CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 477 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Fernando Greco, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del curatore rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Labia, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 477/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Curatela del
[...]
conveniva in giudizio Parte_2 Parte_1
per l'accertamento e la dichiarazione di inefficacia, nei
[...]
confronti della massa dei creditori del , ai sensi dell'art. 67 co. II R.D. CP_1
n. 267/1942, di un pagamento, effettuato dall'allora , Controparte_1
della somma di € 61.456,09, a mezzo assegno circolare del 16/05/2017, incassato dalla CC di VE in data 23/10/2017, nonché per la condanna della stessa convenuta alla restituzione della rispettiva somma in favore del fallimento.
Deduceva che la CC era a conoscenza dello stato di insolvenza della
[...]
per avere revocato gli affidamenti in data 27/11/2015, per poi Controparte_1
avere, nel marzo 2016, agito in giudizio depositando due ricorsi per decreto ingiuntivo avverso , rispettivamente su un saldo a Controparte_1
credito di conto corrente e su un mutuo chirografario, per aver notificato atto di precetto su mutuo fondiario e per avere promosso istanza di fallimento in data
01/09/2016. Da ultimo sosteneva che lo stato di dissesto era desumibile dai bilanci della società.
Si costituiva la CC di VE, che contestava la fondatezza dell'azione della
Curatela per carenza della scientia decoctionis. Più nello specifico rilevava come,
proprio al fine di evitare condotte passibili di azione revocatoria, avesse omesso di incassare l'assegno circolare in contestazione, se non dopo tre mesi dalla data di emissione e, soprattutto, all'esito di due gradi di giudizio, che, conformemente,
avevano negato la sussistenza dello stato di insolvenza della società poi fallita.
Evidenziava, quindi, la consapevolezza dell'insussistenza di uno stato di
Proc. n. 477/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. insolvenza, poiché esclusa per ben due volte dall'adita Autorità giudiziaria,
rispetto ai cui provvedimenti la stessa CC non poteva che prestare acquiescenza. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
La causa, istruita unicamente a mezzo prova documentale, veniva decisa con sentenza n. 636/2021 del 31/03/2021, pubblicata in data 27/04/2021 con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 61.456,09, oltre interessi in misura legale dalla domanda al pagamento effettivo e delle spese di giudizio, così
motivando:
“Premesso che non vi sono dubbi né contestazioni sulla ricorrenza dei presupposti diversi dalla
scientia decoctionis, occorre premettere il decreto di rigetto adottato dalla Corte pare errato sotto
il profilo della comparazione quantitativa fra il debito de quo e la consistenza del
patrimonio della ditta, laddove la comparazione, utile a valutare la sussistenza del peculiare
stato di insolvenza, proprio della società in liquidazione, doveva farsi, per i noti principi, fra
l'ammontare dei debiti ed il valore di liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio.
Ovviamente, la circostanza che tanto il Tribunale quanto la Corte (peraltro con motivazioni
differenti, e fondate comunque, entrambe, su un difetto di prova dell'insolvenza, e non sulla
prova positiva dell'insussistenza dell'insolvenza) non abbiano ritenuto ricorressero i presupposti
dell'insolvenza, non comporta senz'altro, anche l'infondatezza di qualsiasi azione revocatoria
derivante dal fallimento poi dichiarato da altro Tribunale.
Ciò posto, quanto al presupposto della scientia decoctionis, va rilevato che, alla data del
31/12/2015, la versava già in stato di manifesta insolvenza, desumibile Controparte_1
dalla imponenza della voce perdite appostata nel bilancio, e dalla presumibile (dato non
significativamente migliorato rispetto al dato dell'anno precedente) sostanziale inesigibilità di
Proc. n. 477/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quasi 600.000 euro di crediti.
Quanto alla conoscenza, da parte della banca, del dato emergente da tali bilanci, è nota e
pacifica la presunzione della conoscenza medesima, in virtù della caratteristica di operatore
professionale che la banca ricopre.
