Ordinanza cautelare 2 dicembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/03/2026, n. 5867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5867 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05867/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14141 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano D’Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Lazio - Agenzia per la Protezione Ambientale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Carrubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Merelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ragione Lazio, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
AU LI, RC LA, LA LA, rappresentati e difesi dall’avvocato Ruggero Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione Dirigenziale n. 139 del 4.9.2025 del Comune di Ciampino, registro generale n. 1000 del 4.9.2025, pubblicata sulla pagina web del Comune dal 4.9.2025 fino al 19.9.2025 e comunicata il 4.9.2025, avente ad oggetto “Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 e ss. Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Chiusura del procedimento ambientale ex punto vendita carburanti n. 27042 sito in Ciampino, Via dei Laghi km 0+700 (D.Lgs. n. 152/2006 art. 242, comma 13 e s.m.i.) (doc. 1);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali alla stessa ivi compreso i pareri e/o le comunicazioni pervenuti durante la conferenza di servizi e/o citati e/o allegati alla Determinazione n. 139 del 4.9.2025, dichiarati quali parte integrante e sostanziale, e in particolare:
- del parere Prot. 28106 del 5.6.2025 (rif. ASL n. 41729/2025) della ASL RM6 – Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, a firma del Dirigente Medico SISP Dott.ssa F. Di Gaspare (giusto prot. entrata n. 28106 del 05/06/2025) (allegato 1 alla Determinazione);
- del parere Prot. entrata n. 34092 del 10.7.2025 (rif. Arpa Lazio n. 49400 del 9.7.2025) dell’RP Lazio Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (allegato 2 alla Determinazione);
- del parere Prot. n. 34778 del 14.7.2025 (rif. CMRC n. 144093/2025) della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip. III Ambiente e Tutela del Territorio-Acqua-Rifiuti-Energia-Aree Protette (allegato 3 alla Determinazione);
- del parere Prot. n. 35261 del 16.7.2025 (rif. CMRC n. 145824/2025) della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip. III Ambiente e Tutela del Territorio-Acqua-Rifiuti-Energia-Aree Protette;
- del parere Prot. n. 36165 del 23.7.2025 della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti - Area Bonifica dei Siti Inquinati (allegato 5 alla Determinazione);
- per quanto occorrer possa, del Verbale del Tavolo tecnico e di confronto convocato con prot. n. 35628 del 18.7.2025, del 23.07.2025 (allegato 6 alla Determinazione);
- del parere prot. 40764 del 25.8.2025 (rif. Arpa Lazio n. 55353/2025 (giusto prot. entrata n. 37358/2025) dell’RP Lazio Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (allegato 7 alla Determinazione);
- per quanto occorrer possa, del parere Prot. n. 41302 del 28.08.2025 (rif. CMRC n. 170298/2025) della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip. III Ambiente e Tutela del Territorio-Acqua-Rifiuti-Energia-Aree Protette (allegato 8 alla Determinazione);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai predetti, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/1/2026:
- per quanto occorrer possa, della nota relazione trasmessa da RP Lazio, Dipartimento Stato dell’Ambiente Servizio Suolo e Bonifiche, Unità Suolo e Bonifiche di Roma, alla Direzione Generale, Area affari istituzionali e legali e normativa ambientale, avente ad oggetto “Ricorso EN S.p.A. contro Comune di Ciampino – Determinazione Dirigenziale n. 139 del 04/09/2025 – Pareri RP Lazio prot. n. 49400/09.07.2025 e n. 60232/25.08.2025 – Controdeduzioni RP Lazio”, depositata in giudizio dalla difesa di Arpa Lazio il 27.11.2025 come allegato 1;
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati che possa risultare lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Azienda Sanitaria Locale Roma 6 e di Arpa Lazio - Agenzia per la Protezione Ambientale del Lazio;
Vista l’ordinanza cautelare n. 6744 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa CI RI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo EN s.p.a., nella qualità di titolare dell’ex impianto di distribuzione carburanti AGIP 27042 ubicato in Ciampino, via dei Laghi km 0+700, chiede l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 139 del 4.9.2025 del Comune di Ciampino, con la quale è stata conclusa negativamente la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990, per la chiusura del procedimento ambientale dell’ex punto vendita carburanti della ricorrente.
