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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6806/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/10/2025, alle ore 10:46 nella II Sezione Civile del Tribunale di Na- poli Nord, all'udienza del Giudice onorario dott.ssa Valeria Langella, è chiamata la cau- sa e.g.n. 6806/2021
TRA
Parte_1
- ATTRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTA
Sono presenti:
l'Avv. Del Basso Valerio per la società attrice il quale conclude per l'integrale accogli- mento della domanda con vittoria di spese e competenze con attribuzione al Procuratore antistatario.
Alle ore 10.48 nessuno è comparso per la parte convenuta.
Il Giudice invita la parte attrice alla discussione della causa, quest'ultima si ri- porta ai propri atti ed alle conclusioni tutte già rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 10:56, in assenza del procuratore attoreo nel frattempo al- lontanatosi decide la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6806 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad og- getto: assicurazione contro i danni vertente
TRA la p.iva in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t. CF elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._1
in Casoria (NA) alla Via John Kennedy, 6 presso lo studio del Avv. Valerio Del
Basso cf giusta procura in atti. C.F._2
Attrice
E in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_2
pore, dr. giusta procura speciale depositata in atti, p. iva CP_3
con sede legale in Bologna - 40128 - alla Via Stalingrado, 45 ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti, presso lo studio dell'Avv. Ma- rio Santoro in Napoli alla Via Nuovo Tempio, 41.
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti introduttivi e comparse conclusionali.
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PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quan- to disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice, esercente attivi- tà di noleggio autoveicoli, premettendo di esser proprietaria della autovettura
SE IB tg EY674PS, coperta da polizza assicurativa per incendio furto e rapina con polizza stipulata con n. 1/85834/30/168642814, Controparte_1
esponeva quanto segue: “che il giorno 02.07.2019, alle ore 17,15 circa, l'auto- vettura SE IB tg EY674PS, nel possesso del Sig. nato a [...]
Napoli il 25.05.1967, e da quest'ultimo condotta, era regolarmente ferma in so- sta sulla ex SS87 in Frattamaggiore (NA) Circumvallazione esterna, subito dopo il distributore di carburanti Q8, lungo il margine destro della carreggiata al di sotto del cavalcavia ivi ubicato;
che, nelle predette circostanze di tempo e luogo,
e più precisamente alle ore 17,35 nel mentre il Sig. si trovava Persona_1 ancora al posto guida all'interno dell'abitacolo l'autovettura SE IB tg
EY674PS, veniva trafugata da 2 soggetti ignoti a seguito di rapina a mano arma- ta;
che, l'evento descritto veniva immediatamente denunciato alla Legione Cara- binieri Campania Tenenza di Arzano nella medesima giornata”. In ragione di quanto era occorso, la odierna attrice provvedeva, quindi, a notiziare dell'accadu- to la propria compagnia assicurativa costituendola in Controparte_1
mora a mezzo PEC per il risarcimento del furto totale subito come “contrattual- mente previsto”. Infruttuosi restavano i bonari tentativi di comporre lite in via stragiudiziale, stante il mancato riscontro della convenuta compagnia assicurativa sul punto. La precisava, poi, in atti (cfr. punto Parte_1
7 del libello introduttivo) “che al momento del furto la valutazione dell'autovet- tura SE IB tg EY674PS, come da stima Eurotax, risultava pari ad €.
31.489,00. Evidenziava poi l'attrice che “ai sensi dell'art. 1905 c.c.:
“l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”. Avendo parte attrice
3
stipulato un regolare contratto di assicurazione per furto (totale e parziale) e ra- pina, con la compagnia assicurativa, ha tutto l'interesse ad agire per vedersi ri- conosciuto il diritto al risarcimento per il furto subito.” Infine, evidenziava l'attrice “che dall'illecito, illegittimo ed ingiustificato comportamento della
[...]
risulta evidente il pregiudizio subìto dall'istante non solo sul Controparte_4 piano patrimoniale, per non aver la stessa potuto disporre della somma di dana- ro cui aveva diritto a titolo di risarcimento dei danni patiti, ma anche, e soprat- tutto nella propria sfera personale considerate le ripercussioni provocate dallo stress e dal travaglio psicologico per quanto subito.” In ragione di quanto pre- messo, la rassegnava le seguenti conclusioni, Parte_1
chiedendo al Tribunale adito di voler:
1. Accertare e dichiarare la copertura as- sicurativa per furto (totale e parziale) e rapina con polizza stipulata con
[...]
(polizza n. 1/85834/30/168642814) operante sull'autovettura Ma- CP_5
serati IB tg EY674PS;
2. Accertare e dichiarare la responsabilità per
l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta Controparte_1
per il negato indennizzo in conseguenza dell'evento del furto totale;
3. Accertare
e dichiarare che la società istante, esente da ogni responsabilità, quale assicura- to con la suddetta società , per furto totale e rapina, ha su- Controparte_1
bito il furto totale della propria autovettura SE IB tg EY674PS; 4.
Condannare la Società , in p.l.r.p.t. al risarcimento dei dan- Controparte_1
ni subiti dalla proprietà dell'istante in proprio favore, dal giorno dell'evento le- sivo al soddisfo, quantificati in €. 31.489,00, come da quotazione eurotax, oltre interessi legali e rivalutazione;
4. Condannare la , CP_6 Controparte_1
in p.l.r.p.t. alle spese diritti ed onorari oltre IVA,C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione di spese al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo sia della fase stragiudiziale che della fase giudiziale;
5. In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare la parte convenuta, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art 96 cpc, patrimoniali e non patrimoniali nella misura che verrà ritenuta se- condo equità.
6. Rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivaluta- ta far decorrere gli interessi legali
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al saldo effettivo;
7. dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc”. Si costituiva in giudizio la convenuta con- Controparte_2 testando in fatto e diritto la pretesa attorea e manifestando apertamente “molti dubbi su tale vicenda”, asserendo che la società attrice finora non aveva fornito elementi atti ad escludere l'eventuale proprio “dolo o colpa nell'accadimento”.
(cfr. comparsa di costituzione pag.2). Rilevava, quindi, che unico testimone della rapina era “una certa sig.ra , di cui non sarebbero stati indicati ulteriori Per_2 elementi identificativi e che vi erano una serie di passaggi di proprietà della au- tovettura oggetto di furto, che sarebbero stati anomali – in ragione di istruttoria privata espletata dalla compagnia assicurativa, anche alla luce dei diversi deprez- zamenti dell'auto ed incrementi successivi di valore della vettura in parola duran- te i cambi di proprietà, al sol fine, secondo la prospettazione della convenuta- di far aumentare a 38.500,00 euro (valore di acquisto in data 30.04.2019 a carico della il valore finale della stessa prima di assi- Parte_3 curarla (cfr. sul punto pag 3 della comparsa di costituzione in atti), concludendo che “giustamente, quindi, la ha dato il suo diniego al risarcimento”. CP_1
Rilevava, poi, l'onere dell'assicurato a dar prova dell'avvenuto furto, non essen- do sufficiente la denuncia versata in atti a tale scopo (cfr. pag. 4 comparsa costi- tuzione). Fermo quindi il diniego della convenuta in ordine al riconoscimento di qualsivoglia presupposto in punto “an”, con riferimento al “quantum” precisava che, in ogni caso, il valore da riconoscersi nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dovesse esser quello dell'autovettura dimostrato dall'attrice prima della rapina e non quello indicato in polizza. Rassegnava quin- di le conclusioni, chiedendo al Tribunale adito di voler rigettarsi integralmente la domanda come spiegata ex adverso, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del Procuratore antistatario Avv. Mario Santoro. Nella denegata ipotesi, invece, di accoglimento della domanda attorea, chiedeva contenersi il risarcimen- to nei limiti del “giusto e del provato” al netto degli interessi e della rivalutazio- ne. La causa veniva ritualmente istruita e con provvedimento del 10.10.2025 ve- niva rinviata all'udienza del 27.10.2025 per la discussione orale. All'udienza del
27.10.2025 e veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. in esito a discussione orale.
