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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17382 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art. 83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui le parti si sono riportate in luogo della discussione ex art 281 sexies cpc;
decide come da provvedimento che segue
Il Giudice
MA NI EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. V
in persona della dott. ssa MA NI EL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5044 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025
TRA
Parte_1 cf: C.F. 1 elettivamente domiciliato in Roma via Giuseppe Paisiello n 27 presso lo studio dell'avv. Alberto
Rossotti, rappresentante e difensore giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte 1 cf: C.F. 2 elettivamente domiciliata in Albano Laziale Piazza Gramsci n 22, presso lo studio dell'avv. Barbara
Prioretti, rappresentante e difensore con l'avv. Carla Franchetti giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Parte_1 ha citato in giudizio Controparte_1 per ottenere l'ordine di cancellazione ex art 2884
c.c. presso la Conservatoria della ipoteca giudiziale iscritta in data 9.8.12 reg. gen. 86470 reg. part. 12048 sull'immobile sito in Roma via Fontanile Anagnino n 183 censito al NCEU Roma foglio 1010 part. 360 sub 3 e part. 365 sub 3, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno per
€25.000,00.
Ha dedotto a sostegno:
-a seguito di separazione consensuale del 9.10.02 con la sig. CP_1 , la casa coniugale sita in
IN per accordo tra le parti doveva essere assegnata ad esso ricorrente, obbligandosi egli al versamento di €155,00 di mantenimento per la figlia;
-la cessione della casa non era stata poi formalizzata;
-tuttavia nel 2009 la casa era stata venduta, ed il prezzo percepito anziché essere a lui corrisposto era stato incamerato dalla convenuta per €35.414,92 aa titolo di pagamento anticipato per la figlia minore, nulla dovendosi più a tal fine come da accordo del 31.3.09;
-ciò nonostante la sig. CP_1 in data 9.8.12 aveva iscritto ipoteca sulla quota di sua pertinenza del suo immobile di via Fontanile Anagnino n 183, per asserito omesso versamento del mantenimento;
- tale iscrizione era ingiusta come da sentenza penale definitiva n 794/19 con cui accertato il suo assolvimento agli obblighi di mantenimento sino ad ottobre 2015;
-aveva perciò richiesto alla convenuta con diffida del 6.5.19 di procedere alla cancellazione, senza esito.
Si è costituita Controparte_1 aderendo alla richiesta cancellazione e resistendo alla richiesta risarcitoria ritendo la ipoteca legittima al momento della iscrizione ricorrendone i presupposti di legge, con compensazione delle spese di lite.
Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono.
Invero risulta documentalmente provata la iscrizione ipotecaria in data 9.08.12 richiesta da
CP_1 in base al verbale consensuale di separazione con omologa (2002 all 2 ric.) garanzia delle obbligazioni derivanti (all. 7 .ric).
Senonchè con la vendita della casa (2009) la sig. CP_1 soddisfatta nella percezione del prezzo di vendita- aveva correttamente rinunciato al mantenimento (all.6).
Ne deriva come nell'ottica di buona fede ella non avrebbe dovuto iscrivere la garanzia ipotecaria alla data del 9.8.12.
Al contrario risulta che la resistente abbia presentato denuncia querela ex art 388 cpc, sull'assunto del mancato assolvimento agli obblighi di mantenimento (all. 8 ric.), denuncia rivelatasi inconsistente proprio per i su citati accordi ed infatti conclusasi con sentenza assolutoria dell'imputato emessa in data 21.3.09. (all.10 ric.). Ciò premesso sussiste certamente il diritto alla cancellazione, alla quale peraltro la resistente si è associata.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria, si osserva come in effetti già dalla vendita della casa di
IN e dalla riscossione del prezzo (2009) non ricorrevano più i presupposti di mantenimento della garanzia ipotecaria.
A maggior ragione all'esito del procedimento penale (2019) con assoluzione del sig. Pt_1 dalle imputazioni a lui mosse- segnatamente l'omesso versamento del mantenimento- si doveva procedere con il consenso del creditore alla immediata cancellazione ex art 2882 cc.
Invece a fronte della diffida in tal senso del 6.5.19 (all. 11. ric. non contestata nel ricevimento) evidentemente la resistente non ha prestato il suo consenso.
Ciò sicuramente integra una condotta colposa.
Tuttavia ai fini risarcitori difetta la prova del danno, finanche non allegato (ad es per impossibilità di vendere il cespite messo in vendita ovvero perdita dell'acquirente per sussistenza di trascrizione pregiudizievole, mancata concessione di finanziamento richiesto per diversi fini a causa dell'ipoteca iscritta, etc).
Pertanto la relativa richiesta non può essere accolta.
Al contrario la resistente deve essere condannata alle spese di lite, giacchè la sua mancata collaborazione ante causam alla cancellazione ha certamente dato causa all'odierno giudizio, altrimenti evitabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto ordina all' Controparte_2
Roma 1 la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta
[...] in data 9.8.12 reg. gen. 86470 reg. part. 12048 sull'immobile sito in Roma via Fontanile Anagnino n
183 censito al NCEU Roma foglio 1010 part. 360 sub 3 e part. 365 sub 3;
-condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessive €2.000,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 11.12.25.