Dalla data del 31/12/2015, alla data dell'incasso del titolo da parte della banca, la
presunzione di conoscenza, da parte della banca, della persistenza dello stato di insolvenza della
ditta de qua, è ampiamente avvalorata: dalle richieste formulate dalla banca (risalenti al
febbraio 2016) e dal successivo rilascio (marzo ed aprile 2016) di decreti ingiuntivi nei
confronti della ditta;
dal successivo precetto (del marzo 2016), evidentemente rimasto
inadempiuto, dalla messa in liquidazione della società debitrice (del marzo 2017); infine, in
modo assolutamente significativo, e quasi per tabulas, dalla missiva del difensore della ditta (del
maggio 2017, data di poco precedente al pagamento), nella quale si prospetta, sul presupposto
di un eventuale fallimento della ditta – peraltro ormai in liquidazione - una soluzione
transattiva (con ampia falcidia, pari a circa il 66 %) della pretesa. Spese alla soccombenza”.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello la CC di VE con atto di citazione notificato in data 04/05/2021 chiedendone la riforma con cin-
que motivi.
Si è costituita la curatela del fallimento resistendo al gravame.
All'udienza Collegiale del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, terzo e quarto motivo la banca appellante ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. in quanto non risulta riportato l'oggetto
Proc. n. 477/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. della controversia corretto (è stato riportato infatti “opposizione ex art. 615 cod. proc.
civ.” piuttosto che “azione revocatoria fallimentare”), non è stata riportata l'esposizione dello svolgimento del processo e le ragioni di fatto. Non risultano le conclusioni delle parti cui risulta un rinvio per relationem. La motivazione è insufficiente.
I motivi sono infondati.
La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti come previsto dal co. III
dell'art. 132 cod. proc. civ. non produce nullità della sentenza non risultando nel caso in esame che tale mancanza abbia causato una omissione di pronuncia da parte del Tribunale su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti ovvero in ordine a punti decisivi della controversia e prospettati dalle parti. La
Cassazione civ. n. 2033/2025 ha infatti di recente statuito che: “La mancata o in-
completa trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera
irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso
sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza
stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motiva-
zione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti”.
Del tutto irrilevante risulta la censura in ordine all'errato oggetto riportato nella sentenza, che non incide senz'altro sulla validità della sentenza potendo essere ri-
condotto ad un mero errore materiale, considerando che il giudice non ha pronun-
ciato una sentenza in merito ad una opposizione alla esecuzione ma ha corretta-
mente giudicato in ordine all'azione revocatoria ex art. 67 co. II R.D. n. 267/1942,
come proposta dalla curatela e rispetto alla quale la convenuta si è difesa.
Quanto alla mancata esposizione dello svolgimento del processo, la legge n.
69/2009 ha modificato l'art. 132 cod. proc. civ., eliminando il riferimento
Proc. n. 477/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. all'esposizione dello svolgimento del processo nella parte motiva della sentenza.
La sentenza deve ora contenere, oltre all'epigrafe e all'indicazione delle conclu-
sioni delle parti, delle quali si è già parlato, una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto alla contestata mancata esposizione delle ragioni di fatto, la Cassazione
ha chiarito che l'assenza di tale requisito o l'estrema concisione dello stesso, de-
terminano nullità della sentenza qualora non sia possibile comprendere il percor-
so argomentativo seguito dal giudice funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (cfr. Cass. n. 29721/2019).
Nella specie risulta sufficientemente intellegibile il percorso logico seguito dal giudice in quanto il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria ritenendo sussisten-
te il presupposto della consapevolezza dello stato di insolvenza della società
(unico elemento in contestazione) sulla base di una serie di elementi di natura presuntiva. D'altra parte l'appellante, per come si evincerà dal quinto motivo di appello, è stato in grado di comprendere pienamente l'iter logico seguito dal giu-
dice approntando idonee censure.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per viola-
zione dell'art. 190 cod. proc. civ. L'appellante lamenta che la sentenza risulta emessa (come da data riportata in calce alla stessa) in data 31/03/202, ovverosia prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle comparse conclu-
sionali, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., previsto per il 02/04/2021.
Il motivo è infondato.
