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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo –Sezione Seconda Civile –composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 603/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
con sede a Marsala, P. Iva: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Walter Renda;
appellante
CONTRO
nato l'[...] a [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Messina;
appellato 2
Conclusioni dell'appellante: “-…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
Ammettere il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza;
Ritenere e
dichiarare che nessun giudicato si è formato in relazione al diritto di proprietà
della porzione di stradella facente parte della particella 127 del foglio 201 NCT
del Comune di Marsala Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità ex
art.96 c.p.c. può essere addebitata all'odierna appellante e ciò per i motivi
espressi nel corpo dell'appello; conseguentemente, in riforma della sentenza
impugnata Accertare e dichiarare che la stradella, insistente sul foglio 210
particella 127, di cui all'atto pubblico del Notaio del Persona_1
31.10.1963 è oggi di proprietà della società nella misura di un Parte_1
mezzo indiviso e ciò per tutta la sua lunghezza di metri 92 circa, Accertare e
dichiarare che la porzione di stradella di mq.96, prospiciente la proprietà dei
convenuti, è in comproprietà indivisa con la società e Parte_1
conseguentemente Condannare l'appellato a restituire all'odierna CP_2
appellante la porzione di stradella rivendicata, nonché al ripristino dello stato dei
luoghi mediante demolizione della recinzione posta in essere dai convenuti;
Con
vittoria di spese diritti ed onorari.-”.
Conclusioni dell'appellato: “…PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) rigettare il
gravame proposto dalla con l'atto di citazione in appello Parte_1
introduttivo del presente giudizio, per come notificato all'odierno concludente in
data 23.3.2022, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva della comparsa di 3
costituzione e risposta di;
2) indi, integralmente confermare la CP_2
sentenza n. 134/2022 resa dal Tribunale di Marsala il 17.2.2022 e notificata
22.2.2022; NEL MERITO, si reiterano le domande già istate in primo grado e,
precisamente: A) ritenere e dichiarare che la domanda di rivendicazione proposta
dalla è inammissibile, poiché sulla stessa è intervenuta la Parte_1
sentenza n. 1028/2018, di rigetto nel merito, passata in giudicato;
B) ritenere e
dichiarare che la domanda di rivendicazione proposta dalla è Parte_1
inammissibile ed improcedibile per disintegrità del contraddittorio nei confronti di
e , comproprietari della stradella in contesa;
C) Controparte_3 CP_4
accertare e dichiarare che la rinuncia alla domanda nei confronti di , CP_4
dichiarata nella memoria del 3.2.2022, importa l'improcedibilità della richiesta di
accertamento formulata dall'odierna appellante;
D) rigettare, con qualsiasi
statuizione ritenuta di diritto, l'appello proposto dalla IN TUTTI I Parte_1
CASI: - Condannare la alla rifusione, in favore del convenuto Parte_1
, delle spese legali connesse al presente giudizio;
- Condannare la CP_2
al risarcimento, in favore dell'appellato, del danno ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c. 1 e 3 c.p.c., che si chiede liquidarsi in via equitativa.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 134 del 17.2.2022 il Tribunale di Marsala dichiarava inammissibile la domanda di rivendica della comproprietà di una porzione di stradella realizzata nel territorio comunale, foglio 2010, particella 127, proposta dalla società nei confronti di , e ciò “per violazione Parte_1 CP_2 4
del principio del bis in idem” in quanto analoga domanda era stata rigettata dal medesimo Ufficio con sentenza n.ro 1028/2018 del 26.10.2018, e condannava la società attrice a rifondere al convenuto le spese di lite e a corrispondergli l'importo di euro 5.536,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art.96
co.3 c.p.c..
Ha interposto appello la riproponendo l''originario petitum e Parte_1
contestando la condanna a suo carico per responsabilità aggravata. Ha resistito
, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e, CP_2
comunque, ribadendo le ulteriori eccezioni preliminari afferenti alla non integrità
del contraddittorio.
