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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2024, n. 38828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38828 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AR RC, nato a [...] il [...]; contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21.5.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 38828 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 24/09/2024 1. Con ordinanza del 10.10.2023 il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di RC AR ed aveva perciò confermato il provvedimento con cui il GIP, avendo ravvisato a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsione aggravata commessa ai danni di RO LE e, inoltre, l'esistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, aveva disposto, nei suoi confronti, la misura degli arresti domiciliari;
2. contro la predetta ordinanza aveva ricorso per cassazione lo AR con due ricorsi incentrati, tuttavia, sulle medesime censure;
la difesa aveva in primo luogo lamentato che la gravità indiziaria sarebbe stata fondata su una sola conversazione intercorsa tra TR e HE AT, dal cui contenuto non emergerebbe alcuna condotta estorsiva;
era stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di cui difetterebbero i relativi presupposti sia sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso che del metodo;
con l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi, infine, era stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari;
3. con sentenza del 4.4.2024 la VI Sezione di questa Corte aveva giudicato fondati i rilievi articolati nei due ricorsi in punto di gravità indiziaria ed aveva di conseguenza annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale di Catanzaro, con conseguente assorbimento degli altri motivi;
4. con ordinanza del 21.5.2024 il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza del GIP condannando il ricorrente al pagamento delle spese della fase incidentale;
5. ricorre nuovamente per cassazione RC AR con ricorso a firma dell'Avv. Giuseppe De Renzo che deduce: 5.1 inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale;
manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione;
travisamento della prova sulla ritenuta gravità indiziaria ed elusione delle censure difensive formulate sul capo 22): rileva che nel caso di specie il controllo di legittimità sul provvedimento del Tribunale va operato anche alla luce dei rilievi sollevati dalla sentenza di annullamento con rinvio: con riguardo al capo 22), rileva che l'unico elemento a carico dello AR è rappresentato dalla conversazione del 10.3.2018 già considerata dai giudici della VI Sezione inidonea ad integrare un quadro indiziario dotato della necessaria consistenza ma che il Tribunale, in sede di rinvio, si è limitato a riprodurre integralmente rendendo motivazione sostanzialmente apparente e di fatto riproduttiva delle considerazioni già svolte nell'ordinanza genetica;
ribadisce che dal tenore della conversazione non emerge alcuna minaccia o violenza, elementi tipici della estorsione, essendosi il ricorrente limitato a chiedere a AT, per conto del EL, informazioni sulla possibilità di avvicinare l'impresa RO, appaltatrice di alcuni lavori all'interno della Scuola Agenti della Polizia di Stato ma, in realtà, impossibilitata ad eseguirli perché colpita da interdittiva antimafia;
aggiunge che manca, in atti, la prova che l'imprenditore RO sia stato effettivamente raggiunto da una richiesta estorsiva non essendovi in atti riscontri su contatti diretti tra i presunti estortori e la vittima;
altrettanto evidenzia quanto ai lavori del medesimo imprenditore presso il cimitero di Longobardi e segnala che lo stesso Tribunale, in altro provvedimento, aveva escluso fosse stata acquisita la prova, nemmeno sul piano indiziario, del coinvolgimento del EL;
con riguardo all'aggravante "mafiosa", segnala che il Tribunale non avrebbe potuto in alcun modo ritenere l'aggravante del "metodo" nel momento in cui nessun contatto è stato registrato tra i presunti estortori e la vittima in quanto contigua alla locale di TO se non intraneo alla 'ndrina di Paravati, con conseguente impossibilità di ipotizzare una estorsione "ambientale"; segnala, inoltre, che il Tribunale ha considerato quale dato certo quello della partecipazione dello AR alla locale di Vibo Valentia laddove la sentenza del processo "Rinascita Scott" aveva riqualificato la sua condotta in termini di concorso esterno, con conseguente impossibilità di automatica applicazione dell'aggravante "agevolativa"; di qui, secondo la difesa, anche l'insussistenza della aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell'art. 628 cod. pen., richiamato dal capoverso dell'art. 629 cod. pen. e l'erroneità delle considerazioni svolte sul punto dal Tribunale;
