Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non rileva, ai fini dell'accoglimento della domanda di consegna, la mancanza di motivazione, in relazione alle esigenze cautelari, del provvedimento cautelare, oggetto del mandato d'arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria estera.
Commentario • 1
- 1. Interrogatorio consente emissione di MAE (Cass. 14886/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 maggio 2024
Mae esegubile anche nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio. Corte di Cassazione Sent. Sez. Vi penale Num. 14886/2024 Data Udienza: 09/04/2024 - dep. 10 aprile 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da Meola Mauro, nato a Ginevra 1'11/03/1965 avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte di Appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di MM all'autorità giudiziaria …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 22223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22223 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/06/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 957
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 20780/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IA, nato a [...] il [...], residente in [...], avverso la sentenza 14 aprile 2010 della Corte di appello di L'Aquila, la quale ha deliberato la consegna di LI IA alla autorità giudiziaria spagnola, in relazione al mandato di arresto europeo (emesso per il reato di frode ex art. 250 c.p., n. 6 in relazione all'art. 248 cod. pen. spagnolo), subordinandola alla condizione che il LI sia consegnato allo stato italiano per l'espiazione della eventuale pena che gli verrà eventualmente inflitta. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1) la sentenza della Corte di appello impugnata.
Dalla motivazione della decisione della corte distrettuale risulta quanto segue:
a) a carico del LI è stato emesso dall'autorità giudiziaria spagnola il mandato di arresto europeo, per il reato di frode ex art. 250, n. 6, in relazione all'art. 248 cod. pen. spagnolo (provvedimento acquisito agli atti e di cui ai fogli 59 e seguenti), per avere egli, attraverso una pagina web in internet, denominata WWW.mavex.com, creata dalla IA NT s.l., società con sede sociale in località Pajara Fuerteventura (Las Palmas) ed amministrata dal medesimo LI, offerto in vendita, a distanza, diversi tipi di elettrodomestici, in particolare televisioni, al prezzo di 200,00-800,00 Euro, che si faceva inviare dagli acquirenti mediante bonifico bancario intestato alle società IA NT e CO ND, omettendo poi l'invio della merce;
b) il fatto ha coinvolto 37 parti offese che nell'anno 2009 hanno presentato denuncia;
c) nella richiesta di consegna risulta indicata la pena edittale massima (sei anni di reclusione) stabilita dall'ordinamento per il reato addebitato al LI e detta indicazione è stata ritenuta sufficiente, ai sensi dell'art. 8 della legge predetta, apparendo il fatto descritto inquadrabile nell'ambito della fattispecie astrattamente prevista dalla lett. v) del citato articolo;
d) il mandato di arresto disposto dall'Autorità Giudiziaria spagnola, in base al quale il MAE è stato emesso, è stato ritenuto munito di adeguata motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avuto riguardo ai fatti contestati ed alla indicazione delle fonti di prova (rapporti di polizia, documenti);
e) la documentazione sui fatti per i quali il provvedimento è stato emesso e l'indicazione della norma del codice penale, vigente nello Stato della Spagna alla quale si è fatto riferimento, sono state valutate come indicazioni equipollenti alla relazione sui fatti o alla decisione giudiziaria esecutiva, atti espressamente considerati e richiesti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, che ha ratificato la decisione quadro 2002/584/GAI del 13-6-2002;
f) che l'art. 18 lett. r) mandato di arresto europeo, invocato dalla difesa, trova applicazione nel caso in cui il mandato di arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o misura di sicurezza, mentre, nel caso in esame, deve trovare applicazione la L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c) trattandosi di mandato di arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale;
g) in tale contesto la Corte di appello, premesso di non poter entrare nel merito delle contestazioni, e, a tale effetto, di non poter valutare le eventuali discolpe dell'estradando, ha deliberato la consegna di LI IA subordinandola alla condizione che il LI sia consegnato allo stato italiano per l'espiazione della eventuale pena che gli verrà eventualmente inflitta. 2) i motivi di ricorso e la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo che mancherebbe dalla documentazione acquisita: a) la copia del provvedimento restrittivo;
b) la possibilità di "completa" comprensione della entità della condotta ed il grado di partecipazione ai fatti del ricercato.
Il motivo è palesemente infondato.
Invero contrariamente a tali assunti, in atti, ai fogli da pag. 59 e seguenti, risulta (tradotto dall'originale) il provvedimento del Tribunale di istruzione spagnolo che ha disposto l'emissione del mandato di arresto europeo, atto caratterizzato da adeguata illustrazione, nelle premesse della decisione, dei termini in fatto ed in diritto dell'accusa.
Successivamente, ai fogli da pag. 68 ad 81, sono r minutamente descritte le singole condotte illecite attribuite al ricorrente e le corrispondenti fonti probatorie date dalle denunce in proposito delle trentasette parti offese.
Con un secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea V, applicazione della legge in relazione all'art. 18, lett. e) mandato di arresto europeo, per mancata indicazione dei termini massimi di custodia cautelare in carcere, in violazione dell'art. 5, comma 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e con riferimento al diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere posto in libertà durante l'istruttoria, nonché dell'art. 13 Cost.. Il motivo è altrettanto inammissibile.
Con sentenza della sezione feriale di questa Corte (34781/2008) è stato chiaramente affermato, proprio con riferimento allo Stato spagnolo (Stato membro di emissione), che non ricorre l'ipotesi prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e) - che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", considerato appunto che la legislazione di procedura penale di detto Stato prevede termini temporalmente definiti di custodia preventiva, scanditi secondo le fasi di quel processo. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di motivazione sul provvedimento cautelare adottato.
Anche questa doglianza è palesemente infondata.
Invero, nessuna specifica previsione della L. n. 69 del 2005, richiede che nel mandato di arresto europeo, o nel provvedimento cautelare su cui il mandato di arresto europeo si fonda, siano indicate le esigenze cautelari (Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007- 19/3/2007, Stoimenovsky, non maslsul punto). All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010