La data del 31/03/2021, indicata dal Magistrato in calce al provvedimento, è solo il frutto di un mero errore materiale risultando, di converso, dal semplice esame
Proc. n. 477/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. della consolle SICID, che la sentenza è stata depositata in minuta in data
24/04/2021 e perciò nel rispetto dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. che sca-
devano in data 02/04/2021.
La Cassazione pronunciandosi in un caso simile al presente ha statuito con sen-
tenza n. 32538/2024 che “Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla
scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la
sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi,
tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzio-
ne. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità del-
la sentenza di primo grado, non in base ad una mera presunzione di errore materiale, bensì
evidenziando - tramite riscontro sugli applicativi "consolle e SICID" - che il giudice aveva sot-
toscritto la minuta e firmato il decreto di liquidazione provvisoria delle spese di CTU, provve-
dimento necessariamente antecedente all'assunzione della decisione, in data successiva alla sca-
denza dei termini ex art. 190 c.p.c.)”.
Con il quinto motivo rubricato “erroneità e travisamento nella ricostruzione relativa alla
sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decoctionis in capo alla CC di VE”
l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la scientia decotionis in capo alla Banca. Il giudice avrebbe ignorato la circostanza che al momento dell'incasso dell'assegno circolare, ben due provvedimenti avevano delibato sulla non fallibilità della società, senza spiegare come potesse la banca non confidare sulla bontà della decisione della Corte di appello la quale aveva delibato il rigetto del reclamo proprio sulla base del bilancio di esercizio del 2013 non per un difet-
to di prova ma perché, alla stregua di “un risalente e costante indirizzo giurisprudenziale
quando la società versi in stato di liquidazione, poiché la relativa procedura è fisiologicamente de-
Proc. n. 477/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. stinata alla cessazione dell'attività d'impresa ed al pagamento dei debiti, la valutazione del giudi-
ce, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli
elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento
dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali. Ciò in quanto, non proponendosi,
l'impresa in liquidazione, di restare sul mercato, non è più richiesto che essa disponga, come per la
società in piena attività, di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le ob-
bligazioni contratte (cfr. ex plurimis: Cass. 5402/13; Cass. 13644/13; Cass. 16752/13)”.
Avrebbe errato, inoltre, il giudice nel considerare elementi di sostegno della pro-
va della scientia decotionis i ricorsi per DI, le revoche degli affidamenti e la lettera di offerta transattiva in quanto superati dal provvedimento di rigetto della istanza di fallimento.
Il motivo è fondato.
Occorre puntualizzare che è stata la stessa banca, oggi appellante, a presentare,
con ricorso del 01/09/2016, istanza di fallimento della società Controparte_1
ponendo all'attenzione del Tribunale una serie di elementi asseritamente fondanti lo stato di insolvenza della stessa, quali le revoche degli affidamenti e i decreti in-
giuntivi emessi, il primo per un importo di € 131.386,58 e il secondo per €
144.647,01, e la decadenza del beneficio del termine per un contratto di mutuo con spedizione di relativo atto di precetto per un importo di € 266.223,53, rile-
vando come dall'ultimo bilancio disponibile, risalente al 2013, risultasse una per-
dita di bilancio di € 202.000,00 e di un saldo finanziario di € 568.000,00, elemen-
to rilevatore della tendenza della società ad utilizzare più risorse di quelle dispo-
nibili. Evidenziava anche come dalla centrale rischi si rinvenisse alla voce soffe-
renze uno sconfinamento di € 542.000,00 e uno sconfinamento di sistema di ben
Proc. n. 477/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. € 1.077.000,00.
Nonostante l'istanza si presentasse debitamente documentata (come anche rile-
vato dalla Corte di Appello in sede di delibazione del reclamo), il Tribunale riget-
tava il ricorso non ritenendo comprovato nei termini rigorosi lo stato di insol-
venza ossia “una manifesta situazione di impotenza economico-funzionale, non transeunte ed
irreversibile e non una crisi ancorché grave ma contingente di liquidità”.