5.2 inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche da cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 e 274 cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale ha eluso le censure difensive trincerandosi dietro la presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., il cui carattere relativo deve essere inoltre messo in relazione con il "tempo silente" che impone un onere motivazionale circa i presupposti per ritenere la necessaria l'adozione di una misura di natura personale, laddove, peraltro, il richiamo alla sentenza del processo "Rinascita Scott" non ha considerato che, proprio in quell'occasione, il ruolo del ricorrente era stato "ridimensionato" in termini di concorso esterno;
3 4. la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo nella declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.1 I! Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l'ordinanza con la quale all'odierno ricorrente era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, commessa ai danni di RO LE;
lo AR, contro tale provvedimento, aveva proposto ricorso per cassazione con due distinti ricorsi. 1.2 Con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Vecchio, aveva dedotto il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, fondata su una sola conversazione intercettata avvenuta tra TR e HE AT, dalla quale non sarebbe possibile desumere il compimento di atti diretti a commettere il reato di estorsione;
gli interlocutori, secondo la difesa, davano atto delle difficoltà economiche in cui versava il potenziale destinatario della richiesta estorsiva che, a seguito di interdittiva antimafia, non aveva ancora ricevuto i pagamenti dovuti per l'esecuzione di lavori pubblici e, quindi, nulla avrebbe potuto versare;
si interrogavano in ordine all'individuazione del soggetto che aveva eseguito dei lavori presso il cimitero della frazione di Longobardi, circostanza di per sé dimostrativa della mancata attuazione, neppure mediante la commissione di atti preparatori, del reato di tentata estorsione;
aveva pertanto sostenuto che non emergerebbe l'effettivo compimento di condotte estorsive, potendosi legittimamente dubitare del fatto che fossero state avanzate richieste di denaro ai danni della persona offesa laddove, tuttavia, il Tribunale del riesame non aveva fornito alcuna specifica risposta alle sollecitazioni difensive, essendosi limitato a riprodurre la tesi accusatoria a sua volta acriticamente recepita nell'ordinanza genetica. Con il secondo e terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Vecchio, nonché con il primo motivo del ricorso dell'Avvocato Di Renzo, la difesa aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, difettando, ad avviso della difesa, i presupposti sia dell'ipotesi dell'agevolazione del sodalizio mafioso che dell'uso del relativo metodo che il Tribunale del riesame avrebbe confermato limitandosi a sottolineare il ricorso alla carica intimidatoria tipicamente riconosciuta 4 all'associazione, omettendo tuttavia di individuare in concreto gli elementi dimostrativi della sussistenza dell'aggravante, con riguardo ad entrambe le sue declinazioni, dal momento che, collocandosi la condotta in una fase preparatoria, non risultava neppure che la persona offesa fosse stata effettivamente destinataria di richieste estorsive e, quindi, avesse avuto la percezione della loro provenienza dall'associazione di stampo mafioso;
quanto al profilo agevolativo, aveva rilevato che l'aggravante della commissione del reato da persona appartenente a una associazione di stampo mafioso era stata inadeguatamente contestata sul mero presupposto che il ricorrente è imputato, in altro procedimento, del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Con l'ultimo motivo formulato in entrambi i ricorsi, infine, il provvedimento del Tribunale era stato censurato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato l'occasionalità della condotta, peraltro commessa nel 2018, nonché il fatto che l'indagato risulta già ristretto in carcere fin dal dicembre del 2019. 