IL GIUDICE
MA NI EL
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art. 83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui le parti si sono riportate in luogo della discussione ex art 281 sexies cpc;
decide come da provvedimento che segue
Il Giudice
MA NI EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. V
in persona della dott. ssa MA NI EL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5044 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025
TRA
Parte_1 cf: C.F. 1 elettivamente domiciliato in Roma via Giuseppe Paisiello n 27 presso lo studio dell'avv. Alberto
Rossotti, rappresentante e difensore giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte 1 cf: C.F. 2 elettivamente domiciliata in Albano Laziale Piazza Gramsci n 22, presso lo studio dell'avv. Barbara
Prioretti, rappresentante e difensore con l'avv. Carla Franchetti giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Parte_1 ha citato in giudizio Controparte_1 per ottenere l'ordine di cancellazione ex art 2884
c.c. presso la Conservatoria della ipoteca giudiziale iscritta in data 9.8.12 reg. gen. 86470 reg. part. 12048 sull'immobile sito in Roma via Fontanile Anagnino n 183 censito al NCEU Roma foglio 1010 part. 360 sub 3 e part. 365 sub 3, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno per
€25.000,00.
Ha dedotto a sostegno:
-a seguito di separazione consensuale del 9.10.02 con la sig. CP_1 , la casa coniugale sita in
IN per accordo tra le parti doveva essere assegnata ad esso ricorrente, obbligandosi egli al versamento di €155,00 di mantenimento per la figlia;
-la cessione della casa non era stata poi formalizzata;
-tuttavia nel 2009 la casa era stata venduta, ed il prezzo percepito anziché essere a lui corrisposto era stato incamerato dalla convenuta per €35.414,92 aa titolo di pagamento anticipato per la figlia minore, nulla dovendosi più a tal fine come da accordo del 31.3.09;
-ciò nonostante la sig. CP_1 in data 9.8.12 aveva iscritto ipoteca sulla quota di sua pertinenza del suo immobile di via Fontanile Anagnino n 183, per asserito omesso versamento del mantenimento;
- tale iscrizione era ingiusta come da sentenza penale definitiva n 794/19 con cui accertato il suo assolvimento agli obblighi di mantenimento sino ad ottobre 2015;
-aveva perciò richiesto alla convenuta con diffida del 6.5.19 di procedere alla cancellazione, senza esito.
Si è costituita Controparte_1 aderendo alla richiesta cancellazione e resistendo alla richiesta risarcitoria ritendo la ipoteca legittima al momento della iscrizione ricorrendone i presupposti di legge, con compensazione delle spese di lite.
Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono.
Invero risulta documentalmente provata la iscrizione ipotecaria in data 9.08.12 richiesta da
CP_1 in base al verbale consensuale di separazione con omologa (2002 all 2 ric.) garanzia delle obbligazioni derivanti (all. 7 .ric).
Senonchè con la vendita della casa (2009) la sig. CP_1 soddisfatta nella percezione del prezzo di vendita- aveva correttamente rinunciato al mantenimento (all.6).
Ne deriva come nell'ottica di buona fede ella non avrebbe dovuto iscrivere la garanzia ipotecaria alla data del 9.8.12.
Al contrario risulta che la resistente abbia presentato denuncia querela ex art 388 cpc, sull'assunto del mancato assolvimento agli obblighi di mantenimento (all. 8 ric.), denuncia rivelatasi inconsistente proprio per i su citati accordi ed infatti conclusasi con sentenza assolutoria dell'imputato emessa in data 21.3.09. (all.10 ric.). Ciò premesso sussiste certamente il diritto alla cancellazione, alla quale peraltro la resistente si è associata.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria, si osserva come in effetti già dalla vendita della casa di
IN e dalla riscossione del prezzo (2009) non ricorrevano più i presupposti di mantenimento della garanzia ipotecaria.
A maggior ragione all'esito del procedimento penale (2019) con assoluzione del sig. Pt_1 dalle imputazioni a lui mosse- segnatamente l'omesso versamento del mantenimento- si doveva procedere con il consenso del creditore alla immediata cancellazione ex art 2882 cc.
Invece a fronte della diffida in tal senso del 6.5.19 (all. 11. ric. non contestata nel ricevimento) evidentemente la resistente non ha prestato il suo consenso.
Ciò sicuramente integra una condotta colposa.
Tuttavia ai fini risarcitori difetta la prova del danno, finanche non allegato (ad es per impossibilità di vendere il cespite messo in vendita ovvero perdita dell'acquirente per sussistenza di trascrizione pregiudizievole, mancata concessione di finanziamento richiesto per diversi fini a causa dell'ipoteca iscritta, etc).
Pertanto la relativa richiesta non può essere accolta.
Al contrario la resistente deve essere condannata alle spese di lite, giacchè la sua mancata collaborazione ante causam alla cancellazione ha certamente dato causa all'odierno giudizio, altrimenti evitabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto ordina all' Controparte_2
Roma 1 la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta
[...] in data 9.8.12 reg. gen. 86470 reg. part. 12048 sull'immobile sito in Roma via Fontanile Anagnino n
183 censito al NCEU Roma foglio 1010 part. 360 sub 3 e part. 365 sub 3;
-condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessive €2.000,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 11.12.25.
IL GIUDICE
MA NI EL