In sostanza il Tribunale non ha ritenuto che l'istante avesse provato a sufficienza lo stato di insolvenza (del resto la documentazione sottesa all'istanza era notevo-
le e non si ravvede cos'altro la banca avrebbe dovuto allegare) ma che quegli elementi addotti, pur rappresentando motivo per ritenere la società in crisi, tutta-
via non provavano una crisi irreversibile.
Ma vi è di più, la banca non soddisfatta dell'esito, proponeva articolato reclamo e la Corte di appello confermava in data 28/07/2017 il provvedimento di rigetto adducendo una ulteriore motivazione, ossia, in sintesi, che lo stato di liquidazio-
ne della richiedeva l'utilizzo di un criterio ancora meno rigoroso Controparte_1
per la valutazione dello stato di insolvenza della società.
Solo all'esito della seconda decisione, in data 23/10/2017, la banca incassava l'assegno circolare.
Orbene, considerato che per scientia decoctionis si deve intendere uno stato psicolo-
gico soggettivo che, nello specifico, si atteggia a conoscenza di uno stato di in-
solvenza della debitrice che la renda prossima al fallimento, nella specie a fronte di ben due provvedimenti di rigetto dell'istanza di fallimento della società non per difetto di prova ma basati sulla valutazione dello stato di decozione della so-
cietà, si può ritenere senz'altro escluso l'elemento psicologico della banca allor-
Proc. n. 477/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ché questa incassava l'assegno, a poco tempo di distanza dalla emissione del de-
creto della Corte di Appello.
Non poteva, nella specie, esigersi dalla banca una diligenza qualificata tale da im-
porle un dovere di critica dei due provvedimenti, peraltro particolarmente moti-
vati.
Il primo giudice ha errato omettendo di dare il corretto rilievo ai provvedimenti del Tribunale e della Corte di Appello al fine di escludere la scientia decotionis, limi-
tando la sua decisione al richiamo di elementi che invece non avevano alcun peso in detta valutazione, in quanto superati dalle medesime decisioni.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda della curatela del fallimento;
Controparte_1
condanna la curatela del fallimento alla restituzio- Controparte_1
ne delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al pagamento in favore della Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida quanto al primo in
[...]
complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e contributo unificato.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 477/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 477 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Fernando Greco, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del curatore rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Labia, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 477/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Curatela del
[...]
conveniva in giudizio Parte_2 Parte_1
per l'accertamento e la dichiarazione di inefficacia, nei
[...]
confronti della massa dei creditori del , ai sensi dell'art. 67 co. II R.D. CP_1
n. 267/1942, di un pagamento, effettuato dall'allora , Controparte_1
della somma di € 61.456,09, a mezzo assegno circolare del 16/05/2017, incassato dalla CC di VE in data 23/10/2017, nonché per la condanna della stessa convenuta alla restituzione della rispettiva somma in favore del fallimento.
Deduceva che la CC era a conoscenza dello stato di insolvenza della
[...]
per avere revocato gli affidamenti in data 27/11/2015, per poi Controparte_1
avere, nel marzo 2016, agito in giudizio depositando due ricorsi per decreto ingiuntivo avverso , rispettivamente su un saldo a Controparte_1
credito di conto corrente e su un mutuo chirografario, per aver notificato atto di precetto su mutuo fondiario e per avere promosso istanza di fallimento in data
01/09/2016. Da ultimo sosteneva che lo stato di dissesto era desumibile dai bilanci della società.
Si costituiva la CC di VE, che contestava la fondatezza dell'azione della
Curatela per carenza della scientia decoctionis. Più nello specifico rilevava come,
proprio al fine di evitare condotte passibili di azione revocatoria, avesse omesso di incassare l'assegno circolare in contestazione, se non dopo tre mesi dalla data di emissione e, soprattutto, all'esito di due gradi di giudizio, che, conformemente,
avevano negato la sussistenza dello stato di insolvenza della società poi fallita.
