CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3267/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato all'udienza a trattazione scritta del 25/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 41/ 2022 vertente
TRA
, in persona del rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Caponnetto Luca e Caponnetto Controparte_1
Pietro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in Via Ciro Menotti
24 giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 9487 del 16.11.21
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.5.21 il sig. adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Controparte_1
Giudice del Lavoro, per chiedere la condanna del , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, a corrispondergli l'importo di € 2765,95 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di aver svolto attività lavorativa intramuraria alle dipendenze del nei plurimi periodi di detenzione a partire dal marzo Parte_1
2008 sino al mese di giugno 2015 ; tuttavia, sosteneva di aver percepito, per la predetta attività, una retribuzione inferiore a quanto previsto dall'art. 22 e ss. ex L.354/1975. Ciò, lo induceva ad adire l'A.G. competente, al fine di chiedere e ottenere l'adeguamento della retribuzione al netto di quanto medio tempore percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio il , il quale, eccepiva la prescrizione del diritto Parte_1
vantato dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 9487/2021 il tribunale accoglieva il ricorso disponendo la condanna del Parte_1
resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme di denaro da lui rivendicate.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza per i seguenti motivi: erroneità della pronuncia di primo grado laddove aveva ritenuta illegittima la costituzione tramite funzionari con deposito cartaceo di memoria e documenti allegati;
nel merito lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2948 c.c., stante l'interruzione del rapporto lavorativo nell'arco temporale di detenzione a intervalli scanditi, oggetto di disamina
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza Con note sostitutive di udienza il Ministero dichiarava di rinunciare all'appello alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale maturato in corso di causa e chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite. Parte appellata , nelle note, si riportava alle proprie eccezioni sulla carenza dello ius postulandi del ministero impropriamente costituito in primo grado attraverso i propri funzionari;
rinviava ulteriormente alle argomentazioni già formulate sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione .
.MOTIVI DELLA DECISIONE
Il venir meno dell'interesse all'impugnazione, stante il comportamento univoco di parte appellante che con le note scritte disposte ai sensi del quarto comma dell'art. 221 del d.l. 34/2020 conv. in l.
77/2020, per l'effetto sostitutive della partecipazione in udienza della parte ( e del suo difensore), ha dichiarato di voler rinunciare agli atti e all'azione nel procedimento in appello, determina ben donde l'estinzione del giudizio per sostanziale rinuncia al gravame.
Invero la rinuncia all'impugnazione non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata parte ed estingue l'azione (cfr., Cass. 23749/2011; Cass. 18255/2004), fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali .
Di conseguenza l'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere- dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., tuttavia "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 5250 del 6.3.18 che menziona Cass. Sent. N. 21707/06 secondo cui : «L'art. 306, quarto Gomma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito
- la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi») Il deve essere pertanto condannato alla refusione delle spese di lite del grado liquidate in Parte_1
relazione al valore della causa che si pone nello scaglione compreso tra i 1100 euro e i 5200 euro.
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1
complessivi euro 1345,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di Controparte_1
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato all'udienza a trattazione scritta del 25/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 41/ 2022 vertente
TRA
, in persona del rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Caponnetto Luca e Caponnetto Controparte_1
Pietro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in Via Ciro Menotti
24 giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 9487 del 16.11.21
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.5.21 il sig. adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Controparte_1
Giudice del Lavoro, per chiedere la condanna del , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, a corrispondergli l'importo di € 2765,95 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di aver svolto attività lavorativa intramuraria alle dipendenze del nei plurimi periodi di detenzione a partire dal marzo Parte_1
2008 sino al mese di giugno 2015 ; tuttavia, sosteneva di aver percepito, per la predetta attività, una retribuzione inferiore a quanto previsto dall'art. 22 e ss. ex L.354/1975. Ciò, lo induceva ad adire l'A.G. competente, al fine di chiedere e ottenere l'adeguamento della retribuzione al netto di quanto medio tempore percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio il , il quale, eccepiva la prescrizione del diritto Parte_1
vantato dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 9487/2021 il tribunale accoglieva il ricorso disponendo la condanna del Parte_1
resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme di denaro da lui rivendicate.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza per i seguenti motivi: erroneità della pronuncia di primo grado laddove aveva ritenuta illegittima la costituzione tramite funzionari con deposito cartaceo di memoria e documenti allegati;
nel merito lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2948 c.c., stante l'interruzione del rapporto lavorativo nell'arco temporale di detenzione a intervalli scanditi, oggetto di disamina
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza Con note sostitutive di udienza il Ministero dichiarava di rinunciare all'appello alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale maturato in corso di causa e chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite. Parte appellata , nelle note, si riportava alle proprie eccezioni sulla carenza dello ius postulandi del ministero impropriamente costituito in primo grado attraverso i propri funzionari;
rinviava ulteriormente alle argomentazioni già formulate sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione .
.MOTIVI DELLA DECISIONE
Il venir meno dell'interesse all'impugnazione, stante il comportamento univoco di parte appellante che con le note scritte disposte ai sensi del quarto comma dell'art. 221 del d.l. 34/2020 conv. in l.
77/2020, per l'effetto sostitutive della partecipazione in udienza della parte ( e del suo difensore), ha dichiarato di voler rinunciare agli atti e all'azione nel procedimento in appello, determina ben donde l'estinzione del giudizio per sostanziale rinuncia al gravame.
Invero la rinuncia all'impugnazione non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata parte ed estingue l'azione (cfr., Cass. 23749/2011; Cass. 18255/2004), fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali .
Di conseguenza l'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere- dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., tuttavia "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 5250 del 6.3.18 che menziona Cass. Sent. N. 21707/06 secondo cui : «L'art. 306, quarto Gomma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito
- la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi») Il deve essere pertanto condannato alla refusione delle spese di lite del grado liquidate in Parte_1
relazione al valore della causa che si pone nello scaglione compreso tra i 1100 euro e i 5200 euro.
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1
complessivi euro 1345,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di Controparte_1
La Presidente
Maria Antonia Garzia