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Il giudizio di cui trattasi, ha quindi ad oggetto la fattispecie dell'inadempimento ex contractu, con particolare riferimento a contratto assicurativo nell'ipotesi di furto totale o parziale e rapina di autoveicolo (cd. “garanzie CVT”).
La domanda spiegata dalla società attrice è fondata, provata nei suoi ele- menti fattuali e, pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, devesi rilevare la procedibilità della domanda attorea essendo stato assolto da parte della società attrice, l'onere di promuovere istanza di me- diazione, come delegata alle parti in occasione della udienza del 29.11.2021 dal
Giudice dr.ssa Esposito. Vi è prova per tabulas, infatti, che tale onere sia stato assolto nei termini indicati, in ragione della documentazione versata in atti dalla
(cfr. istanza di mediazione e relativo verbale di Parte_1
mediazione negativo per assenza della parte invitata di Controparte_1 cui al prot. dell'organismo di mediazione Reconcilia ADR, n. 720/2021 del
07.12.2021 e verbale negativo del 21.12.2021).
In punto di diritto non pare inutile osservare che in materia di responsabilità con- trattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte, ne- goziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostan- za dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che in- combe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto impedimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (così, per tutte, Cass. civ., Sez. U., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002, I, 770).
Se ciò è vero in linea generale, è altrettanto vero che in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spa- ziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia
(in questo senso, in giurisprudenza, Cass. civ., n. 17/1987 e Cass. civ., n.
1081/1978; si v., ancora, Cass. civ., n. 4426/1997). D'altro canto, “in tema di ri- parto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., per cui è compito dell'assi-
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curatore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo” (cfr.
Cass. civ., sez. III 27 settembre 2011 n. 19734).
In definitiva, quindi, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legit- timità, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento rientrante nell'oggetto della garanzia as- sicurativa e che esso ha causato il danno del quale si chiede il ristoro (Cass. civ., sez. III, 21/12/2017, n. 30656 in Resp. Civ., Prev. 2018, 1, 257).
La giurisprudenza ha poi successivamente precisato che: l'assicurato deve prova- re che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo; mentre l'assicura- tore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non com- presi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 09/11/2023, n. 31251).
Alle regole di riparto degli oneri probatori appena richiamate fa da corollario il principio secondo cui il rischio della causa ignota (o comunque della mancata prova a riguardo) grava sulla parte onerata della dimostrazione del fatto incerto: qualora all'esito dell'istruttoria la causa del danno rimanga sconosciuta ovvero non sia possibile ricondurla con sufficiente grado di probabilità ad un evento co- perto dalla garanzia assicurativa, la domanda dell'assicurato non potrà trovare accoglimento.
Ora, incontestato, come detto, il contratto di assicurazione stipulato tra le parti in causa nonché il verificarsi dell'evento descritto in citazione, i danni lamentati non sembrano rientrare tra le ipotesi coperte dalla garanzia assicurativa prestata dalla convenuta Compagnia Nel caso in esame, la Parte_1 ha anzitutto dato prova della propria legittimazione attiva (cfr. carta di cir-
[...]
colazione, estratto ACI e certificato cronologico PRA allegati in atti da cui risulta essere effettivamente proprietaria dell'autoveicolo oggetto della rapina) nonchè del titolo alla base dell'allegata pretesa e, in secondo luogo, dell'esistenza dell'evento di danno coperto dalla garanzia assicurativa. In ordine al primo aspet-
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to, devesi quindi richiamare la produzione documentale offerta dall'attore in al- legato alle note per l'udienza a trattazione scritta del 28.04.2022 (G. dr.ssa Espo- sito), con particolare riguardo alla Polizza n.1/85834/30/168642814, stipulata con in data 13.05.2019 e valevole sino al 13.05.2020, com- Controparte_1 prendente oltre la garanzia per responsabilità civile (R.C.A.) la garanzia furto to- tale e parziale nonché l'ipotesi di rapina (garanzie tutte espressamente previste alla voce CVT ossia . Parimenti, l'attrice versava in atti le Controparte_7 condizioni contrattuali della menzionata polizza, come allegate alle note 183 VI co. c.p.c. I termine (in cui le stesse vengono espressamente richiamate alla pag. 4 delle suddette note istruttorie). Si legge alla pagina 5 delle condizioni in parola, alla voce “Garanzia furto e rapina”: indennizza fermo il Controparte_1
limite del valore assicurato i danni subiti dal veicolo in conseguenza di rapina, furto consumato o tentato”. Alla pagina 6 delle medesime condizioni contrattua- li, vi è la specifica in ordine agli scoperti, come precisato: “Scoperti: se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno espressa in misura percentuale o cifra fissa resta a carico dell'assicurato”. Nel caso che oc- cupa la polizza prevedeva uno scoperto di “euro 350 - 15%”. In atti è stato do- cumentato, altresì, che l'attore ha assolto all'onere di installare a bordo del veico- lo che è stato poi oggetto di rapina, la cd. “blackbox” (cod. IMEI
869769032099640) come espressamente richiesto dalla compagnia ai fini della validità della polizza /cfr. punto F 4.6 pag. 3 delle condizioni generali di contrat- to e punto M2 di cui alla pag.98 delle stesse).
L'attrice ha dimostrato, quindi, con riferimento all' “an” della domanda, come emerso sostanzialmente dall'istruttoria (cfr. dichiarazioni della teste Tes_1
rese all'udienza del 07.04.2025, nonché del escusso alla
[...] Persona_1
udienza del 18.01.2024), la circostanza che l'auto per cui è causa nelle circostan- ze di tempo e luogo indicate nel libello introduttivo, era stata usata dal soggetto che la aveva presa a noleggio e rubata, ad opera di terzi rimasti ignoti con rapina a mano armata, ciò giustifica il diritto dell' Parte_1 nella qualità di legittima proprietaria del veicolo assicurato con Controparte_1
anche per le garanzie CVT, ad ottenere, dalla convenuta, l'indennizzo previsto in polizza. La società istante ha altresì provato di aver posto in essere tutti gli
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adempimenti richiesti dalla convenuta di cui all'articolo 2.1.9 delle condizioni generali di polizza inerenti la documentazione da presentare alla compagnia assi- curativa nell'ipotesi di rapina (ossia copia autentica della denuncia, dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo), trasmettendo alla
[...] la documentazione prevista (cfr. sul punto anche la Controparte_8 corrispondenza intercorsa tra il Procuratore della Parte_1
ed il liquidatore , dr.
[...] Controparte_9 CP_10 di cui alle mail di agosto e settembre 2020 ed in particolare la mail 03.09.2019 h
12.21 pure allegata in atti dall'attrice, con allegati certificato perdita di possesso ed estratto cronologico PRA). Sebbene non sia stato eccepito dalla convenuta in atti, né risulti previsto espressamente da alcuna condizione di polizza, si rileva, altresì dalla pec del 21.09.2020 pure prodotta in giudizio, che la società attrice ha anche offerto alla convenuta la consegna della " seconda chiave " dell'autovettura oggetto di rapina, SE IB tg. EY674PS, chiedendo alla Controparte_1 di comunicare tempi e modalità di consegna di quest' ultima, ancora in cu-
[...]
stodia dell'istante. La reiterava l'offerta di con- Parte_1
segnare la seconda chiave alla convenuta anche in corso di giudizio, come riba- diva nelle note 183 VI co. c.p.c. I termine alla pag.