Fa presente che, in seguito al rinvenimento di un’alterazione dello stato qualitativo del sottosuolo nei terreni interessati, il 19 maggio 2003 aveva inviato alle pubbliche amministrazioni di riferimento la notifica ai sensi dell’art. 9 del D.M. 471/99, con allegata relazione tecnica descrittiva delle attività svolte ed in fase di esecuzione per la messa in sicurezza d’emergenza del sito.
Con nota del 23.5.2013, EN provvedeva a trasmettere la “Analisi di Rischio sito specifica e Progetto Unico di Bonifica – Constatazione di sito non contaminato” di cui al D. Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V, in cui veniva richiesta la Conclusione Positiva del Procedimento.
La Conferenza dei servizi per la disamina del progetto veniva indetta il 14 gennaio 2014, ove le pubbliche amministrazioni coinvolte esprimevano parere favorevole all’approvazione del documento, rimandando la chiusura del procedimento alla preventiva presentazione di un piano di monitoraggio post operam ed all’installazione di un ulteriore piezometro “POC” ubicato al confine del sito e a valle idraulica del piezometro “PZ1”.
Con successiva nota del 22.10.2014 il Comune di Ciampino chiedeva ad RP e alla Provincia di esprimersi in merito al Piano di Monitoraggio trasmesso da EN, al fine di emettere la determina conclusiva della Conferenza dei servizi. La Provincia non riteneva raggiunti i presupposti per la chiusura del procedimento di bonifica, anche alla luce dell’aggiornamento della qualità delle acque sotterranee.
Il 23 giugno 2016 la ricorrente trasmetteva agli Enti un rapporto tecnico di aggiornamento sulla qualità delle acque sotterranee e indagine integrativa, in cui veniva fornito un aggiornamento della qualità delle acque di falda, con riferimento ai monitoraggi eseguiti nel periodo febbraio 2014 - febbraio 2016, che evidenziavano la conformità per tutti i piezometri monitorati, ad eccezione del solo piezometro PZ1; veniva quindi proposta un’indagine integrativa.
Il 20 gennaio 2020 Roma Capitale trasmetteva la nota n. 104 con cui prendeva atto della volontà di EN di procedere con gli ulteriori monitoraggi ambientali sul sito, compresa la realizzazione del piezometro denominato “PZ10”. Venivano avviate le attività di installazione di tale piezometro ed eseguiti i monitoraggi delle acque di falda in contraddittorio con RP Lazio.
Il 6 settembre 2024 veniva trasmesso il «Progetto Unico di Bonifica: Analisi di Rischio Sanitario Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015», con cui EN rappresentava che «sotto le ipotesi riportate nel documento allegato il sito è da ritenersi non contaminato» e veniva richiesta la chiusura del procedimento ambientale.
Il 29 maggio 2025 il Comune di Ciampino convocava la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, co. 2, L. n. 241/90 in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis, individuando i termini entro i quali dovevano essere trasmesse dalle amministrazioni interessate le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza.
Con comunicazione del 15.7.2025 il Comune di Ciampino trasmetteva i pareri di RP, Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio, sospendeva la Conferenza dei Servizi decisoria del 29 maggio 2025 e convocava un tavolo tecnico e di confronto, aperto a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, al soggetto richiedente l’autorizzazione e ai tecnici incaricati, finalizzato al superamento delle criticità emerse.
Nel corso del Tavolo tecnico, EN replicava a quanto dedotto nel parere dell’RP reso il 9 luglio 2025 ed evidenziava che le tempistiche lunghe del procedimento di caratterizzazione ambientale, iniziato nel gennaio del 2014, erano dipese dall’esito della prima conferenza di servizi, conclusasi negativamente per alcune criticità tecniche, e dal blocco del procedimento dal 2016 al 2022 dipeso dal proprietario dell’immobile che non consentiva l’accesso al sito. Nel corso del tavolo tecnico EN evidenziava che da oltre 3 anni sul PZ10, ove RP aveva riscontrato nel 2022 l’unica eccedenza per le Contaminazioni Soglia di Rischio (CSR), i limiti di riferimento risultavano rispettati.
