Articolo 4 della Legge 30 gennaio 1963, n. 141
Articolo 3Articolo 5
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5 giugno 1963
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31 ottobre 1967
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Versione
15 luglio 1998
Art. 4.
Alla progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile.
I progetti di aeroporti, eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato debbono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 31 ottobre 1967, n. 969 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1967, n. 1246 ha disposto (con l'art. 2) che "In deroga alle disposizioni dell' art. 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 141 , le opere finanziate ai sensi del precedente articolo sono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici". -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".
Entrata in vigore il 15 luglio 1998