7. Non appaiono, invece, con- divisibili le eccezioni della convenuta società di assicurazione, in quanto nel cor- so del giudizio si sono rivelate esser mere asserzioni prive di qualsivoglia riscon- tro probatorio. In particolare, parte convenuta ha eccepito di nutrire dubbi in or- dine a quanto occorso così come narrato nel libello introduttivo, in ragione delle indagini private svolte da propria agenzia investigativa all'uopo incaricata, ossia la Ebbene, dalla documentazione allegata proprio dalla convenuta in CP_11 atti (cfr. file “accertamenti” in allegato alla comparsa di costituzione), con riferimento all'esito delle suddette indagini svolte su incarico della
[...]
si legge alla pag.3 della relazione alla voce: “Conclu- CP_1 CP_11 sioni: a seguito delle attività espletate, NON sono emersi elementi per una eventuale contestazione dell'evento sinistroso in oggetto”. Quindi, nonostante la attenta analisi ed esame di tutte le circostanze evidentemente richieste dalla
[...]
ai propri investigatori, in conclusione l'indagine espletata Controparte_4
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privatamente, confermava il narrato attoreo (cfr. pagine 4 e 5 della menzio- nata relazione . CP_11
Le doglianze della convenuta compagnia assicurativa, come minuziosamente espresse nella comparsa di costituzione sono state tutte smentite non solo dalle indagini espletate privatamente proprio dalla ma anche Controparte_1 dalle risultanze processuali e tanto anche in ordine al valore del veicolo assicura- to per euro 33.000,00 essendo stato quest'ultimo, anni prima della stipula della polizza assicurativa di cui all'odierno contenzioso, oggetto di sinistri. Nello spe- cifico, il teste , della cui credibilità non vi sono Testimone_2 elementi concreti che consentano di dubitare, escusso all'udienza del 27.11.2023 ha dichiarato: “faccio il carrozziere, ho comprato la SE incidentata che io ho riparato (…) l'ho venduta a ad aprile 2019 per euro Persona_3
38.000,00. Quando l'ho venduta c'erano ancora danni alla parte elettrica e meccanica mentre avevo personalmente riparato integralmente la carrozzeria.
ADR: è un meccanico che si occupa essenzialmente della parte Persona_3
elettrica”. Ed ancora, con riferimento alla dichiarazione resa dal teste
[...]
la cui credibilità pure non risulta inficiata da alcun elemento con- Per_1 creto, si osserva che all'udienza del 18.01.2024, il teste ha dichiarato: “conosco la di Casavatore perché ho noleggiato un'auto da lo- Parte_1 ro il 1° luglio di tre anni fa, cioè nel 2021, era una SE IB, non ricordo la targa, l'ho noleggiata per tre giorni, ricordo di aver sottoscritto un contratto.
(sul punto in atti parte attrice ha depositato in allegato alle note 183 VI co. c.p.c.
II termine il file, “contratto di noleggio” che documentalmente conferma l'assunto del teste) ADR: era una mia conoscente, era con me CP_12 nell'autovettura tra il 1 ed il 3 luglio (…), l'autovettura era integra marciante e funzionante. ADR: riconosco nelle foto che mi vengono mostrate nella produzio- ne di parte attrice l'autovettura SE nelle condizioni in cui si trovava al momento della rapina, le 2 chiavi ed il luogo in cui la rapina è avvenuta”. Nella medesima udienza del 18.01.2024, veniva escusso l'altro teste pure indicato dalla difesa di parte attrice, della cui credibilità altrettanto Persona_3
non vi è alcuna ragione di dubitare. Quest'ultimo dichiarava: “sono un autoripa- ratore, titolare della Officina Meccatronica di NN SE in Casoria (…)
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è un carrozziere dal quale ho comprato la SE IB Testimone_2
ad aprile 2019, l'ho pagata 38.000,00 euro. Quando l'ho comprata la carrozze- ria era a posto, io ho sistemato piccoli guasti elettrici e l'ho poi rivenduta a
dell' per 38.500,00 euro, pagati in Controparte_13 Parte_1 contanti per 12 rate, ho rilasciato quietanza liberatoria”. La testimonianza resa con espresso riferimento alla quietanza liberatoria è stata confermata dalla docu- mentazione offerta in giudizio dalla difesa attorea in allegato alle memorie 183
VI co. c.p.c. II termine. Infine, all'udienza del 07.04.2025 veniva escussa la sig.ra , la quale confermava il narrato attoreo ed in partico- CP_12 lare le circostanze di tempo e luogo della rapina all'autoveicolo SE IB tg. EY674PS occorsa in sua presenza, trovandosi la stessa nella auto oggetto di rapina in compagnia del sig. come si legge in atti. Specifica- Persona_1 mente, poi, alle condizioni in cui versava la autovettura all'epoca del sinistro occorso e quindi “in merito alle circostanze di cui al capo n.34” (indicato nelle memorie istruttorie di parte attrice col quesito” Riconosce nelle foto che le vengono mostrate, allegate alla produzione di parte attorea, l'auto SE
IB targata EY674PS, nelle condizioni nelle quali si trovava al momento della rapina del 02 Luglio 2019 ?) come si legge nel verbale indicato, la teste dichiarava : “riconosco le foto dell'autovettura in questione”. La sig.ra Tes_1
precisava, inoltre, di non aver più sentito e/o visto il per
[...] Persona_1
circa un anno dopo l'evento, finché, come pure dichiarato: “l'ho chiamato io e ci siamo visti un paio di volte, in tale occasione ho dato le mie generalità a
[...]
. Confermate quindi dalle risultanze istruttorie e da tutta la copiosa docu- Per_4
mentazione versata in atti dalla società attrice e dalla convenuta, le circostanze a supporto dell'an debeatur, in relazione al quantum debeatur, devesi osservare quanto segue: ai sensi dell'art. F.
4.3. nonché F.
4.6. delle condizioni contrat- tuali depositate in giudizio (rispettivamente indicati nelle pagine 38 e 40 di
148 delle citate condizioni), l'autoveicolo di proprietà della società attrice
[...]
tg. EY674PS, dotato di blackblox antifurto e localizzatore satellitare Parte_4 come documentato per tabulas, non essendo stato ad oggi ritrovato stando alla documentazione prodotta in giudizio (vi è in atti, allegato alle memorie di replica di parte attrice, anche certificazione di archiviazione del procedimento penale
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contro ignoti definito dal GIP in data 23.09.2019), deve essere indennizzato da contratto in ragione del valore commerciale al momento della stipula della relati- va polizza assicurativa per furto e rapina, ossia al valore di euro 33.000,00. Infat- ti, i casi in cui la garanzia prestata viene ridotta con uno scoperto del 25% cumulabile anche con quello eventualmente previsto in polizza NON si ap- plicano in caso di rapina ed appropriazione indebita come testualmente san- cito dai richiami articoli in cui si legge “fatta eccezione per i casi di rapina ed appropriazione indebita, la garanzia viene prestata con scoperto contrattuale del 25%(…)”. Il valore commerciale del suddetto autoveicolo, come espressa- mente precisato nel “glossario” di cui alle condizioni contrattuali in parola, è quello che è stato computato in base al “codice Infocar” ossia alle quotazioni del valore di vendita, indicate da Quattroruote. L'articolo F.
4.3. delle citate condi- zioni contrattuali, precisa, infatti:” L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Poliz- za. Se il contratto prevede che il Veicolo sia dotato:
- del dispositivo Unibox, troveranno applicazione le previsioni disciplinate all'articolo “M.2 ;delle Condizioni di assicurazione”; - di un antifurto e localiz- zatore satellitare, in caso di Furto totale o Rapina senza ritrovamento del Veico- lo, non è applicato lo Scoperto, o il minimo non indennizzabile, pattuito in Poliz- za fatti salvi i casi specificatamente indicati nel successivo articolo “F.
