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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MITOLA MARIA, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF01862 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 240/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF01853 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore dei ricorrenti si riporta ai ricorsi depositati ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi riuniti. Resistente: il rappresentante dell'Agenzia insiste per il rigetto dei ricorsi .
=Svolgimento del processo=
-Con atto a rogito del Notaio Nominativo_1 del 05.03.2012, Ricorrente_1 ed il coniuge Ricorrente_2 costituivano la FONDAZIONE Identificativo_1, con un capitale di dotazione di Euro 100.000,00 e con lo scopo di sostenere e promuovere iniziative nel campo della ricerca finalizzata allo sviluppo delle risorse e delle fonti di energia non inquinanti, rinnovabili ed ecosostenibili. Grazie al fondo di dotazione e al capitale ottenuto per effetto di liberalità, la Fondazione effettuava acquisti di immobili e chiudeva il bilancio dell'esercizio 2014 con un avanzo di gestione pari ad €
669.640,56.
Con atto a rogito del Notaio Nominativo_3 del 16.6.2013 la Fondazione veniva trasformata in società a responsabilità limitata, con un capitale sociale costituito dall'originario fondo di dotazione di Euro
100.000,00, imputato in parti uguali ai due soci fondatori, nel mentre la differenza di valore del patrimonio di Euro 612,206,00, giusta perizia di stima allegata all'atto di trasformazione, veniva imputata a riserva straordinaria.
Con scrittura privata a firme autenticate dal Notaio Nominativo_3 del 01.03.2016, registrata a Bari il 14 successivo, i coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 cedevano le rispettive quote del capitale sociale alla società svizzera Società_1 S.A., al prezzo complessivo di Euro 700.000,00, da corrispondersi nei termini e con le modalità pattuite (ovvero secondo termini di dilazione suddivisi negli anni 2016, 2017 e 2018).
Considerato che la plusvalenza non era stata sottoposta ad imposta sostitutiva, utilizzando le disposizioni agevolative sulla rivalutazione delle partecipazioni di cui alla Legge 23.12.2014 n. 190 (art. 1, commi 626-627), la Agenzia delle Entrate di Bari procedeva al calcolo della plusvalenza realizzata da ciascun socio per effetto della cessione ex art. 67, comma 1, lett. c) DPR n. 917/1986, ponendo a base di calcolo la parte del prezzo conseguito in ciascun periodo di imposta secondo i termini di dilazione convenuti nell'atto di cessione .
Per l'anno 2018, oggetto del presente giudizio, l'Ufficio ha accertato, per entrambe i cedenti, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 446/1997 e art. 1 D.lgs. 360/1998 l'Ufficio finanziario ha rideterminato un maggior reddito imponibile di euro 10.902,00, e pertanto, con l'atto in oggetto, ha accertato per una maggiore imposta Irpef pari ad euro 10.086,00, una maggiore addizionale Regionale pari ad euro
526,00 e una maggiore addizionale Comunale pari ad euro 290,00 oltre a comminare sanzioni per euro 8.074,80.
-Avverso i detti accertamenti, rispettivamente n. n. TVF01PF01862/2024, relativo all'IRES e sanzioni per l'anno di imposta 2018, notificato il giorno 28.11.2024 s Ricorrente_1 e n.
TVF01PF01853/2024 Irpef relativo agli anni di imposta 2018, notificato il giorno 28.11.2024 a Ricorrente_2 Ricorrente_2, i predetti hanno interposto separati ricorsi (di poi iscritti, rispettivamente, sub nn.
239/2025 RG e 240/2025 RG) per i medesimi seguenti motivi:
1-Difetto di motivazione.
2-Violazione dell'onere della prova ex art. 2697 cc da parte dell'Ufficio.
3-Infondatezza delle pretese.
4-Disapplicazione delle sanzioni.
In entrambi i giudizi si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza delle pretese.
