Sentenza 28 dicembre 1994
Massime • 4
L'impedimento del difensore di fiducia idoneo a far sospendere ovvero rinviare il dibattimento, allorché inerisce alla persona fisica del difensore e non ai suoi impegni professionali, deve presentare i caratteri di assoluta impossibilità di partecipare al dibattimento, per tali dovendosi intendere il fisico impedimento a raggiungere il luogo di svolgimento del processo ovvero continuare a presenziarvi nella pienezza delle proprie facoltà fisiche e mentali. Ne consegue che non è tale l'impedimento addotto per sottoposizione ad esami specialistici, dato che per la loro natura essi non importano l'assolutezza dell'impedimento a presenziare al dibattimento.
L'impedimento del difensore di fiducia idoneo a far sospendere ovvero rinviare il dibattimento, quando è motivato con il contemporaneo impegno presso altra autorità giudiziaria per espletamento di mandato professionale fiduciario, deve essere sottoposto con congruo anticipo al giudice, intendendosi come tempestiva l'istanza avanzata in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali. Ne consegue che non può ritenersi tempestiva un'istanza di differimento del dibattimento per contemporaneità di impegni professionali avanzata oltre un mese dalla data di conoscenza di essa da parte del difensore. La predetta conoscenza, poi, va riferita agli impegni professionali del richiedente e non all'eventuale impedimento del codifensore, in quanto ogni impedimento di ciascuno dei difensori presenta caratteristiche e presupposti diversi, che ne implica la reciproca indipendenza e la differente valutazione da parte del giudice ai fini della concedibilità o meno del richiesto rinvio.
Allorché si debba applicare una misura di sicurezza perché si è in presenza di un "quasi reato" (indicandosi con tale espressione le ipotesi contemplate negli artt. 49 e 115 cod. pen., rispettivamente reato impossibile ed istigazione a commettere un delitto non accolta, ovvero istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non sia commesso), essendo necessario accertare la responsabilità del prevenuto in ordine al fatto contestato e la sua pericolosità sociale, il relativo procedimento deve concludersi con l'emanazione di una sentenza (art. 205 cod. pen.), emessa a seguito di contraddittorio fra le parti ed assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione. Pertanto, in simili ipotesi, il pubblico ministero è tenuto ad avviare l'azione penale chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza preliminare, in modo da pervenire, a conclusione del procedimento, alla pronuncia di una sentenza la quale, nei casi di commissione di fatti costituenti "quasi -reato", non può non essere che di non luogo a procedere perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ma che consente, essendo stata emessa a seguito di procedimento con pienezza di contraddittorio, di applicare, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 229, n. 2, cod. pen., la misura di sicurezza prevista dalla legge. (Nella circostanza la Corte ha altresì precisato che contro detta sentenza è ammessa impugnazione da parte dell'imputato ex art. 428 cod. proc. pen., e che il relativo appello ai sensi degli artt. 579, comma secondo, e 680, comma secondo, cod. proc. pen., è deciso dal Tribunale di Sorveglianza).
In materia di armi, l'art. 1, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110 qualifica come armi da guerra quelle che, pur non avendo le caratteristiche indicate nel primo comma di detto articolo, possono essere usate con lo stesso munizionamento delle armi da guerra ovvero possono automaticamente funzionare per il tiro a raffica ovvero avere caratteristiche balistiche o di impiego similari alle armi da guerra. La presenza di una sola delle sopraindicate caratteristiche legislativamente importa la qualifica di arma tipo guerra per la comune arma da sparo. Ne consegue che la possibilità di armamento della pistola semiautomatica marca "Spectre H C", di per se stessa qualificabile come arma comune da sparo, con munizioni recanti impresso il simbolo "N.A.T.O.", la fa qualificare come arma tipo guerra, in quanto le munizioni in questione risultano essere destinate all'attuale armamento delle truppe dei Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica, non rilevando che di dette munizioni si possa fare un uso alternativo mediante armamento di arma comune da sparo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/12/1994, n. 6234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6234 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 1994 |
Testo completo
6234
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 18.4.199 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I^ PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 492
Presidente Dott. Marcello DE LILLO
Consigliere REGISTRO GENERA 1. Dott. Mario SCHIAVOTTI
N. 7067/94. 2. >>> Santo BELFIORE
3. TO MARCHESE
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4. Stefano CAMPO
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) AL RO,n.Vibo
Valentia 1'8.3.1967 2) RI NO,n.Cessa niti il 2.10.1959 3) AS US,n.Filandari il 30.11.1959 4) IN IT,n.Zungri il '
10.2.1968
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro
in data 7.1.1994
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F
Mod. 82 A. Spinosi Roma
dr.Stefano CAMPO
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Mario PERSIANI
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udit difensor
OSSERVA :
1. Con sentenza in data 7 gennaio 1994 la Cor-
te d'appello di Catanzaro confermava quella in da ta 30 luglio 1993 del Tribunale di Vibo Valentia,
con la quale AL RO,IN Vit-
torio, RI TO e AS US,imputa-
ti dei reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo ed armi da guerra clandesti-
ne e del relativo munizionamento, ricettazione del- le armi suddetle, ricettazione di autovettura di provenienza furtiva, violenza a pubblici ufficiali e tentativo aggravato di lesioni personali, erano stati condannati, unificatisi i reati per continua-
zione, applicate le attenuanti generiche equivalen-
ti alle ritenute aggravanti a AL, CASTA-
GNA e IN e la diminuerte di cui all'art. 442 c.p.p., alla pena di anni sei di reclusione e lire 2.200.000= di multa il RI ed a quella di anri quattro e mesi otto di reclusione e lire
2.000.000= di multabciascuno gli altri tre imputati,
oltre alla pene acces orie di legge.
