dell'atto di appello a entro e TR
non oltre il 28 febbraio 2025, a cui nessuna delle parti provvedeva.
2 La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 331 cpc, pacificamente applicabile anche alle controversie di lavoro, non risultando notificato il ricorso in appello a TR
, convenuta in primo grado, entro il termine fissato nell'ordinanza di
[...]
integrazione del contraddittorio.
L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, applicabile anche in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara l'appello inammissibile.
Nulla per le spese
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228/2012,
art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13..
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 460 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
Parte_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Maurizio Tafuro, giusta procura generale alle liti, in atti,
elettivamente domiciliato in Taranto a via Plinio angolo via Salinella, presso l'Avvocatura dell'Istituto
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Avetrana alla via Pirandello n. 1, presso lo studio dell'avv. Valentina
Scarciglia, dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Maria Anna
Grilletti, giusta mandato in atti
- APPELLATO -
E
, in persona del suo legale TR
rappresentante pro tempore,
- APPELLATA –
1 Oggetto: accertamento negativo del credito rinveniente da estratto di ruolo
All'udienza dell'8.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1204/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1
e avverso l'estratto di ruolo del 9.11.2017, Pt_1 Controparte_3
che produceva – di cui era venuto a conoscenza a seguito di verifiche presso la sede di – con debiti a suo carico, nei confronti dell' TR Pt_1
per premi anni 1998 e 1999 e regolarizzazione premi anni 2002 e 2004, Pt_1 Pt_1
portati da n. 4 cartelle di pagamento, n. 10620000032464875 di €. 3.829,25, n.
10620010051576661 di €. 1.095,19, n. 10620030006197071 di €. 3.094,20 e n.
10620040019120620 di €. 424,51, di cui chiedeva l'annullamento per intervenuta prescrizione, inutilmente formulato con istanza di sgravio in autotutela all'ente creditore e all' , a mezzo p.e.c. del 5.2.2018. Controparte_4
Per l'effetto, il Tribunale dichiarava non dovute le somme di cui alle predette cartelle di pagamento e condannava l' al pagamento della somma di €. 1.300,00 per Pt_1
spese processuali in favore dei difensori dell'opponente.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità Pt_1
limitatamente alla sua condanna alle spese processuali, formulando la richiesta di relativa condanna eventualmente di o, in subordine, TR
di compensazione di spese.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'appello con conferma in Controparte_1
toto della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Non si costituiva , né l'appellante dava prova TR
dell'avvenuta notifica.
La Corte, pertanto, disponeva l'integrazione del contraddittorio, concedendo a tal fine termine per la notifica dell'atto di appello a entro e TR
non oltre il 28 febbraio 2025, a cui nessuna delle parti provvedeva.
2 La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 331 cpc, pacificamente applicabile anche alle controversie di lavoro, non risultando notificato il ricorso in appello a TR
, convenuta in primo grado, entro il termine fissato nell'ordinanza di
[...]
integrazione del contraddittorio.
L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, applicabile anche in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara l'appello inammissibile.
Nulla per le spese
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228/2012,
art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13..
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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