4.6 delle
Condizioni di assicurazione”, nei quali si aggiunge un ulteriore Scoperto del
25% allo Scoperto, o al minimo non indennizzabile, eventualmente pattuito in
Polizza”. Nella liquidazione dell'indennizzo dovuto al verificarsi del furto e/o rapina del mezzo assicurato non può, peraltro, aversi riguardo solo al valore del bene assicurato dichiarato in polizza, non costituendo detto valore quello che il mezzo aveva all'atto dell'evento, dovendosi considerare anche altri elementi og- gettivamente espressivi del valore del bene assicurato, tra cui il prezzo di acqui- sto del bene da parte del soggetto assicurato. Vale infatti rilevare come la giuri- sprudenza, in particolare di merito (cfr. Trib. Napoli sent. 26.07.2023 n.
3450/2023; Trib. Pavia sent. 10.60.2022 n. 828/2022; Corte Appello di Bari sent.
19.12.2022 n. 1800/2022), ha ritenuto il prezzo di acquisto del bene oggettivo
(nel caso in esame pari ad euro 38.500,00) elemento indicativo del relativo valo-
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re, in quanto indice espressivo del valore di mercato del bene all'atto dell'acquisto, da porre a base della valutazione, tenendo conto del tempo in- tercorso da tale momento a quello di verificazione del furto per l'incidenza del normale deprezzamento dovuto all'uso ed al fattore temporale.
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria e dalla documentazione depositata in atti (cfr. quietanza liberatoria a firma del sig. allegata alle Persona_3
memorie 183 VI co.c.p.c. II termine di parte attrice) il valore di vendita del vei- colo in parola al prezzo di euro 38.500,00 giacchè, come dichiarato dai testi escussi, sebbene fosse stato incidentato negli anni antecedenti l'acquisto da parte della motivo per cui si era decrementato il va- Parte_1
lore inziale di vendita di quella che è comunque una autovettura annoverabile nella categoria delle “macchine di lusso”, era stata del tutto riparata prima della vendita finale alla odierna attrice. Questo Tribunale, ritiene dunque che il va- lore commerciale indicato in polizza, decurtato nella misura del valore effet- tivo del veicolo al momento del furto (luglio 2019) ad euro 31.489,00 (in linea con la valutazione presa a parametro per la stipula della polizza in oggetto, avente come riferimento la quotazione di Quattroruote al mese di luglio
2019 per l'autoveicolo di specie, – quotazione pe- Controparte_14 raltro depositata in atti dalla attrice- in allegato alle memorie 183 VI co. II termine c.p.c.) sia congruo al valore che dovrà essere indennizzato dalla in favore della società attorea. L'obbligo Controparte_1 dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, avendo natura di debito di valore, assol- ve alla funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato in conseguenza di un danno subito deve essere quantificato tenuto conto degli effetti della sopravvenu- ta svalutazione della moneta (Cass., 11 gennaio 2007, n. 395; Cass., 7 maggio
2009 n. 10488; Cass., 28 luglio 2015 n. 15868 e Cass. 6711/2021 per la applica- zione anche d'ufficio della rivalutazione). Inoltre, il mancato pagamento sponta- neo da parte della convenuta dell'indennizzo dovuto all'attrice in forza del con- tratto di assicurazione giustifica il pagamento all'attrice anche degli interessi compensativi maturati per non aver tempestivamente ottenuto l'equivalente pe- cuniario del bene danneggiato, che si reputa equo quantificare in misura corri- spondente agli interessi legali, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712
13
del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa degli interessi richiamati, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa per effetto della rivalutazione, a partire dal momento iniziale sino a quello della liquidazione, nei singoli periodi trascorsi. Alla luce delle sue- sposte considerazioni deve, quindi, essere condannata la Controparte_2
al pagamento in favore della di comples-
[...] Parte_3 sivi € 31.489,00 oltre rivalutazione e interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo ef- fettivo.
In ragione della ingiustificata assenza della alla partecipazione Controparte_1
all'incontro di mediazione, come documentata dal verbale negativo di mediazio- ne in atti, devesi condannare la convenuta anche al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio che occupa. L'art. 8 c. 4 bis d.lgs. 28/2010 ratione temporis applicabile, prevede – nella formulazione antecedente la Riforma Cartabia del 2022 (D.Lgs.149/22
e successive modifiche D.Lgs 164/2024) che il giudice condanni al pagamento del contributo unificato la parte che ingiustificatamente non ha partecipato alla mediazione. La norma integra una sanzione a tutti gli effetti. Il versa- mento del contributo unificato infatti, non è previsto a favore dell'attore, a titolo di rimborso, ma nei confronti dello Stato, il quale percepisce l'importo due volte.
Stante la natura sanzionatoria del provvedimento, è esclusa ogni valutazione di carattere discrezionale da parte del giudicante. (cfr. in senso conforme Tri- bunale Roma 15.02.15; Tribunale Roma 30.04.15; Tribunale Siena 25.06.12). La pronuncia è obbligatoria nel caso in esame, non avendo la Controparte_1 fornito alcuna idonea giustificazione alla propria condotta in sede di
[...] mediazione).
Rilevato che il contributo unificato dovuto per il presente giudizio ammonta ad euro 518,00 la compagnia assicurativa convenuta deve essere quindi con-
14
dannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di pari importo. Il D.lgs. n. 28/2010 prevede, infatti, un apparato di sanzioni al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni relative alla mediazione, i suddivisibi- li in tre diverse macrocategorie: a) sanzioni per il mancato esperimento del tenta- tivo nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
b) sanzioni per la mancata partecipazione al primo incontro di media- zione senza giustificato motivo, di cui all'art. 12-bis, D.lgs. n. 28/2010; c) san- zioni in caso di rifiuto della proposta di conciliazione in tutto o in parte coinci- dente con il provvedimento che definisce il giudizio, di cui all'art. 13, D.lgs. n.
28/2010. In ragione della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione della convenuta, regolarmente già costituita in giu- dizio allorquando il Giudice ha delegato le parti all'espletamento della procedura di mediazione, essendo la mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziale in esame, devesi condannare la parte costituita che è rimasta inadem- piente al versamento come innanzi detto, in favore dell'Erario, di una somma di importo corrispondente al valore del contributo unificato dovuto per il giudizio in esame. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicati i parametri medi previsti dal
DM 55/2014 e successive modifiche in relazione al valore della presente
contro
- versia e per tutte le fasi del giudizio. Si ritiene in ogni caso, di non dover acco- gliere la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, II sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accertata e dichiarata la copertura assicurativa della polizza n. 1/85834/30/168642814 stipulata dalla società attrice con , condanna la Controparte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarci-
[...]
mento dei danni subiti dalla società attrice quantificati in €. 31.489,00, ol-
15
tre interessi legali e rivalutazione da computarsi dal giorno dell'evento le- sivo e fino al dì dell'effettivo soddisfo,
2) condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato versato dalla istante, ossia ad euro
518,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 come novellato ante Riforma Cartabia, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
3) condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al pagamento in favore dell'Avv. Valerio Del Basso, dichia- ratosi antistatario, delle spese diritti ed onorari di lite oltre oneri di legge, se dovuti nonché rimborso forfettario, come per legge, che si quantificano ex DM 55/2014 in ragione dello scaglione di riferimento (da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 6.164,00, nonchè totali euro
1.607,00 oltre oneri di legge se dovuti, per l'attività di mediazione svolta dall'Avv. Valerio Del Basso n.q. ex Artt. 1 - 3 e 18 - 27, DM 55/2014.