La discussione del tavolo tecnico di confronto, secondo la ricorrente, sarebbe terminata con il superamento delle presunte criticità rappresentate dall’RP nel parere del 9.7.2025.
Alla luce dell’esito del tavolo tecnico e del documento predisposto da EN, il Comune di Ciampino riavviava il 31 luglio 2025 il procedimento della Conferenza di servizi. Tuttavia, il successivo 4 settembre 2025, senza preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e senza convocazione della Conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, il Comune adottava la determinazione impugnata di conclusione negativa della Conferenza dei servizi.
2. Tale determinazione, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, sono impugnati per i seguenti motivi:
I) LAzione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10 bis, 14, 14 bis, 14 ter L. n. 241/1990 e s.m.i., del D. Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015, degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà ed iniquità manifeste, carenza, erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Difetto di motivazione. Sviamento. LAzione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento, legittimo affidamento, di partecipazione, di buona amministrazione, di buona fede e correttezza nei rapporti con gli amministrati, economicità, prevedibilità, certezza, ragionevolezza e proporzionalità.
La determina sarebbe innanzitutto illegittima per violazione dell’art. 14 bis, co. 5, e 10 bis della l. n. 241/1990, vale a dire per la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Se la comunicazione fosse stata adottata, EN sarebbe stata messa in condizione di partecipare al procedimento e di mostrare all’Amministrazione elementi di fatto e argomentazioni tali da condurre all’emanazione di un provvedimento di diverso contenuto. Ciò soprattutto alla luce dell’apertura di RP quanto all’approvabilità del progetto emersa nel corso del Tavolo tecnico. In sede istruttoria EN avrebbe anche potuto rappresentare, rispetto alla rilevazione eccedente le “concentrazioni soglia di contaminazione” risalente al 2022, tutte le indagini e i monitoraggi posti in essere, sia prima che dopo la rilevazione del 2022, che avevano restituito valori a norma.
La determina sarebbe anche viziata per motivazione apodittica, apparente, contraddittoria ed errata in punto di fatto. Il parere di RP del 25 agosto 2025 doveva infatti interpretarsi come positivo, seppure con prescrizioni, e anche quelli adottati da Roma Capitale dovevano considerarsi in parte positivi e in parte nulli, perché emessi dopo i termini di cui all’art. 14 bis, co. 2, lett. c), l. n. 241/1990.
Con riferimento al parere della Regione Lazio, EN ne censura l’illegittimità, da un lato, in quanto pervenuto il 23 luglio 2025, oltre il termine decadenziale fissato al 13 luglio 2025 dalla comunicazione di avvio del procedimento e, in ogni caso, perché riporterebbe motivazioni illogiche, errate e inconferenti, che non terrebbero conto di quanto emerso nel corso del Tavolo tecnico.
Quanto al parere dell’RP, EN denuncia l’assenza di una motivazione puntuale ed effettiva sul perché il Comune di Ciampino abbia ritenuto di condividere tutte le prescrizioni in esso riportate, senza considerare quanto emerso nel corso del Tavolo tecnico e nelle osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento.
Il parere di RP, reso il 9.7.2025, sebbene richiamato dal successivo parere della medesima Agenzia del 25.8.2025, risulterebbe inoltre superato da quanto emerso nel corso del Tavolo tecnico e di confronto del 23.7.2025, in cui l’Agenzia aveva affermato che il progetto presentato dalla ricorrente era “valutabile positivamente con qualche prescrizione”.
Il Comune, dinanzi alla incoerenza e illogicità dei pareri resi dall’Arpa, avrebbe dovuto approfondire e comunque valutare e ponderare tutti gli elementi emersi in sede di Conferenza di Servizi, in autonomia rispetto ai pareri resi dalle altre amministrazioni.
