CASS
Sentenza 14 aprile 2022
Sentenza 14 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 14/04/2022, n. 14634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14634 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14634 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 19/01/2022 RITENUTO IN FATTO SO ID ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. b) e 2 sexies C.d.S. per essersi posto alla guida, in stato di ebbrezza alcolica accertata tramite alcoltest, con esito di gr/I 1,01 alla prima prova e 0,82 alla seconda prova. Formula sette motivi di impugnazione. Con il primo si duole della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in giudizio, emesso a seguito dell'opposizione a decreto penale, nonostante il mancato perfezionamento della medesima, non essendo andata a buon fine quella disposta presso il domicilio eletto al momento dell'identificazione, per precaria assenza dell'imputato, mancando la prova della ricezione della raccomandata, come previsto dall'art. 157, comma 8 cod. proc. pen.. Ciò era, in un primo momento, riconosciuto dal giudice di primo grado, che disponeva una nuova notificazione del decreto di citazione in giudizio al domicilio eletto, salvo ritenere successivamente perfezionata la prima notificazione, nonostante la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento. Rileva che la Corte territoriale ha rigettato la doglianza sostenendo l'intervenuto perfezionamento della notifica, per essere la medesima stata successivamente effettuata al domicilio dichiarato dall'interessato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ancorché siffatta elezione di domicilio presso indirizzo diverso da quello indicato in sede di identificazione avesse ad oggetto la sola procedura incidentale di ammissione al patrocinio. Richiama i contrapposti orientamenti della Suprema Corte in ordine all'estensione dell'efficacia dell'elezione di domicilio formulata nel procedimento incidentale, rispetto al procedimento principale ed insiste per la rimessione della questione alle Sezioni unite. Con il secondo lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen.. Ricorda che l'imputato aveva formulato la richiesta di acquisizione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, nonché di escussione del verbalizzante affinché chiarisse la mancanza di uno scontrino (n. 9411), fra la prima e la seconda prova. Sotto il primo profilo osserva che i periodi di sospensione della patente disposti da parte del Prefetto e del giudice non sono cumulabili, sicché il secondo, nel disporre sulla durata della sospensione della patente di guida deve provvedere alla detrazione del periodo già scontato in forza del provvedimento amministrativo. Sotto il secondo profilo, assume che la rilevanza della mancanza del secondo scontrino emerge laddove si tenga conto dell'andamento della curva alcolennica, posto che la seconda rilevazione avrebbe potuto essere inferiore alla soglia, anche tenuto conto dell'andamento decrescente e non crescente dimostrato dalle due misurazioni effettuate. Con un terzo profilo, denuncia l'assenza della prova della revisione dell'apparecchiatura e del regolare funzionamento dell'etilometro, posto in carico all'accusa dalla giurisprudenza di legittimità, accertamento di particolare rilevanza avuto riguardo all'assenza del secondo scontrino, in assenza di messaggi di errore. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.. Ricorda che secondo le Sezioni unite Tushaji la causa di non punibilità si applica anche ai reati che prevedono soglie, come l'art. 186, comma 2 C.d.S. e che nel caso di specie la condotta non presentava alcuna modalità pericolosa, né sono presenti altre condizioni ostative all'applicazione della disposizione. Con il quarto motivo fa valere la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale disposto l'invocata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena, facendo riferimento ad un unico precedente specifico, sulla base del quale l'imputato è stato ritenuto immeritevole, senza alcuna considerazione della sua giovane età e dell'assenza di pericolosità concreta della condotta. Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'art. 175 cod. pen., per non avere la Corte concesso il beneficio .della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonostante al reato oggetto del processo non sia seguito alcun altro reato e nonostante il precedente specifico, risalente a due anni prima non costituisse ostacolo. Osserva che con il decreto penale opposto il beneficio era stato concesso. Con il sesto motivo fa valere la falsa applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., per non avere applicato la continuazione fra la precedente contravvenzione, commessa il 20 ottobre 2014, definita con decreto penale del 1^ luglio 2015 e quella del presente processo. Con il settimo motivo denuncia l'assenza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida. Il reato è estinto per prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., essendo il fatto risalente al 29 maggio 2016. Sotto il profilo dell'ammissibilità è sufficiente rilevare la non manifesta infondatezza del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i Roma il 19 gennaio 2022 Il Consigliere tensore Per il Presi ente Maura N din ES AT Cìmpi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura Nardin
