Sentenza 17 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2001, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
I ) E D A 4 7 S . A O n S T H 7 A S 8 T T 9 O 1 S p I P o A G z M r R I ' E a T L m PUBBLICA ITALIANA R L L 0235 5 /0 1 5 I A A D D I e IN g , N g E e O G T L L N O CORTE SUPREMA DICASSAZIONE L E Oggetto . t O S A r E B A D ( SEZIONE PRIMA CIVILE AWORZIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 12956/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rel. Consigliere 4920 Cron. Dott. Francesco FELICETTI MILANI Consigliere Rep. Dott. LA SALVAGO Consigliere Ud. 27/10/2000 Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente ATIONE SE N TEN ZA TE SUPRE UFFICI sul ricorso proposto da: esta c udio "Vagorelle o. Dig. MANZONI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Sea Kritti L TAZZOLI 6, presso l'avvocato VACCARELLA R. CANG RE SELICATO TEODORO,rappresentato e difeso dall'avvocato giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CELESTE LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. MANTEGAZZA 24, presso il signor IG GARDIN, 3000 per diritti L. #17 FEB. 2001 rappresentata e difesa dall'avvocato ADOLFO GIANFREDA, IL CANCELLIERE giusta procura a margine del controricorso;
LIRE 3000 2000 controricorrente CANCELLERIA .964 sentenza n. 3/99 della Corte d'Appello di avversO la CG064288 LECCE, depositata il 09/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo I coniugi EL NI e LA TE nel 1990 si separavano ed a carico del NI veniva posto un assegno di mantenimento di lire 1.150.000, con adegua- mento ISTAT, in favore della TE. Successivamente, nel 1996, il NI chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, nonché la riduzione dell'assegno di manteni- mento in favore della TE - ormai aumentato a lire 1.587.230 nella misura di lire 1.000.000, essendo i propri redditi diminuiti. La TE si costituiva non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo che l'assegno divor- zile fosse liquidato nella misura di lire 2.000.000 mensili. In sede presidenziale l'assegno veniva confermato nella misura già stabilita in sede di separazione. Con sentenza in data 2 luglio 1998 il Tribunale pronunciava 2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e po- neva a carico del NI un assegno pari a quello sta- bilito in sede di separazione, con i relativi aumenti. Il NI proponeva appello chiedendo la ridu- zione dell'assegno, in correlazione con il deteriora- mento delle proprie condizioni economiche rispetto al tempo della separazione, asserendo che il Tribunale non aveva preso in esame la relativa documentazione, né aveva tenuto conto della circostanza che la TE successivamente alla separazione aveva avuto un figlio da un altro uomo. La TE si costituiva chiedendo il rigetto del gravame, essendo il reddito del NI aumentato dal momento della separazione a quello del divorzio e non godendo essa di alcun reddito. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 9 febbraio 1999, notificata il 28 aprile 1999, rigettava l'appello. Avverso tale decisione il NI ha propo- sto ricorso a questa Corte con atto notificato alla controparte il 19 giugno 1999, con il quale ha formula- to un unico, articolato motivo. La TE resiste con controricorso notificato il 20 luglio 1999 e memoria. Motivi della decisione Con il ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, 3 come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987. Si deduce al riguardo che nel corso del giudizio sarebbe stato dimostrato che il reddito del ricorrente è insufficiente a consentire il pagamento di un assegno di circa lire 1.600.000 mensili, avendo egli percepito nel 1995 un reddito imponibile di circa lire 50.000.000 annue. Comunque, anche a volere ritenere, come avrebbe fatto la Corte, che il suo reddito netto fosse di circa tre milioni mensili, questi non gli consentirebbero di pagare un assegno che ne supera la metà, cosicchè l'assegno non poteva essere quantificato, alla stregua delle normativa sopra indicata, nella misura confermata dalla Corte di appello. Si deduce, inoltre, che alla stregua del