Aversa, 27.10.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Valeria Langella
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Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/10/2025, alle ore 10:46 nella II Sezione Civile del Tribunale di Na- poli Nord, all'udienza del Giudice onorario dott.ssa Valeria Langella, è chiamata la cau- sa e.g.n. 6806/2021
TRA
Parte_1
- ATTRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTA
Sono presenti:
l'Avv. Del Basso Valerio per la società attrice il quale conclude per l'integrale accogli- mento della domanda con vittoria di spese e competenze con attribuzione al Procuratore antistatario.
Alle ore 10.48 nessuno è comparso per la parte convenuta.
Il Giudice invita la parte attrice alla discussione della causa, quest'ultima si ri- porta ai propri atti ed alle conclusioni tutte già rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 10:56, in assenza del procuratore attoreo nel frattempo al- lontanatosi decide la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6806 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad og- getto: assicurazione contro i danni vertente
TRA la p.iva in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t. CF elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._1
in Casoria (NA) alla Via John Kennedy, 6 presso lo studio del Avv. Valerio Del
Basso cf giusta procura in atti. C.F._2
Attrice
E in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_2
pore, dr. giusta procura speciale depositata in atti, p. iva CP_3
con sede legale in Bologna - 40128 - alla Via Stalingrado, 45 ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti, presso lo studio dell'Avv. Ma- rio Santoro in Napoli alla Via Nuovo Tempio, 41.
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti introduttivi e comparse conclusionali.
2
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quan- to disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice, esercente attivi- tà di noleggio autoveicoli, premettendo di esser proprietaria della autovettura
SE IB tg EY674PS, coperta da polizza assicurativa per incendio furto e rapina con polizza stipulata con n. 1/85834/30/168642814, Controparte_1
esponeva quanto segue: “che il giorno 02.07.2019, alle ore 17,15 circa, l'auto- vettura SE IB tg EY674PS, nel possesso del Sig. nato a [...]
Napoli il 25.05.1967, e da quest'ultimo condotta, era regolarmente ferma in so- sta sulla ex SS87 in Frattamaggiore (NA) Circumvallazione esterna, subito dopo il distributore di carburanti Q8, lungo il margine destro della carreggiata al di sotto del cavalcavia ivi ubicato;
che, nelle predette circostanze di tempo e luogo,
e più precisamente alle ore 17,35 nel mentre il Sig. si trovava Persona_1 ancora al posto guida all'interno dell'abitacolo l'autovettura SE IB tg
EY674PS, veniva trafugata da 2 soggetti ignoti a seguito di rapina a mano arma- ta;
che, l'evento descritto veniva immediatamente denunciato alla Legione Cara- binieri Campania Tenenza di Arzano nella medesima giornata”. In ragione di quanto era occorso, la odierna attrice provvedeva, quindi, a notiziare dell'accadu- to la propria compagnia assicurativa costituendola in Controparte_1
mora a mezzo PEC per il risarcimento del furto totale subito come “contrattual- mente previsto”. Infruttuosi restavano i bonari tentativi di comporre lite in via stragiudiziale, stante il mancato riscontro della convenuta compagnia assicurativa sul punto. La precisava, poi, in atti (cfr. punto Parte_1
7 del libello introduttivo) “che al momento del furto la valutazione dell'autovet- tura SE IB tg EY674PS, come da stima Eurotax, risultava pari ad €.
31.489,00. Evidenziava poi l'attrice che “ai sensi dell'art. 1905 c.c.:
“l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”. Avendo parte attrice
3
stipulato un regolare contratto di assicurazione per furto (totale e parziale) e ra- pina, con la compagnia assicurativa, ha tutto l'interesse ad agire per vedersi ri- conosciuto il diritto al risarcimento per il furto subito.” Infine, evidenziava l'attrice “che dall'illecito, illegittimo ed ingiustificato comportamento della
[...]
risulta evidente il pregiudizio subìto dall'istante non solo sul Controparte_4 piano patrimoniale, per non aver la stessa potuto disporre della somma di dana- ro cui aveva diritto a titolo di risarcimento dei danni patiti, ma anche, e soprat- tutto nella propria sfera personale considerate le ripercussioni provocate dallo stress e dal travaglio psicologico per quanto subito.” In ragione di quanto pre- messo, la rassegnava le seguenti conclusioni, Parte_1
chiedendo al Tribunale adito di voler:
1. Accertare e dichiarare la copertura as- sicurativa per furto (totale e parziale) e rapina con polizza stipulata con
[...]
(polizza n. 1/85834/30/168642814) operante sull'autovettura Ma- CP_5
serati IB tg EY674PS;
2. Accertare e dichiarare la responsabilità per
l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta Controparte_1
per il negato indennizzo in conseguenza dell'evento del furto totale;
3. Accertare
e dichiarare che la società istante, esente da ogni responsabilità, quale assicura- to con la suddetta società , per furto totale e rapina, ha su- Controparte_1
bito il furto totale della propria autovettura SE IB tg EY674PS; 4.
Condannare la Società , in p.l.r.p.t. al risarcimento dei dan- Controparte_1
ni subiti dalla proprietà dell'istante in proprio favore, dal giorno dell'evento le- sivo al soddisfo, quantificati in €. 31.489,00, come da quotazione eurotax, oltre interessi legali e rivalutazione;
4. Condannare la , CP_6 Controparte_1
in p.l.r.p.t. alle spese diritti ed onorari oltre IVA,C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione di spese al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo sia della fase stragiudiziale che della fase giudiziale;
5. In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare la parte convenuta, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art 96 cpc, patrimoniali e non patrimoniali nella misura che verrà ritenuta se- condo equità.
6. Rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivaluta- ta far decorrere gli interessi legali
4
al saldo effettivo;
7. dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc”. Si costituiva in giudizio la convenuta con- Controparte_2 testando in fatto e diritto la pretesa attorea e manifestando apertamente “molti dubbi su tale vicenda”, asserendo che la società attrice finora non aveva fornito elementi atti ad escludere l'eventuale proprio “dolo o colpa nell'accadimento”.
(cfr. comparsa di costituzione pag.2). Rilevava, quindi, che unico testimone della rapina era “una certa sig.ra , di cui non sarebbero stati indicati ulteriori Per_2 elementi identificativi e che vi erano una serie di passaggi di proprietà della au- tovettura oggetto di furto, che sarebbero stati anomali – in ragione di istruttoria privata espletata dalla compagnia assicurativa, anche alla luce dei diversi deprez- zamenti dell'auto ed incrementi successivi di valore della vettura in parola duran- te i cambi di proprietà, al sol fine, secondo la prospettazione della convenuta- di far aumentare a 38.500,00 euro (valore di acquisto in data 30.04.2019 a carico della il valore finale della stessa prima di assi- Parte_3 curarla (cfr. sul punto pag 3 della comparsa di costituzione in atti), concludendo che “giustamente, quindi, la ha dato il suo diniego al risarcimento”. CP_1
Rilevava, poi, l'onere dell'assicurato a dar prova dell'avvenuto furto, non essen- do sufficiente la denuncia versata in atti a tale scopo (cfr. pag. 4 comparsa costi- tuzione). Fermo quindi il diniego della convenuta in ordine al riconoscimento di qualsivoglia presupposto in punto “an”, con riferimento al “quantum” precisava che, in ogni caso, il valore da riconoscersi nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dovesse esser quello dell'autovettura dimostrato dall'attrice prima della rapina e non quello indicato in polizza. Rassegnava quin- di le conclusioni, chiedendo al Tribunale adito di voler rigettarsi integralmente la domanda come spiegata ex adverso, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del Procuratore antistatario Avv. Mario Santoro. Nella denegata ipotesi, invece, di accoglimento della domanda attorea, chiedeva contenersi il risarcimen- to nei limiti del “giusto e del provato” al netto degli interessi e della rivalutazio- ne. La causa veniva ritualmente istruita e con provvedimento del 10.10.2025 ve- niva rinviata all'udienza del 27.10.2025 per la discussione orale. All'udienza del
27.10.2025 e veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. in esito a discussione orale.