La causa, trattata in forma “scritta”, è stata posta in decisione alla data del 28-29
aprile 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***
L'appellante, col primo motivo, non ha contestato né il passaggio in giudicato della sentenza n.ro 1028/2018 – la quale aveva, da un lato, rigettato tutte le sue domande per difetto di prova della titolarità del diritto dominicale rivendicato,
dall'altro dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la domanda riconvenzionale proposta da e dalla di lui moglie (deceduta prima CP_2 Persona_2
della instaurazione di questo giudizio) volta alla declaratoria dell'avvenuto acquisto in proprio favore, per usucapione, dell'area controversa – né l'identità di petitum e causa petendi tra i due giudizi. Ha criticato, piuttosto, il percorso argomentativo sviluppato dal giudice di prime cure, sostenendo che, tenendo conto, da un lato della natura della azione, che attiene al riconoscimento di un 5
diritto reale assoluto e imprescrittibile che non può rimanere privo di un soggetto titolare, dall'altro delle motivazioni, da ritenersi sprovviste di effettivo contenuto decisorio, della prima sentenza, a questa non potesse essere attribuita natura di giudicato “sostanziale” in grado di precludere la riproposizione della domanda. In
secondo luogo, ha sollecitato la revoca della condanna per lite temeraria,
adducendo che la ripresentazione della azione di rivendica costituiva unico rimedio giuridico per ottenere l'affermazione del suo diritto dominicale.
Ritiene la Corte di poter procedere all'esame nel merito dei suddetti motivi senza affrontare la questione della integrità del contraddittorio riproposta dal convenuto e ciò sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il rispetto del
diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.)
impone al giudice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita
definizione dello stesso”, tra le quali si deve includere anche una pronuncia di rimessione in primo grado allorché una tale statuizione “si tradurrebbe in un
inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non
giustificate dall'esigenza di garantire, nel rispetto del contraddittorio, l'esercizio
del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso
il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti
nella loro sfera giuridica” (v. Cass. 37847/21, 19175/2023).
Ciò posto, il motivo principale di gravame va rigettato, presentandosi ineccepibili le argomentazioni del provvedimento impugnato. Infatti, una pronuncia che neghi il riconoscimento di un diritto soggettivo ravvisando l'inadeguatezza della relativa prova ha certamente contenuto decisorio “di merito”, tenuto conto che è il 6
processo, con le sue regole, la sede di accertamento delle posizioni sostanziali controverse. Tale conclusione non muta allorché la posizione soggettiva sottoposta al vaglio giudiziale sia costituita da un diritto reale, ivi compreso il diritto di proprietà, presentandosi pienamente conferente alla odierna vicenda,
diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il principio espresso dalla sentenza della Cassazione n.ro 1682/1991 citata dal giudice di prime cure a detta della quale, poiché l'ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di rigetto "allo stato", ne consegue che “l'accertamento dell'inesistenza di un diritto
per difetto di prova espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una
volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso
che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non è più riproponibile
in un nuovo giudizio tra le stesse parti”.
La stessa sentenza della Suprema Corte va oltre, precisando che, poiché il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati e cioè individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - onde il mutamento del fatto costitutivo nel corso del processo non comporta mutamento della domanda – da ciò deriva che, “qualora sia stata
proposta una domanda (di accertamento e-o di condanna) relativa a uno dei
suindicati diritti sulla base di un determinato fatto costitutivo e venga rigettata per
ragioni attinenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento di inesistenza del
diritto fa stato in un secondo processo instaurato con riproposizione della
domanda fondata su un diverso fatto costitutivo (salvo se intervenuto medio 7
tempore) trattandosi dello stesso petitum e stante la irrilevanza della causa
petendi”.
Nella vicenda in esame va sottolineato che la appellante rivendica la proprietà
dell'area controversa in forza della medesima catena di acquisiti a titolo derivativo fatta valere nel giudizio conclusosi con la sentenza irrevocabile e non per un autonomo titolo sopravvenuto, onde non può che operare il vincolo del precedente giudicato.
Né convincono le argomentazioni sviluppate nell'atto di appello circa il rischio che il bene rimanga privo di un titolare e senza protezione giuridica tenuto conto che,
a prescindere dai limiti soggettivi del giudicato, l'ordinamento assicura una tutela,
seppur provvisoria, al possesso in sé considerato anche erga omnes e prevede,
attraverso l'istituto dell'usucapione, che, in presenza di precisi requisiti, il potere di fatto dia luogo all'acquisto a titolo originario del diritto reale così evitando una scissione sine die tra intestazione formale e situazione effettiva. Né le considerazioni appena espresse risultano scalfite dalla circostanza che l'intestatario formale sia contraddittore nella eventuale azione di usucapione proposta dal possessore, in quanto soggetto comunque interessato a contestare l'intervenuto acquisto del bene a titolo originario.