Parte ricorrente rammenta anche che il Comune di Ciampino con la nota del 18.7.2025 aveva preannunciato che avrebbe successivamente comunicato la data della riunione della Conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14 ter, salvo poi smentire quanto annunciato, in contrasto con la disciplina applicabile al caso di specie. Aggiunge EN che, se ci fosse stata la conferenza sincrona ai sensi dell’art. ter comma 7 della legge n. 241 del 1990, la conclusione sarebbe stata di accoglimento del progetto di bonifica, così come avvenuto nel Tavolo tecnico.
II) LAzione e/o falsa applicazione degli artt. 239 e ss. e allegato 4 del D. Lgs. 152/06, del D.M. 31/2015 “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, dell’Allegato 2 del D.M. 31/2015 “Criteri semplificati per l’applicazione dell’analisi di rischio alla rete carburanti”, degli artt. 1, 2, 3, 14, 14 bis, 14 ter L. n. 241/1990 e s.m.i., del D. Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015, degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dei “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” di cui APAT-ISPRA 2008 (Manuale ISPRA). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà ed iniquità manifeste, carenza, erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Difetto di motivazione. Sviamento. LAzione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento, legittimo affidamento, buona fede e correttezza nei rapporti con gli amministrati, economicità, prevedibilità, certezza, ragionevolezza e proporzionalità.
Il parere di RP del 9 luglio 2025 si fonderebbe su gravi e manifesti errori logici, metodologici e giuridici di fondo.
EN, dopo avere descritto le regole della normativa di settore per calcolare le concentrazioni soglia di contaminazione al fine di valutare se un determinato sito possa considerarsi contaminato nelle acque della falda sottostante, osserva che in casi particolari, come i siti di ridotte dimensioni ovvero i punti vendita di carburanti, sono consentiti metodi alternativi, quali la misura diretta delle concentrazioni ai POC, per un periodo sufficientemente lungo a dimostrare che siano rappresentative della situazione.
Dopo aver premesso di aver calcolato le cd. Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) applicando la procedura APAT-ISPRA di Analisi di Rischio Sanitaria, la ricorrente ritiene che la richiesta dell’Agenzia di revisione degli obiettivi di bonifica non sarebbe giustificata né da un criterio tecnico né da una specifica disposizione normativa. Inoltre, EN ribadisce che l’unica eccedenza riscontrata nel monitoraggio di dicembre 2022 non sarebbe stata più rilevata successivamente.
Quanto alla prescrizione relativa alla realizzazione di un’ulteriore sonda, parte ricorrente ritiene che essa rappresenterebbe un ingiustificato aggravio del procedimento, non apporterebbe alcuna informazione utile o integrativa e non sarebbe imposta da alcuna normativa tecnica.
Anche la richiesta di un ulteriore periodo di monitoraggio sarebbe dilatoria e sproporzionata, mentre quella di attivazione del percorso “protezione della risorsa idrica” non sarebbe necessaria, trattandosi di un sito che ricade nell’ambito del D.M.31/15, recante il Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’art. 252, co. 4, del d. lgs. n. 152/2006, per il quale sarebbe consentita la verifica al piezometro “POC”, in sostituzione dell’attivazione dei percorsi di lisciviazione e trasporto in falda.
3. RP si è difesa in giudizio depositando memoria e documenti, tra i quali una relazione volta a illustrare le motivazioni tecnico-scientifiche e giuridiche sottese ai pareri espressi nel corso del procedimento oggetto di controversia.
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando di non essere titolare di competenze in materia, non riguardando la vicenda contenziosa una bonifica ordinaria in aree con presenza di inquinamento diffuso.
Anche il Comune di Ciampino e Roma Capitale hanno chiesto che il gravame venga dichiarato non fondato.
La Regione Lazio non si è costituita.
4. L’esigenza cautelare rappresentata dalla ricorrente è stata soddisfatta attraverso la fissazione della data di trattazione del merito della controversia.
5. Con motivi aggiunti, EN ha impugnato la nota illustrativa depositata in giudizio da RP, deducendone l’illegittimità, sia per i medesimi motivi presentati nel ricorso introduttivo, sia perché essa costituirebbe una inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il contenuto della nota si porrebbe anche in contraddizione con quanto emerso nel tavolo tecnico e richiamerebbe in maniera scorretta il principio di precauzione, che non potrebbe giustificare decisioni arbitrarie assunte in assenza di un rischio, neppure meramente potenziale, all’ambiente.