5
Il giudizio di cui trattasi, ha quindi ad oggetto la fattispecie dell'inadempimento ex contractu, con particolare riferimento a contratto assicurativo nell'ipotesi di furto totale o parziale e rapina di autoveicolo (cd. “garanzie CVT”).
La domanda spiegata dalla società attrice è fondata, provata nei suoi ele- menti fattuali e, pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, devesi rilevare la procedibilità della domanda attorea essendo stato assolto da parte della società attrice, l'onere di promuovere istanza di me- diazione, come delegata alle parti in occasione della udienza del 29.11.2021 dal
Giudice dr.ssa Esposito. Vi è prova per tabulas, infatti, che tale onere sia stato assolto nei termini indicati, in ragione della documentazione versata in atti dalla
(cfr. istanza di mediazione e relativo verbale di Parte_1
mediazione negativo per assenza della parte invitata di Controparte_1 cui al prot. dell'organismo di mediazione Reconcilia ADR, n. 720/2021 del
07.12.2021 e verbale negativo del 21.12.2021).
In punto di diritto non pare inutile osservare che in materia di responsabilità con- trattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte, ne- goziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostan- za dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che in- combe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto impedimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (così, per tutte, Cass. civ., Sez. U., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002, I, 770).
Se ciò è vero in linea generale, è altrettanto vero che in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spa- ziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia
(in questo senso, in giurisprudenza, Cass. civ., n. 17/1987 e Cass. civ., n.
1081/1978; si v., ancora, Cass. civ., n. 4426/1997). D'altro canto, “in tema di ri- parto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., per cui è compito dell'assi-
6
curatore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo” (cfr.
Cass. civ., sez. III 27 settembre 2011 n. 19734).
In definitiva, quindi, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legit- timità, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento rientrante nell'oggetto della garanzia as- sicurativa e che esso ha causato il danno del quale si chiede il ristoro (Cass. civ., sez. III, 21/12/2017, n. 30656 in Resp. Civ., Prev. 2018, 1, 257).
La giurisprudenza ha poi successivamente precisato che: l'assicurato deve prova- re che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo; mentre l'assicura- tore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non com- presi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 09/11/2023, n. 31251).
Alle regole di riparto degli oneri probatori appena richiamate fa da corollario il principio secondo cui il rischio della causa ignota (o comunque della mancata prova a riguardo) grava sulla parte onerata della dimostrazione del fatto incerto: qualora all'esito dell'istruttoria la causa del danno rimanga sconosciuta ovvero non sia possibile ricondurla con sufficiente grado di probabilità ad un evento co- perto dalla garanzia assicurativa, la domanda dell'assicurato non potrà trovare accoglimento.
Ora, incontestato, come detto, il contratto di assicurazione stipulato tra le parti in causa nonché il verificarsi dell'evento descritto in citazione, i danni lamentati non sembrano rientrare tra le ipotesi coperte dalla garanzia assicurativa prestata dalla convenuta Compagnia Nel caso in esame, la Parte_1 ha anzitutto dato prova della propria legittimazione attiva (cfr. carta di cir-
[...]
colazione, estratto ACI e certificato cronologico PRA allegati in atti da cui risulta essere effettivamente proprietaria dell'autoveicolo oggetto della rapina) nonchè del titolo alla base dell'allegata pretesa e, in secondo luogo, dell'esistenza dell'evento di danno coperto dalla garanzia assicurativa. In ordine al primo aspet-
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to, devesi quindi richiamare la produzione documentale offerta dall'attore in al- legato alle note per l'udienza a trattazione scritta del 28.04.2022 (G. dr.ssa Espo- sito), con particolare riguardo alla Polizza n.1/85834/30/168642814, stipulata con in data 13.05.2019 e valevole sino al 13.05.2020, com- Controparte_1 prendente oltre la garanzia per responsabilità civile (R.C.A.) la garanzia furto to- tale e parziale nonché l'ipotesi di rapina (garanzie tutte espressamente previste alla voce CVT ossia . Parimenti, l'attrice versava in atti le Controparte_7 condizioni contrattuali della menzionata polizza, come allegate alle note 183 VI co. c.p.c. I termine (in cui le stesse vengono espressamente richiamate alla pag. 4 delle suddette note istruttorie). Si legge alla pagina 5 delle condizioni in parola, alla voce “Garanzia furto e rapina”: indennizza fermo il Controparte_1
limite del valore assicurato i danni subiti dal veicolo in conseguenza di rapina, furto consumato o tentato”. Alla pagina 6 delle medesime condizioni contrattua- li, vi è la specifica in ordine agli scoperti, come precisato: “Scoperti: se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno espressa in misura percentuale o cifra fissa resta a carico dell'assicurato”. Nel caso che oc- cupa la polizza prevedeva uno scoperto di “euro 350 - 15%”. In atti è stato do- cumentato, altresì, che l'attore ha assolto all'onere di installare a bordo del veico- lo che è stato poi oggetto di rapina, la cd. “blackbox” (cod. IMEI
869769032099640) come espressamente richiesto dalla compagnia ai fini della validità della polizza /cfr. punto F 4.6 pag. 3 delle condizioni generali di contrat- to e punto M2 di cui alla pag.98 delle stesse).
L'attrice ha dimostrato, quindi, con riferimento all' “an” della domanda, come emerso sostanzialmente dall'istruttoria (cfr. dichiarazioni della teste Tes_1
rese all'udienza del 07.04.2025, nonché del escusso alla
[...] Persona_1
udienza del 18.01.2024), la circostanza che l'auto per cui è causa nelle circostan- ze di tempo e luogo indicate nel libello introduttivo, era stata usata dal soggetto che la aveva presa a noleggio e rubata, ad opera di terzi rimasti ignoti con rapina a mano armata, ciò giustifica il diritto dell' Parte_1 nella qualità di legittima proprietaria del veicolo assicurato con Controparte_1
anche per le garanzie CVT, ad ottenere, dalla convenuta, l'indennizzo previsto in polizza. La società istante ha altresì provato di aver posto in essere tutti gli
8
adempimenti richiesti dalla convenuta di cui all'articolo 2.1.9 delle condizioni generali di polizza inerenti la documentazione da presentare alla compagnia assi- curativa nell'ipotesi di rapina (ossia copia autentica della denuncia, dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo), trasmettendo alla
[...] la documentazione prevista (cfr. sul punto anche la Controparte_8 corrispondenza intercorsa tra il Procuratore della Parte_1
ed il liquidatore , dr.
[...] Controparte_9 CP_10 di cui alle mail di agosto e settembre 2020 ed in particolare la mail 03.09.2019 h
12.21 pure allegata in atti dall'attrice, con allegati certificato perdita di possesso ed estratto cronologico PRA). Sebbene non sia stato eccepito dalla convenuta in atti, né risulti previsto espressamente da alcuna condizione di polizza, si rileva, altresì dalla pec del 21.09.2020 pure prodotta in giudizio, che la società attrice ha anche offerto alla convenuta la consegna della " seconda chiave " dell'autovettura oggetto di rapina, SE IB tg. EY674PS, chiedendo alla Controparte_1 di comunicare tempi e modalità di consegna di quest' ultima, ancora in cu-
[...]
stodia dell'istante. La reiterava l'offerta di con- Parte_1
segnare la seconda chiave alla convenuta anche in corso di giudizio, come riba- diva nelle note 183 VI co. c.p.c. I termine alla pag.
