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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/12/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3024/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERCOLINI Parte_1 C.F._1
BI
ATTORE appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ER NA
CONVENUTO appellato
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025: per l'attore appellante : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis Parte_1 reiectis, e in totale riforma della sentenza impugnata: Revocare ad ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo n. 1191/2023 Rep.n. 628/2023 del 15.11.2023 , emesso il 15.11.2023 dal Giudice di Pace di
, depositato in cancelleria in data 15.11.2023, RG.3727/2023. Nel merito dichiararsi nulla la CP_1 deliberazione relativa alla approvazione dei lavori da eseguirsi alla terrazza del Sig. Parte_1
ed ogni ulteriore consequenziale decisione, compresa quella della determinazione del prezzo
[...]
e della quantità dei lavori da eseguire, in definitiva ritenendo nulla e non vincolante nella sua totalità la decisione assunta in data 11.07.2023 dalla c.d. Commissione istituita, per violazione degli artt.1130- bis, 1135, 1136, 1137, 1138 c.c., e come tale del tutto insanabile trattandosi di atto inesistente, neppure pagina 1 di 6 a seguito di successiva ratifica;
nel merito si contesta ugualmente la necessità ed opportunità dei lavori deliberati, per mancanza di nesso di causa tra la proprietà e le infiltrazioni eventualmente Pt_1 riscontrate in altro appartamento, non sottostante, e per l'inesistenza di danni eventualmente provocati all'appartamento effettivamente sottostante. In conformità totale a quelle di cui alla domanda originaria, con vittoria di spese e compensi di avvocato per ogni grado di giudizio”; per il convenuto appellato : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa 1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig.
2. Sempre in via preliminare: dichiarare Parte_1 inammissibile l'impugnazione proposta per intervenuta decadenza dall'azione e/o dichiarare comunque l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
3. Nel merito, rigettare il gravame proposto dal
Sig. perchè infondato in fatto e in diritto;
4. Nel solo caso di accoglimento Parte_1 dell'appello ex adverso proposto, si chiede sia riformata la sentenza di primo grado ed anche per l'effetto, che accertata e dichiarata la relativa debenza sia condannato il Sig. al Parte_1 pagamento, in favore del Condominio esponente, delle somme ingiunte a suo carico nel decreto ingiuntivo opposto medesimo pari ad euro 2.948,00, o quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia anche in corso di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. A seguito del ricorso dell'amministratore del condominio ubicato in , il CP_1 CP_2
Giudice di Pace di , con decreto n.11191/2023 del 15 novembre 2023, ingiungeva di pagare la CP_1 somma di euro 2.948,00, oltre accessori.
II. Con sentenza n.445/2024, pubblicata in data 22 novembre 2024, il Giudice di Pace di CP_1 respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da e compensava le Parte_1 spese processuali.
III. Con atto notificato a mezzo PEC in data 17 dicembre 2024, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza predetta e chiedeva la riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di nullità delle deliberazione condominiale di approvazione dei lavori da eseguirsi sulla terrazza del e la dichiarazione di Parte_1 inesistenza e quindi di inefficacia della decisione della commissione in data 11 luglio 2023 e in via subordinata l'accertamento della inutilità dei lavori deliberati per mancanza del nesso di causa tra la proprietà e le infiltrazioni riscontrate nell'appartamento che non era sottostante a quello Pt_1 dell'appellante, nonché l'accertamento dell'inesistenza di danni all'appartamento sottostante a quello dell'appellante. pagina 2 di 6 IV. Con comparsa depositata in data 5 marzo 2025 si costituiva l'amministrazione condominiale e chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello, il rigetto nel merito dell'appello e in via incidentale, in caso di accoglimento dell'appello, la condanna di a pagare la Parte_1 somma di euro 2.948,00.