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'esito della udienza del
26.01.2026, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo questo Collegio rileva che entrambi gli atti impositivi contengono la indicazione, chiara e puntuale, del percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio per addivenire all'accertamento dei maggiori redditi ovvero dei presupposti fattuali e giuridici dello stesso, tali da consentire ai contribuenti di approntare ampia ed articolata difesa.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, questo Collegio osserva che gli atti impositivi descrivono gli elementi posti a fondamento ed utilizzati per il recupero a tassazione della plusvalenza, evinti dai dati e dalle pattuizioni contenuti negli atti sottoscritti dagli stessi ricorrenti.
Segnatamente:
Il prezzo di cessione di Euro 700.000,00 è stato quantificato sulla base della perizia di stima a firma del Dott. Nominativo_5 del 23.02.2015, asseverata da giuramento il 16.06.2015, allegata all'atto di trasformazione della Fondazione in Srl, ovvero tenendo conto del valore del patrimonio netto, pari ad Euro 712.206,00.
Nell'atto di cessione le parti hanno di comune accordo specificamente stabilito termini e modalità di pagamento del suddetto prezzo di cessione concordato, suddivisi negli anni 2016,
2017 e 2018.
l'Ufficio, dunque, verificata la mancata sottoposizione delle plusvalenza ad imposta sostitutiva, utilizzando le disposizioni agevolative sulla rivalutazione delle partecipazioni di cui alla Legge 23.12.2014 n. 190 (art. 1, commi 626-627), ha correttamente proceduto al calcolo della stessa siccome realizzata da ciascun socio per effetto della cessione ex art. 67, comma 1, lett. c) DPR n. 917/1986, ponendo a base di calcolo la parte del prezzo sempre nel medesimo atto di cessione indicato per ciascun periodo di imposta, secondo i termini di dilazione ivi convenuti.
Secondo i ricorrenti (che a conferma di tale assunto chiedono la ammissione di prova testimoniale), il prezzo convenuto non sarebbe stato mai corrisposto dalla società cessionaria e dai medesimi conseguito, stante l'inadempimento della società cessionaria, successivamente dichiarata fallita, con conseguente sopravvenuta risoluzione del contratto di cessione.
Tuttavia, nessun elemento obiettivo e concreto i ricorrenti hanno addotto a conferma dei loro assunti, non risultando prodotta documentazione di alcun tipo, avente data certa, attestante sia l'asserito inadempimento (corrispondenza intercorsa inter partes, solleciti, diffide e/o messe in mora, eventuale insorto contenzioso giudiziale) sia l'asserita sottoposizione della società cessionaria a procedura concorsuale.
Tale significativa e inspiegabile carenza documentale, necessaria per provare i fatti esposti in considerazione della entità dell'inadempimento, non può, pertanto, essere superata solo attraverso prova testimoniale, peraltro articolata su un capitolo negativo.
Peraltro non può sottacersi che, come documentato dall'Ufficio (cfr. visura camerale) il capitale sociale della già Fondazione Identificativo_1a è tutt'ora di proprietà della Società_1
S.A., con sede in Luogo_1 al Indirizzo_1 (Svizzera), né risulta che la stessa sia stata sottoposta a procedura concorsuale.
Mette conto inoltre evidenziare che questa Corte, in diversa composizione, ha rigettato analoghi ricorsi dai coniugi presentati per le precedenti annualità 2016 e 2017 rispettivamente con le sentenze n. 1189/2024 del 06.05-07.06.2024 e 366/2025 del 17.01 - 14.02.2025.
I motivi sono pertanto infondati.
Relativamente al quarto motivo si osserva che, tenuto conto delle violazioni contestate, peraltro rispetto a disposizioni di inequivoca chiarezza, tali da escludere qualsivoglia incertezza nella applicazione delle stesse ovvero assenza di dolo o colpa, non sussistono elementi fattuali e giuridici che consentano neppure astrattamente la disapplicazione delle sanzioni irrogate.
Anche tale motivo è pertanto infondato. I ricorsi riuniti vanno, pertanto, respinti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, Sezione Seconda:
-Rigetta i ricorsi riuniti.
-Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Bari in data 26.01.2026
IL PRESIDENTE RELATORE
MA OL
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MITOLA MARIA, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF01862 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 240/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF01853 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore dei ricorrenti si riporta ai ricorsi depositati ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi riuniti. Resistente: il rappresentante dell'Agenzia insiste per il rigetto dei ricorsi .
=Svolgimento del processo=
-Con atto a rogito del Notaio Nominativo_1 del 05.03.2012, Ricorrente_1 ed il coniuge Ricorrente_2 costituivano la FONDAZIONE Identificativo_1, con un capitale di dotazione di Euro 100.000,00 e con lo scopo di sostenere e promuovere iniziative nel campo della ricerca finalizzata allo sviluppo delle risorse e delle fonti di energia non inquinanti, rinnovabili ed ecosostenibili. Grazie al fondo di dotazione e al capitale ottenuto per effetto di liberalità, la Fondazione effettuava acquisti di immobili e chiudeva il bilancio dell'esercizio 2014 con un avanzo di gestione pari ad €
669.640,56.
Con atto a rogito del Notaio Nominativo_3 del 16.6.2013 la Fondazione veniva trasformata in società a responsabilità limitata, con un capitale sociale costituito dall'originario fondo di dotazione di Euro
100.000,00, imputato in parti uguali ai due soci fondatori, nel mentre la differenza di valore del patrimonio di Euro 612,206,00, giusta perizia di stima allegata all'atto di trasformazione, veniva imputata a riserva straordinaria.
Con scrittura privata a firme autenticate dal Notaio Nominativo_3 del 01.03.2016, registrata a Bari il 14 successivo, i coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 cedevano le rispettive quote del capitale sociale alla società svizzera Società_1 S.A., al prezzo complessivo di Euro 700.000,00, da corrispondersi nei termini e con le modalità pattuite (ovvero secondo termini di dilazione suddivisi negli anni 2016, 2017 e 2018).
Considerato che la plusvalenza non era stata sottoposta ad imposta sostitutiva, utilizzando le disposizioni agevolative sulla rivalutazione delle partecipazioni di cui alla Legge 23.12.2014 n. 190 (art. 1, commi 626-627), la Agenzia delle Entrate di Bari procedeva al calcolo della plusvalenza realizzata da ciascun socio per effetto della cessione ex art. 67, comma 1, lett. c) DPR n. 917/1986, ponendo a base di calcolo la parte del prezzo conseguito in ciascun periodo di imposta secondo i termini di dilazione convenuti nell'atto di cessione .
Per l'anno 2018, oggetto del presente giudizio, l'Ufficio ha accertato, per entrambe i cedenti, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 446/1997 e art. 1 D.lgs. 360/1998 l'Ufficio finanziario ha rideterminato un maggior reddito imponibile di euro 10.902,00, e pertanto, con l'atto in oggetto, ha accertato per una maggiore imposta Irpef pari ad euro 10.086,00, una maggiore addizionale Regionale pari ad euro
526,00 e una maggiore addizionale Comunale pari ad euro 290,00 oltre a comminare sanzioni per euro 8.074,80.
-Avverso i detti accertamenti, rispettivamente n. n. TVF01PF01862/2024, relativo all'IRES e sanzioni per l'anno di imposta 2018, notificato il giorno 28.11.2024 s Ricorrente_1 e n.
TVF01PF01853/2024 Irpef relativo agli anni di imposta 2018, notificato il giorno 28.11.2024 a Ricorrente_2 Ricorrente_2, i predetti hanno interposto separati ricorsi (di poi iscritti, rispettivamente, sub nn.
239/2025 RG e 240/2025 RG) per i medesimi seguenti motivi:
1-Difetto di motivazione.
2-Violazione dell'onere della prova ex art. 2697 cc da parte dell'Ufficio.
3-Infondatezza delle pretese.
4-Disapplicazione delle sanzioni.
In entrambi i giudizi si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza delle pretese.
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'esito della udienza del
26.01.2026, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo questo Collegio rileva che entrambi gli atti impositivi contengono la indicazione, chiara e puntuale, del percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio per addivenire all'accertamento dei maggiori redditi ovvero dei presupposti fattuali e giuridici dello stesso, tali da consentire ai contribuenti di approntare ampia ed articolata difesa.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, questo Collegio osserva che gli atti impositivi descrivono gli elementi posti a fondamento ed utilizzati per il recupero a tassazione della plusvalenza, evinti dai dati e dalle pattuizioni contenuti negli atti sottoscritti dagli stessi ricorrenti.
Segnatamente:
Il prezzo di cessione di Euro 700.000,00 è stato quantificato sulla base della perizia di stima a firma del Dott. Nominativo_5 del 23.02.2015, asseverata da giuramento il 16.06.2015, allegata all'atto di trasformazione della Fondazione in Srl, ovvero tenendo conto del valore del patrimonio netto, pari ad Euro 712.206,00.
Nell'atto di cessione le parti hanno di comune accordo specificamente stabilito termini e modalità di pagamento del suddetto prezzo di cessione concordato, suddivisi negli anni 2016,
2017 e 2018.
l'Ufficio, dunque, verificata la mancata sottoposizione delle plusvalenza ad imposta sostitutiva, utilizzando le disposizioni agevolative sulla rivalutazione delle partecipazioni di cui alla Legge 23.12.2014 n. 190 (art. 1, commi 626-627), ha correttamente proceduto al calcolo della stessa siccome realizzata da ciascun socio per effetto della cessione ex art. 67, comma 1, lett. c) DPR n. 917/1986, ponendo a base di calcolo la parte del prezzo sempre nel medesimo atto di cessione indicato per ciascun periodo di imposta, secondo i termini di dilazione ivi convenuti.
Secondo i ricorrenti (che a conferma di tale assunto chiedono la ammissione di prova testimoniale), il prezzo convenuto non sarebbe stato mai corrisposto dalla società cessionaria e dai medesimi conseguito, stante l'inadempimento della società cessionaria, successivamente dichiarata fallita, con conseguente sopravvenuta risoluzione del contratto di cessione.
Tuttavia, nessun elemento obiettivo e concreto i ricorrenti hanno addotto a conferma dei loro assunti, non risultando prodotta documentazione di alcun tipo, avente data certa, attestante sia l'asserito inadempimento (corrispondenza intercorsa inter partes, solleciti, diffide e/o messe in mora, eventuale insorto contenzioso giudiziale) sia l'asserita sottoposizione della società cessionaria a procedura concorsuale.
Tale significativa e inspiegabile carenza documentale, necessaria per provare i fatti esposti in considerazione della entità dell'inadempimento, non può, pertanto, essere superata solo attraverso prova testimoniale, peraltro articolata su un capitolo negativo.
Peraltro non può sottacersi che, come documentato dall'Ufficio (cfr. visura camerale) il capitale sociale della già Fondazione Identificativo_1a è tutt'ora di proprietà della Società_1
S.A., con sede in Luogo_1 al Indirizzo_1 (Svizzera), né risulta che la stessa sia stata sottoposta a procedura concorsuale.
Mette conto inoltre evidenziare che questa Corte, in diversa composizione, ha rigettato analoghi ricorsi dai coniugi presentati per le precedenti annualità 2016 e 2017 rispettivamente con le sentenze n. 1189/2024 del 06.05-07.06.2024 e 366/2025 del 17.01 - 14.02.2025.
I motivi sono pertanto infondati.
Relativamente al quarto motivo si osserva che, tenuto conto delle violazioni contestate, peraltro rispetto a disposizioni di inequivoca chiarezza, tali da escludere qualsivoglia incertezza nella applicazione delle stesse ovvero assenza di dolo o colpa, non sussistono elementi fattuali e giuridici che consentano neppure astrattamente la disapplicazione delle sanzioni irrogate.
Anche tale motivo è pertanto infondato. I ricorsi riuniti vanno, pertanto, respinti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, Sezione Seconda:
-Rigetta i ricorsi riuniti.
-Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Bari in data 26.01.2026
IL PRESIDENTE RELATORE
MA OL