7. Non appaiono, invece, con- divisibili le eccezioni della convenuta società di assicurazione, in quanto nel cor- so del giudizio si sono rivelate esser mere asserzioni prive di qualsivoglia riscon- tro probatorio. In particolare, parte convenuta ha eccepito di nutrire dubbi in or- dine a quanto occorso così come narrato nel libello introduttivo, in ragione delle indagini private svolte da propria agenzia investigativa all'uopo incaricata, ossia la Ebbene, dalla documentazione allegata proprio dalla convenuta in CP_11 atti (cfr. file “accertamenti” in allegato alla comparsa di costituzione), con riferimento all'esito delle suddette indagini svolte su incarico della
[...]
si legge alla pag.3 della relazione alla voce: “Conclu- CP_1 CP_11 sioni: a seguito delle attività espletate, NON sono emersi elementi per una eventuale contestazione dell'evento sinistroso in oggetto”. Quindi, nonostante la attenta analisi ed esame di tutte le circostanze evidentemente richieste dalla
[...]
ai propri investigatori, in conclusione l'indagine espletata Controparte_4
9
privatamente, confermava il narrato attoreo (cfr. pagine 4 e 5 della menzio- nata relazione . CP_11
Le doglianze della convenuta compagnia assicurativa, come minuziosamente espresse nella comparsa di costituzione sono state tutte smentite non solo dalle indagini espletate privatamente proprio dalla ma anche Controparte_1 dalle risultanze processuali e tanto anche in ordine al valore del veicolo assicura- to per euro 33.000,00 essendo stato quest'ultimo, anni prima della stipula della polizza assicurativa di cui all'odierno contenzioso, oggetto di sinistri. Nello spe- cifico, il teste , della cui credibilità non vi sono Testimone_2 elementi concreti che consentano di dubitare, escusso all'udienza del 27.11.2023 ha dichiarato: “faccio il carrozziere, ho comprato la SE incidentata che io ho riparato (…) l'ho venduta a ad aprile 2019 per euro Persona_3
38.000,00. Quando l'ho venduta c'erano ancora danni alla parte elettrica e meccanica mentre avevo personalmente riparato integralmente la carrozzeria.
ADR: è un meccanico che si occupa essenzialmente della parte Persona_3
elettrica”. Ed ancora, con riferimento alla dichiarazione resa dal teste
[...]
la cui credibilità pure non risulta inficiata da alcun elemento con- Per_1 creto, si osserva che all'udienza del 18.01.2024, il teste ha dichiarato: “conosco la di Casavatore perché ho noleggiato un'auto da lo- Parte_1 ro il 1° luglio di tre anni fa, cioè nel 2021, era una SE IB, non ricordo la targa, l'ho noleggiata per tre giorni, ricordo di aver sottoscritto un contratto.
(sul punto in atti parte attrice ha depositato in allegato alle note 183 VI co. c.p.c.
II termine il file, “contratto di noleggio” che documentalmente conferma l'assunto del teste) ADR: era una mia conoscente, era con me CP_12 nell'autovettura tra il 1 ed il 3 luglio (…), l'autovettura era integra marciante e funzionante. ADR: riconosco nelle foto che mi vengono mostrate nella produzio- ne di parte attrice l'autovettura SE nelle condizioni in cui si trovava al momento della rapina, le 2 chiavi ed il luogo in cui la rapina è avvenuta”. Nella medesima udienza del 18.01.2024, veniva escusso l'altro teste pure indicato dalla difesa di parte attrice, della cui credibilità altrettanto Persona_3
non vi è alcuna ragione di dubitare. Quest'ultimo dichiarava: “sono un autoripa- ratore, titolare della Officina Meccatronica di NN SE in Casoria (…)
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è un carrozziere dal quale ho comprato la SE IB Testimone_2
ad aprile 2019, l'ho pagata 38.000,00 euro. Quando l'ho comprata la carrozze- ria era a posto, io ho sistemato piccoli guasti elettrici e l'ho poi rivenduta a
dell' per 38.500,00 euro, pagati in Controparte_13 Parte_1 contanti per 12 rate, ho rilasciato quietanza liberatoria”. La testimonianza resa con espresso riferimento alla quietanza liberatoria è stata confermata dalla docu- mentazione offerta in giudizio dalla difesa attorea in allegato alle memorie 183
VI co. c.p.c. II termine. Infine, all'udienza del 07.04.2025 veniva escussa la sig.ra , la quale confermava il narrato attoreo ed in partico- CP_12 lare le circostanze di tempo e luogo della rapina all'autoveicolo SE IB tg. EY674PS occorsa in sua presenza, trovandosi la stessa nella auto oggetto di rapina in compagnia del sig. come si legge in atti. Specifica- Persona_1 mente, poi, alle condizioni in cui versava la autovettura all'epoca del sinistro occorso e quindi “in merito alle circostanze di cui al capo n.34” (indicato nelle memorie istruttorie di parte attrice col quesito” Riconosce nelle foto che le vengono mostrate, allegate alla produzione di parte attorea, l'auto SE
IB targata EY674PS, nelle condizioni nelle quali si trovava al momento della rapina del 02 Luglio 2019 ?) come si legge nel verbale indicato, la teste dichiarava : “riconosco le foto dell'autovettura in questione”. La sig.ra Tes_1
precisava, inoltre, di non aver più sentito e/o visto il per
[...] Persona_1
circa un anno dopo l'evento, finché, come pure dichiarato: “l'ho chiamato io e ci siamo visti un paio di volte, in tale occasione ho dato le mie generalità a
[...]
. Confermate quindi dalle risultanze istruttorie e da tutta la copiosa docu- Per_4
mentazione versata in atti dalla società attrice e dalla convenuta, le circostanze a supporto dell'an debeatur, in relazione al quantum debeatur, devesi osservare quanto segue: ai sensi dell'art. F.
4.3. nonché F.
4.6. delle condizioni contrat- tuali depositate in giudizio (rispettivamente indicati nelle pagine 38 e 40 di
148 delle citate condizioni), l'autoveicolo di proprietà della società attrice
[...]
tg. EY674PS, dotato di blackblox antifurto e localizzatore satellitare Parte_4 come documentato per tabulas, non essendo stato ad oggi ritrovato stando alla documentazione prodotta in giudizio (vi è in atti, allegato alle memorie di replica di parte attrice, anche certificazione di archiviazione del procedimento penale
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contro ignoti definito dal GIP in data 23.09.2019), deve essere indennizzato da contratto in ragione del valore commerciale al momento della stipula della relati- va polizza assicurativa per furto e rapina, ossia al valore di euro 33.000,00. Infat- ti, i casi in cui la garanzia prestata viene ridotta con uno scoperto del 25% cumulabile anche con quello eventualmente previsto in polizza NON si ap- plicano in caso di rapina ed appropriazione indebita come testualmente san- cito dai richiami articoli in cui si legge “fatta eccezione per i casi di rapina ed appropriazione indebita, la garanzia viene prestata con scoperto contrattuale del 25%(…)”. Il valore commerciale del suddetto autoveicolo, come espressa- mente precisato nel “glossario” di cui alle condizioni contrattuali in parola, è quello che è stato computato in base al “codice Infocar” ossia alle quotazioni del valore di vendita, indicate da Quattroruote. L'articolo F.
4.3. delle citate condi- zioni contrattuali, precisa, infatti:” L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Poliz- za. Se il contratto prevede che il Veicolo sia dotato:
- del dispositivo Unibox, troveranno applicazione le previsioni disciplinate all'articolo “M.2 ;delle Condizioni di assicurazione”; - di un antifurto e localiz- zatore satellitare, in caso di Furto totale o Rapina senza ritrovamento del Veico- lo, non è applicato lo Scoperto, o il minimo non indennizzabile, pattuito in Poliz- za fatti salvi i casi specificatamente indicati nel successivo articolo “F.