V. Il Giudice di prime cure rilevava che: con la delibera in data 8 giugno 2023 l'assemblea condominiale aveva deciso di eseguire l'opera di rifacimento della terrazza di e di affidare ad una commissione di condomini Parte_1
l'incarico di scegliere il preventivo per l'esecuzione dei lavori, commissione che aveva operato in tal senso con la delibera in data 11 luglio 2023; con la delibera in data 8 aprile 2024 l'assemblea condominiale aveva ratificato l'operato delle precedenti delibere e della commissione dei condomini ed aveva approvato il preventivo dell'opera e la ripartizione delle relative spese;
la ratifica aveva generato la cessazione della materia del contendere.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduceva che il credito, posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non era esistente in quanto si fondava sulla deliberazione della commissione dei condomini in data 11 luglio 2023, che era nulla in quanto non era legittimata a deliberare.
La tesi giuridica dell'appellante è fondata.
L'assemblea condominiale in data 8 giugni 2023 ha legittimamente affidato ad una commissione ristretta di condomini l'incarico di scegliere il preventivo dei lavori condominiali.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 14300 del 08/07/2020: “l'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare. Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui l'assemblea, demandata ad una commissione ristretta di condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati e di redigere il computo metrico dei lavori nonché il capitolato d'appalto, aveva poi approvato le indicazioni così emerse con una propria successiva delibera di recepimento)”.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20541 del 21/07/2025: “negli edifici con almeno dodici unità immobiliari, l'assemblea, ai sensi dell'art. 1130-bis, comma 2, c.c. può nominare un consiglio di pagina 3 di 6 condominio, le cui determinazioni sono tuttavia vincolanti soltanto se successivamente approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea stessa, in quanto quest'ultima non può essere esautorata dalle sue funzioni inderogabili, giacché è sulla maggioranza dei partecipanti in seno all'organo assembleare che si fondano le norme riguardanti la regolarità della costituzione di quest'ultimo, nonché la validità e impugnazione delle sue deliberazioni”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5130 del 06/03/2007: “l'assemblea condominiale - atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 cod. civ. - può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale. Ne consegue che ben può essere deliberata la nomina di una commissione di condomini con l'incarico di esaminare i preventivi di spesa per l'esecuzione di lavori, le cui decisioni sono vincolanti per tutti i condomini - anche dissenzienti - solamente in quanto rimesse all'approvazione, con le maggioranze prescritte, dell'assemblea, le cui funzioni non sono delegabili ad un gruppo di condomini”.
E' l'assemblea condominiale, infatti, ad essere competente a decidere sulla ripartizione delle spese tra i condomini ai sensi dell'art. 1135 I comma n.2 cc.
La questione giuridica rilevante ai fini della decisione è costituita dal fatto che la scelta del preventivo dei lavori operata dalla commissione ristretta doveva essere approvata dall'assemblea condominiale in quanto determinava in concreto l'ammontare del contributo da addebitare ai condomini per l'esecuzione dell'opera, anche se la ripartizione delle spese tra i condomini era già stata deliberata in precedenza.
In base alle deduzioni svolte dal convenuto a pagina 8 della comparsa di risposta, la ripartizione delle spese relative all'opera di rifacimento della terrazza era stata decisa in precedenza in occasione della delibera assembleare in data 08.06.2023 laddove era stato deciso di porre 1/3 a carico del proprietario del lastrico solare ad uso esclusivo, ovvero e 2/3 a carico dei proprietari cui il Parte_1 lastrico solare serviva da copertura lungo tutta la linea, ovvero , e Per_1 Per_2 Per_3
L'assemblea in data 08.06.2023 aveva approvato anche il dettaglio tecnico dei lavori da eseguire.
Nel caso di specie, la delibera condominiale, che ha approvato l'operato della commissione ristretta, è intervenuta in data 8 aprile 2024, dopo l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da Parte_1
[...]
pagina 4 di 6 Al momento in cui il decreto è stato emesso, l'assemblea condominiale non aveva deliberato sugli aspetti sopra indicati con la conseguenza che non poteva ritenersi esistente il credito azionato in via monitoria.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e per l'effetto la sentenza impugnata deve conseguentemente essere riformata.
E' vero che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.10847 del giorno 8 giugno 2020, ha affermato che “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità”, ma nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso in relazione ad un credito inesistente e quindi quel decreto, a seguito dell'opposizione, deve essere revocato.
Fatta questa premessa, con la comparsa di costituzione e con appello incidentale, l'amministrazione condominiale ha domandato la condanna di al pagamento, in favore del Parte_1
Condominio esponente, delle somme ingiunte a suo carico nel decreto ingiuntivo opposto medesimo pari ad euro 2.948,00.
