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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 854/2023, introdotta DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Antonio Mercogliano, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE CONTRO
in persona del l.r.p.t. _1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall' e condannarlo alla restituzione, senza dilazione, dell'importo di _1
€ 942,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dalle rispettive trattenute sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso depositato in data 30.3.2023, la sig.ra esponeva di essere stata Parte_1 cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli, relativamente agli anni 2007-2012, a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura operato dal resistente.
Rappresentava che, per effetto dell'annullamento dei rapporti di lavoro, le venivano operate trattenute rateali, dall'anno 2014 al 2018, sull'indennità di malattia a titolo di recupero di somme che l' aveva ritenuto indebitamente percepite. CP_2
Riferiva di aver agito in giudizio, avverso l'atto di annullamento del rapporto di lavoro, dinanzi al Tribunale di Avellino, sett. lav. e prev. (R. G. n. 4058/2014, dott. Ciro Luce), domandando l'accertamento dei rapporti di lavoro disconosciuti ed il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, con esito favorevole giusta sentenza n. 784/2018, depositata il 29.11.2018 e passata in giudicato. Aggiungeva di aver nuovamente adito il Tribunale di Avellino, con ricorso del 26.3.2020 (R. G. n. 1021/2020, dott.ssa Monica d'Agostino) per contestare il recupero delle somme indebitamente trattenute dall' . CP_2
1 Deduceva che detto giudizio si era concluso con sentenza n. 207/2021, pubblicata il 17.3.2021, con cui il Tribunale di Avellino aveva dichiarato cessata la materia del contendere, dal momento che l' aveva comunicato in giudizio di aver annullato _1
l'indebito, sgravando la posizione debitoria. Lamentava che, nonostante le statuizioni contenute nelle due sentenze, l' aveva CP_2 continuato a trattenere somme in suo danno, come da estratti allegati. Rivendicava, quindi, di avere diritto al rimborso delle somme indebitamente trattenute, pari ad € 942,98, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in _1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni. Il resistente sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva in _1 giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza. MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai cd. “precedenti conformi”, questo giudicante ritiene di uniformare la propria decisione alle due succitate pronunce, assunte da questo Tribunale, che hanno acclarato il diritto della ricorrente alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli, per gli anni e le giornate specificate (dal 2007 al 2012), ed il conseguente diritto a vedersi rimborsate le somme indebitamente trattenute dall' _1
In specie, codesto Tribunale ha già statuito la fondatezza delle doglianze sollevate da
, e ciò anzitutto con la richiamata sentenza n. 784/2018. Parte_1
Peraltro, anche la successiva sentenza, benché dichiarativa della cessazione della materia del contendere, e dunque insuscettibile di formare giudicato tra le parti del presente giudizio, ha comunque rilevato una circostanza dirimente nella controversia odierna, ossia la dichiarazione dell' di aver disposto l'annullamento dell'azione _1 di recupero del preteso indebito, dichiarazione con cui l'Istituto implicitamente ha ammesso l'illegittimità delle trattenute operate in danno di e, di Parte_1 conseguenza, il diritto di quest'ultima a vedersi restituite le somme ritenute. Orbene, in assenza di prova di mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto delineate nelle due sentenze in questione, ed in applicazione del principio di persistenza delle situazioni giuridiche soggettive, nonché in forza della res iudicata costituita dalla prima sentenza, è d'uopo ritenere che, nella presente sede processuale, debba pervenirsi ad esiti conformi.
2. Invero, nel presente giudizio, ha lamentato che l' Parte_1 _1 nonostante i suddetti provvedimenti giudiziari, ha continuato ad applicare trattenute sull'indennità di malattia riconosciutale, illegittimamente recuperando somme che non possono né devono considerarsi indebitamente percepite.
2 Sul punto, risultando definitivo l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ed il conseguente diritto allo sgravio del credito preteso dall' in ripetizione, non può revocarsi in dubbio che alla ricorrente _1 spettino le somme che l'Istituto non le ha corrisposto, essendo oramai cristallizzata l'infondatezza del titolo giuridico sotteso. Quanto sinora osservato impone di ritenere insussistente il diritto dell' ad _1 operare trattenute sull'indennità di malattia e di riscontrare, per converso, la fondatezza della domanda di condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2 reclamate, pari ad € 942,98, come risulta dai documenti allegati dalla ricorrente. D'altro canto, la contumacia dell' ha impedito la formazione della prova in CP_2 ordine alla restituzione degli importi indicati in ricorso. Assorbito ogni altro profilo.
3. In forza dell'art. 16 co. 6 L. 412/1991, il predetto importo va accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di deposito del presente giudizio (30.3.2023). A tal fine, si consideri che la ricorrente ha agito ex art. 2033 c.c., sicché deve trovare applicazione la norma secondo cui, in caso di buona fede dell'accipiens, gli interessi decorrono dalla richiesta. Agli atti non risulta un atto di costituzione in mora nei confronti dell'odierno resistente, né una domanda amministrativa di ricostituzione del trattamento previdenziale di malattia oggetto delle ritenute, sicché questo giudice ritiene di non poter considerare dimostrato il dolo o la mala fede dell' ben potendo la persistenza delle _1 trattenute impugnate ascriversi ad un mero errore dell' stesso nel recepimento CP_2 delle statuizioni contenute nella sentenza n. 784/2018.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore di _1
, dell'importo di € 942,98, oltre la maggior somma tra interessi legali Parte_1
e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 30.3.2023 e sino al saldo;
2) condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di lite, _1 che liquida in € 250,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Avellino, 30.1.2025
Il Giudice del lavoro
dott. Domenico Vernillo
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