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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 449/2024
Il giorno 27/11/2025, nella causa iscritta al n RG 449 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. LORENZETTI MASSIMO , dal C.F._2 quale rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso
OPPONENTE contro
), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n. 125 2023 Parte_1
00122294 53 001 emessa dall' , notificata il 22.01.2024, relativa al Controparte_3 pagamento di € 20.000,00 oltre interessi per € 210,96 a titolo di surroga esercitata da
[...]
Contr (di seguito anche a seguito di escussione della Controparte_4 garanzia prestata dal Fondo pubblico ex L. 662/1996.
2 di 7 A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di aver prestato fideiussione in favore di a garanzia del debito contratto da in virtù del contratto di Parte_2 Parte_3 mutuo chirografario per € 35.000,00 stipulato in data 16.12.2019 e assistito dalla garanzia del Fondo pubblico di cui alla Legge n. 669/1996; che la debitrice principale, dopo il pagamento dei primi due ratei di rimborso, a causa della sopravvenuta crisi pandemica da Covid-19, non è stata in grado di onorare il debito;
ha dedotto la nullità della cartella per mancata notifica di diffide di pagamento e/o avvisi di addebito e dell'ordinanza ingiunzione posta a fondamento della stessa;
inoltre, ha eccepito l'annullabilità della cartella per impossibilità sopravvenuta della prestazione in ragione dello stato di emergenza imposto dalle Autorità per fronteggiare la diffusione del virus. Contr L' ed sono rimaste contumaci. Controparte_3
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In punto di qualificazione della domanda, va anzitutto precisato che la domanda va inquadrata nell'ambito dell'opposizione esecutiva ex art. 615 I comma c.p.c., essendo contestato il Contr diritto dell' di procedere alla riscossione coattiva del credito di Controparte_3 incorporato nella cartella esattoriale quale atto della riscossione. Contr Il credito incorporato nella cartella opposta è vantato da in virtù della surrogazione legale nel credito di quale ente finanziatore, esercitata in veste di gestore Parte_2 del Fondo di Garanzia delle Piccole Medie Imprese istituito ai sensi della Legge n. 662/1996.
Invero, l'art. 2, comma 4, D.M. 20.6.2005 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero per conto del Fondo il Gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.123, la procedura esattoriale di cui all'art.67 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43, così come sostituita dall'art. 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n.46”. Contr La giurisprudenza si è interrogata sulla natura di tale credito e sulla possibilità per di avvalersi della riscossione mediante ruolo prevista all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.
Questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento prevalente, sostenuto da pronunce della
Suprema Corte, secondo cui “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di
3 di 7 garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. n. 1005 del 16/01/2023).
Invero, risulta dirimente rilevare che l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 prescrive che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato … Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Tale disposizione estende ai crediti derivanti dall'inadempimento del contratto di finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo pubblico la particolare forma di tutela che, in precedenza, l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 limitava ai soli crediti restitutori derivanti dalla revoca dei finanziamenti.
Secondo alcuni Giudici di merito, tuttavia, il diritto di procedere alla riscossione coattiva Contr mediante ruolo esattoriale di tali crediti vantati da sarebbe comunque subordinato all'esistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in ossequio al disposto dell'art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999 (a mente del quale le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato potrebbero essere iscritte a ruolo solo se precedute dal rilascio di un titolo avente efficacia esecutiva).
In senso contrario, si è osservato che “la fattispecie da prendere in considerazione non è la posizione del finanziatore nei cui diritti si surroga il Fondo, bensì la posizione del Fondo stesso, con tutte le prerogative ad esso direttamente riconosciute dalla legge. Invero, come chiarito dalla Corte di cassazione, “la posizione del creditore non si pone come medio logico inevitabile” (Cass. civ., 30/01/2019, n. 2664); è del tutto irrilevante, pertanto, ai fini della presente controversia, che il garante agisca, nel riscuotere il proprio credito, in surroga del finanziatore principale, in quanto le peculiari modalità di esecuzione cui questi può ricorrere discendono direttamente dalla speciale natura e del
Fondo e della garanzia da quest'ultimo prestata… L'inserimento del Fondo di Garanzia nell'ambito degli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, la conseguente destinazione delle finanze stanziate per la costituzione del a finalità di interesse pubblico, la previsione di cui al comma 6 dell'art. 9, D.Lgs 123/1998, del versamento delle somme raccolte dal mediante iscrizione al ruolo esattoriale “all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2”, destinata a ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive, nonché la causa fondante la stessa concessione della garanzia, da rintracciarsi nella finalità eminentemente pubblica di sostegno allo sviluppo delle attività produttive (Cass. civ. Sez. III, (Ord.), 26/11/2019, n. 30739), sono
4 di 7 tutti chiari indici della natura pubblica del rapporto in questione, e dunque della legittimità dell'iscrizione immediata del credito al ruolo esattoriale, senza necessità della precostituzione di un valido titolo esecutivo” (Corte d'appello di
Torino, sentenza n. 597/2022).
Tale conclusione risulta, del resto, pienamente coerente con il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui il credito del Fondo nei confronti del beneficiario finale rivelatosi inadempiente è assistito dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs 123/1998 (Cass. civ., Sez. VI,
09/02/2021, n.3025), in quanto la ratio che giustifica quest'ultimo orientamento, ovvero l'esigenza di recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 2664/2019), impone il riconoscimento al Fondo di Garanzia della possibilità di riscuotere il proprio credito mediante iscrizione al ruolo esattoriale, senza l'esigenza di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo. Per tali ragioni, risulta particolarmente calzante riprendere l'osservazione della
Cassazione, espressa con riferimento all'estensione al credito del Fondo del privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs 123/1998 ma, nondimeno, spendibile in questa sede, secondo cui la formulata
“opzione interpretativa è, invero, perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti e con le necessarie garanzie che introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti” (Cass. civ. Sez.
I, (ord.), 20/04/2018, n. 9926).
Accedendo a quest'ultima interpretazione, non può porsi in dubbio, in astratto, il diritto di Contr quale gestore del Fondo di avvalersi dell' per l'iscrizione al ruolo del Controparte_3 credito di cui si discute, seppure in assenza di un previo titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n.
46/1999.
Ciò posto, sussistendo in atti la prova dell'assunzione dell'obbligazione restitutoria così come di quella fideiussoria, e non essendo contestata dall'opponente né la validità dei contratti né
l'inadempimento (lo stesso attore ammette l'interruzione dei pagamenti dopo la seconda rata) deve ritenersi pienamente legittima l'iscrizione al ruolo del credito, a nulla rilevando le inconferenti contestazioni dell'opponente circa la necessità di una previa notifica di diffide o avvisi di pagamento o ancora di una (inesistente) ordinanza ingiunzione.
3. Parte opponente ha poi dedotto che l'inadempimento è stato determinato dalla impossibilità oggettiva della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., in ragione delle misure restrittive alle attività commerciali (nel caso di specie il finanziamento era finalizzato all'apertura di una pizzeria) imposte dalle autorità governative in occasione della pandemia da Covid-19.
5 di 7 va ricordato che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all'art. 1256 c.c. è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione.
L'impossibilità della prestazione, così intesa, determina l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 comma 1 c.c. e la conseguente risoluzione del contratto quando sia definitiva, atteso che, diversamente, in tema di impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, il comma 2 dell'articolo in esame si limita ad escludere, finché detta impossibilità perduri, la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento, salvo il caso in cui l'impossibilità perduri fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non possa essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non abbia più interesse a conseguirla.
Orbene, nel caso di specie, la nota situazione emergenziale dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19 ha senz'altro comportato la riduzione degli spostamenti sia all'interno della nazione sia dall'estero, con conseguente minore afflusso di turisti e la inevitabile contrazione del mercato alberghiero.
Tuttavia, da tale circostanza non se ne può dedurre automaticamente l'impossibilità di esercizio dell'attività di ristorazione, dovendosi considerare le disposizioni legislative di natura emergenziale che si sono succedute nel periodo di maggiore diffusione della pandemia non hanno necessariamente disposto il divieto di svolgere l'attività in questione, ma hanno disposto di volta in volta limiti e restrizioni di peso diverso in base alla valutazione via via effettuata dal legislatore nazionale in merito alla necessità contingenziali di contenimento delle possibilità di contagio del virus, che peraltro in Italia avviene su base regionale e, pertanto, con una diversa incidenza delle misure restrittive da Regione a Regione oltre che di mese in mese.
Pertanto, la crisi del settore ristorazione che è seguita alla diffusione della pandemia non può consentire alcun automatismo nel giustificare l'inadempimento delle imprese alle proprie obbligazioni e, in mancanza di specifici elementi che consentano di accertare l'impossibilità della prestazione nel caso di specie, l'eccezione ex art. 1256 c.c. merita di essere rigettata.
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione.
4. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dei convenuti.
6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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