La domanda, tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 343 cpc, è ammissibile e fondata nel merito, ricorrendo la prova del credito, costituito dalle citate delibere assembleari.
VI. Con il secondo motivo di impugnazione l'attore appellante chiede la riforma della sentenza evidenziando che il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla contestazione che aveva avanzato sulla sussistenza del credito. Parte_1
Nelle conclusioni l'appellante contesta che i lavori deliberati non sarebbero stati necessari a seguito della mancanza del nesso causale tra la proprietà e le infiltrazioni eventualmente riscontrate Pt_1 in altro appartamento, non sottostante, e per l'inesistenza di danni eventualmente provocati all'appartamento effettivamente sottostante.
Si tratta di motivo di impugnazione manifestamente infondato in diritto.
In base al disposto dell'art. 1137 cc le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini.
Se l'assemblea delibera il rifacimento della terrazza, la delibera è obbligatoria anche per il condomino dissenziente, il quale deve pagare i contributi condominiali a lui addebitati. pagina 5 di 6 VII. Venendo al regolamento delle spese processuali, anche se il decreto penale deve essere revocato e quindi la sentenza impugnata deve essere riformata, l'appellante è soccombente.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1 spese di lite a favore dell'amministratore del condominio , , spese che vengono CP_2 CP_1 liquidate nella misura di euro 147,00 per spese ed euro 2.552,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e CP_1 CP_2 CP_1 respinta, così provvede: riforma la sentenza impugnata n.445/2024, pubblicata in data 22 novembre 2024, del Giudice di Pace di e revoca il decreto ingiuntivo n.11191/2023 del 15 novembre 2023 del Giudice di Pace di CP_1
; CP_1 condanna a pagare all'amministratore del condominio Parte_1 CP_2
, la somma di euro 2.948,00; CP_1 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali Parte_1 all'amministratore del condominio , la somma di euro 147,00 per spese ed euro CP_2 CP_1
2.552,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 15 dicembre 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3024/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERCOLINI Parte_1 C.F._1
BI
ATTORE appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ER NA
CONVENUTO appellato
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025: per l'attore appellante : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis Parte_1 reiectis, e in totale riforma della sentenza impugnata: Revocare ad ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo n. 1191/2023 Rep.n. 628/2023 del 15.11.2023 , emesso il 15.11.2023 dal Giudice di Pace di
, depositato in cancelleria in data 15.11.2023, RG.3727/2023. Nel merito dichiararsi nulla la CP_1 deliberazione relativa alla approvazione dei lavori da eseguirsi alla terrazza del Sig. Parte_1
ed ogni ulteriore consequenziale decisione, compresa quella della determinazione del prezzo
[...]
e della quantità dei lavori da eseguire, in definitiva ritenendo nulla e non vincolante nella sua totalità la decisione assunta in data 11.07.2023 dalla c.d. Commissione istituita, per violazione degli artt.1130- bis, 1135, 1136, 1137, 1138 c.c., e come tale del tutto insanabile trattandosi di atto inesistente, neppure pagina 1 di 6 a seguito di successiva ratifica;
nel merito si contesta ugualmente la necessità ed opportunità dei lavori deliberati, per mancanza di nesso di causa tra la proprietà e le infiltrazioni eventualmente Pt_1 riscontrate in altro appartamento, non sottostante, e per l'inesistenza di danni eventualmente provocati all'appartamento effettivamente sottostante. In conformità totale a quelle di cui alla domanda originaria, con vittoria di spese e compensi di avvocato per ogni grado di giudizio”; per il convenuto appellato : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa 1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig.