2. Avverso detta sentenza ricorrono per cassa-
zione, impugnando anche l'ordinanza dibattimentale con la quale non era stato ritenuto legittimo e tempestivo l'addotto impedimento dei difensori di fiducia, gli avvocati dei quattro imputati, deducendo:
a) nullità della sentenza impugnata per essersi il giudizio d'appello celebratosi nell'assenza dei difensori di fiducia, legittimamente impediti,:.in
violazione degli artt.486 comma 5 ,178 lett.c) e
Ofere 179 c.p.p.,in quanto uno dei difensori di fiducia l'effettuazione di era impedito per indicate cure mediche, mentre l'al-
tro, avuta notizia dell'impedimento del codifensore, aveva tempestivamente prodotta documentazione ine-
rente a suo impegno presso altro giudice %;B
b) violazione della legge penale in quanto una delle armi in contestazione, pur essendo stata peritalmente qualificata come arma non da guerra,
veniva qualificata arma tipo guerra in virtù del fatto che la stessa era in grado di utilizzare nu-
nisionamento da guerra, tale qualificato quello in sequestro per il simbolo "N.A.T.0." impresso su alcune cartucce, peraltro di caratteristiche iden-
tiche a quelle comuni;
c) mancanza di adeguata e congrua motivazione in ordine al diniega delle attenuanti generiche all'imputato RI,non e sendo state prese in considerazione le condizioni socio-familiari e per-
sonali di costui.
3. I ricorsi risultano infondati.
3.a. In ordine al primo motivo di gravame emerge che l'avv. CHIAPPALONE in data 31.12.1993 trasmise per "fax" alla Corte d'appello di Catanzaro richie-
sta di differimento del dibattimento per proprio impedimento dovuto all'effettuazione di visite specialistiche per il giorno del dibattimento fis-
sato il 7 gennaio 1904 e che l'avv.VIGNA, venuto a conoscenza di tale impedimento, presentò alte istan-
za di dif erimento del dibattimento documentando di essere impegnato per la medesima data innanzi al Tribunale di Palmi.
La corte territoriale, con la impugnata ordinan-
za respingeva le dette richieste, affermando che i l'impedimento del primo difensore non presentava i caratteri di assolutezza dell'impedimento, prescrit-
ti dalla legge, mentre l'istanza del secondo difen-
sore risultava non tempestiva atteso che sin dal
30 novembre 1993 costui aveva avuto notificato l'avviso dell'udienza innanzi al Tribunale di Pal-
mi.
Ciò posto, va rilevato che l'impedimento del difensore di fiducia, atto a far sospendere ovvero rinviare il dibattimento, allorché inerisce alla persona fisica del difensore e non ai suoi impegni professionali deve presentare i caratteri di asso-
luta impossibilità a partecipare al dibattimento per tali dovendosi intendere il fisico impedimento a raggiungere il luogo di svolgimento del processo ovvero a continuare a presenziarvi nella pienezza delle proprie facoltà fisiche e mentali.
Dette caratteristiche non si conformano ad addotto impedimento per sottoposizione ad esami Specialistici, atteso che per loro natura i medesi-
mi non importano l'assolutezza dell'impedimento del difensore a presenziare al dibattimento, sic-
ché esattamente la corte territoriale ebbe a respin-
gere l'istanza dell'avv.CHIAPPALONE.
Allorché, invece,l'impedimento é motivato per il contemporanea impegno del difensore presso al-
tra autorità giudiziaria per espletamento di manda-
to defensionale fiduciario é fatto obbligo, al ri-
chiedente un rinvio del dibattimento, di sottopor-
re con congruo anticipo al giudice tale esigenza,
intendendosi come tempestive l'istanza avanzata nella prossimità della conoscenza da parte del di-
fensore della contemporaneità degli impegni profes-
sionali.
