TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1285/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Di Prima ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania Corso Martiri della Libertà n.188, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS, sita in
Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 16.07.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 9.02.2025, ha contestato le Parte_2
conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 6497/2024
r.g., lamentano, in breve, che esse sono imprecise ed errate in quanto il CTU nell'apprezzare le patologie di cui è affetto non ha indicato, per ciascuna di esse, i codici e le percentuali di invalidità, peraltro omettendo di valutare l'ansia e trascurando di apprezzare adeguatamente che il “Marcato Tremore posturo - intenzionale di tipo essenziale ...” è una “severa patologia di natura neurologica progressiva con grave disagio psicologico che causa dei movimenti involontari e ritmici di alcune parti del corpo e più frequentemente delle mani e delle braccia” tale da ridurre le autonomie e la qualità della vita sì da costringerlo ad assumere costantemente farmaci betabloccanti, antiepilettici e benzodiazepina.
Conseguentemente, il ricorrente ha testualmente chiesto di “… statuire che … è affetto da patologie gravi e permanenti tali da renderlo soggetto invalido avente diritto all'assegno di invalidità civile, in quanto, a causa delle medesime patologie, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità ad attendere a qualsiasi proficuo lavoro con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (11.03.2024). Con vittoria di spese e compensi”. CP_ In data 22.05.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando telematicamente memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese con esso avanzate per assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, trattenuto a sentenza
____________________________
Sul piano processuale, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione che ci occupa, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato in data 9.02.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 13.01.2025, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del
16.12.2024.
Nel merito, va osservato che oggetto del presente giudizio è soltanto un elemento della
Pagina 2 fattispecie costitutiva della prestazione assistenziale oggetto di causa, ossia il requisito sanitario, laddove ogni ulteriore valutazione e statuizione ne risulta estranea, avendo il
CP_ legislatore affidato all' la gestione della successiva fase di accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta (così, tra le tante,
Cass. 11.11.2019 n. 29111).
Ne consegue che nessuna statuizione può essere adottata in ordine all'eventuale spettanza o meno del diritto alla prestazione (Cass. 27.05.2020 n. 9929).
Ciò posto, al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario funzionale ad accedere all'assegno mensile di invalidità civile, in fase sommaria, è stata disposta la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, il quale, in ottemperanza al mandato ricevuto, dopo aver esaminato la documentazione versata in atti e raccolto l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica di , ha sottoposto quest'ultimo ad esame obiettivo, sì constatando Pt_1 personalmente che trattasi di paziente in “Stato di nutrizione buono. … discrete condizioni generali. Cute e mucose visibili rosee e ben umidificate, non sub ittero alle sclere. Pannicolo adiposo normo rappresentato. Masse muscolari normotrofiche e normotoniche. Sistema linfoghiandolare clinicamente indenne. Occhi in asse normoindovati nelle orbite. Rima labiale simmetrica, ben sporta, in asse. Percepisce la normale voce di conversazione. Visus corretto con lenti per miopia ed astigmatismo”.
Inoltre, in sede peritale, il tecnico d'ufficio ha appurato che il ricorrente, tra l'altro, è
“Soggetto lucido e collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, eloquio fluente. Non deficit attentivo-mnesici. Non alterazioni del tono dell'umore” ed altresì è dotato di “pupille isocoriche, isocicliche normoreagenti alla luce. Nulla a carico dei n.c. esplorabili. Tremore al capo e posturale agli arti superiori ed inferiore dx”.
Ancora, all'esito della visita medico legale è emerso che Pt_1
- con riferimento all'apparato osteoarticolare, presenta “Rachide apparentemente in asse.
Grandi e piccole articolazioni clinicamente indenni. I cambi posturali avvengono autonomamente, la deambulazione è autonoma con buono schema del passo”;
- con riferimento all'apparato cardio circolatorio, “aia cardiaca nei limiti;
itto non visibile, né palpabile;
bozze precordiali assenti;
toni cardiaci parafonici. Pressione arteriosa omerale sinistra 120/80 mmHg;
Frequenza cardiaca 60b/min. Polsi periferici normosfigmici. Assenza di varici;
assenza di teleangectasie arti inferiori. Non edemi declivi”;
- con riferimento all'apparato digerente e uro-genitale, che l'“addome di forma e volume regolare;
trattabile alla palpazione superficiale e profonda su tutti i quadranti;
normo timpanismo ileocolico”
Pagina 3 - con riferimento all'apparato respiratorio, che il “torace di forma tronco conica, normoespansibile con gli atti del respiro;
fremito vocale tattile normotrasmesso;
murmure vescicolare aspro su tutto l'ambito polmonare. Assenza di rumori patologici aggiunti. SpO2 aa:98%”.
