Art. 12.
I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.
I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.