Passando al vaglio della doglianza relativa alla statuizione di condanna al risarcimento per lite temeraria, la stessa può invece ritenersi fondata.
Il giudice di prime cure ha ravvisato la mala fede nella proposizione del giudizio per avere la sottaciuto, nella parte espositiva dell'atto di citazione, Parte_1
la esistenza del precedente giudicato. La società, da parte sua, ha portato avanti 8
la sua posizione difensiva, volta a sostenere che la sentenza n.ro 1028/18 non poteva precluderle la riproposizione della domanda.
Orbene, un tale assunto, seppur infondato, non si presenta pretestuoso;
né
nell'ambito del dovere di lealtà di cui all'art.88 c.p.c. può farsi rientrare un obbligo generalizzato per la parte di indicare circostanze a sé sfavorevoli;
era, del resto,
assai improbabile che il convenuto non segnalasse la sentenza resa tra i medesimi litiganti solo due anni prima.
Deve, in conclusione, negarsi che la mera omissione della suddetta indicazione integri una condotta processuale connotata da mala fede, e ciò tenendo comunque conto che la responsabilità dell'attore o del convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c. non può conseguire alla mera infondatezza della tesi difensiva propugnata (v. Cass. S.U. 9912/18, e, di recente, Cass. 19948/23).
Occorre, pertanto, revocare la statuizione di condanna della ai Parte_1
sensi dell'art.96 c.p.c. e, conseguentemente, rigettare la analoga richiesta di condanna avanzata dall'appellato in questo grado.
Alla luce della prevalente soccombenza della società appellante, quest'ultima va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano per come in dispositivo in base al valore dichiarato della causa, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione/istruzione” in assenza di attività istruttoria, medi per le altre fasi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, 9
in parziale riforma della sentenza n.ro 134/2022 emessa dal Tribunale di Marsala
il 17.2.2022, appellata dalla società Parte_1
-revoca la statuizione di condanna della ai sensi dell'art.96 Parte_1
comma 3 c.p.c.;
-conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante a rifondere all'appellato, , le spese CP_2
di lite del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di euro 4.888,00,
oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 30.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo –Sezione Seconda Civile –composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 603/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
con sede a Marsala, P. Iva: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Walter Renda;
appellante
CONTRO
nato l'[...] a [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Messina;
appellato 2
Conclusioni dell'appellante: “-…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
Ammettere il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza;
Ritenere e
dichiarare che nessun giudicato si è formato in relazione al diritto di proprietà
della porzione di stradella facente parte della particella 127 del foglio 201 NCT
del Comune di Marsala Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità ex
art.96 c.p.c. può essere addebitata all'odierna appellante e ciò per i motivi
espressi nel corpo dell'appello; conseguentemente, in riforma della sentenza
impugnata Accertare e dichiarare che la stradella, insistente sul foglio 210
particella 127, di cui all'atto pubblico del Notaio del Persona_1
31.10.1963 è oggi di proprietà della società nella misura di un Parte_1
mezzo indiviso e ciò per tutta la sua lunghezza di metri 92 circa, Accertare e
dichiarare che la porzione di stradella di mq.96, prospiciente la proprietà dei
convenuti, è in comproprietà indivisa con la società e Parte_1
conseguentemente Condannare l'appellato a restituire all'odierna CP_2
appellante la porzione di stradella rivendicata, nonché al ripristino dello stato dei
luoghi mediante demolizione della recinzione posta in essere dai convenuti;
Con
vittoria di spese diritti ed onorari.-”.