4.6 delle
Condizioni di assicurazione”, nei quali si aggiunge un ulteriore Scoperto del
25% allo Scoperto, o al minimo non indennizzabile, eventualmente pattuito in
Polizza”. Nella liquidazione dell'indennizzo dovuto al verificarsi del furto e/o rapina del mezzo assicurato non può, peraltro, aversi riguardo solo al valore del bene assicurato dichiarato in polizza, non costituendo detto valore quello che il mezzo aveva all'atto dell'evento, dovendosi considerare anche altri elementi og- gettivamente espressivi del valore del bene assicurato, tra cui il prezzo di acqui- sto del bene da parte del soggetto assicurato. Vale infatti rilevare come la giuri- sprudenza, in particolare di merito (cfr. Trib. Napoli sent. 26.07.2023 n.
3450/2023; Trib. Pavia sent. 10.60.2022 n. 828/2022; Corte Appello di Bari sent.
19.12.2022 n. 1800/2022), ha ritenuto il prezzo di acquisto del bene oggettivo
(nel caso in esame pari ad euro 38.500,00) elemento indicativo del relativo valo-
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re, in quanto indice espressivo del valore di mercato del bene all'atto dell'acquisto, da porre a base della valutazione, tenendo conto del tempo in- tercorso da tale momento a quello di verificazione del furto per l'incidenza del normale deprezzamento dovuto all'uso ed al fattore temporale.
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria e dalla documentazione depositata in atti (cfr. quietanza liberatoria a firma del sig. allegata alle Persona_3
memorie 183 VI co.c.p.c. II termine di parte attrice) il valore di vendita del vei- colo in parola al prezzo di euro 38.500,00 giacchè, come dichiarato dai testi escussi, sebbene fosse stato incidentato negli anni antecedenti l'acquisto da parte della motivo per cui si era decrementato il va- Parte_1
lore inziale di vendita di quella che è comunque una autovettura annoverabile nella categoria delle “macchine di lusso”, era stata del tutto riparata prima della vendita finale alla odierna attrice. Questo Tribunale, ritiene dunque che il va- lore commerciale indicato in polizza, decurtato nella misura del valore effet- tivo del veicolo al momento del furto (luglio 2019) ad euro 31.489,00 (in linea con la valutazione presa a parametro per la stipula della polizza in oggetto, avente come riferimento la quotazione di Quattroruote al mese di luglio
2019 per l'autoveicolo di specie, – quotazione pe- Controparte_14 raltro depositata in atti dalla attrice- in allegato alle memorie 183 VI co. II termine c.p.c.) sia congruo al valore che dovrà essere indennizzato dalla in favore della società attorea. L'obbligo Controparte_1 dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, avendo natura di debito di valore, assol- ve alla funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato in conseguenza di un danno subito deve essere quantificato tenuto conto degli effetti della sopravvenu- ta svalutazione della moneta (Cass., 11 gennaio 2007, n. 395; Cass., 7 maggio
2009 n. 10488; Cass., 28 luglio 2015 n. 15868 e Cass. 6711/2021 per la applica- zione anche d'ufficio della rivalutazione). Inoltre, il mancato pagamento sponta- neo da parte della convenuta dell'indennizzo dovuto all'attrice in forza del con- tratto di assicurazione giustifica il pagamento all'attrice anche degli interessi compensativi maturati per non aver tempestivamente ottenuto l'equivalente pe- cuniario del bene danneggiato, che si reputa equo quantificare in misura corri- spondente agli interessi legali, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712
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del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa degli interessi richiamati, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa per effetto della rivalutazione, a partire dal momento iniziale sino a quello della liquidazione, nei singoli periodi trascorsi. Alla luce delle sue- sposte considerazioni deve, quindi, essere condannata la Controparte_2
al pagamento in favore della di comples-
[...] Parte_3 sivi € 31.489,00 oltre rivalutazione e interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo ef- fettivo.
In ragione della ingiustificata assenza della alla partecipazione Controparte_1
all'incontro di mediazione, come documentata dal verbale negativo di mediazio- ne in atti, devesi condannare la convenuta anche al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio che occupa. L'art. 8 c. 4 bis d.lgs. 28/2010 ratione temporis applicabile, prevede – nella formulazione antecedente la Riforma Cartabia del 2022 (D.Lgs.149/22
e successive modifiche D.Lgs 164/2024) che il giudice condanni al pagamento del contributo unificato la parte che ingiustificatamente non ha partecipato alla mediazione. La norma integra una sanzione a tutti gli effetti. Il versa- mento del contributo unificato infatti, non è previsto a favore dell'attore, a titolo di rimborso, ma nei confronti dello Stato, il quale percepisce l'importo due volte.
Stante la natura sanzionatoria del provvedimento, è esclusa ogni valutazione di carattere discrezionale da parte del giudicante. (cfr. in senso conforme Tri- bunale Roma 15.02.15; Tribunale Roma 30.04.15; Tribunale Siena 25.06.12). La pronuncia è obbligatoria nel caso in esame, non avendo la Controparte_1 fornito alcuna idonea giustificazione alla propria condotta in sede di
[...] mediazione).
Rilevato che il contributo unificato dovuto per il presente giudizio ammonta ad euro 518,00 la compagnia assicurativa convenuta deve essere quindi con-
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dannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di pari importo. Il D.lgs. n. 28/2010 prevede, infatti, un apparato di sanzioni al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni relative alla mediazione, i suddivisibi- li in tre diverse macrocategorie: a) sanzioni per il mancato esperimento del tenta- tivo nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
b) sanzioni per la mancata partecipazione al primo incontro di media- zione senza giustificato motivo, di cui all'art. 12-bis, D.lgs. n. 28/2010; c) san- zioni in caso di rifiuto della proposta di conciliazione in tutto o in parte coinci- dente con il provvedimento che definisce il giudizio, di cui all'art. 13, D.lgs. n.
28/2010. In ragione della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione della convenuta, regolarmente già costituita in giu- dizio allorquando il Giudice ha delegato le parti all'espletamento della procedura di mediazione, essendo la mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziale in esame, devesi condannare la parte costituita che è rimasta inadem- piente al versamento come innanzi detto, in favore dell'Erario, di una somma di importo corrispondente al valore del contributo unificato dovuto per il giudizio in esame. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicati i parametri medi previsti dal
DM 55/2014 e successive modifiche in relazione al valore della presente
contro
- versia e per tutte le fasi del giudizio. Si ritiene in ogni caso, di non dover acco- gliere la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, II sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accertata e dichiarata la copertura assicurativa della polizza n. 1/85834/30/168642814 stipulata dalla società attrice con , condanna la Controparte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarci-
[...]
mento dei danni subiti dalla società attrice quantificati in €. 31.489,00, ol-
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tre interessi legali e rivalutazione da computarsi dal giorno dell'evento le- sivo e fino al dì dell'effettivo soddisfo,
2) condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato versato dalla istante, ossia ad euro
518,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 come novellato ante Riforma Cartabia, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
3) condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al pagamento in favore dell'Avv. Valerio Del Basso, dichia- ratosi antistatario, delle spese diritti ed onorari di lite oltre oneri di legge, se dovuti nonché rimborso forfettario, come per legge, che si quantificano ex DM 55/2014 in ragione dello scaglione di riferimento (da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 6.164,00, nonchè totali euro
1.607,00 oltre oneri di legge se dovuti, per l'attività di mediazione svolta dall'Avv. Valerio Del Basso n.q. ex Artt. 1 - 3 e 18 - 27, DM 55/2014.
Aversa, 27.10.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Valeria Langella
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