6. Con atto di intervento ad adiuvandum si sono costituiti i signori AU OL, RC LA e LA LA, proprietari dell’area oggetto dell’attività di bonifica, che rappresentano di subire numerosi disagi dallo svolgimento della bonifica e di avere, pertanto, interesse, all’accoglimento del ricorso, poiché l’ulteriore attività prevista nella determinazione del Comune di Ciampino arrecherebbe loro un grave pregiudizio.
7. RP ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento, in quanto relativo a danni ipotetici e comunque di competenza di EN, nonché dei motivi aggiunti, che riguarderebbero un documento interno dell’Agenzia privo di autonoma lesività. Anche il Comune di Ciampino ha eccepito, per le medesime ragioni, l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
In vista dell’udienza, parte ricorrente, RP e gli intervenienti hanno tutti depositato memorie di replica.
8. All’udienza del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto il procedimento ambientale riguardante un ex punto vendita carburanti sito nel Comune di Ciampino e gestito da EN, che si è concluso con la determinazione dirigenziale del Comune del 4.9.2025 di conclusione negativa della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 Legge n. 241/90.
La determina impugnata richiama le osservazioni e prescrizioni rese dall’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (in avanti, “RP” o “Agenzia”) in un parere del 9 luglio 2025, confermate dalla stessa Agenzia nella nota del successivo 25 agosto, e fatte proprie sia da Roma Capitale con due pareri (n. 35261/2025 e 41302/2025) sia dalla Regione Lazio (parere n. 36165/2025).
EN ha chiesto l’annullamento, con il ricorso introduttivo, di detta determina, nonché di tutti gli atti a questa presupposti, lamentando vizi di carattere procedimentale riguardanti il complessivo svolgimento dell’istruttoria resa nel corso della conferenza dei servizi, e di carattere sostanziale, avuto riguardo alle prescrizioni imposte al termine della stessa, ritenute affette da errori giuridici, metodologici e da un’analisi non corretta dei dati fattuali.
Con motivi aggiunti, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento di una relazione depositata in giudizio dall’Agenzia, che conterrebbe una integrazione postuma della motivazione resa nei pareri di RP, anch’essa affetta da vizi metodologici e relativi al non corretto esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Agenzia.
2. In primo luogo, va rilevata l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum presentato dai signori AU LI, RC LA e LA LA. Costoro, nella loro qualità di titolari del terreno ove si svolgono le attività di bonifica e di un locale commerciale sito nelle vicinanze, sono titolari di un interesse diverso (quello alla cessazione di tali attività, che asseritamente arrecherebbero un pregiudizio alle loro proprietà) ma collegato a quello fatto valere della parte ricorrente.
Come chiarito anche dall’Adunanza Plenaria, non può dubitarsi dell’ammissibilità dell’intervento «dei soggetti titolari di una posizione giuridica collegata o dipendente rispetto a quella dedotta nel processo inter alios (ovvero la cui nascita, esistenza o contenuto dipendano dalla nascita, esistenza o contenuto di un rapporto sostanziale altrui). Il carattere indiretto e mediato del pregiudizio subito esclude la legittimazione dei predetti soggetti a promuovere un autonomo giudizio» (Ad. Pl. n. 15 del 2024).
Resta fermo che il tema dell’effettiva esistenza del pregiudizio lamentato dagli intervenienti e della eventuale spettanza di un risarcimento per i danni subiti rimane del tutto estraneo alla presente controversia.
3. Passando allo scrutinio del ricorso introduttivo, esso non merita accoglimento.
4. Al primo motivo di impugnazione, parte ricorrente formula censure procedimentali relative alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’istanza, alla contraddittorietà del parere dell’RP del 25 agosto 2025 rispetto a quanto emerso nel corso del “tavolo tecnico” del 23 luglio 2025 e, in generale, sull’andamento «confuso e oscuro» dell’iter procedimentale seguito dal Comune di Ciampino. L’ente, secondo la ricorrente, non avrebbe potuto concludere la conferenza dei servizi in modalità asincrona ma avrebbe dovuto comunicare la data della riunione in modalità sincrona, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, come disposto dall’art. 14 bis co. 2 lett. d della legge n. 241/1990.