Evidenziava, quindi, la consapevolezza dell'insussistenza di uno stato di
Proc. n. 477/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. insolvenza, poiché esclusa per ben due volte dall'adita Autorità giudiziaria,
rispetto ai cui provvedimenti la stessa CC non poteva che prestare acquiescenza. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
La causa, istruita unicamente a mezzo prova documentale, veniva decisa con sentenza n. 636/2021 del 31/03/2021, pubblicata in data 27/04/2021 con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 61.456,09, oltre interessi in misura legale dalla domanda al pagamento effettivo e delle spese di giudizio, così
motivando:
“Premesso che non vi sono dubbi né contestazioni sulla ricorrenza dei presupposti diversi dalla
scientia decoctionis, occorre premettere il decreto di rigetto adottato dalla Corte pare errato sotto
il profilo della comparazione quantitativa fra il debito de quo e la consistenza del
patrimonio della ditta, laddove la comparazione, utile a valutare la sussistenza del peculiare
stato di insolvenza, proprio della società in liquidazione, doveva farsi, per i noti principi, fra
l'ammontare dei debiti ed il valore di liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio.
Ovviamente, la circostanza che tanto il Tribunale quanto la Corte (peraltro con motivazioni
differenti, e fondate comunque, entrambe, su un difetto di prova dell'insolvenza, e non sulla
prova positiva dell'insussistenza dell'insolvenza) non abbiano ritenuto ricorressero i presupposti
dell'insolvenza, non comporta senz'altro, anche l'infondatezza di qualsiasi azione revocatoria
derivante dal fallimento poi dichiarato da altro Tribunale.
Ciò posto, quanto al presupposto della scientia decoctionis, va rilevato che, alla data del
31/12/2015, la versava già in stato di manifesta insolvenza, desumibile Controparte_1
dalla imponenza della voce perdite appostata nel bilancio, e dalla presumibile (dato non
significativamente migliorato rispetto al dato dell'anno precedente) sostanziale inesigibilità di
Proc. n. 477/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quasi 600.000 euro di crediti.
Quanto alla conoscenza, da parte della banca, del dato emergente da tali bilanci, è nota e
pacifica la presunzione della conoscenza medesima, in virtù della caratteristica di operatore
professionale che la banca ricopre.
Dalla data del 31/12/2015, alla data dell'incasso del titolo da parte della banca, la
presunzione di conoscenza, da parte della banca, della persistenza dello stato di insolvenza della
ditta de qua, è ampiamente avvalorata: dalle richieste formulate dalla banca (risalenti al
febbraio 2016) e dal successivo rilascio (marzo ed aprile 2016) di decreti ingiuntivi nei
confronti della ditta;
dal successivo precetto (del marzo 2016), evidentemente rimasto
inadempiuto, dalla messa in liquidazione della società debitrice (del marzo 2017); infine, in
modo assolutamente significativo, e quasi per tabulas, dalla missiva del difensore della ditta (del
maggio 2017, data di poco precedente al pagamento), nella quale si prospetta, sul presupposto
di un eventuale fallimento della ditta – peraltro ormai in liquidazione - una soluzione
transattiva (con ampia falcidia, pari a circa il 66 %) della pretesa. Spese alla soccombenza”.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello la CC di VE con atto di citazione notificato in data 04/05/2021 chiedendone la riforma con cin-
que motivi.
Si è costituita la curatela del fallimento resistendo al gravame.
All'udienza Collegiale del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, terzo e quarto motivo la banca appellante ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. in quanto non risulta riportato l'oggetto
Proc. n. 477/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. della controversia corretto (è stato riportato infatti “opposizione ex art. 615 cod. proc.
civ.” piuttosto che “azione revocatoria fallimentare”), non è stata riportata l'esposizione dello svolgimento del processo e le ragioni di fatto. Non risultano le conclusioni delle parti cui risulta un rinvio per relationem. La motivazione è insufficiente.
I motivi sono infondati.
La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti come previsto dal co. III
dell'art. 132 cod. proc. civ. non produce nullità della sentenza non risultando nel caso in esame che tale mancanza abbia causato una omissione di pronuncia da parte del Tribunale su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti ovvero in ordine a punti decisivi della controversia e prospettati dalle parti. La
Cassazione civ. n. 2033/2025 ha infatti di recente statuito che: “La mancata o in-
completa trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera
irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso
sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza
stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motiva-
zione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti”.
