Cass. pen., sez. I, sentenza 28/12/1994, n. 6234
CASS
Sentenza 28 dicembre 1994

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L'impedimento del difensore di fiducia idoneo a far sospendere ovvero rinviare il dibattimento, allorché inerisce alla persona fisica del difensore e non ai suoi impegni professionali, deve presentare i caratteri di assoluta impossibilità di partecipare al dibattimento, per tali dovendosi intendere il fisico impedimento a raggiungere il luogo di svolgimento del processo ovvero continuare a presenziarvi nella pienezza delle proprie facoltà fisiche e mentali. Ne consegue che non è tale l'impedimento addotto per sottoposizione ad esami specialistici, dato che per la loro natura essi non importano l'assolutezza dell'impedimento a presenziare al dibattimento.

L'impedimento del difensore di fiducia idoneo a far sospendere ovvero rinviare il dibattimento, quando è motivato con il contemporaneo impegno presso altra autorità giudiziaria per espletamento di mandato professionale fiduciario, deve essere sottoposto con congruo anticipo al giudice, intendendosi come tempestiva l'istanza avanzata in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali. Ne consegue che non può ritenersi tempestiva un'istanza di differimento del dibattimento per contemporaneità di impegni professionali avanzata oltre un mese dalla data di conoscenza di essa da parte del difensore. La predetta conoscenza, poi, va riferita agli impegni professionali del richiedente e non all'eventuale impedimento del codifensore, in quanto ogni impedimento di ciascuno dei difensori presenta caratteristiche e presupposti diversi, che ne implica la reciproca indipendenza e la differente valutazione da parte del giudice ai fini della concedibilità o meno del richiesto rinvio.

Allorché si debba applicare una misura di sicurezza perché si è in presenza di un "quasi reato" (indicandosi con tale espressione le ipotesi contemplate negli artt. 49 e 115 cod. pen., rispettivamente reato impossibile ed istigazione a commettere un delitto non accolta, ovvero istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non sia commesso), essendo necessario accertare la responsabilità del prevenuto in ordine al fatto contestato e la sua pericolosità sociale, il relativo procedimento deve concludersi con l'emanazione di una sentenza (art. 205 cod. pen.), emessa a seguito di contraddittorio fra le parti ed assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione. Pertanto, in simili ipotesi, il pubblico ministero è tenuto ad avviare l'azione penale chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza preliminare, in modo da pervenire, a conclusione del procedimento, alla pronuncia di una sentenza la quale, nei casi di commissione di fatti costituenti "quasi -reato", non può non essere che di non luogo a procedere perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ma che consente, essendo stata emessa a seguito di procedimento con pienezza di contraddittorio, di applicare, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 229, n. 2, cod. pen., la misura di sicurezza prevista dalla legge. (Nella circostanza la Corte ha altresì precisato che contro detta sentenza è ammessa impugnazione da parte dell'imputato ex art. 428 cod. proc. pen., e che il relativo appello ai sensi degli artt. 579, comma secondo, e 680, comma secondo, cod. proc. pen., è deciso dal Tribunale di Sorveglianza).

In materia di armi, l'art. 1, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110 qualifica come armi da guerra quelle che, pur non avendo le caratteristiche indicate nel primo comma di detto articolo, possono essere usate con lo stesso munizionamento delle armi da guerra ovvero possono automaticamente funzionare per il tiro a raffica ovvero avere caratteristiche balistiche o di impiego similari alle armi da guerra. La presenza di una sola delle sopraindicate caratteristiche legislativamente importa la qualifica di arma tipo guerra per la comune arma da sparo. Ne consegue che la possibilità di armamento della pistola semiautomatica marca "Spectre H C", di per se stessa qualificabile come arma comune da sparo, con munizioni recanti impresso il simbolo "N.A.T.O.", la fa qualificare come arma tipo guerra, in quanto le munizioni in questione risultano essere destinate all'attuale armamento delle truppe dei Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica, non rilevando che di dette munizioni si possa fare un uso alternativo mediante armamento di arma comune da sparo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/12/1994, n. 6234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6234
    Data del deposito : 28 dicembre 1994

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