In proposito, giova rammentare che l’iter istruttorio in esame, sviluppatosi originariamente in fase asincrona, ha poi avuto una fase sincrona, attraverso l’indizione di un tavolo tecnico, in ragione criticità emerse e dei pareri non positivi adottati dalle amministrazioni competenti, tutti messi nella disponibilità della ricorrente. Dunque, EN è stata messa costantemente nelle condizioni di interloquire ed esporre le proprie osservazioni, e ha potuto altresì puntualmente replicare a tutti gli elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza emersi nel corso del procedimento.
La circostanza, poi, che il Comune di Ciampino abbia deciso di proseguire e concludere in modalità asincrona la conferenza dei servizi non ha in alcun modo inciso sul rispetto delle garanzie partecipative spettanti alla società istante, che come detto ha partecipato in maniera continuativa e piena all’istruttoria, sia attraverso il deposito di una nota tecnica in replica ai pareri adottati sia attraverso il confronto in presenza con le amministrazioni partecipanti al tavolo tecnico.
Tra l’altro, come emerge dal verbale del tavolo tecnico, tutti i presenti avevano concordato sulla prosecuzione e conclusione della conferenza di servizi in modalità asincrona, previa presentazione dei pareri di competenza delle amministrazioni coinvolte.
Non possono neppure essere condivise le affermazioni relative alla contraddittorietà dell’istruttoria, in ragione delle dichiarazioni rese dai rappresentanti dell’RP nel corso del tavolo tecnico e quanto riportato nel successivo parere dell’Agenzia del 25 agosto 2025.
Va precisato, in primo luogo, che la funzione del tavolo tecnico è quella di esporre le problematiche emerse nel corso del procedimento ed eventualmente ipotizzare possibili soluzioni, senza esprimere giudizi vincolanti per l’amministrazione di appartenenza.
Dalla lettura del verbale del 18 luglio 2025 non risultano, comunque, presenti affermazioni in contrasto con le valutazioni espresse nel parere RP del 9 luglio 2025. Anzi, in conclusione dell’incontro, uno dei rappresentanti dell’Agenzia, pur dichiarando che «a suo parere» il progetto di EN fosse «approvabile», ribadiva come il tema fosse quello dell’opportunità «di essere maggiormente prudenti alla luce della criticità rilevata nel 2022».
Non vi è, pertanto, nessuna contraddizione tra l’esito dell’incontro e quanto poi riportato nel parere finale del 25 agosto 2025, ove RP ha ribadito quanto sostenuto nel precedente parere del 9 luglio circa l’esigenza di ritenere approvabile il progetto di bonifica di EN solo a seguito del compimento di ulteriori verifiche e monitoraggi sull’area.
Sono, poi, palesemente infondate le ulteriori censure di carattere procedimentale formulate avverso i pareri resi nel corso del procedimento da Roma Capitale e dalla Regione Lazio. La prima per due volte ha fatto proprie le considerazioni svolte da RP nel parere del 9 luglio 2025, rilevando che il progetto fosse approvabile solo previo il rispetto delle prescrizioni ivi presenti (cfr. i pareri di Roma Capitale n. 35261 del 16 luglio 2025 e n. 41302 del 28 agosto 2025). La Regione Lazio ha anch’essa adottato un parere non favorevole (prot. 36165 del 23 luglio 2025) e non era obbligata a rilasciarne un altro, a seguito del tavolo tecnico.
5. Il secondo motivo di impugnazione si incentra sul parere dell’RP del 9 luglio 2025, che secondo EN avrebbe imposto oneri e prescrizioni illegittimi, in quanto non richiesti né consentiti dalla normativa di settore.
5.1. Occorre premettere che in presenza di un superamento dei valori riportanti le “concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC), un sito è considerato contaminato nelle acque della falda sottostante. Obiettivo della bonifica è riportare tali valori al di sotto delle CSC: a tal fine vengono effettuate delle analisi delle acque, eseguite praticando dei fori nel terreno, chiamati “piezometri”, fino al raggiungimento della falda e prelevando i campioni d’acqua da analizzare.