Del tutto irrilevante risulta la censura in ordine all'errato oggetto riportato nella sentenza, che non incide senz'altro sulla validità della sentenza potendo essere ri-
condotto ad un mero errore materiale, considerando che il giudice non ha pronun-
ciato una sentenza in merito ad una opposizione alla esecuzione ma ha corretta-
mente giudicato in ordine all'azione revocatoria ex art. 67 co. II R.D. n. 267/1942,
come proposta dalla curatela e rispetto alla quale la convenuta si è difesa.
Quanto alla mancata esposizione dello svolgimento del processo, la legge n.
69/2009 ha modificato l'art. 132 cod. proc. civ., eliminando il riferimento
Proc. n. 477/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. all'esposizione dello svolgimento del processo nella parte motiva della sentenza.
La sentenza deve ora contenere, oltre all'epigrafe e all'indicazione delle conclu-
sioni delle parti, delle quali si è già parlato, una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto alla contestata mancata esposizione delle ragioni di fatto, la Cassazione
ha chiarito che l'assenza di tale requisito o l'estrema concisione dello stesso, de-
terminano nullità della sentenza qualora non sia possibile comprendere il percor-
so argomentativo seguito dal giudice funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (cfr. Cass. n. 29721/2019).
Nella specie risulta sufficientemente intellegibile il percorso logico seguito dal giudice in quanto il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria ritenendo sussisten-
te il presupposto della consapevolezza dello stato di insolvenza della società
(unico elemento in contestazione) sulla base di una serie di elementi di natura presuntiva. D'altra parte l'appellante, per come si evincerà dal quinto motivo di appello, è stato in grado di comprendere pienamente l'iter logico seguito dal giu-
dice approntando idonee censure.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per viola-
zione dell'art. 190 cod. proc. civ. L'appellante lamenta che la sentenza risulta emessa (come da data riportata in calce alla stessa) in data 31/03/202, ovverosia prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle comparse conclu-
sionali, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., previsto per il 02/04/2021.
Il motivo è infondato.
La data del 31/03/2021, indicata dal Magistrato in calce al provvedimento, è solo il frutto di un mero errore materiale risultando, di converso, dal semplice esame
Proc. n. 477/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. della consolle SICID, che la sentenza è stata depositata in minuta in data
24/04/2021 e perciò nel rispetto dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. che sca-
devano in data 02/04/2021.
La Cassazione pronunciandosi in un caso simile al presente ha statuito con sen-
tenza n. 32538/2024 che “Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla
scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la
sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi,
tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzio-
ne. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità del-
la sentenza di primo grado, non in base ad una mera presunzione di errore materiale, bensì
evidenziando - tramite riscontro sugli applicativi "consolle e SICID" - che il giudice aveva sot-
toscritto la minuta e firmato il decreto di liquidazione provvisoria delle spese di CTU, provve-
dimento necessariamente antecedente all'assunzione della decisione, in data successiva alla sca-
denza dei termini ex art. 190 c.p.c.)”.
Con il quinto motivo rubricato “erroneità e travisamento nella ricostruzione relativa alla
sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decoctionis in capo alla CC di VE”
l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la scientia decotionis in capo alla Banca. Il giudice avrebbe ignorato la circostanza che al momento dell'incasso dell'assegno circolare, ben due provvedimenti avevano delibato sulla non fallibilità della società, senza spiegare come potesse la banca non confidare sulla bontà della decisione della Corte di appello la quale aveva delibato il rigetto del reclamo proprio sulla base del bilancio di esercizio del 2013 non per un difet-
to di prova ma perché, alla stregua di “un risalente e costante indirizzo giurisprudenziale
quando la società versi in stato di liquidazione, poiché la relativa procedura è fisiologicamente de-
Proc. n. 477/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. stinata alla cessazione dell'attività d'impresa ed al pagamento dei debiti, la valutazione del giudi-
ce, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli
elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento
dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali. Ciò in quanto, non proponendosi,
l'impresa in liquidazione, di restare sul mercato, non è più richiesto che essa disponga, come per la
società in piena attività, di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le ob-
bligazioni contratte (cfr. ex plurimis: Cass. 5402/13; Cass. 13644/13; Cass. 16752/13)”.
