Art. 6. (Trattamento economico di missione)
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici l'indennita' di trasferta prevista dall' articolo 1 della legge 15 aprile 1961, n. 291 , e' attribuita nella misura di cui alle tabelle C, D, E, F e G, annesse alla presente legge.
Il trattamento economico, di cui all' articolo 4 della legge 15 aprile 1961 n. 291 , si applica anche al personale comandato a prestare servizio in uffici distanti meno di 8 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza, collegati alla sede medesima con regolari servizi di linea il cui orario non sia conciliabile con quello che deve osservare il personale stesso. ((2))
L'indennita' chilometrica prevista nel penultimo comma dell'articolo 11 della predetta legge 15 aprile 1961, n. 291 e' dovuta al personale anche nei casi in cui, pur esistendo normali mezzi pubblici di trasporto, questi osservino orari inconciliabili con lo svolgimento della missione.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione sono stabilite le condizioni per procedere alla corresponsione del trattamento economico e dell'indennita' chilometrica di cui ai due precedenti commi.
Nei casi di incompatibilita' di orario dei mezzi pubblici di trasporto o quando non esistano servizi di linea, il dipendente che debba recarsi per servizio in localita' vicinorie, nell'ambito provinciale, alla sede di lavoro puo' essere autorizzato, dall'organo che dispone la missione, a servirsi di un mezzo di trasporto privato, previo rilascio da parte del dipendente di apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' derivante dall'uso del mezzo.
L'importo complessivo dell'indennita' chilometrica e dell'indennita' oraria di trasferta non puo' superare quello dell'indennita' di missione intera spettante in caso di pernottamento, oltre le spese che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare per il viaggio se il viaggio stesso fosse stato compiuto con gli ordinari mezzi di trasporto.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 15 aprile 1961, numero 291 . Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni relative a particolari indennita' spettanti a determinate categorie di personale delle predette aziende.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) D.P.R. 6 gennaio 1978, n.919 ha disposto (con l'art. 17 comma 4) che "L'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 674 , per le missioni compiute in localita' distanti fino a 3 chilometri dalla residenza e' stabilita in L. 1.500 per ogni giornata di presenza ed e' comprensiva delle spese di trasporto"; (con l'art. 30 comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validita' a decorrere dal 1 settembre 1977".
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici l'indennita' di trasferta prevista dall' articolo 1 della legge 15 aprile 1961, n. 291 , e' attribuita nella misura di cui alle tabelle C, D, E, F e G, annesse alla presente legge.
Il trattamento economico, di cui all' articolo 4 della legge 15 aprile 1961 n. 291 , si applica anche al personale comandato a prestare servizio in uffici distanti meno di 8 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza, collegati alla sede medesima con regolari servizi di linea il cui orario non sia conciliabile con quello che deve osservare il personale stesso. ((2))
L'indennita' chilometrica prevista nel penultimo comma dell'articolo 11 della predetta legge 15 aprile 1961, n. 291 e' dovuta al personale anche nei casi in cui, pur esistendo normali mezzi pubblici di trasporto, questi osservino orari inconciliabili con lo svolgimento della missione.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione sono stabilite le condizioni per procedere alla corresponsione del trattamento economico e dell'indennita' chilometrica di cui ai due precedenti commi.
Nei casi di incompatibilita' di orario dei mezzi pubblici di trasporto o quando non esistano servizi di linea, il dipendente che debba recarsi per servizio in localita' vicinorie, nell'ambito provinciale, alla sede di lavoro puo' essere autorizzato, dall'organo che dispone la missione, a servirsi di un mezzo di trasporto privato, previo rilascio da parte del dipendente di apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' derivante dall'uso del mezzo.
L'importo complessivo dell'indennita' chilometrica e dell'indennita' oraria di trasferta non puo' superare quello dell'indennita' di missione intera spettante in caso di pernottamento, oltre le spese che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare per il viaggio se il viaggio stesso fosse stato compiuto con gli ordinari mezzi di trasporto.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 15 aprile 1961, numero 291 . Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni relative a particolari indennita' spettanti a determinate categorie di personale delle predette aziende.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) D.P.R. 6 gennaio 1978, n.919 ha disposto (con l'art. 17 comma 4) che "L'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 674 , per le missioni compiute in localita' distanti fino a 3 chilometri dalla residenza e' stabilita in L. 1.500 per ogni giornata di presenza ed e' comprensiva delle spese di trasporto"; (con l'art. 30 comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validita' a decorrere dal 1 settembre 1977".