Le procedure tecnico/operative per la gestione degli interventi di bonifica nei siti di dimensioni ridotte, quale è quello oggetto di controversia, sono descritte nell’allegato 4 alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006. Trova anche applicazione il regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente n. 31 del 2015, recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti.
5.2. Nel 2003 EN aveva attivato la procedura per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito in questione, a cui avevano fatto seguito vari monitoraggi dell’area.
Nel mese di dicembre 2022, RP rilevava un’eccedenza per il parametro benzene, con una concentrazione circa cinque volte superiore alla CSC.
EN procedeva a effettuare ulteriori attività di messa in sicurezza e monitoraggio del sito e presentava, nel 2024, un progetto unico di bonifica, chiedendo la chiusura del procedimento ambientale, in ragione della circostanza che “[s]otto le ipotesi riportate nel documento allegato il sito è da ritenersi non contaminato». Nel progetto di bonifica EN si era avvalsa di un’analisi di rischio (ADR), nella quale indicava le “concentrazioni soglia rischio” (CSR), vale a dire quei valori, superiori alle CSC, che sono considerati accettabili all’interno di un sito, purché le analisi ai piezometri a valle del sito, detti Point of Compliance o POC, riportino valori inferiori alle CSC.
Il parere di RP del 9 luglio 2025 ha ritenuto che le CSR proposte da EN non fossero accettabili, perché troppo elevate e non in grado di garantire il rispetto delle CSC presso i POC. A conferma dell’assunto, l’Agenzia ha rammentato l’esito del surrichiamato monitoraggio del 2022, che aveva riportato in uno dei piezometri posti in prossimità del POC un valore di benzene cinque volte sopra soglia.
Per questo motivo, l’Agenzia ha chiesto a EN, quanto a taluni parametri relativi agli idrocarburi, di ridurre di almeno un ordine di grandezza le CSR per la matrice acque sotterranee (AS).
RP, inoltre, ha sostenuto che le sonde poste per la verifica del rischio sanitario fossero state collocate in posizioni non adeguate e pertanto fossero poco rappresentative «della concentrazione degli aeriformi interstiziali». Per questo l’Agenzia ha ritenuto necessaria l’installazione di almeno una ulteriore sonda, meglio posizionata. Ha anche chiesto che venisse effettuato un ulteriore periodo di monitoraggio di un anno su tutte le sonde, compresa quella aggiuntiva richiesta.
Infine, in ragione «alte concentrazioni rinvenute, in particolar modo sulla matrice AS», RP ha concluso che il progetto di EN poteva essere approvato «solo dopo aver calcolato delle CSR per la matrice AS attivando anche il percorso “protezione della risorsa idrica” tali da garantire il perdurare delle CSC ai POC e dopo aver verificato la congruità delle sonde […]».
5.3. EN contesta in primo luogo la richiesta di RP di ridurre, quanto agli idrocarburi, di almeno un ordine di grandezza le CSR proposte per la matrice AS, deducendo l’arbitrarietà della richiesta e il suo contrasto con quanto previsto nei criteri metodologici redatti dalla stessa RP, alla quale la ricorrente si sarebbe attenuta nella definizione delle CSR.
Sarebbe anche errata l’affermazione dell’Agenzia secondo la quale «il mantenimento di concentrazioni degli inquinanti troppo elevate non garantirebbe il rispetto delle CSC ai POC» perché, trattandosi di un sito di dimensioni ridotte, il DM n. 31 del 2015 consentirebbe la verifica al POC, in sostituzione dell’attivazione dei «percorsi di liscivazione e trasporto in falda».
Aggiunge anche che l’unica eccedenza rilevata nel 2022 non sarebbe stata più riscontrata nelle successive verifiche.
5.4. Le contestazioni non colgono nel segno.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 31 del 2015 non consente al soggetto proponente il progetto di bonifica di imporre, nei siti di dimensioni ridotte, l’accettazione di un metodo semplificato di calcolo del rischio, ma solo eventualmente di concordarne l’applicazione con i soggetti competenti.