citato art. 5, l'assegno di divorzio è condizionato alla im- possibilità del richiedente di procurarsi da sé adegua- ti mezzi di sostentamento, mentre al riguardo nessuna prova è stata fornita, né si è tenuto conto della cir- costanza, incontroversa, che la TE avrebbe costi- tuito un nuovo nucleo familiare, ed avrebbe avuto un figlio da altro uomo. 2 Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha confermato quella del Tribunale, osservando che l'odierno ricorrente NI EL aveva chiesto la quantificazione dell'assegno di divorzio in favore della ex moglie TE LA nella misura di lire 1.000.000 mensili, con diminuzione a ta- le misura del maggior assegno di mantenimento fissato nel 1990 in sede di separazione consensuale, mentre il Tribunale lo aveva liquidato nella misura dell'assegno di separazione in atto, non essendovi state dall'epoca della separazione sostanziali modifiche delle condizio- ni economiche dei coniugi. La Corte di appello ha osservato che, con l'unico motivo di gravame, il NI aveva lamentato che il Tribunale avesse omesso di considerare lo scarso contributo dato dalla ex moglie alla conduzione della famiglia, nonché la riduzione dei propri redditi. Ha rigettato il gravame non avendo il NI medico dell'INAIL e della USL fornito la prova del deterio- ramento della propria condizione economica, non avendo dimostrato quali fossero i propri redditi anteriori e successivi al 1995, ed essendo stato l'assegno esatta- mente quantificato in relazione ai redditi relativi a tale anno, tenuto conto che la casa coniugale era rima- sta al NI e che l'assegno stabilito può appena permettere alla TE il mantenimento dell'anteriore tenore di vita, caratterizzato dalla fruibilità dell'immobile non più sussistente e dalla disponi- 5 bilità delle risorse economiche che l'attività profes- sionale del NI era in grado di procurare al nucleo familiare. Di fronte a tale ratio decidendi il ricorrente ha formulato sostanzialmente censure di merito circa la congruità dell'assegno, prospettando a questa Corte, sotto l'apparenza della dedotta violazione di legge, l'asserita erroneità delle valutazioni compiute dalla Corte di appello, che viceversa appaiono congruamente motivate in relazione a quanto dedotto con il gravame. Riguardo alle censure relative alla possibilità del coniuge richiedente l'assegno di procurarsi con il proprio lavoro adeguati mezzi di sostentamento, ed alla nuova convivenza iniziata dalla quale sarebbe nato un figlio, trattasi di elementi che non sono stati presi in esame dalla sentenza impugnata, ma che avrebbero po- tuto formare oggetto di motivo di gravame solo ai sensi con la specifica indicazione de- dell'art. 112 c.p.c., gli elementi probatori non esaminati al riguardo dalla Corte di appello e con la indicazione della influenza di essi sulla misura dell'assegno, da valutarsi in re- lazione alle circostanze del caso, e cioè alla concreta possibilità di lavoro in relazione al primo profilo, e alla fruibilità di mezzi di sostentamento stabili da parte del convivente sotto il secondo profilo. Essendo mancata tale impugnativa, nessun riscontro può essere compiuto al riguardo e il ricorso deve essere rigetta- to, con la condanna del ricorrente alle spese del giu- dizio di cassazione, che si liquidano quanto agli ono- rari nella misura di lire due milioni cinquecentomila, oltre a lire duecentomila per spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Condanna NI EL al pagamento in favore di TE LA delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di lire due milioni cinquecentomila per onorari e lire duecentomila per spese vive. als Così deciso in Roma il 27 ottobre 2000, nella came- Jam Jen Hofe ra di consiglio della prima sezione civile. Див Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti IL CANCELLIERE Domenico Mazzalupi Domenico ) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 7 . A n S Prima a Chile 7 E 8 S I 9 cancell a 1 A D Depositata O T o R z A r T T A a S S m 1 7 FEB. 2001. I R O 6 T G P L E IL CANCELLIER e M A R I g ' g I L I e L L N D 9 A G 1 , . D t O r O A E L ( A T L D N O 7 E B S E