1.3 Con la sentenza rescindente la VI Sezione aveva ritenuto fondato il primo motivo e, pertanto, precluso l'esame degli altri. Aveva nell'occasione osservato che "... la motivazione resa dal Tribunale del riesame che, peraltro, ricalca in gran parte quella recepita nell'ordinanza cautelare, si fonda essenzialmente sul contenuto di un'intercettazione ambientale, nel corso della quale RC AR discuterebbe con HE AT del fatto che LE RO, imprenditore edile, non avrebbe versato la cosiddetta tassa ambientale" spiegando che "... in risposta a tale affermazione, AT avrebbe detto a AR di riferire al cognato, identificato in SA EL, che RO era stato già avvicinato e che non aveva versato quanto dovuto solo perché aveva avuto dei ritardi nel ricevere il pagamento dei crediti maturati per l'esecuzione dei lavori". I giudici della VI Sezione avevano osservato che "... si tratta di una interlocuzione che, pur avendo un'indubbia rilevanza indiziaria, si pone quale elemento isolato e che avrebbe meritato un vaglio più approfondito delle ragioni difensive che, invece, non vengono in alcun modo analizzate criticamente" osservando che la difesa aveva sostenuto che "... AR si sarebbe limitato a ricevere informazioni destinate al cognato (EL), senza che emergerebbe il suo diretto coinvolgimento nella vicenda, dubitandosi finanche del fatto che la richiesta estorsiva sia stata effettivamente rivolta a LE RO"; aveva aggiunto che "... la posizione - apparentemente marginale - assunta da AR emergerebbe anche dal fatto che, nel corso del colloquio avuto con AT, il ricorrente non 5 individuerebbe neppure con esattezza il presunto destinatario della richiesta estorsiva, facendo confusione tra due imprenditori, LE e NI RO che stavano eseguendo lavori diversi (l'uno presso la Scuola di Polizia, l'altro presso il cimitero)". Avevano pertanto concluso nel senso che "... le doglianze difensive risultano fondate, posto che il Tribunale del riesame - a fronte di tali contestazioni - non poteva limitarsi a riproporre la motivazione già recepita nell'ordinanza cautelare, bensì avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui si può affermare che AR sia intervenuto nella fase esecutiva dell'estorsione, dovendosi conseguentemente escludere un suo mero interessamento ad una vicenda delittuosa che direttamente riguardava AT e SA EL" e che "... in definitiva, il Tribunale ha valorizzato un passaggio dell'interlocuzione che, per assumere valenza dirimente ai fini della sussistenza dei gravi indizi, avrebbe richiesto la contestualizzazione dell'informazione data da AT a AR, verificando il contributo causale offerto da quest'ultimo e valutando anche il ruolo che in tale vicenda avrebbe assunto EL che, sulla base dell'interlocuzione, sembrerebbe essere il soggetto direttamente concorrente con AT". Di qui, secondo la VI Sezione, la necessità di rivalutare la gravità indiziaria "... esaminando in concreto l'esistenza di elementi idonei a far ritenere non solo che vi sia realmente stata una richiesta estorsiva nei confronti di LE RO, ma anche di individuare gli autori della stessa e il ruolo concorsuale assunto da AR". 2. Con il provvedimento qui in verifica, adottato in sede rescissoria, il Tribunale di Catanzaro ha riportato integralmente il contenuto dell'intercettazione del 10.3.2018 tra lo AR ed il AT in cui il primo, parrebbe per conto di EL, chiedeva notizie sull'imprenditore RO che, secondo il EL, non era in grado di corrispondere alcunché perché, in quanto colpito da interdittiva antimafia, non aveva ricevuto alcun pagamento per i lavori eseguiti presso la scuola di Polizia. Secondo il Tribunale "... appare del tutto chiaro ... che la vittima dell'estorsione ... fosse proprio LE RO ..." (cfr., pag. 3 dell'ordinanza) e che la richiesta estorsiva era stata veicolata dal AT a LE RO che non aveva tuttavia ancora corrisposto nulla. Si tratterebbe, secondo i giudici catanzaresi, di una "tipica ipotesi di estorsione ambientale" (cfr., ivi) e che, dal tenore complessivo della conversazione fosse evincibile la "condotta concorsuale" dello AR nella fase della riscossione dell'estorsione. 