Sentenza 13 marzo 2012
Massime • 1
In caso di sospensione dei termini di custodia cautelare, del tempo utilizzato per la redazione della sentenza di appello si tiene conto, ai fini del computo della durata massima, anche se la sentenza medesima sia stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2012, n. 13907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13907 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 13/03/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 371
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS AN - Consigliere - N. 2070/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE AN VI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 7-12-11 del Tribunale di Palermo. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. GAETA Piero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Musco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1.-. RE AN VI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 7-12- 11. il Tribunale di Palermo, adito ex art. 310 c.p.p., ha respinto l'appello da lui proposto avverso il provvedimento della Corte di Appello di Palermo in data 14-11-11 di rigetto della richiesta di scarcerazione per decorrenza del termine della durata complessiva della custodia cautelare.
Il ricorrente deduce violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere decorsi nel caso di specie i termini massimi di custodia cautelare, in quanto il periodo di sospensione pari a 90 giorni per il deposito della sentenza della Corte di Appello in data 4-5-2009, poi annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, non avrebbe dovuto essere conteggiato. Conseguentemente il termine massimo di custodia cautelare, pari ad anni 4 ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 4, avrebbe dovuto essere aumentato non di 270 giorni, come ritenuto dal Tribunale, ma di giorni 180 (i due periodi di sospensione per 90 giorni per il deposito della sentenza di primo grado del 30-10-07 e di quella di appello in sede di rinvio della Corte di Appello di Palermo in data 18-4-11). Ne deriverebbe che alla data del provvedimento impugnato (14-11-11) i termini di durata massima della custodia cautelare sarebbero decorsi 9-5-07 (data dell'arresto) + anni 4 = 9-5-2011 + giorni 180 = 9-11-11. In prossimità della odierna udienza camerale il ricorrente ha depositato motivi aggiuntivi, con i quali insiste per l'accoglimento del ricorso.
2 .-. Risulta dagli atti:
- che il RE (arrestato in data 9-5-07) è stato condannato con sentenza del GUP di Palermo in data 30-10-07 alla pena di anni sei di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art.416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6, commesso alla fine del 2004;
- che la Corte di Appello di Palermo in data 4-5-09 ha parzialmente riformato detta sentenza del GUP, riducendo la pena inflitta al RE a anni 5 e mesi sei di reclusione;
- che la Corte di Cassazione in data 13-5-10 ha annullato con rinvio ad altra Sezione la suindicata sentenza di appello;
- che la Corte di Appello di Palermo in data 18-4-11 ha, infine, quale giudice del rinvio, confermato la sentenza del GUP. Il Tribunale di Palermo, preso atto di quanto sopra, ha rilevato che i termini di custodia cautelare erano, in base all'art. 304 c.p.p., comma 4 pari ad anni quattro, ai quali, però, dovevano essere aggiunti i periodi di sospensione (pari a 270 giorni) per il deposito della motivazione delle sentenze (90 giorni per il deposito della sentenza del GUP di Palermo;
90 giorni per il deposito della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 4-5-09; 90 giorni per il deposito della sentenza della medesima Corte di Appello in data 18-4- 11). Ne derivava che i termini di durata massima di custodia cautelare non erano decorsi alla data del provvedimento impugnato (14- 11-11) 9-5-07 (data dell'arresto) + anni 4 = 9-5-2011 + giorni 270 = 9-2-12.
Secondo il ricorrente, invece, il periodo di sospensione pari a 90 giorni per il deposito della sentenza della Corte di Appello in data 4-5-2009, poi annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, non avrebbe dovuto essere conteggiato. Conseguentemente il termine massimo di custodia cautelare (pari ad anni 4) avrebbe dovuto essere aumentato di soli giorni 180 (i due periodi di sospensione per 90 giorni per il deposito della sentenza di primo grado del 30-10-07 e di quella di appello in sede di rinvio della Corte di Appello di Palermo in data 18-4-11). Ne deriverebbe che alla data del provvedimento impugnato (14-11-11) i termini di durata massima della custodia cautelare sarebbero decorsi 9-5-07 (data dell'arresto) + armi 4 = 9-5-2011 + giorni 180 = 9-11-11.
3 .-. Tutto ciò premesso, deve concludersi per la infondatezza del ricorso. Questa Corte ha già chiarito che nel giudizio di rinvio, il Giudice ha il potere di adottare, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. e) il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo fissato per la redazione della sentenza di primo e di secondo grado (Sez. 1, Sentenza n. 35644 del 04/07/2008, Rv. 240937, Hassan). Ne deriva che sicuramente i periodi di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo per la redazione delle sentenze rese in primo grado e all'esito del giudizio di rinvio devono essere conteggiati nel termine massimo di custodia cautelare. D'altra parte, la giurisprudenza consolidata di questa Corte - cui questo Collegio ritiene di adeguarsi, condividendola - è nel senso che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p. opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della custodia cautelare (v. Cass. n. 4998 del 1996, rv. 206095; Cass. n. 3106 del 2007, rv. 239295). In tal senso è anche il dato testuale emergente dall'art. 303 c.p.p., comma 4, per cui nei termini di durata complessiva sono comprese anche le proroghe previste dall'art. 305 c.p.p., ma non invece le sospensioni di cui all'art. 304 c.p.p.; il che ha una precisa ratio in quanto, a parte la sospensione per dibattimenti complessi ovvero per la stesura di motivazioni complesse, la maggior parte delle sospensioni sono previste per impedimenti dell'imputato o del difensore o per rinvio su richiesta di tali soggetti o ancora allontanamento o mancata partecipazione del difensore e cioè per motivi che potrebbero essere strumentalizzati al fine di conseguire la scadenza dei termini (Sez. 1, Sentenza n. 1071 del 17/12/2008, Rv. 243930, Giacalone). Quanto al periodo di sospensione per il deposito della sentenza della Corte di Appello del 4-5-09, annullata con rinvio da questa Corte di Cassazione con sentenza in data 13-5-10, deve in primo rilevarsi che il ricorrente ne chiede la esclusione dal computo dei termini massimi senza spiegarne in alcun modo le ragioni, ma sostanzialmente facendo derivare tale effetto quale conseguenza automatica del disposto annullamento.
Si tratta di un automatismo indimostrato e privo di fondamento, posto che l'annullamento con rinvio della sentenza di appello non ha guardato in alcun modo la sospensione dei termini di custodia cautelare, adottata con diverso provvedimento.
Ne deriva che, in applicazione dei principi sopra enunciati, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che anche tale sospensione fosse rimasta operante e dovesse essere conteggiata nei termini massimi di custodia cautelare.
4 .-. Il ricorso del RE va, dunque, rigettato e l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012