Quindi, alla luce della valutazione complessiva del materiale istruttorio acquisito, l'ausiliario di questo giudice ha diagnosticato che il periziato è affetto da “tremori posturo-intenzionale di tipo essenziale, stato ansioso” ed apprezzando l'incidenza invalidante delle patologie in parola in relazione alle fattispecie contemplate nelle tabelle di cui al D.M. 05.02.1992, ha specificato che “Nel caso di menomazioni in coesistenza, infermità che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, dopo avere effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali: “IT=IP1 +IP2 – (IP1 X IP2)” dove IT finale è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 e IP2, diminuita del loro prodotto;
se le menomazioni sono in numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo.
Nel corso degli attuali accertamenti medico-legali, all'esame obiettivo il ricorrente si presentava lucido e collaborante, orientato nel tempo e nello spazio senza deficit attentivo- mnesici con lieve deflessione del tono dell'umore in soggetto affetto da tremore al capo ed agli arti e stato ansioso”, per cui essendo il “quadro clinico rilevato … pressoché sovrapponibile a quello riscontrato dalla Commissione Medica in sede di visita, ed applicando le percentuali delle nuove tabelle, in conformità al D.M. del 05/02/92, configura complessivamente un'invalidità in misura pari al 68% (sessantotto%) non meritevole del beneficio richiesto”.
Nel contesto complessivamente considerato, l'eccepita incompletezza dell'elaborato peritale per non aver asseritamente inquadrato le patologie accertate nelle fattispecie tabellari è solo apparente, in quanto l'ausiliare dell'ufficio, nel condividere le conclusioni rassegnate dalla competente Commissione medica, ha recepito per relationem l'inquadramento tabellare riportato nel verbale opposto in guisa da realizzare una economia di scrittura che, interessando elementi già noti all'assistito, non ha arrecato alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio peritale.
Di qui, è appena il caso di evidenziare che dalla lettura del verbale per cui è causa il tremore posturo intenzionale di tipo essenziale risulta ricondotto nella fattispecie della “sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica” di cui al codice 7348 del D.M. del 05.02.1992 per la quale è prevista una incidenza invalidante ricompresa in un range tra il
41% e il 50%, mentre lo stato ansioso risulta valorizzato nella previsione di cui al codice 2205 della “sindrome depressiva endoreattiva media” con incidenza invalidante fissa del 25%.
Pagina 4 In considerazione di quanto precede, pertanto, le censure mosse dalla parte ricorrente all'operato del CTU si palesano destituite di pregio e come tali insufficienti a legittimare la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, tanto più che difettano in atti elementi di giudizio aventi carattere obiettivo che comprovino che l'appezzamento peritale sia frutto di deficienze diagnostiche o di affermazioni scientificamente errate ovvero in palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
A diverse conclusioni non è consentito pervenire neppure sulla scorta delle emergenze del certificato di neurologia dell'8.07.2025, in quanto è assorbente osservare rispetto ad ogni altro rilievo che esso non accerta alcun aggravamento del quadro clinico attenzionato dal CTU, essendo emerso all'esame obiettivo condotto dal predetto specialista una situazione patologica del tutto sovrapponibile al referto del 29.02.2024 vagliato dal CTU, avendo attestato che
è “in atto paziente sveglio, lucido collaborante e ben orientato nel T/S, nulla a carico Pt_2
dei n.c. esplorabili, ROT presenti e simmetrici ai 4 arti, presenza di tremore al capo e agli arti superiori di tipo posturale, al I e II non sottolivellamenti, le prove celebrali Parte_3
evidenziano marcato tremore intenzionale per sx >dx. Conservata appare la sensibilità superficiale. Deambulazione autonoma” e, per l'effetto, diagnosticato “tremore posturale al capo e agli arti superiori”.
In ragione di quanto precede, allora, il diverso apprezzamento del grado di invalidità delle patologie in parola operato ricorrente si risolve in un mero dissenso diagnostico, restando perciò recepito da questo giudice il giudizio medico legale espresso dal consulente d'ufficio della fase sommaria e, pertanto, va affermato che il ricorrente è affetto da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 68%, a ciò conseguendo il rigetto del ricorso.
Le spese processuali della fase di sommaria e di opposizione, unitamente a quelle di CTU, vanno dichiarate irripetibili stante che le condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa Parte_1
nella misura del 68% fin dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto,
Pagina 5 RIGETTA il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania all'esito dell'udienza del 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 6