6 Il Tribunale ha infatti spiegato che "... pur non emergendo alcun elemento in base al quale ascrivere al ricorrente l'avvicinamento dell'imprenditore RO e la formulazione della richiesta di mettersi a posto, il contegno assume rilievo penale quale contributo fattivo, funzionale ad assicurare che al vertice EL pervenisse la quota parte dell'estorsione attivandosi presso il AT ... per acquisire le opportune informazioni in ordine al ritardo registrato nel pagamento illecito" (cfr., ivi, pag. 4). Lo AR, secondo i giudici di merito, era infatti al corrente della richiesta estorsiva nei confronti di LE RO per i lavori alla scuola di polizia su cui era già stato richiesta il "pizzo" tanto che, a latere del discorso, a stato introdotto il tema dei lavori al cimitero. L'ordinanza ha inoltre ritenuto che, in presenza di una estorsione "ambientale", fosse comunque configurabile l'aggravante del "metodo" come quella della "agevolazione" di cui, peraltro, il ricorrente, "contiguo" alle cosche di TO e di Vibo Valentia, era perfettamente consapevole. 3. Ebbene, va in primo luogo ed opportunamente ribadito che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr., così, ad esempio, Sez. 2 - , n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01). Tanto premesso, è vero che, per costante giurisprudenza di questa stessa Sezione, deve rispondere del delitto di concorso nel reato di estorsione e non di favoreggiamento personale colui che sia stato incaricato soltanto della riscossione delle somme dalla vittima, in quanto tale condotta non costituisce un "post factum" rispetto alla commissione del reato ma influisce sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo a conseguimento della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare così a temine la condotta delittuosa (cfr., in questi termini, tra le altre, Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271005 - 01; Sez. 2 - , n. 4822 del 15/11/2022, dep. 03/02/2023, Cristiano, Rv. 284389 - 03). E, tuttavia, tornando al caso che ci occupa, il Tribunale ha tentato di superare le obiezioni difensive circa il ruolo dell'odierno ricorrente riportando il testo integrale della conversazione intercorsa tra HE AT e RC AR la cui lettura, tuttavia, non consente di risolvere il dubbio segnalato dalla sentenza di annullamento e condiviso dai giudici della fase rescissoria circa la rilevanza 7 penale della condotta dello AR il quale risulta essere semplicemente colui che HE AT aveva incaricato di riferire al EL quanto da egli (ovvero dal AT) appreso circa le verifiche eseguite in ordine all'imprenditore RO sullo stato dei lavori da costui eseguiti presso la Scuola di Polizia, interrotti a causa dell'adozione di una interdittiva antimafia con conseguente interruzione anche dei pagamenti. Pacifica l'assenza di ogni elemento idoneo a configurare una partecipazione dello AR alla richiesta estorsiva (che, d'altra parte, il Tribunale parrebbe ritenere "implicita", in quanto il RO si sarebbe presentato spontaneamente per mettersi a posto), il contenuto di questa conversazione non consente, tuttavia, di superare le doglianze difensive dal momento che gli stessi giudici del rinvio hanno dato conto del fatto che lo AR sarebbe stato incaricato dal EL di acquisire informazioni dal AT senza tuttavia poter individuare alcun elemento concreto nel senso di un suo fattivo e reale intervento nella fase esecutiva dell'estorsione escludendo, di conseguenza, un suo mero interessamento ad una vicenda delittuosa che riguardava esclusivamente HE AT e SA EL. In altri termini, la sentenza rescindente aveva assegnato al giudice di rinvio il compito di "risolvere" il quesito sulla natura dell'intervento dello AR ritenendo praticabile, a fronte del suo concorso nell'estorsione, la ipotesi di un suo "mero interessamento" ad una questione, pur di rilevanza penale, ma che interessava soltanto il AT ed il EL. La integrale riproduzione della conversazione intercettata non ha consentito di risolvere la segnalata alternativa ricostruttiva nemmeno, a ben guardare, alla luce dell'ultima parte del colloquio in cui lo AR sembrava accennare, con il AT, a lavori che il RO avrebbe dovuto eseguire presso il cimitero dei Longobardi. Ferma restando la difficoltà di ricollegare a questo accenno un ruolo fattivo dello AR nella diversa vicenda relativa ai lavori presso la Scuola di Polizia, anche in tal caso, infatti, si trattava di una questione su cui, ancora una volta, lo AR era stato incaricato dal EL essendosi limitato a riportare al AT le considerazioni di quest'ultimo; lo stesso accenno alla opportunità, segnalata dal EL, che fosse il AT a contattare il RO ("... se gli potete parlare voi ...") su pone, inoltre, in contraddizione con la ritenuta adesione "spontanea" dello stesso imprenditore che è stata ritenuta per quanto riguarda, invece, i lavori alla Scuola di Polizia. 4. A fronte di quanto appena segnalato in merito alla insuperata alternativa ricostruttiva, si impone dunque un nuovo annullamento con rinvio al Tribunale di 8 Catanzaro per nuovo esame, risultando evidentemente precluso l'esame delle altre censure difensive.