Conclusioni dell'appellato: “…PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) rigettare il
gravame proposto dalla con l'atto di citazione in appello Parte_1
introduttivo del presente giudizio, per come notificato all'odierno concludente in
data 23.3.2022, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva della comparsa di 3
costituzione e risposta di;
2) indi, integralmente confermare la CP_2
sentenza n. 134/2022 resa dal Tribunale di Marsala il 17.2.2022 e notificata
22.2.2022; NEL MERITO, si reiterano le domande già istate in primo grado e,
precisamente: A) ritenere e dichiarare che la domanda di rivendicazione proposta
dalla è inammissibile, poiché sulla stessa è intervenuta la Parte_1
sentenza n. 1028/2018, di rigetto nel merito, passata in giudicato;
B) ritenere e
dichiarare che la domanda di rivendicazione proposta dalla è Parte_1
inammissibile ed improcedibile per disintegrità del contraddittorio nei confronti di
e , comproprietari della stradella in contesa;
C) Controparte_3 CP_4
accertare e dichiarare che la rinuncia alla domanda nei confronti di , CP_4
dichiarata nella memoria del 3.2.2022, importa l'improcedibilità della richiesta di
accertamento formulata dall'odierna appellante;
D) rigettare, con qualsiasi
statuizione ritenuta di diritto, l'appello proposto dalla IN TUTTI I Parte_1
CASI: - Condannare la alla rifusione, in favore del convenuto Parte_1
, delle spese legali connesse al presente giudizio;
- Condannare la CP_2
al risarcimento, in favore dell'appellato, del danno ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c. 1 e 3 c.p.c., che si chiede liquidarsi in via equitativa.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 134 del 17.2.2022 il Tribunale di Marsala dichiarava inammissibile la domanda di rivendica della comproprietà di una porzione di stradella realizzata nel territorio comunale, foglio 2010, particella 127, proposta dalla società nei confronti di , e ciò “per violazione Parte_1 CP_2 4
del principio del bis in idem” in quanto analoga domanda era stata rigettata dal medesimo Ufficio con sentenza n.ro 1028/2018 del 26.10.2018, e condannava la società attrice a rifondere al convenuto le spese di lite e a corrispondergli l'importo di euro 5.536,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art.96
co.3 c.p.c..
Ha interposto appello la riproponendo l''originario petitum e Parte_1
contestando la condanna a suo carico per responsabilità aggravata. Ha resistito
, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e, CP_2
comunque, ribadendo le ulteriori eccezioni preliminari afferenti alla non integrità
del contraddittorio.
La causa, trattata in forma “scritta”, è stata posta in decisione alla data del 28-29
aprile 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***
L'appellante, col primo motivo, non ha contestato né il passaggio in giudicato della sentenza n.ro 1028/2018 – la quale aveva, da un lato, rigettato tutte le sue domande per difetto di prova della titolarità del diritto dominicale rivendicato,
dall'altro dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la domanda riconvenzionale proposta da e dalla di lui moglie (deceduta prima CP_2 Persona_2
della instaurazione di questo giudizio) volta alla declaratoria dell'avvenuto acquisto in proprio favore, per usucapione, dell'area controversa – né l'identità di petitum e causa petendi tra i due giudizi. Ha criticato, piuttosto, il percorso argomentativo sviluppato dal giudice di prime cure, sostenendo che, tenendo conto, da un lato della natura della azione, che attiene al riconoscimento di un 5
diritto reale assoluto e imprescrittibile che non può rimanere privo di un soggetto titolare, dall'altro delle motivazioni, da ritenersi sprovviste di effettivo contenuto decisorio, della prima sentenza, a questa non potesse essere attribuita natura di giudicato “sostanziale” in grado di precludere la riproposizione della domanda. In
secondo luogo, ha sollecitato la revoca della condanna per lite temeraria,
adducendo che la ripresentazione della azione di rivendica costituiva unico rimedio giuridico per ottenere l'affermazione del suo diritto dominicale.
Ritiene la Corte di poter procedere all'esame nel merito dei suddetti motivi senza affrontare la questione della integrità del contraddittorio riproposta dal convenuto e ciò sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il rispetto del
diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.)
impone al giudice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita
definizione dello stesso”, tra le quali si deve includere anche una pronuncia di rimessione in primo grado allorché una tale statuizione “si tradurrebbe in un
inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non
giustificate dall'esigenza di garantire, nel rispetto del contraddittorio, l'esercizio
del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso
il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti
nella loro sfera giuridica” (v. Cass. 37847/21, 19175/2023).
Ciò posto, il motivo principale di gravame va rigettato, presentandosi ineccepibili le argomentazioni del provvedimento impugnato. Infatti, una pronuncia che neghi il riconoscimento di un diritto soggettivo ravvisando l'inadeguatezza della relativa prova ha certamente contenuto decisorio “di merito”, tenuto conto che è il 6
processo, con le sue regole, la sede di accertamento delle posizioni sostanziali controverse. Tale conclusione non muta allorché la posizione soggettiva sottoposta al vaglio giudiziale sia costituita da un diritto reale, ivi compreso il diritto di proprietà, presentandosi pienamente conferente alla odierna vicenda,
diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il principio espresso dalla sentenza della Cassazione n.ro 1682/1991 citata dal giudice di prime cure a detta della quale, poiché l'ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di rigetto "allo stato", ne consegue che “l'accertamento dell'inesistenza di un diritto
per difetto di prova espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una
volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso
che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non è più riproponibile
in un nuovo giudizio tra le stesse parti”.
