Sentenza 8 luglio 2016
Massime • 1
Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest'ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2016, n. 54484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54484 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2016 |
Testo completo
54484 / 16 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. CLAUDIO D'ISA - Rel. Consigliere - 1221/2016 N. Dott. FAUSTO IZZO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI N. 12633/2016 - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON IO AW N. IL 15/04/1982 avverso l'ordinanza n. 660/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 29/11/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Manila da Nardo che mi chants l'annillevento il fowed me to fojunto, Udit i difensor Avv.; RITENUTO in FATTO 1. Con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Genova, IE OT CL veniva ammesso al gratuito patrocinio, nel procedimento penale a suo carico iniziato per tentato omicidio in danno della figlia minore IE NA ed altro (fatti acc. in Genova il 12\9\2010).
2. Con informativa del 18\10\2012 l'Agenzia delle Entrate comunicava alla A.G. che il reddito del nucleo familiare del IE era stato, per l'anno 2010, di € 17.451,00, superiore al limite consentito per ottenere il beneficio.
3. Con ordinanza del 29\11\2012 la Corte di appello di Genova revocava l'ammissione al patrocinio gratuito dell'imputato.
4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge. Infatti la corte di merito, indotta dall'Agenzia delle Entrate, aveva erroneamente calcolato il reddito familiare, computando anche quello della convivente, persona offesa nel processo che lo vedeva imputato. CONSIDERATO in DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Invero dagli atti richiamati nell'ordinanza e nel ricorso, emerge che nel reddito familiare del ricorrente era così composto: € 3.187,00 riferibile al 2010 IE;
€ 14.264,00 riferibile alla convivente LA AR. Orbene va osservato che nel decreto di giudizio immediato, emesso dal G.i.p di Genova il 2\3\2011, la LA figura, unitamente alla figlia, persona offesa. Ne consegue che l'indagato non poteva fare affidamento sul reddito della convivente per far fronte alle spese della difesa in un processo nel quale la stessa convivente era persona offesa. Va pertanto affermato il seguente principio: nella determinazione del reddito complessivo familiare, previsto dall'art. 76 del d.P.R. 115 del 2002, ai fini del riconoscimento del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente, quando quest'ultimo è persona offesa del reato in ordine al quale si procede. In considerazione di quanto detto, si impone l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo esame. Annulla l'impugnata ordinanza con ri Genova. Così deciso in Roma il 8 luglio 2016 Il Consigliere estensore Fausto Izzovi s
P.Q.M.
nvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Il Presidente Claudio D'Isa Depositata in Cancelleria Oggi, 21 DIC. 2016. Il Funzionario Gu aric Patrizia Ciorra 2