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 24.9.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 38828 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 24/09/2024 1. Con ordinanza del 10.10.2023 il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di RC AR ed aveva perciò confermato il provvedimento con cui il GIP, avendo ravvisato a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsione aggravata commessa ai danni di RO LE e, inoltre, l'esistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, aveva disposto, nei suoi confronti, la misura degli arresti domiciliari;
2. contro la predetta ordinanza aveva ricorso per cassazione lo AR con due ricorsi incentrati, tuttavia, sulle medesime censure;
la difesa aveva in primo luogo lamentato che la gravità indiziaria sarebbe stata fondata su una sola conversazione intercorsa tra TR e HE AT, dal cui contenuto non emergerebbe alcuna condotta estorsiva;
era stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di cui difetterebbero i relativi presupposti sia sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso che del metodo;
con l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi, infine, era stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari;
3. con sentenza del 4.4.2024 la VI Sezione di questa Corte aveva giudicato fondati i rilievi articolati nei due ricorsi in punto di gravità indiziaria ed aveva di conseguenza annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale di Catanzaro, con conseguente assorbimento degli altri motivi;
4. con ordinanza del 21.5.2024 il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza del GIP condannando il ricorrente al pagamento delle spese della fase incidentale;
5. ricorre nuovamente per cassazione RC AR con ricorso a firma dell'Avv. Giuseppe De Renzo che deduce: 5.1 inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale;
manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione;
travisamento della prova sulla ritenuta gravità indiziaria ed elusione delle censure difensive formulate sul capo 22): rileva che nel caso di specie il controllo di legittimità sul provvedimento del Tribunale va operato anche alla luce dei rilievi sollevati dalla sentenza di annullamento con rinvio: con riguardo al capo 22), rileva che l'unico elemento a carico dello AR è rappresentato dalla conversazione del 10.3.2018 già considerata dai giudici della VI Sezione inidonea ad integrare un quadro indiziario dotato della necessaria consistenza ma che il Tribunale, in sede di rinvio, si è limitato a riprodurre integralmente rendendo motivazione sostanzialmente apparente e di fatto riproduttiva delle considerazioni già svolte nell'ordinanza genetica;
ribadisce che dal tenore della conversazione non emerge alcuna minaccia o violenza, elementi tipici della estorsione, essendosi il ricorrente limitato a chiedere a AT, per conto del EL, informazioni sulla possibilità di avvicinare l'impresa RO, appaltatrice di alcuni lavori all'interno della Scuola Agenti della Polizia di Stato ma, in realtà, impossibilitata ad eseguirli perché colpita da interdittiva antimafia;
aggiunge che manca, in atti, la prova che l'imprenditore RO sia stato effettivamente raggiunto da una richiesta estorsiva non essendovi in atti riscontri su contatti diretti tra i presunti estortori e la vittima;
altrettanto evidenzia quanto ai lavori del medesimo imprenditore presso il cimitero di Longobardi e segnala che lo stesso Tribunale, in altro provvedimento, aveva escluso fosse stata acquisita la prova, nemmeno sul piano indiziario, del coinvolgimento del EL;
con riguardo all'aggravante "mafiosa", segnala che il Tribunale non avrebbe potuto in alcun modo ritenere l'aggravante del "metodo" nel momento in cui nessun contatto è stato registrato tra i presunti estortori e la vittima in quanto contigua alla locale di TO se non intraneo alla 'ndrina di Paravati, con conseguente impossibilità di ipotizzare una estorsione "ambientale"; segnala, inoltre, che il Tribunale ha considerato quale dato certo quello della partecipazione dello AR alla locale di Vibo Valentia laddove la sentenza del processo "Rinascita Scott" aveva riqualificato la sua condotta in termini di concorso esterno, con conseguente impossibilità di automatica applicazione dell'aggravante "agevolativa"; di qui, secondo la difesa, anche l'insussistenza della aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell'art. 628 cod. pen., richiamato dal capoverso dell'art. 629 cod. pen. e l'erroneità delle considerazioni svolte sul punto dal Tribunale;
