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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna - Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori 28/x 48122 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320220008526217000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09220220008526217000 in quanto documento depositato presso la Casa Comunale di Cervia in data 11 dicembre 2024 e ritirato in data 03 febbraio 2025 contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma di €. 301,93 a titolo di presunto omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2020.
Il ricorrente nel ricorso lamenta la mancanza della regolare notifica dell'atto prodromico necessario alla formazione della cartella di pagamento ricevuta e pertanto chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che con riguardo alla specifica ed unica contestazione, riguardante l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo, chiarisce che non è legittimato ne materialmente sarebbe in grado di farlo a controdedurre nel merito;
peraltro la presenza in giudizio della Regione Emilia Romagna, titolare della pretesa e soggetto sul quale incombe l'onere di notificazione dell'accertamento, garantisce il necessario presidio a tutela delle ragioni creditorie.
Per tali ragioni conclude il proprio intervento con la richiesta di rigetto del ricorso proposto.
Si costituisce a sua volta, depositando proprie controdeduzioni, la Regione Emilia Romagna sostenendo che la diretta iscrizione a ruolo, senza notifica di alcun precedente atto di accertamento, è attività espressamente prevista dal combinato dell'art. 17del D.lgs. 472/1997 e dell'art. 17 del D.Lgs. 46/1999 che prevede la diretta iscrizione a ruolo delle entrate delle Regioni e della sanzioni riconducibili al credito vantato ai sensi dell'art. 4 L.R. 17/2011 (come nel caso di specie).
Per quanto riguarda la cartella di pagamento il visto di esecutività è stato apposto in data 03/10/2022 e quindi il provvedimento è stato adottato e reso definitivo entro il terzo anno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
A conclusione, la Regione Emilia Romagna, nel confermare la legittimità e la fondatezza della propria azione e quindi l'esistenza della pretesa e del ruolo e la relativa debenza tributaria, conclude con la richiesta di rigetto del ricorso proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione agli atti, nel prendere atto che il ruolo n. 2022/003084, reso esecutivo in data 03/10/2022, portato dalla cartella di pagamento n. 09220220008526217000, è stato notificato al ricorrente perlomento in data 21 febbraio 2025 allorquando il ricorrente riscontrava nella propria cassetta postale un avviso di mancata consegna relativa ad una raccomandata, poi ritirata in data 25 febbraio 2025, tramite la quale si comunicava l'avviso di avvenuta notifica a mezzo deposito dell'atto, oggetto del ricorso, presso la Casa Comunale.
Si osserva pertanto che la notifica della cartella di pagamento opposta è avvenuta oltre due anni dopo la formazione del ruolo e 5 anni dopo il termine successivo alla scadenza del termine di pagamento del bollo auto relativo all'anno 2020.
Tale attività non risulta conforme a quanto previsto dalla delega fiscale (legge 111/2023) che ha rivisto le regole, riscrivendole, riguardanti la revisione del sistema nazionale della riscossione ed i cui principi e criteri direttivi sono richiamati nell'art. 18; in linea con tali principi è stato scritto l'art. 2 del decreto che introduce una serie di adempimenti, a decorrere dal 1 gennaio 2025, in carico all'agente della riscossione che ne limitano l'operatività e ne responsabilizzano l'azione.
In particolare l'articolo in questione stabilisce che sono a carico dell'agente della riscossione "il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento - omissis " stabilendo un termine entro il quale l'agente della riscossione deve procedere alla notifica della cartella di pagamento che, dal 1 gennaio 2025, dovrà avvenire entro il nono mese successivo a quello dell'affidamento del carico.
Nel caso in questione è del tutto evidente che tale termine di mesi 9, dalla data di affidamento del carico, non è stato rispettato con la conseguenza che la cartella di pagamento opposta deve essere annullata.
La parziale novità del tema trattato porta alla determinazione che le spese di giudizio possano essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Ravenna 23 gennaio 2026.