Infatti il citato decreto prevede che «il proponente, ai fini del calcolo del rischio e/o degli obiettivi di bonifica sito-specifici, potrà concordare con gli Enti di Controllo di non attivare il percorso “lisciviazione dal suolo e migrazione al punto di conformità” assumendo l’obbligo di rispetto al punto di conformità delle CSC o dei valori di fondo approvati dagli Enti di Controllo medesimi» (cfr. l’allegato 2, punto 2.1 del d.m.).
Il decreto prevede anche che «il percorso di migrazione diretta da falda al punto di conformità, ai fini del calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica sito specifici da raggiungere nelle aree interne al sito, può essere sostituito dalla verifica diretta presso il punto di conformità delle CSC o dei valori di fondo approvati dagli Enti di Controllo» (punto 2.2).
Dunque, non sussisteva alcun obbligo per RP di aderire al modello semplificato di verifica diretta delle CSC.
Si aggiunga che la richiesta di RP di attenersi a criteri più rigorosi nella definizione delle CSR non è affatto irragionevole, ma è coerente con quanto previsto dalle linee guida in materia, che prevedono l’utilizzo del “percorso suolo-falda” ogni qual volta «sia necessario garantire la protezione della risorsa idrica sotterranea, anche indipendentemente dal superamento delle CSC nei punti di monitoraggio disponibili» (così linea guida APAT-ISPRA 2008, par. 5.3.3).
La richiesta di riduzione delle CSR di almeno un ordine di grandezza risulta, in sostanza, basata su un giudizio tecnico-discrezionale del tutto logico e ragionevole, alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. Infatti, oltre alla rilevazione di un valore di benzene superiore di cinque volte la soglia consentita, anche la verifica diretta del rischio di trasporto in falda, condotta dai tecnici RP, aveva evidenziato concentrazioni non accettabili ai POC.
5.5. Parimenti immune dai vizi è l’ulteriore prescrizione prevista nel parere dell’RP e relativa al posizionamento di una sonda aggiuntiva, nonché all’espletamento di ulteriori attività di monitoraggio.
Le censure formulate da EN impingono tutte sull’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Agenzia e mirano impropriamente a sostituire il giudizio tecnico espresso dall’RP, che non presenta profili di palese illogicità o di travisamenti dei dati tecnici, con proprie valutazioni sulla asserita congruità dell’attuale sistema di rilevazione.
L’Agenzia ha chiaramente illustrato nel parere del 9 luglio 2025 perché le sonde non fossero in grado monitorare efficacemente l’area, alla luce delle caratteristiche del sito, e ha conseguentemente ritenuto necessario installare «almeno una ulteriore sonda” nei pressi del piezometro1.
In particolare, ha evidenziato che due delle sonde erano state collocate in posizione non adeguata perché troppo “marginali” e, per tale motivo, le misurazioni effettuate potevano risultare poco rappresentative.
Del tutto congrua, poi, appare la richiesta di un monitoraggio della durata di un anno, a fronte dell’esigenza di raccogliere dati esaustivi circa l’andamento nel tempo delle concentrazioni.
6. Infine, va dichiarata l’inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti, che ha ad oggetto una nota dell’RP depositata in giudizio il 27 novembre 2025.
Si tratta di un documento interno all’Agenzia, redatto al fine di agevolare la difesa nel corso del giudizio, che riporta una illustrazione dei pareri impugnati e approfondisce, attraverso chiarimenti resi dai competenti uffici, alcuni aspetti di natura tecnica ivi affrontati.
Dunque, i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, essendo rivolti avverso una mera nota difensiva, sprovvista di natura provvedimentale e priva di autonoma capacità lesiva.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a favore del Comune di Ciampino e dell’RP nella misura quantificata in dispositivo, potendosi compensare nei confronti delle altre parti resistenti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in misura pari a euro 2.500,00 in favore del Comune di Ciampino ed euro 2.500,00 in favore dell’Agenzia per la Protezione Ambientale del Lazio; spese compensate nei confronti delle altre amministrazioni costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RC Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CI RI CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI RI CA | RC Bignami |
IL SEGRETARIO