5.2 inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche da cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 e 274 cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale ha eluso le censure difensive trincerandosi dietro la presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., il cui carattere relativo deve essere inoltre messo in relazione con il "tempo silente" che impone un onere motivazionale circa i presupposti per ritenere la necessaria l'adozione di una misura di natura personale, laddove, peraltro, il richiamo alla sentenza del processo "Rinascita Scott" non ha considerato che, proprio in quell'occasione, il ruolo del ricorrente era stato "ridimensionato" in termini di concorso esterno;
3 4. la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo nella declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.1 I! Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l'ordinanza con la quale all'odierno ricorrente era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, commessa ai danni di RO LE;
lo AR, contro tale provvedimento, aveva proposto ricorso per cassazione con due distinti ricorsi. 1.2 Con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Vecchio, aveva dedotto il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, fondata su una sola conversazione intercettata avvenuta tra TR e HE AT, dalla quale non sarebbe possibile desumere il compimento di atti diretti a commettere il reato di estorsione;
gli interlocutori, secondo la difesa, davano atto delle difficoltà economiche in cui versava il potenziale destinatario della richiesta estorsiva che, a seguito di interdittiva antimafia, non aveva ancora ricevuto i pagamenti dovuti per l'esecuzione di lavori pubblici e, quindi, nulla avrebbe potuto versare;
si interrogavano in ordine all'individuazione del soggetto che aveva eseguito dei lavori presso il cimitero della frazione di Longobardi, circostanza di per sé dimostrativa della mancata attuazione, neppure mediante la commissione di atti preparatori, del reato di tentata estorsione;
aveva pertanto sostenuto che non emergerebbe l'effettivo compimento di condotte estorsive, potendosi legittimamente dubitare del fatto che fossero state avanzate richieste di denaro ai danni della persona offesa laddove, tuttavia, il Tribunale del riesame non aveva fornito alcuna specifica risposta alle sollecitazioni difensive, essendosi limitato a riprodurre la tesi accusatoria a sua volta acriticamente recepita nell'ordinanza genetica. Con il secondo e terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Vecchio, nonché con il primo motivo del ricorso dell'Avvocato Di Renzo, la difesa aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, difettando, ad avviso della difesa, i presupposti sia dell'ipotesi dell'agevolazione del sodalizio mafioso che dell'uso del relativo metodo che il Tribunale del riesame avrebbe confermato limitandosi a sottolineare il ricorso alla carica intimidatoria tipicamente riconosciuta 4 all'associazione, omettendo tuttavia di individuare in concreto gli elementi dimostrativi della sussistenza dell'aggravante, con riguardo ad entrambe le sue declinazioni, dal momento che, collocandosi la condotta in una fase preparatoria, non risultava neppure che la persona offesa fosse stata effettivamente destinataria di richieste estorsive e, quindi, avesse avuto la percezione della loro provenienza dall'associazione di stampo mafioso;
quanto al profilo agevolativo, aveva rilevato che l'aggravante della commissione del reato da persona appartenente a una associazione di stampo mafioso era stata inadeguatamente contestata sul mero presupposto che il ricorrente è imputato, in altro procedimento, del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Con l'ultimo motivo formulato in entrambi i ricorsi, infine, il provvedimento del Tribunale era stato censurato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato l'occasionalità della condotta, peraltro commessa nel 2018, nonché il fatto che l'indagato risulta già ristretto in carcere fin dal dicembre del 2019. 