Il giudice estensore
Dott. Pietro Moretti
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna - Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori 28/x 48122 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320220008526217000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09220220008526217000 in quanto documento depositato presso la Casa Comunale di Cervia in data 11 dicembre 2024 e ritirato in data 03 febbraio 2025 contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma di €. 301,93 a titolo di presunto omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2020.
Il ricorrente nel ricorso lamenta la mancanza della regolare notifica dell'atto prodromico necessario alla formazione della cartella di pagamento ricevuta e pertanto chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che con riguardo alla specifica ed unica contestazione, riguardante l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo, chiarisce che non è legittimato ne materialmente sarebbe in grado di farlo a controdedurre nel merito;
peraltro la presenza in giudizio della Regione Emilia Romagna, titolare della pretesa e soggetto sul quale incombe l'onere di notificazione dell'accertamento, garantisce il necessario presidio a tutela delle ragioni creditorie.
Per tali ragioni conclude il proprio intervento con la richiesta di rigetto del ricorso proposto.
Si costituisce a sua volta, depositando proprie controdeduzioni, la Regione Emilia Romagna sostenendo che la diretta iscrizione a ruolo, senza notifica di alcun precedente atto di accertamento, è attività espressamente prevista dal combinato dell'art. 17del D.lgs. 472/1997 e dell'art. 17 del D.Lgs. 46/1999 che prevede la diretta iscrizione a ruolo delle entrate delle Regioni e della sanzioni riconducibili al credito vantato ai sensi dell'art. 4 L.R. 17/2011 (come nel caso di specie).
Per quanto riguarda la cartella di pagamento il visto di esecutività è stato apposto in data 03/10/2022 e quindi il provvedimento è stato adottato e reso definitivo entro il terzo anno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
A conclusione, la Regione Emilia Romagna, nel confermare la legittimità e la fondatezza della propria azione e quindi l'esistenza della pretesa e del ruolo e la relativa debenza tributaria, conclude con la richiesta di rigetto del ricorso proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione agli atti, nel prendere atto che il ruolo n. 2022/003084, reso esecutivo in data 03/10/2022, portato dalla cartella di pagamento n. 09220220008526217000, è stato notificato al ricorrente perlomento in data 21 febbraio 2025 allorquando il ricorrente riscontrava nella propria cassetta postale un avviso di mancata consegna relativa ad una raccomandata, poi ritirata in data 25 febbraio 2025, tramite la quale si comunicava l'avviso di avvenuta notifica a mezzo deposito dell'atto, oggetto del ricorso, presso la Casa Comunale.
Si osserva pertanto che la notifica della cartella di pagamento opposta è avvenuta oltre due anni dopo la formazione del ruolo e 5 anni dopo il termine successivo alla scadenza del termine di pagamento del bollo auto relativo all'anno 2020.
Tale attività non risulta conforme a quanto previsto dalla delega fiscale (legge 111/2023) che ha rivisto le regole, riscrivendole, riguardanti la revisione del sistema nazionale della riscossione ed i cui principi e criteri direttivi sono richiamati nell'art. 18; in linea con tali principi è stato scritto l'art. 2 del decreto che introduce una serie di adempimenti, a decorrere dal 1 gennaio 2025, in carico all'agente della riscossione che ne limitano l'operatività e ne responsabilizzano l'azione.
In particolare l'articolo in questione stabilisce che sono a carico dell'agente della riscossione "il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento - omissis " stabilendo un termine entro il quale l'agente della riscossione deve procedere alla notifica della cartella di pagamento che, dal 1 gennaio 2025, dovrà avvenire entro il nono mese successivo a quello dell'affidamento del carico.
Nel caso in questione è del tutto evidente che tale termine di mesi 9, dalla data di affidamento del carico, non è stato rispettato con la conseguenza che la cartella di pagamento opposta deve essere annullata.
La parziale novità del tema trattato porta alla determinazione che le spese di giudizio possano essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Ravenna 23 gennaio 2026.
Il giudice estensore
Dott. Pietro Moretti