Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
In tema di frode nell'esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l'obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni; in difetto si configura il reato di cui all'art. 515 cod. pen. sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verifichino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2004, n. 27279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27279 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/03/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 569
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 34491/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS FR, n. a Cortona il 23.5.1967;
avverso la sentenza 10.4.2003 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore, Avv.to PACILIO Mauro, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 4.2003 La Corte di Appello di Firenze - in parziale riforma della sentenza 18.12.2001 del Tribunale di Arezzo - ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di RO FR in ordine al reato di cui:
- agli artt. 56 e 515 cod. pen. (poiché - nella qualità di responsabile del negozio di Cortona della società cooperativa a.r.l. "Coop Centro Italia" - compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti prodotti alimentari diversi, per qualità, da quelli pattuiti, ponendo in vendita confezioni contenenti carne macinata mista di suino e bovino, anziché carne macinata di solo suino, come dichiarato in etichetta - acc. fino al 22.6.1998).
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena principale in euro 516,00 di multa, confermava la pena accessoria e concedeva i doppi benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il RO, il quale ha eccepito violazione di legge e vizio della motivazione in punto di riconoscimento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. I motivi di gravame sono stati ulteriormente specificati ed illustrati con memoria difensiva depositata il 13.3.2004. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. Il delitto di cui all'art. 515 cod. pen. è punito a titolo di dolo generico, sicché per la configurabilità dello stesso è sufficiente la coscienza e volontà della condotta posta in essere dall'agente al fine di consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta.
Nell'esercizio del commercio, il titolare o comunque il responsabile di una rivendita ha sicuramente gli obblighi giuridici di impartire precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale ai propri dipendenti (il che comporta l'assoluto divieto di vendere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi) e di vigilare sull'osservanza di disposizioni siffatte. La violazione dei doveri di vigilanza e controllo comporta, quindi, responsabilità penale: a titolo di dolo generico, quando la condotta omissiva sia accompagnata dalla consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, ma anche a titolo di dolo eventuale, allorché si sia agito accettando il rischio che detti eventi si verifichino.
Nella specie i giudici del merito hanno razionalmente ritenuto che l'imputato abbia consapevolmente e volontariamente consentito, quanto meno ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen., la messa in commercio di prodotto diverso da quello dichiarato, mentre del tutto indimostrata è rimasta la prospettazione difensiva di mera e non prevedibile casualità.
Elementi estranei alla nozione del dolo sono, ad evidenza, la causa ed il fine dell'azione, sicché devono considerarsi irrilevanti le argomentazioni riferite nei motivi di gravame (con non condivisibile generalizzazione) al preteso maggior costo della carne bovina, ben potendo l'uso di tale qualità di carne riconnettersi a diverse esigenze commerciali.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004