2. Sempre in via preliminare: dichiarare Parte_1 inammissibile l'impugnazione proposta per intervenuta decadenza dall'azione e/o dichiarare comunque l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
3. Nel merito, rigettare il gravame proposto dal
Sig. perchè infondato in fatto e in diritto;
4. Nel solo caso di accoglimento Parte_1 dell'appello ex adverso proposto, si chiede sia riformata la sentenza di primo grado ed anche per l'effetto, che accertata e dichiarata la relativa debenza sia condannato il Sig. al Parte_1 pagamento, in favore del Condominio esponente, delle somme ingiunte a suo carico nel decreto ingiuntivo opposto medesimo pari ad euro 2.948,00, o quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia anche in corso di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. A seguito del ricorso dell'amministratore del condominio ubicato in , il CP_1 CP_2
Giudice di Pace di , con decreto n.11191/2023 del 15 novembre 2023, ingiungeva di pagare la CP_1 somma di euro 2.948,00, oltre accessori.
II. Con sentenza n.445/2024, pubblicata in data 22 novembre 2024, il Giudice di Pace di CP_1 respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da e compensava le Parte_1 spese processuali.
III. Con atto notificato a mezzo PEC in data 17 dicembre 2024, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza predetta e chiedeva la riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di nullità delle deliberazione condominiale di approvazione dei lavori da eseguirsi sulla terrazza del e la dichiarazione di Parte_1 inesistenza e quindi di inefficacia della decisione della commissione in data 11 luglio 2023 e in via subordinata l'accertamento della inutilità dei lavori deliberati per mancanza del nesso di causa tra la proprietà e le infiltrazioni riscontrate nell'appartamento che non era sottostante a quello Pt_1 dell'appellante, nonché l'accertamento dell'inesistenza di danni all'appartamento sottostante a quello dell'appellante. pagina 2 di 6 IV. Con comparsa depositata in data 5 marzo 2025 si costituiva l'amministrazione condominiale e chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello, il rigetto nel merito dell'appello e in via incidentale, in caso di accoglimento dell'appello, la condanna di a pagare la Parte_1 somma di euro 2.948,00.
V. Il Giudice di prime cure rilevava che: con la delibera in data 8 giugno 2023 l'assemblea condominiale aveva deciso di eseguire l'opera di rifacimento della terrazza di e di affidare ad una commissione di condomini Parte_1
l'incarico di scegliere il preventivo per l'esecuzione dei lavori, commissione che aveva operato in tal senso con la delibera in data 11 luglio 2023; con la delibera in data 8 aprile 2024 l'assemblea condominiale aveva ratificato l'operato delle precedenti delibere e della commissione dei condomini ed aveva approvato il preventivo dell'opera e la ripartizione delle relative spese;
la ratifica aveva generato la cessazione della materia del contendere.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduceva che il credito, posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non era esistente in quanto si fondava sulla deliberazione della commissione dei condomini in data 11 luglio 2023, che era nulla in quanto non era legittimata a deliberare.
La tesi giuridica dell'appellante è fondata.
L'assemblea condominiale in data 8 giugni 2023 ha legittimamente affidato ad una commissione ristretta di condomini l'incarico di scegliere il preventivo dei lavori condominiali.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 14300 del 08/07/2020: “l'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare. Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui l'assemblea, demandata ad una commissione ristretta di condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati e di redigere il computo metrico dei lavori nonché il capitolato d'appalto, aveva poi approvato le indicazioni così emerse con una propria successiva delibera di recepimento)”.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20541 del 21/07/2025: “negli edifici con almeno dodici unità immobiliari, l'assemblea, ai sensi dell'art. 1130-bis, comma 2, c.c. può nominare un consiglio di pagina 3 di 6 condominio, le cui determinazioni sono tuttavia vincolanti soltanto se successivamente approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea stessa, in quanto quest'ultima non può essere esautorata dalle sue funzioni inderogabili, giacché è sulla maggioranza dei partecipanti in seno all'organo assembleare che si fondano le norme riguardanti la regolarità della costituzione di quest'ultimo, nonché la validità e impugnazione delle sue deliberazioni”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5130 del 06/03/2007: “l'assemblea condominiale - atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 cod. civ. - può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale. Ne consegue che ben può essere deliberata la nomina di una commissione di condomini con l'incarico di esaminare i preventivi di spesa per l'esecuzione di lavori, le cui decisioni sono vincolanti per tutti i condomini - anche dissenzienti - solamente in quanto rimesse all'approvazione, con le maggioranze prescritte, dell'assemblea, le cui funzioni non sono delegabili ad un gruppo di condomini”.