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14634 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 19/01/2022 RITENUTO IN FATTO SO ID ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. b) e 2 sexies C.d.S. per essersi posto alla guida, in stato di ebbrezza alcolica accertata tramite alcoltest, con esito di gr/I 1,01 alla prima prova e 0,82 alla seconda prova. Formula sette motivi di impugnazione. Con il primo si duole della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in giudizio, emesso a seguito dell'opposizione a decreto penale, nonostante il mancato perfezionamento della medesima, non essendo andata a buon fine quella disposta presso il domicilio eletto al momento dell'identificazione, per precaria assenza dell'imputato, mancando la prova della ricezione della raccomandata, come previsto dall'art. 157, comma 8 cod. proc. pen.. Ciò era, in un primo momento, riconosciuto dal giudice di primo grado, che disponeva una nuova notificazione del decreto di citazione in giudizio al domicilio eletto, salvo ritenere successivamente perfezionata la prima notificazione, nonostante la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento. Rileva che la Corte territoriale ha rigettato la doglianza sostenendo l'intervenuto perfezionamento della notifica, per essere la medesima stata successivamente effettuata al domicilio dichiarato dall'interessato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ancorché siffatta elezione di domicilio presso indirizzo diverso da quello indicato in sede di identificazione avesse ad oggetto la sola procedura incidentale di ammissione al patrocinio. Richiama i contrapposti orientamenti della Suprema Corte in ordine all'estensione dell'efficacia dell'elezione di domicilio formulata nel procedimento incidentale, rispetto al procedimento principale ed insiste per la rimessione della questione alle Sezioni unite. Con il secondo lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen.. Ricorda che l'imputato aveva formulato la richiesta di acquisizione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, nonché di escussione del verbalizzante affinché chiarisse la mancanza di uno scontrino (n. 9411), fra la prima e la seconda prova. Sotto il primo profilo osserva che i periodi di sospensione della patente disposti da parte del Prefetto e del giudice non sono cumulabili, sicché il secondo, nel disporre sulla durata della sospensione della patente di guida deve provvedere alla detrazione del periodo già scontato in forza del provvedimento amministrativo. Sotto il secondo profilo, assume che la rilevanza della mancanza del secondo scontrino emerge laddove si tenga conto dell'andamento della curva alcolennica, posto che la seconda rilevazione avrebbe potuto essere inferiore alla soglia, anche tenuto conto dell'andamento decrescente e non crescente dimostrato dalle due misurazioni effettuate. Con un terzo profilo, denuncia l'assenza della prova della revisione dell'apparecchiatura e del regolare funzionamento dell'etilometro, posto in carico all'accusa dalla giurisprudenza di legittimità, accertamento di particolare rilevanza avuto riguardo all'assenza del secondo scontrino, in assenza di messaggi di errore. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.. Ricorda che secondo le Sezioni unite Tushaji la causa di non punibilità si applica anche ai reati che prevedono soglie, come l'art. 186, comma 2 C.d.S. e che nel caso di specie la condotta non presentava alcuna modalità pericolosa, né sono presenti altre condizioni ostative all'applicazione della disposizione. Con il quarto motivo fa valere la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale disposto l'invocata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena, facendo riferimento ad un unico precedente specifico, sulla base del quale l'imputato è stato ritenuto immeritevole, senza alcuna considerazione della sua giovane età e dell'assenza di pericolosità concreta della condotta. Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'art. 175 cod. pen., per non avere la Corte concesso il beneficio .della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonostante al reato oggetto del processo non sia seguito alcun altro reato e nonostante il precedente specifico, risalente a due anni prima non costituisse ostacolo. Osserva che con il decreto penale opposto il beneficio era stato concesso. Con il sesto motivo fa valere la falsa applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., per non avere applicato la continuazione fra la precedente contravvenzione, commessa il 20 ottobre 2014, definita con decreto penale del 1^ luglio 2015 e quella del presente processo. Con il settimo motivo denuncia l'assenza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida. Il reato è estinto per prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., essendo il fatto risalente al 29 maggio 2016. Sotto il profilo dell'ammissibilità è sufficiente rilevare la non manifesta infondatezza del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i Roma il 19 gennaio 2022 Il Consigliere tensore Per il Presi ente Maura N din ES AT Cìmpi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura Nardin