1.3 Con la sentenza rescindente la VI Sezione aveva ritenuto fondato il primo motivo e, pertanto, precluso l'esame degli altri. Aveva nell'occasione osservato che "... la motivazione resa dal Tribunale del riesame che, peraltro, ricalca in gran parte quella recepita nell'ordinanza cautelare, si fonda essenzialmente sul contenuto di un'intercettazione ambientale, nel corso della quale RC AR discuterebbe con HE AT del fatto che LE RO, imprenditore edile, non avrebbe versato la cosiddetta tassa ambientale" spiegando che "... in risposta a tale affermazione, AT avrebbe detto a AR di riferire al cognato, identificato in SA EL, che RO era stato già avvicinato e che non aveva versato quanto dovuto solo perché aveva avuto dei ritardi nel ricevere il pagamento dei crediti maturati per l'esecuzione dei lavori". I giudici della VI Sezione avevano osservato che "... si tratta di una interlocuzione che, pur avendo un'indubbia rilevanza indiziaria, si pone quale elemento isolato e che avrebbe meritato un vaglio più approfondito delle ragioni difensive che, invece, non vengono in alcun modo analizzate criticamente" osservando che la difesa aveva sostenuto che "... AR si sarebbe limitato a ricevere informazioni destinate al cognato (EL), senza che emergerebbe il suo diretto coinvolgimento nella vicenda, dubitandosi finanche del fatto che la richiesta estorsiva sia stata effettivamente rivolta a LE RO"; aveva aggiunto che "... la posizione - apparentemente marginale - assunta da AR emergerebbe anche dal fatto che, nel corso del colloquio avuto con AT, il ricorrente non 5 individuerebbe neppure con esattezza il presunto destinatario della richiesta estorsiva, facendo confusione tra due imprenditori, LE e NI RO che stavano eseguendo lavori diversi (l'uno presso la Scuola di Polizia, l'altro presso il cimitero)". Avevano pertanto concluso nel senso che "... le doglianze difensive risultano fondate, posto che il Tribunale del riesame - a fronte di tali contestazioni - non poteva limitarsi a riproporre la motivazione già recepita nell'ordinanza cautelare, bensì avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui si può affermare che AR sia intervenuto nella fase esecutiva dell'estorsione, dovendosi conseguentemente escludere un suo mero interessamento ad una vicenda delittuosa che direttamente riguardava AT e SA EL" e che "... in definitiva, il Tribunale ha valorizzato un passaggio dell'interlocuzione che, per assumere valenza dirimente ai fini della sussistenza dei gravi indizi, avrebbe richiesto la contestualizzazione dell'informazione data da AT a AR, verificando il contributo causale offerto da quest'ultimo e valutando anche il ruolo che in tale vicenda avrebbe assunto EL che, sulla base dell'interlocuzione, sembrerebbe essere il soggetto direttamente concorrente con AT". Di qui, secondo la VI Sezione, la necessità di rivalutare la gravità indiziaria "... esaminando in concreto l'esistenza di elementi idonei a far ritenere non solo che vi sia realmente stata una richiesta estorsiva nei confronti di LE RO, ma anche di individuare gli autori della stessa e il ruolo concorsuale assunto da AR". 2. Con il provvedimento qui in verifica, adottato in sede rescissoria, il Tribunale di Catanzaro ha riportato integralmente il contenuto dell'intercettazione del 10.3.2018 tra lo AR ed il AT in cui il primo, parrebbe per conto di EL, chiedeva notizie sull'imprenditore RO che, secondo il EL, non era in grado di corrispondere alcunché perché, in quanto colpito da interdittiva antimafia, non aveva ricevuto alcun pagamento per i lavori eseguiti presso la scuola di Polizia. Secondo il Tribunale "... appare del tutto chiaro ... che la vittima dell'estorsione ... fosse proprio LE RO ..." (cfr., pag. 3 dell'ordinanza) e che la richiesta estorsiva era stata veicolata dal AT a LE RO che non aveva tuttavia ancora corrisposto nulla. Si tratterebbe, secondo i giudici catanzaresi, di una "tipica ipotesi di estorsione ambientale" (cfr., ivi) e che, dal tenore complessivo della conversazione fosse evincibile la "condotta concorsuale" dello AR nella fase della riscossione dell'estorsione. 6 Il Tribunale ha infatti spiegato che "... pur non emergendo alcun elemento in base al quale ascrivere al ricorrente l'avvicinamento dell'imprenditore RO e la formulazione della richiesta di mettersi a posto, il contegno assume rilievo penale quale contributo fattivo, funzionale ad assicurare che al vertice EL pervenisse la quota parte dell'estorsione attivandosi presso il AT ... per acquisire le opportune informazioni in ordine al ritardo registrato nel pagamento illecito" (cfr., ivi, pag. 4). Lo AR, secondo i giudici di merito, era infatti al corrente della richiesta estorsiva nei confronti di LE RO per i lavori alla scuola di polizia su cui era già stato richiesta il "pizzo" tanto che, a latere del discorso, a stato introdotto il tema dei lavori al cimitero. L'ordinanza ha inoltre ritenuto che, in presenza di una estorsione "ambientale", fosse comunque configurabile l'aggravante del "metodo" come quella della "agevolazione" di cui, peraltro, il ricorrente, "contiguo" alle cosche di TO e di Vibo Valentia, era perfettamente consapevole. 