E' l'assemblea condominiale, infatti, ad essere competente a decidere sulla ripartizione delle spese tra i condomini ai sensi dell'art. 1135 I comma n.2 cc.
La questione giuridica rilevante ai fini della decisione è costituita dal fatto che la scelta del preventivo dei lavori operata dalla commissione ristretta doveva essere approvata dall'assemblea condominiale in quanto determinava in concreto l'ammontare del contributo da addebitare ai condomini per l'esecuzione dell'opera, anche se la ripartizione delle spese tra i condomini era già stata deliberata in precedenza.
In base alle deduzioni svolte dal convenuto a pagina 8 della comparsa di risposta, la ripartizione delle spese relative all'opera di rifacimento della terrazza era stata decisa in precedenza in occasione della delibera assembleare in data 08.06.2023 laddove era stato deciso di porre 1/3 a carico del proprietario del lastrico solare ad uso esclusivo, ovvero e 2/3 a carico dei proprietari cui il Parte_1 lastrico solare serviva da copertura lungo tutta la linea, ovvero , e Per_1 Per_2 Per_3
L'assemblea in data 08.06.2023 aveva approvato anche il dettaglio tecnico dei lavori da eseguire.
Nel caso di specie, la delibera condominiale, che ha approvato l'operato della commissione ristretta, è intervenuta in data 8 aprile 2024, dopo l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da Parte_1
[...]
pagina 4 di 6 Al momento in cui il decreto è stato emesso, l'assemblea condominiale non aveva deliberato sugli aspetti sopra indicati con la conseguenza che non poteva ritenersi esistente il credito azionato in via monitoria.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e per l'effetto la sentenza impugnata deve conseguentemente essere riformata.
E' vero che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.10847 del giorno 8 giugno 2020, ha affermato che “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità”, ma nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso in relazione ad un credito inesistente e quindi quel decreto, a seguito dell'opposizione, deve essere revocato.
Fatta questa premessa, con la comparsa di costituzione e con appello incidentale, l'amministrazione condominiale ha domandato la condanna di al pagamento, in favore del Parte_1
Condominio esponente, delle somme ingiunte a suo carico nel decreto ingiuntivo opposto medesimo pari ad euro 2.948,00.
La domanda, tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 343 cpc, è ammissibile e fondata nel merito, ricorrendo la prova del credito, costituito dalle citate delibere assembleari.
VI. Con il secondo motivo di impugnazione l'attore appellante chiede la riforma della sentenza evidenziando che il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla contestazione che aveva avanzato sulla sussistenza del credito. Parte_1
Nelle conclusioni l'appellante contesta che i lavori deliberati non sarebbero stati necessari a seguito della mancanza del nesso causale tra la proprietà e le infiltrazioni eventualmente riscontrate Pt_1 in altro appartamento, non sottostante, e per l'inesistenza di danni eventualmente provocati all'appartamento effettivamente sottostante.
Si tratta di motivo di impugnazione manifestamente infondato in diritto.
In base al disposto dell'art. 1137 cc le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini.
Se l'assemblea delibera il rifacimento della terrazza, la delibera è obbligatoria anche per il condomino dissenziente, il quale deve pagare i contributi condominiali a lui addebitati. pagina 5 di 6 VII. Venendo al regolamento delle spese processuali, anche se il decreto penale deve essere revocato e quindi la sentenza impugnata deve essere riformata, l'appellante è soccombente.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1 spese di lite a favore dell'amministratore del condominio , , spese che vengono CP_2 CP_1 liquidate nella misura di euro 147,00 per spese ed euro 2.552,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e CP_1 CP_2 CP_1 respinta, così provvede: riforma la sentenza impugnata n.445/2024, pubblicata in data 22 novembre 2024, del Giudice di Pace di e revoca il decreto ingiuntivo n.11191/2023 del 15 novembre 2023 del Giudice di Pace di CP_1
; CP_1 condanna a pagare all'amministratore del condominio Parte_1 CP_2
, la somma di euro 2.948,00; CP_1 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali Parte_1 all'amministratore del condominio , la somma di euro 147,00 per spese ed euro CP_2 CP_1
2.552,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 15 dicembre 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6