Art. 7.
I diritti previsti dall' art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per la concessione delle patenti di sanita' sono fissati come segue: a lire 35 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate;
a lire 90 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate;
a lire 265 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate;
a lire 440 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate.
I diritti previsti dall' art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per la concessione delle patenti di sanita' sono fissati come segue: a lire 35 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate;
a lire 90 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate;
a lire 265 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate;
a lire 440 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate.