Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 5924
CASS
Sentenza 11 novembre 2014

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Massime1

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero dell'archiviazione della notizia di reato a carico di ignoti, ordina l'espletamento di ulteriori indagini nei confronti di soggetti identificati e per una ipotesi di reato diversa da quella già iscritta contro ignoti, previa iscrizione del nominativo dell'indagato e del titolo di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., trattandosi di decisione che rientra nei poteri di controllo attribuiti al giudice sull'intera "notitia criminis". (Fattispecie relativa al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).

Commentario1

  • 1GIP non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PM
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022

    Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 5924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5924
Data del deposito : 11 novembre 2014

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