Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2003, n. 15659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15659 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PRESTAZONE 1 56597 Magi t ati Composta dag порела Pr (de R.G.N. 22440/00 Dott. Vincen - Rel. Consigliere Cron. 31840 Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 4 44114Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Ud. 27/05/03 Dott. Emilio MALPICA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MORSILLO, che lo difende unitamente all'avvocato DOMENICO DE MICHELE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso 10 studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo difende unitamente all'avvocato MARCELLO ZIVERI, giusta delega 2003 in atti;
875 APPA controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1037/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 30/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito 1'Avvocato MORSILLO Andrea, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGLIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 23 dicembre 1991 UR Luciano proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Parma ad istanza di PI NI per il pagamento della somma di L 4.618.000, oltre IVA ed accessori, а titolo di spettanze professionali per prestazioni fornite dal PI all'opponente negli anni 1985 1988. Il PI instava per il rigetto della opposizione e, con domanda chiedeva il pagamento del maggior danno exriconvenzionale, art. 1224 cc.. Il Tribunale rigettava la opposizione e la domanda riconvenzionale. Il UR proponeva appello e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 2 luglio 30 settembre 1999, in riforma della sentenza impugnata, revocava il, decreto ingiuntivo e rigettava la domanda del PI. Osservava la Corte di merito: che il PI non aveva dato prova, neppure indiretta, di aver ricevuto l'incarico professionale e di aver eseguito le prestazioni, personalmente ○ a mezzo della propria dipendente EL MA CR, moglie del PI;
che, trattandosi di prestazioni assai semplici ed elementari, queste ben potevano essere state effettuate, nei ritagli di tempo, dalla EL, che era abilitata a compierle;
يه ا che la prova testimoniale non deponeva sicuramente per la tesi attorea e che l'opera svolta dalla EL non era senz'altro riconducibile ad un incarico professionale ricevuto e svolto dal PI. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NO NI con due motivi. Resiste con controricorso il UR. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2232 cc. per non avere la Corte dato il giusto rilievo al fatto che la EL era dipendente del PI on la conseguenza che l'opera da costei svolta durante l'orario di lavoro era riconducibile, anche sotto il profilo della spettanza del compenso, all'attività professionale di esso ricorrente. Nel secondo motivo si denunzia omessa, insufficiente € contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia per non avere la Corte di appello dato il giusto rilievo logico alla circostanza che i registri della Ditta UR si trovavano nello studio del PI;
per non aver tratto le dovute conseguenza dalla testimonianza della Uriati;
per non aver valutato il significato probatorio alla circostanza della presentazione da parte del PI della domanda di iscrizione della Ditta UR alla Camera di Commercio;
per non aver preso in considerazione il comportamento processuale della controparte e aver insufficientemente e contraddittoriamente motivato la 3 presunta tolleranza di esso ricorrente verso 1' attività svolta dalla EL nello studio. Il ricorso non merita accoglimento. I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere congiuntamente esaminati. La Corte di appello, ha negato, nel caso particolare esaminato, l'esistenza di un contratto d'opera tra il PI ed il UR affermando che la EL, moglie del secondo e dipendente del PI, ben poteva aver svolto, da sola ed in piena autonomia, l'opera per cui il PI pretende il pagamento, nei ritagli di tempo, sebbene nello studio del PI. di fatto, motivato Si tratta di un apprezzamento congruamente, con logica adeguatezza e senza contraddizioni, che toglie ogni rilevanza alla denunziata violazione di legge circa la riferibilità, in ogni caso ed anche dal punto di vista della spettanza del compenso, al datore di lavoro dell'opera svolta dal dipendente. La Corte non ha negato né violato tale principio ma ha semplicemente negato l'instaurat jiné di un rapporto di clientela, tra il PI ed il UR, nell'ambito del quale $ il principio stesso poteva, in ipotesi, rendersi operante. infatti, evidente che se il dipendente di unE', * professionista svolge in piena autonomia, nei ritagli di costui e con la tolleranza del tempo, nello studio di titolare, un'opera che rientra nelle sue competenze e capacità, non potrà il professionista pretendere il compenso dur 4 per detta opera sulla base del solo rapporto di dipendenza di chi l'ha svolta, ove non sia provato l'instaurarsi di un rapporto contrattuale diretto tra il titolare dello studio dell'opera svolta dal ed il terzo che ha beneficiato dipendente. La Corte di appello, poi, nel giungere alle cennate conclusioni in punto di fatto, non ha tralasciato di considerare alcuna delle le circostanze rilevanti ed ha valutato tutti gli elementi di prova acquisiti (la presenza dei libri nello studio del PI, la deposizione della teste Uriati, la presentazione della domanda alla CCIA) traendone che non potesse affermare con sicurezzail convincimento l'esistenza di un incarico professionale conferito dal UR al PI. Il giudizio valutativo della prova non è, come si è detto, inficiato logicamente e, ad esso, il ricorrente, oppone semplicemente una propria diversa valutazione che non basta a rendere la sentenza meritevole di annullamento. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo. РОМ La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 630, 50 di cui euro 600,00 per onorario. Così deciso in Roma addi 27 maggio 2003 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRE TE 1. lift вовачит com.em. 8/0 IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Talezico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1