Avrebbe errato, inoltre, il giudice nel considerare elementi di sostegno della pro-
va della scientia decotionis i ricorsi per DI, le revoche degli affidamenti e la lettera di offerta transattiva in quanto superati dal provvedimento di rigetto della istanza di fallimento.
Il motivo è fondato.
Occorre puntualizzare che è stata la stessa banca, oggi appellante, a presentare,
con ricorso del 01/09/2016, istanza di fallimento della società Controparte_1
ponendo all'attenzione del Tribunale una serie di elementi asseritamente fondanti lo stato di insolvenza della stessa, quali le revoche degli affidamenti e i decreti in-
giuntivi emessi, il primo per un importo di € 131.386,58 e il secondo per €
144.647,01, e la decadenza del beneficio del termine per un contratto di mutuo con spedizione di relativo atto di precetto per un importo di € 266.223,53, rile-
vando come dall'ultimo bilancio disponibile, risalente al 2013, risultasse una per-
dita di bilancio di € 202.000,00 e di un saldo finanziario di € 568.000,00, elemen-
to rilevatore della tendenza della società ad utilizzare più risorse di quelle dispo-
nibili. Evidenziava anche come dalla centrale rischi si rinvenisse alla voce soffe-
renze uno sconfinamento di € 542.000,00 e uno sconfinamento di sistema di ben
Proc. n. 477/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. € 1.077.000,00.
Nonostante l'istanza si presentasse debitamente documentata (come anche rile-
vato dalla Corte di Appello in sede di delibazione del reclamo), il Tribunale riget-
tava il ricorso non ritenendo comprovato nei termini rigorosi lo stato di insol-
venza ossia “una manifesta situazione di impotenza economico-funzionale, non transeunte ed
irreversibile e non una crisi ancorché grave ma contingente di liquidità”.
In sostanza il Tribunale non ha ritenuto che l'istante avesse provato a sufficienza lo stato di insolvenza (del resto la documentazione sottesa all'istanza era notevo-
le e non si ravvede cos'altro la banca avrebbe dovuto allegare) ma che quegli elementi addotti, pur rappresentando motivo per ritenere la società in crisi, tutta-
via non provavano una crisi irreversibile.
Ma vi è di più, la banca non soddisfatta dell'esito, proponeva articolato reclamo e la Corte di appello confermava in data 28/07/2017 il provvedimento di rigetto adducendo una ulteriore motivazione, ossia, in sintesi, che lo stato di liquidazio-
ne della richiedeva l'utilizzo di un criterio ancora meno rigoroso Controparte_1
per la valutazione dello stato di insolvenza della società.
Solo all'esito della seconda decisione, in data 23/10/2017, la banca incassava l'assegno circolare.
Orbene, considerato che per scientia decoctionis si deve intendere uno stato psicolo-
gico soggettivo che, nello specifico, si atteggia a conoscenza di uno stato di in-
solvenza della debitrice che la renda prossima al fallimento, nella specie a fronte di ben due provvedimenti di rigetto dell'istanza di fallimento della società non per difetto di prova ma basati sulla valutazione dello stato di decozione della so-
cietà, si può ritenere senz'altro escluso l'elemento psicologico della banca allor-
Proc. n. 477/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ché questa incassava l'assegno, a poco tempo di distanza dalla emissione del de-
creto della Corte di Appello.
Non poteva, nella specie, esigersi dalla banca una diligenza qualificata tale da im-
porle un dovere di critica dei due provvedimenti, peraltro particolarmente moti-
vati.
Il primo giudice ha errato omettendo di dare il corretto rilievo ai provvedimenti del Tribunale e della Corte di Appello al fine di escludere la scientia decotionis, limi-
tando la sua decisione al richiamo di elementi che invece non avevano alcun peso in detta valutazione, in quanto superati dalle medesime decisioni.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda della curatela del fallimento;
Controparte_1
condanna la curatela del fallimento alla restituzio- Controparte_1
ne delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al pagamento in favore della Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida quanto al primo in
[...]
complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e contributo unificato.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 477/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.