3. Ebbene, va in primo luogo ed opportunamente ribadito che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr., così, ad esempio, Sez. 2 - , n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01). Tanto premesso, è vero che, per costante giurisprudenza di questa stessa Sezione, deve rispondere del delitto di concorso nel reato di estorsione e non di favoreggiamento personale colui che sia stato incaricato soltanto della riscossione delle somme dalla vittima, in quanto tale condotta non costituisce un "post factum" rispetto alla commissione del reato ma influisce sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo a conseguimento della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare così a temine la condotta delittuosa (cfr., in questi termini, tra le altre, Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271005 - 01; Sez. 2 - , n. 4822 del 15/11/2022, dep. 03/02/2023, Cristiano, Rv. 284389 - 03). E, tuttavia, tornando al caso che ci occupa, il Tribunale ha tentato di superare le obiezioni difensive circa il ruolo dell'odierno ricorrente riportando il testo integrale della conversazione intercorsa tra HE AT e RC AR la cui lettura, tuttavia, non consente di risolvere il dubbio segnalato dalla sentenza di annullamento e condiviso dai giudici della fase rescissoria circa la rilevanza 7 penale della condotta dello AR il quale risulta essere semplicemente colui che HE AT aveva incaricato di riferire al EL quanto da egli (ovvero dal AT) appreso circa le verifiche eseguite in ordine all'imprenditore RO sullo stato dei lavori da costui eseguiti presso la Scuola di Polizia, interrotti a causa dell'adozione di una interdittiva antimafia con conseguente interruzione anche dei pagamenti. Pacifica l'assenza di ogni elemento idoneo a configurare una partecipazione dello AR alla richiesta estorsiva (che, d'altra parte, il Tribunale parrebbe ritenere "implicita", in quanto il RO si sarebbe presentato spontaneamente per mettersi a posto), il contenuto di questa conversazione non consente, tuttavia, di superare le doglianze difensive dal momento che gli stessi giudici del rinvio hanno dato conto del fatto che lo AR sarebbe stato incaricato dal EL di acquisire informazioni dal AT senza tuttavia poter individuare alcun elemento concreto nel senso di un suo fattivo e reale intervento nella fase esecutiva dell'estorsione escludendo, di conseguenza, un suo mero interessamento ad una vicenda delittuosa che riguardava esclusivamente HE AT e SA EL. In altri termini, la sentenza rescindente aveva assegnato al giudice di rinvio il compito di "risolvere" il quesito sulla natura dell'intervento dello AR ritenendo praticabile, a fronte del suo concorso nell'estorsione, la ipotesi di un suo "mero interessamento" ad una questione, pur di rilevanza penale, ma che interessava soltanto il AT ed il EL. La integrale riproduzione della conversazione intercettata non ha consentito di risolvere la segnalata alternativa ricostruttiva nemmeno, a ben guardare, alla luce dell'ultima parte del colloquio in cui lo AR sembrava accennare, con il AT, a lavori che il RO avrebbe dovuto eseguire presso il cimitero dei Longobardi. Ferma restando la difficoltà di ricollegare a questo accenno un ruolo fattivo dello AR nella diversa vicenda relativa ai lavori presso la Scuola di Polizia, anche in tal caso, infatti, si trattava di una questione su cui, ancora una volta, lo AR era stato incaricato dal EL essendosi limitato a riportare al AT le considerazioni di quest'ultimo; lo stesso accenno alla opportunità, segnalata dal EL, che fosse il AT a contattare il RO ("... se gli potete parlare voi ...") su pone, inoltre, in contraddizione con la ritenuta adesione "spontanea" dello stesso imprenditore che è stata ritenuta per quanto riguarda, invece, i lavori alla Scuola di Polizia. 4. A fronte di quanto appena segnalato in merito alla insuperata alternativa ricostruttiva, si impone dunque un nuovo annullamento con rinvio al Tribunale di 8 Catanzaro per nuovo esame, risultando evidentemente precluso l'esame delle altre censure difensive.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 24.9.2024