Conseguentemente non può ritenersi tempesti-
va un'istanza di differimento del dibattimento per contemporaneità di impegni professionali avanzata oltre un mese dalla data di conoscenza da parte del difensore di detta contemporaneità,
come verificatosi nella specie in esame, di guisa che anche tanza dell'avv. VIGNA é stata corret
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tamente respinta dalla corte territoriale.
Né vale argomentare, come fanno i ricorrenti,
che il nominato difensore venne a conoscenza 7
dell'impedimento del copatrono in prossimità della fissata udienza dibattimentale (precisamente il 29.
dicembre 1993),in quanto la tempestività del 10661-
nicazione al giudice del proprio impedimento é col-
legata alla data di conoscenza della contemporanei-
tà degli impegni professionali e non al meramente eventuale impedimento del codifensore,in quanto ogni impedimento di ciascuno dei difensori pre-
senta caratteristiche e presupposti diversi, che ne implicano la reciproca indipendenza e la differente valutazione da parte del giudice ai fini della con-
cedibilità o meno del chiesto rinvio, sicché anche sotto quest'ultimo profilo s'appalesa infondata la censura rivolta all'impugnata ordinanza.
3.b. In ordine al secondo motivo di gravame va rilevato che il secondo comma dell'art.l della leg e 18 aprile 1975 n°110, emanata per integrare e completare la disciplina pormativa sulle armi,
specificamente qualifica come armi tipo guerra sottoposte allo stesso regime sanzionatorio delle armi da guer a quelle che, pur non avendo le carat-
teristiche indicate nel primo comma di detta artico-
lo per le armi da guerra, possono essere armate con
lo stesso munizionamento delle armi da guerra ovve-
ro possono automaticamente funzionare per il tiro a raffica ovvero avere caratteristiche balistiche o di impiego similari alle armi da guerra.
La presenza di una sola delle sopraindicate caratteristiche legislativamente importa la quali-
fica di arma tipo guerra per la comune arma da spa-
10.
Per quanto, poi, concerne la qualificazione del munizionamento come munizione da guerra é lo stesso legislatore che ne da la nozione giuridica con l'ultimo comma del citato articolo laddove detta che sono munizioni di guerra le cartucce e i relativi bossoli,i proiettili o parti di essi "de-
stinati al caricamento delle armi da guerra".
Ciò posto,l'accertata possibilità di armamen-
to della pistola semiautomatica marca "Spectre
H C",di per se stessa qualificabile come arma co-
mune da sparo, con munizioni recanti impresso il simbolo della "N.A.T. .." munizioni sequestrate insieme all'arma in questione- la fa qualificare come arma tipo guerra,in quanto le munizioni in questioni risultano essere destinate all'attuale armamento delle truppe dei Paesi aderenti all'Al-
leanza Atlantica come dimostrato dalla sigla iden-
tificatrice delle munizioni.
Da detta sigla emerge che la normale destina- - 9
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zione delle suddette munizioni é quella di essere in dotazione alle truppe dell'alleanza, sicché non ha alcun rilievo, ai fini che ci interessano,che delle medesime se ne possa fare un uso alternativo mediante armamento di arma comune da sparo, attesa.
la chiara lettera dei citati commi secondo e terzo dell'art.l della legge 110/1975.0gri altro crite-
rio adottato per qualificare da guerra ogni muni-
zionamento risulta arbitrario, in quanto difforme da quello puntualmente indicato dal legislatore.
sicché non é condivisibile quanto argomentato dai ricorrenti sulla scorta di isolata pronuncia di questa Corte (Sez. I,25.2.1989,P.M. c/o Campanel-
la,mass.180651), riguardante, peraltro,diversa fat-
tispecie (violazione dell'art.697 c.p.).
Ne consegue l'infondatezza dell'esaminato motivo di gravame.
3.c. Per quanto,infine,concerne il diniego del-
le attenuanti generiche all'imputato RI é
costante giurisprudenza che nell'effettuare tale valutazione il giudice non é teruto a prendere in
_considerazione butti gli elementi di cui all'art. 133 c.p..ma può limitarsi a considerarne anche unb soltanto, purché dia congruo atto in motivazione dei criteri seguiti a tal fine. - 10 -
A tale insegnamento si é attenuta la septen-
za impugnata laddove ha motivato il diriego al BAR-
BIERI della invocata attenuante con l'indicazione delle plurime condanne da costui subite per reati della medesima indole di quelli addebitatigli,in tal modo privilegiando, tra i criteri mencati dal-
l'art.133 c.p.,quello della capacità a delinquere.
del req.
Il rigetto del ricorso importa per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido, del
le spese processuali.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt.615 e 616 c.p.p.,
RIGETTA
i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 18 aprile 1994
IL PRESIDENTE
(dr. .M.De Lillo)
Marcello De Lillo est. IL CONSIGLIERE
-
(dr.S.Campo)
Wyj-610 DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
27 MAG 1994,
IL COLLABORATORE CANCELLERIA DI CANCELLER! LL MA