La stessa sentenza della Suprema Corte va oltre, precisando che, poiché il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati e cioè individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - onde il mutamento del fatto costitutivo nel corso del processo non comporta mutamento della domanda – da ciò deriva che, “qualora sia stata
proposta una domanda (di accertamento e-o di condanna) relativa a uno dei
suindicati diritti sulla base di un determinato fatto costitutivo e venga rigettata per
ragioni attinenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento di inesistenza del
diritto fa stato in un secondo processo instaurato con riproposizione della
domanda fondata su un diverso fatto costitutivo (salvo se intervenuto medio 7
tempore) trattandosi dello stesso petitum e stante la irrilevanza della causa
petendi”.
Nella vicenda in esame va sottolineato che la appellante rivendica la proprietà
dell'area controversa in forza della medesima catena di acquisiti a titolo derivativo fatta valere nel giudizio conclusosi con la sentenza irrevocabile e non per un autonomo titolo sopravvenuto, onde non può che operare il vincolo del precedente giudicato.
Né convincono le argomentazioni sviluppate nell'atto di appello circa il rischio che il bene rimanga privo di un titolare e senza protezione giuridica tenuto conto che,
a prescindere dai limiti soggettivi del giudicato, l'ordinamento assicura una tutela,
seppur provvisoria, al possesso in sé considerato anche erga omnes e prevede,
attraverso l'istituto dell'usucapione, che, in presenza di precisi requisiti, il potere di fatto dia luogo all'acquisto a titolo originario del diritto reale così evitando una scissione sine die tra intestazione formale e situazione effettiva. Né le considerazioni appena espresse risultano scalfite dalla circostanza che l'intestatario formale sia contraddittore nella eventuale azione di usucapione proposta dal possessore, in quanto soggetto comunque interessato a contestare l'intervenuto acquisto del bene a titolo originario.
Passando al vaglio della doglianza relativa alla statuizione di condanna al risarcimento per lite temeraria, la stessa può invece ritenersi fondata.
Il giudice di prime cure ha ravvisato la mala fede nella proposizione del giudizio per avere la sottaciuto, nella parte espositiva dell'atto di citazione, Parte_1
la esistenza del precedente giudicato. La società, da parte sua, ha portato avanti 8
la sua posizione difensiva, volta a sostenere che la sentenza n.ro 1028/18 non poteva precluderle la riproposizione della domanda.
Orbene, un tale assunto, seppur infondato, non si presenta pretestuoso;
né
nell'ambito del dovere di lealtà di cui all'art.88 c.p.c. può farsi rientrare un obbligo generalizzato per la parte di indicare circostanze a sé sfavorevoli;
era, del resto,
assai improbabile che il convenuto non segnalasse la sentenza resa tra i medesimi litiganti solo due anni prima.
Deve, in conclusione, negarsi che la mera omissione della suddetta indicazione integri una condotta processuale connotata da mala fede, e ciò tenendo comunque conto che la responsabilità dell'attore o del convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c. non può conseguire alla mera infondatezza della tesi difensiva propugnata (v. Cass. S.U. 9912/18, e, di recente, Cass. 19948/23).
Occorre, pertanto, revocare la statuizione di condanna della ai Parte_1
sensi dell'art.96 c.p.c. e, conseguentemente, rigettare la analoga richiesta di condanna avanzata dall'appellato in questo grado.
Alla luce della prevalente soccombenza della società appellante, quest'ultima va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano per come in dispositivo in base al valore dichiarato della causa, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione/istruzione” in assenza di attività istruttoria, medi per le altre fasi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, 9
in parziale riforma della sentenza n.ro 134/2022 emessa dal Tribunale di Marsala
il 17.2.2022, appellata dalla società Parte_1
-revoca la statuizione di condanna della ai sensi dell'art.96 Parte_1
comma 3 c.p.c.;
-conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante a rifondere all'appellato, , le spese CP_2
di lite del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di euro 4.888,00,
oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 30.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo